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LUIGI OLIVERI
IL SISTEMA DELLE NOMINE DEI SEGRETARI COMUNALI
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L'ordinanza di sospensione n. 3641 del 16 dicembre pronunciata dal Tar Lazio, sez. I ter che ha detto stop al sistema delle nomine congegnato dall'Agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali, riapre un tema che sembrava sopito.
L'ordinanza sembra imporre all'Agenzia la sospensione dell'esecuzione della deliberazione 150/99, sulla quale già in precedenza erano stati espressi forti dubbi di legittimità (1).
Tale provvedimento, in estrema sintesi, tra le altre statuizioni, aveva stabilito la perentorietà del termine di 120 giorni entro il quale dovrebbe concludersi il procedimento di nomina del segretario comunale in caso di sede vacante (oltre a consentire l'individuazione del nuovo titolare ancora prima dei 60 giorni dall'insediamento del nuovo sindaco).
L'Agenzia aveva, con la deliberazione che ci occupa, in sostanza interpretato e introdotto nuovo diritto, in deroga, se non in aperta violazione, alle disposizioni contenute sia nella legge 127/97, sia nel Dpr 465/97.
Non si conoscono i motivi del gravame proposto dal comune di San Benedetto del Tronto sul provvedimento del presidente dell'Agenzia che, proprio in esecuzione della deliberazione 150/99, aveva inviato d'autorità un reggente presso la segreteria, intimando al sindaco di concludere la procedura di nomina del titolare entro 120 giorni.
Sta di fatto, però, che il Tar Lazio ha accolto la richiesta di sospensiva, valutando in primissima istanza la sussistenza sia del pericolo di danno nei riguardi del comune, sia di un principio di ragione giuridica per il gravame esposto dal sindaco di San Benedetto.
E' ben vero che l'ordinanza non coincide con la decisione definitiva del Tar, visto che si tratta di un provvedimento interinale e che occorre ancora attendere la decisione finale. Ma è un segno molto chiaro di come la magistratura amministrativa giudichi le deliberazioni dell'Agenzia, ed è in linea con altre pronunce già decise da diversi Tar in tutta Italia.
C'è da sottolineare che l'Agenzia, proprio sulla materia sulla quale ha subito la sospensiva da parte del Tar Lazio, aveva già incassato una decisione contraria da parte del giudice ordinario.
il Tribunale di Novara, con ordinanza n. 324 del 16 giugno scorso aveva rigettato il ricorso presentato da un segretario, nominato allo scadere del 120° giorno dall'Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari, avverso un decreto del pretore di Novara, col quale era stato reimmesso nel suo incarico di reggenza il vicesegretario della Provincia di Novara, precisando che <<la deliberazione del consiglio nazionale (11/99, che aveva anticipato i contenuti della deliberazione 150/99 sul tema delle sedi vacanti, n.d.a.) costituendo fonte di rango inferiore non può contenere previsioni derogatorie della disciplina che non siano espressamente devolute o consentite>>.
Evidentemente l'Agenzia non ha tenuto nel dovuto conto le valutazioni del tribunale novarese, persistendo nell'attuazione di deliberazioni a pesante rischio di illegittimità, trovandosi ora nella condizione di dover bloccare l'intera disciplina delle nomine, a seguito della sospensione, se, come sembra, essa ha l'effetto di coinvolgere appunto la deliberazione 150.
Ma il giudice amministrativo non si è fermato qui. Quasi contestualmente, il n. 158 Bollettino dei segretari comunali curato dal Dott. Carlo Saffioti, diffuso via internet, ha dato notizia della sospensione da parte del Tar Lazio – Latina, di una deliberazione dell'Agenzia con la quale era stata disposta la nomina di un segretario privo di qualifica dirigenziale in una sede di segreteria generale, accogliendo l'eccezione – ritenuta assorbente di tutti gli altri gravami proposti – dell'illegittimità di tale nomina.
Tale provvedimento dell'Agenzia si è basato sulla deliberazione 94/99, con la quale, in sostanza, l'Agenzia ha stabilito di confermare retroattivamente la validità dei provvedimenti di passaggio di fascia, di assegnazione e conseguente nomina e successiva attribuzione della qualifica presso segreterie generali, a vantaggio di segretari privi di qualifica dirigenziale, sul flebile presupposto della garanzia di funzionamento delle numerose segreterie generali vacanti, prevedendo che tale procedura potrà essere seguita fino all'organizzazione dei corsi di idoneità all’art. 14 d.P.R. 465/97, fatta salva l’introduzione di eventuale diversa disciplina contrattuale.
Gran parte della dottrina (2), ancor prima dell'approvazione da parte dell'Agenzia della deliberazione 94/99, aveva sottolineato il rischio di illegittimità (quando non di nullità) delle nomine dei segretari privi di qualifica dirigenziale nelle sedi di segreteria generale.
E occorre ricordare, ancora, che a Casale Monferrato è aperto un procedimento penale per abuso d'ufficio contro il sindaco del comune, a causa proprio della nomina da parte sua di un segretario capo in una sede dirigenziale.
Le ordinanze del Tar Lazio aggiungono benzina ad un fuoco che sembrava ardere sotto la cenere e che adesso pare tornare a divampare con forza.
E si innescano in una convulsa fase, nella quale si sta tentando di sanare le nomine dei segretari privi di qualifica dirigenziale, attraverso un'indiscriminata estensione della qualifica dirigenziale ai segretari titolari di sedi con oltre 3.000 abitanti (ma se si ritiene che il ruolo sia dirigenziale, perché questa discriminazione?), che, tuttavia, servirebbe a poco, in quanto l'articolo 14 del Dpr 465/99 consente al contratto di stabilire una disciplina diversa da quella dettata dal Dpr medesimo solo relativamente alle modalità necessarie per conseguire l'idoneità a segretario generale. Ma tale idoneità continua a doversi conseguire al fine della nomina nelle sedi con oltre 10.000 abitanti. L'estensione (tra l'altro avversata dal Ministero della funzione pubblica) della qualifica ai segretari titolari di sedi con almeno 3.000 abitanti non sembrerebbe idonea a ristabilire una situazione considerata dai giudici amministrativa causativa di periculum in mora e pervasa dal fumus boni juris delle valutazioni di chi ha ritenuto illegittime le delibere 94/99 e 150/99 dell'Agenzia.
LUIGI OLIVERI
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(1) Vedasi L. Oliveri "Poteri e competenze dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali – profili critici" in http://www.lexitalia.it.
(2) G. Arezzo di Trifiletti su Italia Oggi del 4.12.1998, M. Boccella in Nuova Rassegna n. 7-8/99, pag. 855, L. Oliveri in Comuni d'Italia n. 4/99.