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IGNAZIO
LA GROTTA
(Avvocato - Studio Loiodice - Bari)
(Note
a margine dell’ordinanza del T.A.R. Puglia, Bari, 2^ Sezione n.
794/199
e
![]()
1.
Premessa.
Le
due ordinanze del T.A.R. Puglia oggetto del presente contributo attengono
all’ormai nota questione della nomina e della revoca dei segretari comunali e
provinciali; se ne ritiene opportuna la loro segnalazione perché costituiscono
un contributo importate, anche se non chiarificatore, sulla giurisdizione in
materia di segretari comunali e provinciali, che evidentemente, dato il
contrasto giurisprudenziale in atto, sarà sicuramente oggetto di un intervento
della Corte di Cassazione.
Con
l'ordinanza n. 794 in data 16 dicembre 1999 il TAR Puglia, Bari, 2^ Sezione
(rel. Dott. Maria Abruzzese), in una controversia attinente ad un provvedimento
sindacale di revoca dell'incarico di Segretario Generale, a seguito della nota
di contestazione di gravi violazioni dei doveri d'ufficio e, quindi, di avvio
del procedimento di revoca, ha respinto l'istanza di sospensione degli atti
impugnati sulla scorta della seguente motivazione:
"considerato
che, nella fattispecie, ai sensi del D.Lgs. n. 80/98, sussiste la giurisdizione
dell'A.G.O. (cfr. TAR Lecce, sez. 2^, ord. n. 1048/98; Pretura Firenze,
11.11.1999, tra le altre):
considerato, comunque
prevalente l'interesse pubblico".
Con
la seconda ordinanza, in commento, n. 1355 in data 15 dicembre 1999 il TAR
Puglia, Lecce, 1^ Sezione (rel. Dott. Orazio Ciliberti), in una controversia
attinente, invece, il provvedimento dell'Agenzia Autonoma dell'Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali di rigetto dell'istanza di assegnazione di un
segretario comunale privo dei requisiti per ricoprire la carica di Segretario
Generale della Provincia di Lecce, ha accolto l'istanza cautelare proposta dal
ricorrente, ritenendo, quindi, la propria giurisdizione in materia, sulla scorta
della seguente motivazione:
"Considerato
che, stando ad una prima delibazione, si può ritenere che il ricorrente sia in
possesso dei requisiti di cui all'art. 11 comma quinto DPR 465/97 e possegga, a
prescindere dalla non ancora applicata norma del successivo art. 14, un'idoneità
di fatto a ricoprire la Segreteria Generale di I A basata sull'esperienza nelle
Segreterie Generali di II classe ultratriennale".
Ciò posto, al
fine di favorire la piena cognizione della fattispecie in esame si ritiene
opportuno, preliminarmente, ricostruire, alla luce dei recenti ed innovativi
interventi legislativi introdotti nell'ordinamento [1], la figura
dei segretari comunali e provinciali [2], con particolare
riferimento alla natura del rapporto di lavoro ed al procedimento di nomina dei
segretari [3].
2. Natura del
rapporto di lavoro.
Il nuovo
ordinamento dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dall'art.17,
commi 67-86, della legge n. 127/1997[4].
La scelta
innovativa operata dalla legge è stata quella di ridefinire ruolo e
funzioni del segretario e istituire un’apposita
Agenzia, avente personalità
giuridica di diritto pubblico, con la quale il segretario instaura il proprio rapporto di lavoro, mentre quello di
servizio si instaura con l'ente, sulla base di un nuovo sistema di accesso
incentrato sui percorsi formativi organizzati dalla Scuola superiore dei
dirigenti della p.a. locale, prevista dalla legge, che è chiamata a svolgere un
ruolo importante per l'accrescimento professionale della categoria.
Il successivo
regolamento di attuazione della legge, approvato dal governo con il d.p.r. n.
465/1997, ha completato in via transitoria, la definizione dell'assetto
ordinamentale sino alla prossima disciplina, che sarà contenuta nel contratto
collettivo di lavoro dei segretari.
Il nuovo
sistema, con la costituzione e l'insediamento degli organi dell'Agenzia,
previsti dalla legge, è stato ormai avviato e la diretta assunzione delle
delicate responsabilità, sia dei rappresentanti degli enti locali che
dell'Agenzia Nazionale e delle sue articolazioni territoriali, costituisce una
garanzia perché lo stesso funzioni con efficienza al servizio dell'attività
degli enti locali.
Il comma 67
dell'art. 17 della legge n. 127/97, dispone che "
il comune e la provincia hanno un segretario titolare...".
La legge
nell'affermare in modo inequivocabile questo principio, che non può essere
disatteso con forme sostitutive mediante soggetti che non hanno seguito i
necessari percorsi professionali e/o requisiti, individua nel segretario l'unica
figura tecnica necessaria, per ogni ente, a mantenere un assetto istituzionale
omogeneo nel complessivo sistema delle autonomie.
L'ulteriore
scelta compiuta dalla riforma, che merita una particolare sottolineatura,
attiene all'affermazione della dipendenza pubblica del segretario.
Lo stesso comma
67 dell'art. 17, infatti, dispone che il segretario è "...dirigente
o funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia avente personalità di
diritto pubblico e iscritto all'Albo...".
La storica
questione riguardante la dipendenza del segretario comunale e provinciale che,
prima e dopo l'entrata in vigore della legge 142/1990 era stata oggetto di
vivaci confronti in dottrina, ha trovato, pertanto, definitiva soluzione con la
legge n. 127/97[5].
Il nuovo
modello previsto dalla legge n. 127/97 risolve, infatti, in via definitiva la
questione del "rapporto di lavoro" e del "rapporto di servizio" all'interno di un sistema omogeneo
e coerente di riferimento, operando la formale distinzione tra l'uno e l'altro.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato si instaura con l'Agenzia
avente personalità giuridica di diritto pubblico (comma 67 art. 17), mentre quello di servizio a tempo determinato, con l'ente stesso
presso cui il segretario è chiamato a svolgere le proprie funzioni (comma 70
art. 17)[6].
La costituzione
dell'Agenzia per la gestione della categoria, il cui governo è stato affidato
ai soggetti interessati (enti locali e segretari), è uno dei profili più
innovativi della riforma [7].
Il legislatore,
infatti, abbandonando il principio della collocazione statale del segretario,
che ormai non rispondeva più all'esigenza stessa del sistema, introduce un
nuovo assetto ordinamentale capace di garantire al sistema delle autonomie nel
suo complesso la cura nazionale dei propri interessi, senza subire l'ingerenza
di altri livelli di governo.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Agenzia si
instaura nel momento in cui viene conseguita l'iscrizione
all'Albo dei segretari comunali e provinciali che, come previsto, si
articola in sezioni regionali ed il cui numero di iscritti è programmato in
base a quello degli enti, maggiorato di una percentuale funzionale a garantire
una adeguata "scelta" dei sindaci e dei presidenti di Provincia.
All'Albo
dei segretari, articolato per fasce
professionali, si accede dopo il conseguimento dell'abilitazione rilasciata
dalla Scuola superiore, a seguito della frequentazione di un corso, al quale
possono accedere per concorso nazionale i laureati in giurisprudenza, Scienze
politiche ed economia e commercio.
L'iscrizione all'Albo determina la dipendenza dall'Agenzia e
consente, come conseguenza, la possibile
instaurazione del rapporto di servizio con l'ente.
3. Il
procedimento di nomina dei segretari.
Il procedimento
di nomina[8]
dei segretari è disciplinato dall'art. 12, comma 70, della L. 127/97 e
dall'art. 15, comma 2 e 4, del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465[9].
Il procedimento di nomina si articola in più fasi, delle quali l'inserimento
nell'apposito albo dei segretari, tenuto dall'Agenzia, costituisce
il presupposto necessario, ma non sufficiente; segue, infatti, l'avvio
del procedimento (art. 15, 4° comma, del D.P.R. n. 465/97), pubblicizzato
nelle forme stabilite dal consiglio nazionale d'amministrazione dell'Agenzia,
che fornisce, a richiesta, i curricula
relativi alle categorie professionali dei segretari [10].
Successivamente
il Sindaco e/o il Presidente della Provincia procede
all’individuazione, con provvedimento che deve essere motivato, del
segretario prescelto e, previo
accertamento dei requisiti necessari, di competenza
dell'Agenzia, procede alla relativa nomina.
Il profilo che emerge dalle disposizioni di riferimento (e che si
vuole evidenziare) attiene alla circostanza che, pur nell'ampia discrezionalità,
voluta dalla legge, in materia di nomina dei segretari in favore del Sindaco o
del Presidente della Provincia, la
procedura in esame non è di esclusiva competenza del Sindaco o del Presidente
della Provincia, ma si inserisce in un procedimento più vasto,
caratterizzato da diverse attività sub - procedimentali.
Il procedimento
di nomina, infatti, deve essere circondato da una serie di garanzie che,
quantunque non espressamente previste, derivano dal nostro ordinamento
costituzionale [11].
Infatti, la
disposizione di cui al 4° comma dell'art. 15 del D.P.R.
n. 465/97, pur nella sua sinteticità, "l'avvio
della procedura di nomina è pubblicizzato nelle forme stabilite dal consiglio
nazionale di amministrazione", è comunque significativa perché conferma,
che la nomina dei segretari non costituisce un mero atto interno di scelta
del Sindaco o del Presidente della Provincia, ma costituisce un vero e proprio
procedimento articolato in più fasi[12].
4. La giurisdizione
del g.o nelle controversie relative ai rapporti di lavoro.
4.1. L’ordinanza
del T.A.R. Puglia, Bari, 2^ Sezione n. 794/99.
In forza del D.
Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, così come modificato dal D. Lgs. 29 ottobre 1998 n.
387, le controversie relative ad atti di nomina, revoca e/o non conferma
di Segretari Comunali e Provinciali, intervenuti dopo il 1° luglio 1998, sono
devolute alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, vertendo
sulla disciplina di un settore privatizzato del pubblico impiego [13].
Già la
giurisprudenza di merito in applicazione del cit. D. Lgs. n. 80/98, aveva
affermato che l’A.G.O. è competente a conoscere della revoca, da parte del
Sindaco, per violazione dei doveri d’ufficio, del Segretari Comunale per
effetto dell’art. 68 D. Lgs n. 29/93 come novellato dall’art. 29 del D. Lgs.
n. 80/98, in quanto la recente riforma di cui alla legge 15.5.97 n. 127 e
relativo regolamento hanno confermato la posizione del Segretario Comunale quale
funzionario che rende la sua prestazione all’interno di un rapporto di
servizio con l’ente locale (Trib.
La Spezia, sez. Lavoro ord. 26.4.1999; T.A.R. Toscana, ord. 10.3.1999; T.A.R.
Piemonte, sent. 11 marzo 1999, n. 41)[14].
Tale
orientamento trova conferma e definizione nel D. Lgs. del 29.10.1998 n. 387 che,
modificando l’art. 68 del D. Lgs. n. 29/93, ha ricompreso espressamente
nell’ambito della giurisdizione ordinaria “il
conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali e le responsabilità
dirigenziali”[15] .
In
tal senso anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto
devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario la controversia relativa alla
decadenza dall'incarico del direttore generale sanitario per gravi motivi, per
violazione di legge e dei principi di buon andamento ed imparzialità
dell'azione amministrativa, prevista dal sesto comma dell'art. 3 del d. lgs. n.
502/92 (Cass.
sez. Un. n. 100/99)[16]
L’intervenuta
modifica, nel sancire un dato, per quanto appena accennato, già desumibile in
via interpretativa, vale comunque a sgomberare opportunamente il campo da
qualsiasi ulteriore incertezza circa l’attribuzione all’A.G.O. anche della
cognizione sugli atti comportanti la nomina dei dipendenti pubblici di più alto
livello, quali, nel sistema delle Autonomie, i Segretari Comunali e/o
Provinciali.
L’estensione
del regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai Dirigenti Generali
ed equiparati delle PP.AA., costituisce del resto uno dei principi ispiratori
del completamento del quadro di privatizzazione del pubblico impiego voluto
dalla L. 17. marzo 1997 n. 59 [17].
Tra l’altro
la giurisprudenza, anche dei giudici amministrativi, è ormai uniforme
nell’orientamento indicato, come si evince dalla recenti pronunce dei T.A.R.,
si veda T.A.R. Lombardia – Brescia,
1.6.1999 n. 497, che in materia di non conferma ha
dichiarato d'ufficio inammissibile
il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo [18]
(Cfr. anche T.A.R. Toscana, ord. n. 170
del 10.3.1999), e dei Tribunali (Trib.
La Spezia, sez. Lavoro ord. 26.4.1999).
Nonché
ovviamente l’ordinanza del TAR Puglia, Bari, n. 794/99, in commento, che
coerentemente ha ritenuto sussistere la giurisdizione del G.O. anche in ipotesi
di revoca dell’incarico di segretario comunale.
Orientamento il
cui solco è stato inizialmente tracciato proprio dalla dal T.A.R.,
Puglia, Lecce che, con l’ordinanza
n. 1084/98 della 2^ Sezione, respinse la domanda incidentale di sospensione
di un provvedimento di non conferma proposta da un segretario comunale, poiché
il Collegio rilevò che, nella fattispecie
in esame, ai sensi del D. Lgs. n. 80/98 sussiste la giurisdizione dell’A.G.O..
In tale
orientamento si inserisce l’innovativa ordinanza
n. 794/99 della 2^ Sezione del T.A.R.
Puglia, Bari, che, con un
ragionamento giuridico condivibile, ha collocato il procedimento di revoca per
violazione dei doveri d'ufficio nell'alveo della giurisdizione ordinaria.
4.2. L’ordinanza
del T.A.R. Puglia, Lecce, 1^ Sezione, n. 1355/99.
Con la seconda
ordinanza in commento, invece, il T.A.R. Lecce contrariamente all’orientamento
assunto con la citata ordinanza n. 1084/98 della 2^ Sezione, ha, inopinatamente,
ritenuto sussistere la giurisdizione del G.A. nella controversia tra il
Segretario e l’Agenzia in materia di procedimento di nomina ed, in
particolare, sul provvedimento attinente l’assegnazione.
Orbene risulta
evidente che tale controversia si
inserisca nel procedimento di nomina del segretario.
La stessa,
infatti, verte sull'atto con il quale l'Agenzia, nel sub procedimento volto
all'accertamento dei requisiti necessari, che debbono possedere i soggetti
interessati alla nomina di segretario, ha disposto di rigettare l'istanza di
assegnazione del Segretario [19].
Ciò posto nel
caso di specie è incontrovertibile che a
conoscere della controversia dovesse essere il G.O., infatti, la stessa verte su provvedimenti che incidono sullo status giuridico del
segretario [20], in fattispecie attinente
la nomina; e, comunque, verte sul rapporto di lavoro tra l'Agenzia ed il segretario che, per
effetto della legge n. 127/1997, può dirsi ormai pienamente privatizzato [21].
Infatti, il
comma 74 dell'art. 17 della legge n. 127/1997, prevede espressamente che il "rapporto
di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti
collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29".
Il successivo
art. 11, comma 7, del d.p.r. n. 465/1997 stabilisce quindi che sia la
contrattazione collettiva a fissare "il
numero delle fasce professionali e la loro articolazione interna, i requisiti di
appartenenza ed il relativo trattamento giuridico ed economico", ed
ancora alla contrattazione collettiva l'art. 17 del regolamento assegna il
compito di regolare la materia delle sanzioni e del procedimento disciplinare,
limitandosi a dettare una disciplina transitoria.
5.
Conclusioni.
Alla
luce delle suesposte considerazioni si deve ritenere che l’orientamento della
2^ Sezione del T.A.R. Puglia (ordinanza n. 794/99) inserendo anche il
provvedimento di revoca nell’ambito della giurisdizione del G.O. sia
condivisibile in quanto in linea con la privatizzazione del pubblico impiego e coerente con il sistema normativo introdotto con le recenti
innovazioni.
Viceversa,
a parere dello scrivente, non appare condivisibile la pronuncia del T.A.R.,
Lecce che, con l'ordinanza n. 1355/99 modificando un precedente orientamento, ha
ritenuto sussistere la giurisdizione del G.A. nella controversia tra Segretario
ed Agenzia.
Tale
decisione suscita non poche perplessità, a prescindere dal merito della vicenda
che investiva la nota problematica dell’assegnabilità o meno dei segretari di
fascia inferiore, privi dei requisiti, ad un ente di classe 1 A [22],
perché la controversia, sia nell’ipotesi si inserisca nel procedimento di
nomina del segretario (caratterizzato da un procedimento suddiviso in fasi sub
procedimentali) sia nel caso attenga ad una controversia tra datore di lavoro a
tempo indeterminato (Agenzia) e lavoratore (Segretario), competente a conoscere
di tale rapporto dovrebbe essere esclusivamente il G.O. alla luce della
privatizzazione del rapporto.
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Nr.794/99 Reg
Ord.
REPUBBLICA
ITALIANA
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
Sede di Bari - Sezione Seconda
nelle
persone dei Signori:
Dott.
SAVERIO CORASANITI PRESIDENTE
Dott.
VITO MANGIALARDI COMPONENTE
Dott.
MARIA ABBRUZZESE COMPONENTE, Rel.
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella
Camera di Consiglio del 16 dicembre 1999;
Visto
il ricorso n. 2693/99 proposto da DE CANDIA GIOACCHINO, rappresentato e difeso
da Rotondi Avv. Angela;
CONTRO
il
Comune di Polignano a Mare, rappresentato e difeso da di Gioia Avv.
Tommaso;
per
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dell'ordinanza sindacale n.
11786/99, notificata il 25.08.99, di revoca in-carico di Segretario Generale;
nonché
per la delibera di G.C. n. 159 del 19.8.1999 e della nota prot.n.11248 del
5.8.1999 di contestazione di grave violazione dei doveri d'ufficio e di avvio
procedimento;
Visti
gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista
la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Polignano a Mare;
Uditi
gli avv.ti Massimo
Vernola su delega dell’avv. A. Rotondi e Benegiamo su delega dell’avv. T. di
Gioia;
Considerato
che, nella
fattispecie, ai sensi del D. Lgs. N. 80/98 sussiste la giurisdizione dell’AGO
(cfr. TAR Lecce, sez. II, ord. M. 1048/98; Pretura Firenze, 11.11.99, tra le
altre);
Considerato,
comunque, prevalente l’interesse pubblico dedotto in giudizio;
Ritenuto
pertanto che non sussistono i presupposti
richiesti dal citato art. 21, ultimo comma, della Legge 1971, n.1034;
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari - Seconda
Sezione, respinge la suindicata
domanda incidentale di sospensione.
La
presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso
la Segreteria di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle
parti.
Bari,
16 dicembre 1999.
Presidente
F.to Saverio Corasaniti
Estensore
F.to Maria Abruzzese
DEPOSITATO
IN SEGRETERIA
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Registro Ordinanze: 1355/99
REPUBBLICA
ITALIANA
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER
LA PUGLIA - LECCE, PRIMA
SEZIONE
nelle
persone dei Signori,
LUIGI
MAGLIULO Presidente
ORAZIO
CILIBERTI
Ref. , relatore
GIOVANNI
SABBATO Ref.
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella
Camera di Consiglio del 15 Dicembre 1999
Visto
il ricorso 2661/1999 proposto da:
SCARASCIA
ANTONIO
rappresentato
e difeso da:
STICCHI DAMIANI
ERNESTO
MATTEO ADA
con
domicilio eletto in LECCE
VIA SAN FRANCESCO
D’ASSISI 33
STICCHI DAMIANI
ERNESTO
contro
AGENZIA
AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROV.LI
Rappresentata e
difesa dall’avv. Langiù
AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI LECCE, (n.c.)
per
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento prot.n.
20423 del 18.10.99, a firma del Direttore Generale dell'Agenzia Autonoma per la
Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di diniego
dell'assegnazione del ricorrente alla Segreteria Generale della Provincia di
Lecce;
Visti
gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista
la domanda dì sospensione della esecuzione dei provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto
l'atto dì costituzione in giudizio di:
Agenzia
Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Udito
il relatore Ref. ORAZIO CILIBERTI e
uditi altresì per le parti gli
Avv.ti Sticchi Damiani, Matteo e Langiù
Considerato
che, stando ad una
prima delibazione, si può ritenere che il ricorrente sia in possesso dei
requisiti di cui all'art. 11 comma quinto DPR 465/97 e possegga, a prescindere
dalla non ancora applicata norma del successivo art. 14, un'idoneità di fatto a
ricoprire la Segreteria Generale di I A basata sull'esperienza nelle Segreterie
Generali di II classe ultratriennale".
Visti
gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del
R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto
che --, sussistono i presupposti previsti dal comma terzo del citato art.21;
P.Q.M.
Accoglie
(Ricorso numero 2661/1999)
la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La
presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso
la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
LECCE,
lì 15 Dicembre 1999
Dott.
Luigi MAGLIULO – Presidente F.to Luigi Magliulo
Dott.
Orazio CILIBERTI – Estensore F.to Orazio Ciliberti
DEPOSITATO
IN SEGRETERIA
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NOTE
[1] ITALIA E BASSANI, Le autonomie locali, in AA.VV., Milano 1990, 678; BARUSSO E., Il segretario comunale e provinciale , in AA.VV. ( con coordinamento ITALIA), Lo snellimento dell’attività amministrativa, Milano, 1997, pp. 148; BARUSSO E., Il segretario Comunale e Provinciale, Giuffrè, Milano, 1998.
[2] Si indica di seguito una bibliografia essenziale per la ricostruzione della figura del segretario comunale e provinciale, MEOLI C., Segretario comunale e provinciale, in Encicl. Dir., Giuffrè, Milano, 1989, vol. XLI, 1006; SANTELIA D., Segretari comunali e provinciali, in Encicl. Giur. Treccani, Roma, 1992, vol. XXVIII; MOR G., Evoluzione dell’ordinamento dei segretari comunali, in Confronti 1995, n. 3, 19; BALDINI E., Il ruolo del segretario comunale nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in Il nuovo ordinamento locale, a cura di G. AMIRANTE E A. SACCOMANNO, Messina, 1995, 1672; DE MARTINO A., MONTEFUSCO F., Il segretario comunale nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in Confronti, 1995, n. 3, 35 ss.
[3]
Sul punto si v. VIRGA G., Il procedimento di nomina dei segretari
comunali e provinciali: competenza, avvio, pubblicizzazione, relazione
tenuta durante la giornata di studio organizzata dalla Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione Locale, Catania, Palazzo Elefanti, 4 giugno
1999, in www.lexitalia.it;
[4]
IUDICELLO L., La riforma dell'ordinamento dei segretari comunali e
provinciali (L n. 127/1997 e D.P.R. n. 465/1997), in Il Lavoro nelle
Pubbliche Amministrazioni, 1998, pagg. 491 ss.
[5] BARUSSO E., Il segretario Comunale e Provinciale, op. cit.
[6] IUDICELLO L., La riforma dell'ordinamento dei segretari comunali e provinciali (L n. 127/1997 e D.P.R. n. 465/1997), op. cit.;
[7] OLIVIERI L., Poteri e competenze dell’agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali – profili critici, in www.lexitalia.it 1999.
[8] OLIVIERI L., Il sistema delle nomine dei segretari comunali, in www.lexitalia.it.
[9] BARUSSO E., Il segretario comunale e provinciale, Giuffrè, Milano , 1998;
[10] VIRGA G., Il procedimento di nomina dei segretari comunali e provinciali: competenza, avvio, pubblicizzazione, op. cit.;
[11] BASSANI M, ITALIA V., TRAVERSO C.E., Leggi fondamentali del diritto pubblico e costituzionale, XXI ed., Milano 1997;
[12] VIRGA G., Il procedimento di nomina dei segretari comunali e provinciali: competenza, avvio, pubblicizzazione, op. cit;
[13] MONTINI M., Segretari comunali, revoca dell'incarico per grave violazione dei doveri d'ufficio e giurisdizione ordinaria, nota a Pretura di Firenze, ordinanza 11 gennaio 1999, in Il Lavoro nella Pubbliche Amministrazioni, gen - febb. 1999, n. 1, pagg. 152 e ss.;
[14] ANTONINI I., I segretari comunali e provinciali dopo la riforma contenuta nella legge n. 127 del 1997, in Il Lavore nelle Pubbliche Amministrazioni, sett. - ott. 1999, n. 6, pagg. 961 ss.;
[15] Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 1999, n. 1383.
[16] La Corte di cassazione ha ritenuto, infatti, che un procedimento che attiene a specifiche inadempienze del direttore generale, si svolge su un piano paritetico, non si risolve in un apprezzamento discrezionale dei risultati ottenuti e comporta, perciò, lesione di diritti soggettivi e non di interessi legittimi.
[17]
ANTONINI I., I segretari comunali e provinciali dopo la riforma contenuta
nella legge n. 127 del 1997, op. cit.
[18] MEZZACAPO S., Per l’assegnazione della competenza il rebus delle scelte organizzative, in Guida agli Enti Locali, 3 luglio 1999 - n. 2.
[19] AREZZO di TRIFILETTI G., La nomina dei segretari comunali e provinciali a regime del regolamento approvato con DPR 4 dicembre 1997, n. 465: è essenziale il corso di specializzazione per poter ricoprire le segreterie generali, www.lexitalia.it.
[20] OLIVIERI L., Lo status giuridico e la direttiva contrattuale della funzione pubblica – un passo avanti verso lo spoil system, in www.lexitalia.it.
[21] V. contra DE MARINIS L., Risoluzione delle controversie riguardanti la nomina e la revoca dei segretari comunali e provinciali: quale giudice è competente ? in www.lexitalia.it.
[22] Nella fattispecie in esame il segretario (ricorrente) appartenente alla IV fascia professionale, non titolare di classe 1 B, iscritto alla Sezione regionale dell’Albo, chiedeva l'assegnazione ad una Provincia di classe 1 A). Su tale vicenda si riserva un ulteriore approfondimento quando saranno note le motivazioni della sentenza, che si ipotizza positiva per il ricorrente, visto l’esito della fase cautelare con l'ordinanza in commento.