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Luigi Mazzei
(Avvocato)
Lanalogia e la volontà contrattuale
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Alcuni vuoti normativi in tema di criteri per laggiudicazione di appalti di lavori pubblici hanno indotto linterprete - alla ricerca di una disciplina - di far (ovvio e doveroso) ricorso allanalogia basando, però, (di necessità virtù?) la ricerca della norma ausiliatrice su una similitudine fatta più di assonanze lessicali che di effettiva vicinanza di "casi", o, melius, estendendola ben oltre i limiti che consente una così delicata operazione ermeneutica, dove linterprete si sostituisce al legislatore.
Come è noto, il criterio per laffidamento dei lavori pubblici, a misura, (che contrariamente allipotesi del legislatore, sembra essere, nella prassi, la modalità prevalente) con la legge 109/94 (c.d. Merloni) e succ. modif., è quello del "... prezzo più basso determinato mediante offerta di prezzi unitari...", (mentre, per quelli da affidarsi a corpo, mediante ribasso sullelenco prezzi).
Le prime complicazioni insorgono alla ricerca delle modalità per la disciplina della gara.
Non dice la norma - art. 21 L. 109/94 e succ. modif. - come si proceda a formulare tale offerta, anche se non sfugge a nessuno la rilevanza di tale indicazione, perché, è appena il caso di ricordarlo, il procedimento amministrativo per la selezione del contraente è finalizzato, appunto, alla stipula di un contratto che è laccordo fra due parti (devono quindi combaciare le volontà espresse dalle parti) su determinati elementi che, nellappalto (identico, anche per questo aspetto, quello pubblico e quello privato) è limpegno a dare un risultato (opus) contro un corrispettivo.
Lindicazione di tale elemento è, dunque, decisiva ed è il punto su cui si incentra lanalisi critica che qui si intende offrire.
Nei bandi di gara, - probabilmente sullo spunto immotivato della circolare ministeriale - il riferimento (un po acritico) è al procedimento di cui allart. 1 lett. e) della L. 14/73, così come specificato al successivo art. 5 della richiamata L. 14/73.
Come si ricorderà la legge n. 14/73 disciplina le modalità ed i criteri per le offerte a licitazione privata.
Nel caso dellart. 21 cit. L. 109/94 e succ. modif. si tratta di pubblico incanto, ma tale differenza non sembra rilevante, attenendo alla fase precedente alla scelta dei concorrenti che non ha rifluenza sullarticolazione del procedimento.
La differenza è che allart. 1 lett. e) ed al successivo art. 5 della L. 14/73 si disciplina un criterio diverso da quello dellart. 21 L. 109/94: si tratta, infatti, di offerte (attenzione al plurale) di prezzi unitari.
I diversi termini usati dalle due disposizioni citate - ai quali corrispondono concetti diversi - costituiscono già elemento decisivo (art. 12 preleggi) per linterprete per affermare la non identità dei criteri ed avvertire lesigenza di approfondire quanta similitudine conservino ai fini dellapplicazione analogica.
E laspetto più rilevante è che con il criterio delle offerte di prezzi unitari (artt. 1 e 5 L. 14/73) laggiudicazione avviene a favore del concorrente che offre il prezzo più conveniente dato dalla somma dei prodotti dei prezzi unitari per le unità di misura delle singole lavorazioni necessarie per dare lopus, con la particolarità che ciò che assume rilevanza contrattuale sono i singoli prezzi, (il co. 11 dellart. 5, infatti, specifica i prezzi offerti "...valgono quali prezzi contrattuali") e, per non lasciare, lAmministrazione, vittima di possibili variazioni che aumentino la quantità di singole categorie, aggiunge la norma (co. 12) che tale vincolo perdura fino allaumento fisiologico (del 20%), sostituendosi poi la determinazione ex regolamento (art. 22 R.D. 350/1895).
Nellipotesi, invece, dellart. 21 L. 109/94, è il prezzo più basso quello che sembra assurgere a dignità contrattuale anche se resta da verificare quanto la dizione "...determinato mediante offerta di prezzi unitari", che si legge nella norma citata, valga a modificare tale conclusione.
Sotto il profilo lessicale (sicuramente rilevante) la modalità, con la quale si chiede di indicare il prezzo più basso, per quanta incidenza si voglia attribuirle, non vale a fare del "prezzo più basso", lelemento non significativo della volontà contrattuale.
E sarebbe già sufficiente questa considerazione per rendersi conto che non può trovare applicazione analogica lart. 5 della L. 14/73, per tutte quelle disposizioni che fanno riferimento (e giustamente) solo ai singoli prezzi unitari quali espressioni della volontà contrattuale, come tali, ovviamente, non modificabili in sede di verifica delle offerte.
Per lart. 5 L. 14/73, infatti, il "prezzo complessivo" è, solo un elemento di facilitazione per lindividuazione dellofferta più vantaggiosa, ma sicuramente nulla che appartenga alla manifestazione di volontà e quindi nulla che abbia rilevanza contrattuale sì da potere essere modificato ove si rilevasse una non coerenza nei prodotti fra i moltiplicandi (prezzi unitari) e moltiplicatori (unità di misura) o nella somma finale dei prodotti (c.d. "prezzo complessivo").
E che questa disciplina non possa essere applicata allofferta regolamentata dallart. 21 L. 109/94 e succ. modif. è riprovato da ulteriori notazioni sulla rilevanza dellindicazione di prezzi in tale offerta.
Bisogna considerare, infatti, che i prezzi che si applicano per la contabilizzazione dei lavori non possono che essere quelli dellelenco prezzi di progetto, (regolarmente approvati), e si applicano - ovviamente - quale sia laumento percentuale della categoria di lavori che dovesse variare (salvo i temperamenti quali lindennizzo se le variazioni incidono sullequilibrio contrattuale e salvo il rifiuto dellappaltatore oltre il c.d. sesto quinto).
Ed invero, in mancanza, di una specifica norma derogatrice (co. 11, art. 5 L. 14/73) lAmministrazione è vincolata dai prezzi di progetto, salvo il ribasso, mentre ben potrebbe, il soggetto partecipante alla gara ex art. 21 L. 109/94, aumentare alcuni prezzi, pur offrendo un ribasso sullimporto complessivo.
E appena il caso di ricordare che vi è un complesso di norme che attengano al procedimento di formazione della volontà della P.A., allintervento degli organi di consulenza tecnica, allintervento (quasi sempre) di Enti finanziatori, oltre alle norme che regolano le variazioni ai progetti, che rendono del tutto rigida lindicazione di un elemento così rilevante, per gli appalti a misura, quale quello dei prezzi unitari.
E solo una specifica norma di legge (co. 11, art. 5, L. 14/73) consente che si deroghi a tale disciplina nellipotesi di gara regolamentata dagli artt. 1 e 5 L. 14/73, sì che il suo carattere di eccezionalità non par dubbio, escludendo la sua applicazione in via analogica.
Se questo è vero non si può applicare la disciplina prevista dallart. 5 L. 14/73 alle gare bandite con il criterio dellart. 21 L. 109/94 e succ. modif. senza tener conto di così rilevanti differenze.
Coerentemente allart. 5 cit. è previsto che si considerino rilevanti i singoli prezzi unitari offerti perché son quelli lespressione della volontà negoziale e la somma dei singoli prezzi (melius dei prodotti, perché il prezzo offerto viene moltiplicato per le unità di misura delle singole categorie di lavori: mq, mc 3, peso, lunghezza, ecc.), ove fosse sbagliata, va corretta, mentre ovviamente non è consentito (né sarebbe possibile) la correzione della volontà negoziale, ovvero dei singoli prezzi.
Vi può essere discrasia fra lindicazione in lettere e quella in cifre e si ritiene vincolante quella in lettere, essendo tale indicazione quella che richiede una maggiore attenzione nellespressione ed è - la materiale esternazione - meno uniforme di quanto non lo sia il mettere insieme delle cifre (da qui la possibilità di minori errori). E una manifestazione che richiede una riflessione maggiore e quindi, a tutela della parte che la dichiara, si considera - in caso di discrasia - quella vincolante.
Per lart. 21 L. 109/94, invece, i singoli prezzi unitari possono essere sbagliati quanto si vuole, ma non avendo rilevanza negoziale, non assurgendo ad elementi contrattuali, non possono avere influenza sul procedimento di gara: il prezzo finale è lunico elemento dellofferta che ha rilevanza negoziale. E il prezzo quello che va valutato confrontandolo con tutti gli altri prezzi offerti dagli altri concorrenti - per stabilire quale è il più basso, essendo questa particolarità (lessere, aritmeticamente, quello inferiore fra tutti i prezzi offerti) quella determinante per laggiudicazione e, quindi, quella che si trasforma in prezzo ovvero corrispettivo ovvero importo contrattuale.
Nel caso in cui si stabilisce che tale elemento (corrispettivo) si determina sulla base di riduzione da apportare ad un prezzo massimo indicato dalla parte che sollecita le offerte, non si può in nessun modo e per nessuna ragione distorcere lespressione di volontà dellofferente che, nel caso dellart. 21 L. 109/94 e succ. modif., è quella del prezzo più basso.
Ma, si fa rilevare, tale prezzo è determinato mediante offerta di prezzi unitari. Se vi è discrasia fra i prezzi indicati in cifre ed in lettere o vi è errore nel prodotto, essendo il prezzo complessivo formato dalla somma dei prodotti dei singoli prezzi unitari per le unità di misura delle varie categorie di lavori, ecco che è errato il prezzo complessivo.
Ragionamento che, non fa una grinza ma che non ha come conclusione (il problema non è aritmetico ma giuridico) la correzione del prezzo complessivo.
Si è detto che i prezzi unitari non diventano elementi contrattuali e la loro rilevanza è quindi confinata nella mera evidenziazione del percorso della valutazione economica dellofferente, con possibile incidenza sulla manifestazione della volontà negoziale.
Ma da qui a pretendere di modificare tale manifestazione di volontà (ovvero lindicazione del prezzo più basso) a mezzo di operazioni di rettifica di chi rappresenta la controparte o che da questa è stata delegata ad alcune attività strumentali alla formazione del contratto cè un abisso (sul quale si passeggia disinvoltamente ad assistere alla celebrazione di molte gare).
E va aggiunto abisso sicuramente non colmabile né con un procedimento amministrativo né con un provvedimento nel processo amministrativo.
Nelle manifestazioni di volontà si possono commettere degli errori ed il codice civile - fra i vizi della volontà che possono portare allannullamento del negozio - indica e disciplina lerrore.
La circostanza che un privato commette tale errore nel manifestare la sua volontà ad una pubblica amministrazione non modifica la disciplina prevista dal codice civile.
Lerrore nel prezzo unitario o nel prodotto può (al più) costituire un elemento per affermare la riconoscibilità che - come è noto - è uno degli elementi che deve avere lerrore (deve essere riconoscibile) per essere rilevante e quindi avere la potenzialità di annullare la manifestazione di volontà.
Deve essere essenziale e - senza stare qui a ricordare quanto dispone lart. 1428 cod. civ. - nel caso non sembra che possieda tale requisito. E un mero errore di calcolo che non sembra incidere sulla quantità: quando il partecipante alla gara offre il prezzo è quello ciò che intende offrire e se ha sbagliato a fare alcune moltiplicazioni od addizioni non significa nulla in se.
Ed innanzi tutto - va subito detto - non legittima nessun terzo a pretendere la rettifica: il solo ad avere tale potestà è chi ha manifestato la volontà. Se vuole farla annullare deve dimostrare che il suo errore è riconoscibile ed essenziale e che incide sulla quantità: cioè il prezzo che ha indicato quale corrispettivo per dare lopus non è quello complessivo scritto sullofferta ma quello che risulta dopo aver rettificato prezzi o prodotti o somme.
La pretesa a dir poco inammissibile (ma assai frequente per quello che si sente nelle aule dei T.A.R.) è che lo richieda un terzo e che lo faccia un rappresentante della controparte contrattuale o un atto del processo amministrativo, sicuramente idoneo a dichiarare la legittimità di un atto amministrativo od a sanzionare lillegittimità, ma parimenti inidoneo a giudicare la validità della manifestazione di volontà di un privato, anche se tale manifestazione è diretta ad una pubblica amministrazione.
Non si può confondere la posizione di chi in un processo amministrativo ha legittimazione ed interesse a far valere lillegittimità di un atto di una Pubblica Amministrazione che riguardi un terzo partecipe a tale atto, dalla legittimazione a far valere lerrore nella manifestazione di volontà di un terzo che pure è soggetto del procedimento.
Altro ben sintende è che il seggio di gara rilevi in modo errato il prezzo offerto (x invece di y) da un terzo: lerrore è della P.A. e chiunque ha interesse a farlo rilevare è legittimato a tanto. Ma lindagine sulla formazione ed esternazione della volontà di un terzo - sia pure partecipe al procedimento - è ben altra cosa: appartiene al terzo privato (che non diventa un soggetto pubblico per questa sua partecipazione), è regolata da norme del codice civile, e la legittimazione a contrastarla è consentita nei limiti che attengono alla regolamentazione dellautonomia privata.
La P.A. è destinataria dellofferta del prezzo: gli elementi per la sua determinazione (i prezzi unitari) non fanno parte dellofferta perché non diventano elementi negoziali.
Vi è di più. Coerentemente alle differenze riscontrate fra i due procedimenti di aggiudicazione, vi è unovvia differenza nel subprocedimento di verifica delle "anomalie".
Mentre nellipotesi regolata dallart. 5 L. 14/73 la verifica dellamministrazione sulleventuale anormalità è riferita ai singoli prezzi unitari (oggetto dellofferta), nel caso dellart. 21 L. 109/94 e succ. modif. lanomalia è data dal prezzo complessivo se è dentro o fuori della media di cui si è detto.
Come è noto, con D.M. 28.4.97, per stabilire la discriminante fra normalità ed anomalia, si fa riferimento alla media delle offerte ammesse alla gara incrementata dallo scarto aritmetico della media delle offerte che superano la prima media.
In parole più semplici, per esemplificare, se in una gara risultano ammesse cento offerte e la media del ribasso è 25, si aggiunge a tale numero (25) quello che si determina calcolando la media dello scarto aritmetico (la differenza rispetto alla prima media) di tutte quelle offerte (fra le cento ammesse) che superano 25 (media generale). Sempre per restare nellesempio, tale seconda media (riguardante le sole offerte che superavano la prima) è pari a 4 che, aggiunto alla prima media, fa 29.
Sono anomale le offerte che superano tale seconda media. In realtà, così, restano fuori solo le offerte con i ribassi più forti, perché superano anche la seconda media corretta dalle differenze che presentavano le offerte, che già andavano oltre la prima media. Una sorta di repechage per non lasciar fuori tutte le offerte che superavano tale prima media.
Quanto questa articolata procedura - che sembra (ci si perdoni lardire) studiata più da esperti in lotterie che non da interpreti ossequienti delle direttive comunitarie - abbia a che vedere con il concetto di anomalia fissato dallart. 30, co. 4 della direttiva com. n. 93/97 del 14 giugno 1993, non è dato capire.
E un criterio che non si collega al mercato nazionale (basta confrontare le medie dei ribassi nel sud e nel centro-nord del Paese), che aggrava le zone di crisi (la media delle offerte è nella nostra isola del 30% ovvero sotto la soglia di qualsiasi possibile equilibrio sinallagmatico) che non ha alcun collegamento con la prestazione dedotta in contratto.
Può essere tale indicazione (prezzo più basso) frutto dei prezzi più stravaganti ed in contrasto con il mercato: se il prezzo complessivo è dentro la media tale offerta non può considerarsi anomala.
Riprovando così quanto sopra si è detto della diversità degli elementi che hanno rilevanza contrattuale nelle due fattispecie allesame.
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Conclusivamente va detto che nelle procedure di gara ex art. 21 L. 109/94 e succ. modif., appare legittimo il ricorso alla applicazione analogica dellart. 5 L. 14/73 limitatamente alle modalità di presentazione delle offerte (co. 1-3), specificando che ciò che è vincolante è il prezzo complessivo offerto.
Coerentemente con tale specificazione ed i criteri (illegittimi) di verificazione dellanomalia, sarà ben possibile verificare tutte le offerte, tenendo, ovviamente, presente, che lelemento che si deve tener fermo ed immutabile è il prezzo (complessivo) offerto.
Ancora più ovviamente, a tale manifestazione di volontà si applicano tutte le regole che detta il codice civile in materia, con laggiunta dei principi di buon senso elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in ordine alla ipotesi di evidenti errori materiali (Cons. Stato, Sez. V, 21 ottobre 1995 n. 1467).
E appena il caso di aggiungere che basterebbe molto poco per riportare la materia nellambito della legittimità, sembrando sufficiente che con circolare (ed in Sicilia con unedizione aggiornata dei bandi tipo) si richiamasse lattenzione delle Amministrazioni a non estendere lanalogia oltre i limiti consentiti, escludendo, in particolare, le affermazioni in ordine alla pretesa immodificabilità dei prezzi unitari.
Immodificabile è il prezzo espresso, rendendo così coerente anche il procedimento di verifica dellanomalia che, allart. 21 L. 109/94, fa riferimento solo a tale dato. Non ultima notazione positiva cesserebbero gli "aggiustamento" giudiziari delle gare, che rappresentano la distorsione più grave dei risultati delle gare che produce lacritico rinvio analogico sopra ricordato. Essendo il sindacato giurisdizionale amministrativo limitato dalla proposizione dei motivi, basta denunciare gli errori che "servono" per riaggiustare la propria media (legittimamente, peraltro, essendo il ricorso ammissibile nei limiti dellinteresse) ed il giuoco è fatto. Con buona pace della volontà negoziale e dei limiti dellinterpretazione analogica.
Nelle more della pubblicazione di quanto precede è intervenuta la L.r. 21 del 2 settembre 1998 (G.U.R.S. n. 44 del 5 settembre 1998) con la quale il legislatore regionale sembra ripercorrere vecchie (ed impervie) strade.
Prima di alcune notazioni attinenti alle nuove norme sulle procedure di affidamento, va fatta unosservazione di carattere generale. Lautonomia legislativa regionale ha una sua giustificazione quando interviene a regolamentare aspetti particolari della realtà isolana che ove fossero disciplinati dalle norme statali subirebbero refluenze negative: infatti, come è pacifico, unidentità di disciplina per fenomeni diversi, produce la stessa disparità della diversità di disciplina per fenomeni identici.
Nel caso, per quanti sforzi si facciano, non si riesce a capire perché mai sia stata abrogata una norma come quella di cui al 2 co. dellart. 14 L.r. 4/96 modif. dalla L.r. 22/96 "I criteri di aggiudicazione sono regolati dalla normativa statale vigente alla data della deliberazione del bando di gara da parte dellAmministrazione appaltante".
A parte che è difficile trovare una ragione che spieghi perché debbano essere diversi i criteri di aggiudicazione dei lavori pubblici appaltati dal Comune di Messina e dal Comune di Reggio Calabria, laspetto - da un lato esilarante, dallaltro tragico - è che, dopo avere eliminato una norma così rilevante, non vengono indicati nuovi criteri.
Si fa unaffermazione di principio (art. 1 co. 1) sostanzialmente inutile (il pubblico incanto ha sempre avuto come unico criterio il prezzo più basso e la trattativa privata è talmente inesistente che non vale la pena di soffermarsi) e, nel prosieguo, si mettono insieme più criteri, riintroducendo (di fatto) la licitazione privata per i lavori al di sotto della soglia comunitaria (contraddicendo la scelta di cui alla L.r. 10/93: artt. 34 bis e segg.) e legittimando, con la ricordata improvvida abrogazione del 2 co. dellart. 14 L.r. 4/96 e con laffermazione del primo comma dellart. 1 ("... di qualunque importo ...") il dubbio che non trovino ingresso in Sicilia i criteri di cui allart. 21 L. 109/94 modif. L. 216/95, ovvero dellart. 30 della dir. com. 14 giugno 1993 n. 93/37/CEE.
Con ovvie conseguenze sulla legittimità costituzionale del provvedimento.
Si può osservare, di contro, che il riferimento è fatto al pubblico incanto ed alla trattativa privata, ma il silenzio sulle altre procedure e le disposizioni di cui ai commi successivi, che si riferiscono a criteri di licitazione privata, legittimano, come si vedrà, il dubbio.
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Passando al merito della nuova disciplina, vanno aggiunte brevi notazioni.
La prima riguarda lincomprensibile riferimento alla media che si legge nel terzo comma dellart. 1.
Quale media? Lart. 5 L. 14/73, al quale si fa riferimento, non prevede alcuna media.
Per lipotesi che il riferimento vada fatto a quanto stabilito al successivo co. 6 va subito detto che il compito dellinterprete appare assai difficile.
Innanzi tutto è necessario utilizzare un nuovo canone ermeneutico: lintuito. Al co. 6, pare, che si regolamenti lanomalia delle offerte. Ed il dubbio che si esprime è più che giustificato perché non vi è un solo cenno a tale istituto: anzi, secondo i canoni dettati dallart. 12 delle c.d. preleggi, sembra che si disciplini un nuovo caso di esclusione (non è chiaro se dalla gara o dallaggiudicazione) con conseguenti dubbi sulla legittimità di siffatta norma.
A seguire lipotesi che si regolamenti, invece, leventuale anomalia delle offerte, gli imbarazzi interpretativi, sono solo rinviati di un periodo. Infatti, dopo aver richiamato il criterio dellesclusione automatica (a nostro sommesso giudizio illegittimo anche sotto la soglia comunitaria) ove il ribasso superi di una certa percentuale (20%) la media delle offerte, inopinatamente si introduce ... la cabala.
Infatti, per lipotesi che le offerte valide non siano meno di sei, quale che sia la procedura di affidamento prescelta (in mancanza di diversa indicazione, la regola non può che riguardare tutte le procedure), alla prima cernita automatica se ne aggiunge unaltra.
Lavverbio temporale "poi", che si legge nel secondo periodo del comma 6, non lascia scelta.
Ma anche a volerlo leggere attribuendogli una valenza di alternatività e non di conseguenzialità, le assurdità (non cè altro termine) non finiscono. Infatti dalla regolamentazione dellanomalia si passa ad un nuovo criterio di aggiudicazione. Al posto della scheda segreta di cui allart. 2 L. 14/73, si sostituisce la media delle offerte rimaste, dopo aver escluso il 25 per cento delle offerte con i maggiori ribassi ed il 25 per cento delle offerte con i minori ribassi.
A questo punto è del tutto evidente che di anomalo non cè niente se non le scelte del legislatore. Infatti, quello che ben potrebbe essere un criterio per laggiudicazione dei lavori (con leffetto positivo di limitare lasprezza della concorrenza, che sta distruggendo imprese e ricchezza e non può dare lavori eseguiti bene) viene utilizzato, in via eventuale, quale correttivo dellanomalia. E questo in procedure che come criterio di aggiudicazione si riferiscono al prezzo più basso ovvero ad offerte di prezzi unitari.
Il risultato di quanto così stabilito è che nel bando di gara, invece di indicare che si procederà allaggiudicazione con il (nuovo) criterio della media della ... media (il c.d. taglio delle ali non incide sulla media, salvo per lipotesi che il numero delle imprese sia dispari) si indicherà il pubblico incanto e, poi, anche se non si rileva alcuna anomalia, laggiudicazione verrà disposta con un diverso criterio.
Se ci sia qualcosa di ragionevole in tutto questo, se è questo il modo per concludere un contratto, per richiedere unofferta consapevole ad un imprenditore pare che non interessi. Speriamo che venga presto rilevato da chi invece ha sempre ritenuto lirragionevolezza vizio invalidante della volontà legislativa.
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Per restare allart. 1, non certo positiva può essere la valutazione per certe velleità di rigorismo che si manifestano con linserimento di norme di natura sostanzialmente penale (ult. periodo co. 5) o con la pretesa di dettare nuove cause di esclusione (co. 4). Certi gattopardismi sono, purtroppo, difficili a morire.
E lulteriore riprova è allart. 2: in una zona economicamente depressa, come la Sicilia, in un settore in grave crisi finanziaria, la scelta di reintrodurre lonere della cauzione provvisoria lascia senza parole. O meglio ci sarebbero, ma non è il caso di dirle in questa sede.
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E giusto, invece, dire che cè anche qualcosa di buono nel provvedimento. E questo qualcosa è nella specificazione che, purtroppo, si è resa necessaria, del dovere del seggio di gara, di procedere alla lettura di tutte le offerte. Anche quelle escluse.
Non mancano, infatti, gli esempi di offerte escluse per motivi irrilevanti che, guarda caso, quando vengono riammesse, a dati ormai noti, presentano un ribasso vincente alla lira!
Apprezzabile anche la norma aggiunta al co. 6 dellart. 5 L. 14/73, con la prescrizione di procedure alla verifica dei conteggi di tutti i concorrenti. Purtroppo, per quello che si è detto sopra, non basta. La discrasia fra le disposizioni di cui allart. 5 cit. L. 14/73 e le modalità di verifica dellanomalia di cui allart. 21 L. 109/94 e succ. modif. resta insuperata.
Non si può chiedere il prezzo più basso quale elemento negoziale e tener fermi, nel caso di errore, i prezzi unitari.
Soprattutto quando lanomalia viene, poi, valutata sulla base del prezzo più basso e non dei singoli prezzi unitari.
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Quando il legislatore (e non solo il regionale) si ricorderà che le procedure per laffidamento degli appalti sono uno strumento per concludere un contratto e che la selezione dei concorrenti dovrebbe essere basata più sulla valutazione concreta di capacità imprenditoriali (come vogliono le direttive comunitarie) che non su una gara ad ostacoli, sarà lalba di un nuovo giorno.
Obiettivamente, non sembra che provvedimenti come questo ne siano lannuncio.