LexItalia.it

Articoli e noteRimpiciolisci il caratteri Ingrandisci i caratteri Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento

n. 3/2011 - © copyright

MAURIZIO LUCCA

Considerazioni sul contratto di sponsorizzazione
e sue distinzioni dall’erogazione di contributi

horizontal rule

Le sponsorizzazioni, diversamente dalla pubblicità (che ha lo scopo di diffondere l’immagine o reclamizzare il prodotto in via diretta, con lo scopo di aumentare le vendite) [1], ha l’obiettivo di promuovere un determinato messaggio positivo dello sponsor associandolo ad un evento del soggetto sponsorizzato (sponse), mediante il pagamento di un corrispettivo in denaro o in natura.

Nello specifico, della pubblica amministrazione, vi è un’associazione dell’immagine (marchio, prodotto) dello sponsor ad un’iniziativa promossa dall’amministrazione (sponsee), consentendo di raggiungere un ampio e diversificato pubblico (diversamente non raggiungibile), valorizzando il proprio brand, che viene, in questo modo, associato a tematiche di interesse generale, non limitandosi, pertanto a promuovere il prodotto in sé, ma veicolando indirettamente l’immagine del prodotto stesso con un ritorno pubblicitario (indiretto, con lo scopo di aumentare il riconoscimento del marchio e non necessariamente o esclusivamente la vendita) [2].

Lo sponsor si obbliga negozialmente (si tratta di un contratto atipico, a prestazioni corrispettive, oneroso) a finanziare (o a equipaggiare) un soggetto o un evento e quest’ultimo le riconosce in cambio il diritto di utilizzare la propria immagine per scopi pubblicitari, e nel contempo si obbliga a divulgare il nome o il marchio dello sponsor nella sua attività: si evidenzia, in questi termini, il rapporto sinallagmatico - corrispettivo tra prestazione di una parte, nell’offrire un’utilità, e una controprestazione dall’altra (sponse), nell’accettare la divulgazione di un’immagine (la propria) associata a quella dello sponsor.

La Funzione pubblica, sul punto raccomanda, nell’ambito delle attività rientranti nel c.d. core business dell’Amministrazione pubblica, di valutare la possibilità di ricorrere ai contratti di sponsorizzazione ed agli accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati, disciplinati dall’art. 43, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, precisando che quest’ultimi hanno per oggetto attività rientranti nei compiti istituzionali propri dell’amministrazione e consentono, attraverso gli apporti di altri soggetti, di reperire beni o servizi: in tal modo, oltre a perseguire le finalità indicate dalla legge medesima di favorire l'innovazione organizzativa delle amministrazioni ed il miglioramento dei servizi prestati, è possibile realizzare economie di spesa [3].

La sponsorizzazione non è finalizzata alla semplice erogazione di un contributo ma pretende una controprestazione patrimonialmente apprezzabile, delineando un rapporto obbligatorio tra le parti contraenti, rapporto negoziale celebrato nel contratto secondo i profili codicistici.

Le fonte di riferimento per le sponsorizzazioni (alias contratto di sponsorizzazione) si rinvengono, sommariamente, nelle seguenti norme di legge:

a. Art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449: Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile. Le iniziative devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti;

b. Art. 119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati i comuni e le province possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi;

c. Art. 120 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137): è sponsorizzazione di beni culturali ogni forma di contributo in beni o servizi da parte di soggetti privati alla progettazione o all'attuazione di iniziative del Ministero, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, ovvero di soggetti privati, nel campo della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività dei soggetti medesimi. La promozione avviene attraverso l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce;

d. Art. 26 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture): ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all'allegato I, nonché gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all'allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti soggettivi dei progettisti e degli esecutori del contratto. L’amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonché alla direzione ed esecuzione del contratto.

Dall’insieme della disciplina normativa, risulta di solare evidenza che la sponsorizzazione è subordinata alla sottoscrizione di un contratto “a prestazioni corrispettive mediante il quale l’ente locale (sponsee) offre a un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo, la possibilità di pubblicizzare in appositi determinati spazi nome, logo, marchio o prodotti [4], valorizzando l’aspetto “consensuale – negoziale” del rapporto (non unilaterale, come nei patrocini e senza alcuna correlazione con l’interesse dello sponsor), oltre alla sua causa (sfruttamento del nome o dell’immagine) o ragione dell’affare [5].

La natura sinallagmatica del rapporto (prestazione e controprestazione) sono alla base del contratto, e la sua alterazione ne comporta la risoluzione.

Questo tesi interpretativa è confermata da un consolidato orientamento ministeriale, espresso con la risoluzione 5 novembre 1974, n. 2/1016, in cui si legge che le somme corrisposte possono essere considerate di natura pubblicitaria (la sponsorizzazione è una forma di pubblicità indiretta), e come tali inerenti alla produzione del reddito, solo se hanno come scopo unico quello di reclamizzare il prodotto commerciale per incrementare i ricavi e sempre che ai contributi faccia riscontro in tal senso una somma di obblighi contrattuali anche in fatto osservati; secondo tale orientamento, in assenza delle menzionate condizioni, le somme erogate, anche se nominalmente a titolo pubblicitario, dovranno essere considerate esclusivamente come erogazioni liberali [6].

Ne consegue che il contratto di sponsorizzazione può essere, a questo punto, validamente definito come un contratto atipico (art. 1322 c.c.), a forma libera (art. 1350 c.c.), di natura patrimoniale (art. 1174 c.c.), a prestazioni corrispettive (sinallagmatico) [7], in forza del quale lo sponsorizzato (sponsee) si obbliga a consentire ad altri (sponsor) l’uso della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marcato, dietro corrispettivo (che può sostanziarsi in una somma di denaro, in beni o servizi ovvero in entrambi, da erogarsi da parte dello sponsor, direttamente o indirettamente); tale uso dell’immagine pubblica può portarsi a rappresentare anche che lo sponsee tenga determinati o qualificati comportamenti di testimonianza a beneficio del logo, del marchio, del prodotto oggetto della veicolazione commerciale.

Nell’ambito della menzionata testimonianza non si ritengono indispensabili prestazioni di particolare importanza da parte dello sponsee, in quanto nella sponsorizzazione conta di più il valore dell’“immagine”, di cui è concesso l’uso che non la prestazione in sé: non, quindi, una obbligazione di risultati ma di mezzi (con obbligo tra le parti di mantenere una condotta ispirata ai principi di correttezza e buona fede) [8].

In termini più esplicativi, dal contratto di sponsorizzazione nasce un rapporto di durata caratterizzato da un rilevante carattere fiduciario in ordine al quale assumono particolare importanza i doveri di correttezza e buona fede, che gli artt. 1175 e 1375 cod. civ. pongono a carico delle parti nello svolgimento e nell’esecuzione del rapporto obbligatorio e che danno luogo ad obblighi ulteriori o integrativi rispetto a quelli principali, con la conseguenza (ulteriore) che anche l’inadempimento degli obblighi integrativi può produrre la risoluzione del contratto, ove il giudice di merito accerti che esso non è di scarsa importanza in relazione all’economia generale del rapporto [9].

Nelle erogazione di contributi, nella concessione di patrocini, nell’elargizioni di liberalità, a fronte di un’attribuzione in beni o servizi o denaro non sono previsti oneri o condotte particolari dall’attributario del beneficio: non c’è un rapporto bilaterale tra le parti, poiché vi è l’assenza in capo allo sponsee di alcun obbligo di veicolazione dei segni distintivi dell’attribuente (è del tutto neutra la posizione del destinatario finale del beneficio), venendo meno gli impegni di una controprestazione.

L’erogazione si atteggia piuttosto (o eventualmente) come una donazione modale che come un contratto a prestazioni corrispettive.

Alla luce di queste considerazioni prospettiche, ancora una volta, a distanza di poco tempo [10], assistiamo ad un susseguirsi di interventi sulle sponsorizzazioni (definite “atecniche”), alla luce dell’articolo 6, comma 9, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 (che introduce a decorrere dall’anno 2011 il divieto a carico delle pubbliche amministrazioni di effettuare spese per sponsorizzazioni), delineando un quadro normativo e descrittivo che ruota intorno al concetto di sponsorizzazione quale declinazione di contribuzione effettuata a favore di attività che si svolgono sul territorio, con l’intento non di promuovere il fine istituzionale del soggetto erogatore (l’amministrazione pubblica) quanto il marchio stesso dell’istituzione (considerata alla stregua di uno sponsor di sé stessa), forse privilegiando una lettura che antepone il mezzo al fine; oppure, con una visuale della sussidiarietà orientata verso un solo aspetto del principio, piuttosto che proiettata ad associarsi all’autonomia, alla differenziazione e all’adeguatezza [11].

In altri termini, viene considerata come sponsorizzazione (e per questo vietata) l’erogazione di contributi pubblici per sostenere iniziative promosse sul territorio, erogazioni che poco presentano i requisiti prescrittivi delle sponsorizzazioni, che sono dei veri e propri contratti (atipici), modelli consensuali bilaterali a prestazioni corrispettive, finalizzati (causa negoziale) alla veicolazione del marchio o dell’immagine dello sponsor, in non apparente contraddizione con lo spirito e il fine dell’erogazione del contributo: promozione e sostegno concreto del territorio e non del suo simbolo.

I pareri della Corte dei Conti

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, con la deliberazione n.6 del 15 febbraio 2011 interviene per chiarire i rapporti tra le concessioni di patrocinio, con riconoscimento di contributo economico del Comune per l’organizzazione, da parte di terzi, di manifestazioni culturali e/o musicali e le sponsorizzazioni caratterizzate dalla corrispettività della controprestazione.

La Corte, nel merito, richiama l’art. 6, comma 9, del D.L. n.78, del 2010 [12] e, più in generale, la disciplina concernente i contratti di sponsorizzazione applicabili agli Enti locali.

Il divieto viene inserito nell’assetto normativo segnato dalla disciplina generale introdotta per i contratti di sponsorizzazione nella pubblica amministrazione dall’art. 43, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina questa richiamata successivamente con specifico riferimento agli enti locali dall’art. 119, del d.lgs. n. 267 del 2000, portando a delineare un quadro di piena compatibilità del contratto di sponsorizzazione in ambito pubblico [13].

Viene, tuttavia, precisato che, nel corso degli anni ’90, sono stati tradotti dal giudice amministrativo in un orientamento prevalente diretto ad affermare la illegittimità dei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione in qualità di sponsee, risultando nella specie alterati il ruolo e l’immagine di neutralità dell’ente pubblico [14].

Con la produzione normativa citata tale orientamento è stato rivisto.

Ora, l’art. 43, della legge n. 449, del 1997, si legge, autorizzava, in via generale, le pubbliche amministrazioni a svolgere le proprie attività istituzionali mediante il ricorso anche ai contratti di sponsorizzazione che, in quanto assoggettati ad alcune precise condizioni (perseguimento di interessi pubblici, esclusione di qualsiasi conflitto di interesse tra attività pubblica e attività privata e necessità di risparmi di spesa per le amministrazioni coinvolte), erano in realtà pensati essenzialmente con riferimento ai contratti di sponsorizzazione stipulati dalla pubblica amministrazione in qualità di sponsee, rimanendo invece sullo sfondo le ipotesi delle c.d. sponsorizzazioni attive nelle quali il ruolo di sponsor è rivestito dal soggetto pubblico.

Il parere, annota, che le c.d. sponsorizzazioni attive sono da ritenersi ammissibili a condizione che non risulti alterate l’immagine di terzietà dell’amministrazione procedente [15].

Dopo queste premesse sul framing percettibile, viene rilevato che la giurisprudenza civile distingue nettamente l’accordo di patrocinio, che è essenzialmente gratuito, dal contratto di sponsorizzazione, che è per sua natura a prestazioni corrispettive: il giudice che assicura la c.d. funzione nomofilattica afferma, infatti, che “rispetto alla sponsorizzazione, l’accordo di patrocinio si distingue per il fatto che il soggetto, pubblico o privato, il quale consente che l'attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicché quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore; il contratto, dunque, si atteggia piuttosto come una donazione modale, che come un contratto a prestazioni corrispettive [16].

La Corte dei Conti, a questo punto, si richiama e allinea al precedente parere espresso, in sede consultiva, dalla sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 1075/2010/PAR [17], cui ha fatto seguito analogo parere reso dalla medesima Sezione, con la deliberazione n. 6/2011/PAR [18].

Questa linea interpretativa sostiene una nozione lata di sponsorizzazione di matrice giuscontabile, che ritiene che il divieto di spese per sponsorizzazioni, di cui all’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78, del 2010, presuppone altresì un vaglio di natura teleologica, sicché è da considerarsi spesa di sponsorizzazione quella che ha per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l’immagine, mentre “non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. [19].

Sono ammesse, quindi, le contribuzioni per lo svolgimento da parte del privato di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche [20].

Piena adesione (da parte della Corte Conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n.6 del 15 febbraio 2011) al precedente interpretativo (quelli della Corte Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia), con la conclusione che va dunque affermato che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78, del 2010, stante l’intento del legislatore di voler ridurre i costi degli apparati amministrativi, deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune, ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell’Ente.

In questa lettura, sembra che non ci si voglia soffermare nella valorizzare del ruolo primario dell’Ente locale che istituzionalmente (erogando contributi mirati) sostiene le iniziative dei privati cittadini (associati in gruppi o in comitati) per organizzare e/o celebrare eventi di natura tipicamente locale, quali le tradizioni o le ricorrenze che storicamente caratterizzano le singole Autonomie, e che differenziano - per cultura e ambiente - i diversi territori della Nazione (ex articolo 5 Cost.), pur nella sua unicità di Ordinamento.

Il parere, più volte citato, conclude che sono invece da ritenersi tutt’ora ammesse le contribuzioni, a prescindere dalla concessione del patrocinio, che per sua natura è gratuito, a soggetti terzi per iniziative, anche culturali, che sono di diretto sostegno di finalità sociali o comunque istituzionali e che rappresentano, in via sussidiaria, una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell’Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività.

A margine non può essere sottaciuto che nella Deliberazione 21 febbraio 2011, n. 11, della Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Liguria, viene ampliato il vaglio delle iniziative ammesse a contribuzione, precisando che sono quelle culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell’Ente locale, osservazione che induce a ricomprendere, nella sua latitudine, quasi tutte, se non tutte le iniziative di valorizzazione del territorio che appartengono ai poteri (potestà) discrezionali dell’Ente locale nel perseguire concretamente, caso per caso, l’interesse pubblico: “il comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo [21].

Ovviamente, questi profili motivazionali di perseguimento dell’interesse pubblico devono risultare in istruttoria, e precipuamente nella motivazione del provvedimento di erogazione delle contribuzioni, acclarando i presupposti di fatto e l’iter logico alla base dell’erogazione a sostegno dell’attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte di resa del servizio, oltre all’eventuale scrutinio sul corretto esercizio della funzione (e della spesa) [22].

Medesime osservazioni fatte ancora dalla stessa sezione regionale di controllo per la Liguria, con la Deliberazione n. 7/2011, dove ci si allinea al precedente ritenendo ammissibili le contribuzioni, a prescindere dalla concessione del patrocinio che per sua natura è gratuito, a soggetti terzi per iniziative, anche culturali, di diretto sostegno di finalità sociali o comunque istituzionali e che rappresentano, in via sussidiaria, una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico, rispetto alla scelta da parte dell’Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività.

La Corte dei Conti Liguria si sofferma, inoltre, sulla “spese di contribuzioni ad associazioni, le spese per gli eventi turistici, sportivi e culturali organizzati direttamente nonché le spese di manutenzione del sito internet riferite alle pagine turistico promozionali della città e le spese di addetto stampa con personale esterno” al fine di valutare se rientrino nell’abbattimento dell’80% (delle spese).

Con riferimento alle contribuzioni ad associazioni viene ribadito come le medesime rientrino nella nozione di sponsorizzazione per cui deve ritenersi vietato, per l’intero triennio 2011 – 2013 procedere all’erogazione di ogni forma di contributo, mentre per quando concerne le spese di comunicazione [23], essendo collegate una specifica fonte di riferimento (settore dell’informazione) non sono soggette ai limiti (riduzione dell’80%) previsti dalle disposizione del d.l. n.78/2010 (tale interpretazione, trova conforto anche nel decreto medesimo il quale non contiene una disposizione relativa all’abrogazione implicita di norme incompatibili con il contenuto del medesimo, significando chiaramente che il Parlamento, al di fuori delle specifiche previsioni del testo approvato, non ha voluto innovare ulteriormente il complessivo assetto ordinamentale) [24].

Con altro parere, la Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Liguria, Deliberazione 21 febbraio 2011, n. 11, nella considerazione che il D.L. n. 78, del 2010 mira a ridurre i costi degli apparati amministrativi, con conseguenti risparmi di spesa sui bilanci pubblici, esclude che il divieto assoluto di sponsorizzazione da essa previsto possa riguardare anche le sponsorizzazioni effettuate da terzi a favore di manifestazioni organizzate dal Comune (Comune sponse, ovvero il beneficiario della prestazione in denaro o in natura o servizio), in considerazione che in tal caso i costi della sponsorizzazione ricadrebbero su un soggetto diverso dall’Ente locale senza portare alcun pregiudizio per il bilancio comunale (anzi, viene annotato) ricomprendere tale fattispecie nel campo di applicazione del comma 9, dell’art.6, del D.L. n. 78/2010 determinerebbe un rilevante pregiudizio per le finanze comunali a causa della perdita di contributi esterni utili alla realizzazione delle finalità istituzionali del comune, ovvero la partecipazione degli sponsor) [25].

Alla luce delle considerazioni poste, si può che sostenere che l’erogazioni di contributi finalizzati a sostenere le iniziative locali rientrano in un concetto allargato di sussidiarietà: le attività locali, poste in essere da privati, che esprimono valori connessi alla Comunità civica di base e dalla stessa perseguiti attraverso forme e modalità proprie della peculiare cultura e sensibilità di riferimento presuppongono una sfera di azione del cittadino, in linea di principio, coerente con l’esercizio delle potestà pubbliche.

Il riconoscimento da parte dei pubblici poteri locali della coerenza di tali attività all’utilità collettiva, perché destinate alla crescita morale, sociale e culturale, turistica di una determinata Comunità e le eventuali forme di aiuto (contribuzione) che da parte delle istituzioni (locali) possono scaturire, hanno l’effetto di esprimere compiutamente i principi di sussidiarietà orizzontale oltre che di autonomia nel contesto allargato degli interessi pubblici, non potendole assimilare (le erogazioni di contributi) a sponsorizzazioni “atecniche” se non minando, in radice, lo stesso concetto e principio di “autonomia” e di “policentrismo istituzionale”, celebrato, affermato e voluto soprattutto dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, recepito come rispondente tout court all’interesse pubblico, ricondotto tra le attribuzioni dell’Ente (territoriale) locale e condiviso con la libera scelta e iniziativa dei cittadini (nell’intraprendere iniziative e manifestazioni di rilevanza pubblica, rectius istituzionali, sicuramente senza alcuna contropartita pubblicitaria indiretta) [26].

horizontal rule

(*) Direttore - Segretario generale del Comune di Abano Terme e Arquà Petrarca.

[1] La pubblicità ha lo scopo di diffondere, dietro il pagamento di un corrispettivo, un messaggio promozionale che deve essere direttamente riconoscibile. Se il messaggio è diffuso con il mezzo della stampa, o con mezzi televisivi o radiofonici, deve essere nettamente riconoscibile per mezzo di idonei accorgimenti (inquadramento grafico, distinzione con altri programmi, inserimento di un avviso). Per altri versi, il “merchandising” costituisce altra forma di pubblicità, consistente in una serie di attività poste in essere per la promozione delle vendite dei prodotti; l’obiettivo è lo sfruttamento del valore aggiunto suggestivo acquisito da nomi, marchi, segni distintivi utilizzati in un determinato ambito consentendone la diffusione per promuovere la vendita di prodotti o servizi non inerenti all’attività nella quale il nome, marchio, segno distintivo è stato originariamente utilizzato. In sintesi, si tratta di consentire ad un soggetto terzo, previo pagamento di un prezzo (una royalty), di poter utilizzare la notorietà di un determinato valore immateriale (nome, simbolo, ecc…). Con il contratto di “merchandising” si sfrutta la comunicazione del prodotto abbinando il messaggio promozionale ad un marchio notorio che offre maggiore attendibilità al prodotto commercializzato associato al marchio stesso. Tutti questi sistemi di marketing hanno l’obiettivo di aumentare le vendite.

[2] Il contratto di sponsorizzazione non è più evento eccezionale nella dinamica finanziaria degli enti pubblici, ma è una tipologia ordinaria di acquisizione di risorse, sempre che tale sistema si inserisca nel quadro ordinario dello statuto della pubblica amministrazione, nel rispetto delle regole ordinarie che il soggetto pubblico è tenuto ad osservare, T.A.R. Campania – Napoli, sez. VIII, 6 settembre 2006, n.7939.

[3] Linee di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane, chiarimenti sulla responsabilità della dirigenza e degli organi di controllo interno in materia di personale, P.C.M. F.P. Circ. 2 maggio 2006, n. 3.

[4] Determinazione n. 24 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, del 5 dicembre 2001. Cons. Stato, sez. VI, 4 dicembre 2001, n. 6073.

[5] A differenza della pubblicità nella sponsorizzazione il messaggio pubblicitario viene comunicato in maniera indiretta, poiché non si risolve nella semplice esaltazione del prodotto. La diffusione e la promozione del brand si realizzazione tramite l’abbinamento con il soggetto sponsorizzato.

[6] Al di là delle forme, che possono essere varie, tutti i contratti di sponsorizzazione si concretizzano in un rapporto di reciprocità tra uno sponsor, che paga una somma di denaro, e un soggetto sponsorizzato, che si presta a divenire il veicolo di propagazione del logo e dei segni distintivi dello sponsor. Pertanto, sono deducibili dal reddito d'impresa, in quanto inerenti, i costi sostenuti per contratti di sponsorizzazione, Commiss. Trib. Prov. Torino, sez. II, 10 dicembre 1997, n.505. Cfr. Parere Ministero dell’economia e delle finanze del 27 gennaio 2003, n.606, prot.606/2003/DPF/UGT.

[7] Cass. Civ., sez. II, 21 maggio 1998, n. 5086.

[8] La discrezionalità dell’Amministrazione, insindacabile sotto il profilo amministrativo, incontra un limite insuperabile nei principi di correttezza e buona fede – alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la P.A. nell’ambito del rispetto dei doveri primari garantiti dall'art. 2043 c.c. – e nella contestuale tutela dell’affidamento ingenerato nel privato, T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 3 giugno 2002 n. 3258.

[9] Cass. Civ., sez. III, 29 maggio 2006, n. 12801.

[10] Cfr. Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Lombardia, n.1075 del 23 dicembre 2010 e Corte dei Conti, - sez. regionale di controllo per la Puglia, n. 163 del 15 dicembre 2010.

[11] Una differenziazione evidente può presentarsi quando la sponsorizzazione mira non alla contribuzione di iniziative locali, quanto singole attività (tipiche della sponsorizzazione in ambito privato) come quella sportiva (sponsorizzazione di una squadra), vedi sul punto, Cons. Stato, sez. VI, 10 ottobre 2002, n.5442.

[12] La norma prevede che “a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3, dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

[13] Cfr. l’art.41, del D.M. 1 febbraio 2001, n.44, relativo alla sponsorizzazione delle istituzioni scolastiche; l’art.120, del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dove è sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l’attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto dell’attività del soggetto erogante; l’art.26 (Contratti di sponsorizzazione), del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, dove alle sponsorizzazione, e ai contratti a questi assimilabili, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti soggettivi dei progettisti e degli esecutori del contratto; l’art.61, comma 6, del Decreto - legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con legge di 6 agosto 2008, n.133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), che stabilisce che a decorrere dall’anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 5, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per la medesima finalità.

[14] Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 4 novembre 1995, n. 336, 28 aprile 1997, n. 35, e 16 settembre 1998, n. 495.

[15] Cfr. T.A.R. Puglia, sez. II, 28 dicembre 2010, n. 4312, dove si statuisce che la sponsorizzazione è espressamente disciplinata dall’art. 43, legge n. 449/1997 e dall’art. 119, d.lgs n. 267/2000 e che pertanto l’amministrazione ben può procedere a sottoscrivere contratti di sponsorizzazione attraverso una selezione pubblica, avvalendosi di una possibilità prevista dalla legislazione vigente con l’avvertenza di valutare attentamente il tipo di messaggio da veicolare, dando atto che soltanto in caso di sponsorizzazioni concretamente lesive della sfera di interessi generali l’amministrazione può non dar corso alla sponsorizzazione stessa. Il bando di selezione dovrà contemplare una apposita clausola finale di salvaguardia che impedisce le sponsorizzazioni “vietate” riguardanti propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa, pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcoolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, messaggi offensivi incluse le espressioni di fanatismo, razzismo odio o minaccia.

[16] Cass. Civ., Sez. III, 21 maggio 1998, n. 5086. Cfr. Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Liguria, Deliberazione 21 febbraio 2011, n.11, dove si sostiene che l’amministrazione locale può concedere il gratuito patrocinio alle manifestazioni organizzate da terzi sul presupposto che tale accordo si fonda sull’assenza di prestazioni pecuniarie a carico della P.A., diversamente da quanto accade nel contratto di sponsorizzazione vietato invece dal comma 9, dell’art. 6 ,del D.L. n.78/2010.

[17] Cfr. LUCCA, Contribuzioni e sponsorizzazioni: limiti all’autonomia locale (nota a margine del parere della Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Lombardia, n.1075 del 23 dicembre 2010), in LexItalia.it, 2011, n.2.

[18] Viene precisato che “non rientra invece nella nozione di “sponsorizzazione” la spesa sostenuta dall’ente al fine di erogare o ampliare un servizio pubblico, costituendo in tal caso il contributo erogato a terzi una modalità di svolgimento del servizio”.

[19] Corte Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, Deliberazione n. 2/2009/PAR.

[20] A ben vedere le norme di riferimento, si può lecitamente sostenere che le sponsorizzazioni pubbliche devono necessariamente perseguire l’interesse pubblico.

[21] Articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, se poi si analizza l’articolo 13 (“Funzioni”), del cit. D.Lgs., dove si stabilisce che “spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia”, risulta, ancor più evidente, che la valorizzazione del territorio, da parte dell’Ente locale, tendenzialmente coincide con la promozione dell’immagine del Comune. In tal senso, il comune è legittimato a ricorrere in sede giurisdizionale contro atti che si assumono lesivi di situazioni sostanziali che si ricollegano alla posizione istituzionale del comune quale ente pubblico territoriale, e quindi ogniqualvolta l’illegittimità dell’atto si traduca concretamente nella perdita di utilità riferibili al comune sia come ente amministrativo sia come ente esponenziale, Cons. Stato, sez. IV, 5 settembre 1990, n. 630. Il c.d. “danno di immagine”, in una lata definizione, potrebbe essere collegato o ricomprendere a questi aspetti promozionali e valoriali insiti nell’esercizio pratico della funzione pubblica, cfr. Corte Cost., 15 dicembre 2010, n. 355.

[22] Alla Corte dei Conti deve essere consentita la verifica del corretto esercizio della causa del potere: l’insindacabilità delle scelte discrezionali non può costituire per gli amministratori pubblici un passaporto per garantire l’immunità ogni qual volta siano chiamati a svolgere attività che implichino un margine di apprezzamento discrezionale e non costituiscano mera esecuzione del dettato legislativo; discrezionalità, infatti, non significa arbitrio ma facoltà di scelta tra mezzi ugualmente leciti per il perseguimento di un fine pubblico, Corte Conti della Calabria, sentenza n. 109, del 25 gennaio 2006.

[23] Cfr. la Legge 7 giugno 2000, n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, dove si considera come attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle iniziative volte a promuovere, mediante strumenti telematici, “l’immagine delle amministrazioni, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi di importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale” specificando come le medesime “non sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico, potendo esplicarsi “anche attraverso … l’organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi” consentendo, infine, agli enti locali di “dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa”. Sul punto, la Corte Conti, Lombardia sez. giurisdiz., 29 dicembre 2008, n. 985, conferma che le spese inerenti alla promozione dell’immagine dell’amministrazione appaiono oggi, dopo l’emanazione della Legge 7 giugno 2000, n. 150, in materia di comunicazione pubblica, come fisiologiche all’attività della stessa.

[24] Il carattere di specialità della disciplina prevista dalla legge n.150/2000, precisa la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, parere n.7/2011, rispetto alle disposizioni del D.L. n.78/2010 impedisce di trovare applicazione il principio generale di successione di leggi nel tempo, con conseguente abrogazione implicita, ai sensi dell’art. 15 disp. prel. c.c., comportante di conseguenza l’abbattimento di spesa. Questo profilo emerge anche dalla Relazione alla Camera dei Deputati sulla Legge n. 150/2000 che costituisce una attuazione dei principi generali di trasparenza e di pubblicità dell’azione amministrativa in quanto rafforza le modalità e le forme di comunicazione sulle possibilità di accedere ai pubblici servizi nonché sull’efficienza dei medesimi, in ossequio al principio di buon andamento dell’azione amministrativa.

[25] Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Liguria, Deliberazione n. 6/2011.

[26] Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, Sponsorizzazioni nella p.a., 20 settembre 2006, dove espressamente si censura l’inserimento di un messaggio pubblicitario all’interno del documento cartaceo dell’ente pubblico o in allegato allo stesso, diversamente dall’inserimento del solo nome, ditta, logo o marchio, configura una ben diversa fattispecie di pubblicità. La suddetta attività configura un’attività pubblicitaria (anziché una sponsorizzazione), non sono soggette al predetto quadro normativo sulla sponsorizzazione, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere, appunto, soltanto contratti di sponsorizzazione, anziché, più in generale, contratti di pubblicità ai quali dette ipotesi sono invece riconducibili. Il tenore delle disposizioni in materia di sponsorizzazione è tale da indurre a ritenere che le pubbliche amministrazioni non possano realizzare iniziative pubblicitarie diverse da quelle di sponsorizzazione.


Stampa il documento Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico