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PIERPAOLO
GRASSO
(Avvocato)
Le
innovazioni introdotte
dalla cd. "Merloni ter" in materia di cauzione provvisoria
(nota a TAR PUGLIA, SEZ. I - sentenza 4 aprile 2000 n. 1401)
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La decisione in rassegna affronta il problema relativo ad una delle innovazioni di maggior rilievo introdotte dalla Legge 18.11.1998, n. 415 (cd. L. Merloni-Ter) in materia di lavori pubblici.
E’
noto, infatti che tutto il sistema delle garanzie e delle coperture assicurative
poste dal legislatore a tutela della p.a. appaltante è stato interamente
ridisegnato dall’art. 30 della Legge 11.02.1994 sulla cui struttura,
successivamente, il D.L. 3 aprile 1995, n. 101 convertito nella L. 2 giugno 1995,
n. 216, nonché la già citata L. 415/98 sono intervenuti, apportando importanti
innovazioni sostanziali e procedurali di cui si parlerà in seguito.
Fra le condizioni di partecipazione alla gara era ovviamente
prevista anche la presentazione della cauzione provvisoria (nella misura pari al
2% dell’importo a base d’asta) accompagnata dall’impegno del fideiussore a
rilasciare, in caso di aggiudicazione, la successiva garanzia per
l’adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto d’appalto (cd.
cauzione definitiva), in ossequio all’art. 30, comma 1 della L. 109/94, come
modificata dalla L. 415/98 [1].
A
seguito dell’espletamento della gara, la Commissione procedeva ad escludere
alcuni concorrenti perché, nonostante le offerte fossero state corredate
dall’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva previsto
dalla normativa vigente e richiesto nel bando di gara, tuttavia la polizza
fideiussoria conteneva anche una clausola secondo la quale la mancata
costituzione della cauzione definitiva avrebbe potuto determinare soltanto
l’escussione della cauzione provvisoria, con l’esclusione di altre ulteriori
pretese per eventuali danni e spese. Conseguentemente la Commissione aggiudicava
l’appalto ad una delle restanti ditte rimaste in gara. Nel
caso di specie, quindi, la Commissione aveva ritenuto che la presenza di una
siffatta clausola comportasse una violazione sia del bando di gara che
dell’art. 30, comma 1 della legge Merloni. Il
Dirigente del Servizio Contratti ed Appalti, però, chiamato ad approvare il
verbale di gara, riteneva che la presenza della clausola suddetta non potesse
essere considerata valida causa di esclusione dei concorrenti, poiché il
mancato rispetto dell’obbligo di prestare garanzia fideiussoria definitiva
avrebbe comunque consentito alla p.A. di escutere la sola cauzione provvisoria;
provvedeva, quindi, a disporre la
riapertura della gara, riammetteva le ditte escluse, procedendo ad una nuova
aggiudicazione in favore (guarda caso) di una ditta precedentemente esclusa. Avverso
tali ultime determinazioni (riapertura della gara e conseguente nuova
aggiudicazione) la SCAM S.r.l., che “prima
facie” si era aggiudicata l’appalto, proponeva ricorso innanzi al T.A.R.
Puglia deducendo, fra gli altri motivi, anche la violazione dell’art. 30 della
L. 109/94, nonché del bando di gara che prevedeva l’esclusione per tutte
quelle ditte che avessero presentato documentazione non conforme alle
prescrizioni previste, e che non avessero rispettato tutte le altre tassative
indicazioni del bando di gara. E’
facilmente evincibile, quindi, che la ricorrente facesse perno, a sostegno delle
proprie argomentazioni, sulla equivoca disposizione prevista nelle garanzie
fideiussorie delle ditte riammesse in gara che sembrava consentire al garante
anche la possibilità incondizionata di venire meno al proprio impegno di
prestare la garanzia definitiva. Il T.A.R. adito, chiamato ad affrontare la
delicata questione circa la capacità della clausola suindicata di violare le
prescrizioni poste dal bando di gara riguardo il contenuto dell’offerta e
della garanzia fideiussoria, ha accolto il ricorso annullando le determinazioni
dirigenziali impugnate e condannando la p.A., tra l’altro, anche al pagamento
di una somma da quantificare successivamente, avvalendosi, così del potere
spettante al G.A. ai sensi dell’art. 35, comma 2 del D.Lgs. 80/98. Nel caso di specie i giudici hanno
ritenuto fondata la censura del ricorrente sul presupposto che l’impegno del
fideiussore previsto dall’art. 30 comma 1 da presentare già in sede di
partecipazione alla gara è stata predisposto dal legislatore proprio per
garantire la buona esecuzione dei lavori, cosicchè anche la mera eventualità
di non costituire la cauzione definitiva accompagnata anche da una clausola per
certi versi limitativa della responsabilità del garante non solo è stata
considerata contraria alle prescrizioni testuali del bando di gara come asserito
dalla ricorrente, ma è stata anche considerata elusiva dell’impegno stesso
rendendolo, di fatto, insussistente. Ciò nonostante, i giudici non si esimono
dal “dubitare” circa l’utilità
giuridica dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva[2],
nonché dell’effettiva efficacia di tale previsione legislativa, qualificando,
alfine, il suddetto impegno quale promessa unilaterale atipica. Evoluzione
storica della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva in materia di
pubblici appalti.
Tralasciando per il momento i rilievi critici alla sentenza
in commento, la stessa merita di essere segnalata perché per la prima volta i
giudici amministrativi affrontano il problema relativo al coordinamento fra le
due “storiche” forme di garanzia in materia di contratti della p.A., alla
luce delle recentissime innovazioni previste dal legislatore, in particolare dal
già più volte richiamato art. 30, comma1 della L. 109/94. La cauzione [3]
provvisoria obbligatoriamente posta a carico dei soggetti partecipanti alla gara
è stata introdotta nell’ordinamento dall’art. 332 della L. 20 marzo 1865,
n. 2248, All. F) e fu ulteriormente confermata dall’art.2 del Capitolato
Generale d’Appalto che ne ha puntualmente disciplinato anche le modalità per
la sua prestazione. Infatti esso prevede [4],
come condizione di ammissione alle gare di appalto, l’obbligo di comprovare la
costituzione di un deposito cauzionale provvisorio in contanti ovvero in titoli
del Debito Pubblico o garantiti dallo Stato presso una sezione di Tesoreria
Provinciale, ovvero presso un Azienda di credito prevista dal D.P.R. 22.05.1956,
n. 635. L’entità della cauzione avrebbe dovuto essere fissata dai Capitolati
Generali d’Appalto fra il decimo ed il trentesimo dell’importo
dell’appalto. Il limite posto dalla normativa alle forme
di costituzione della cauzione provvisoria vengono finalmente superate
dall’art.6 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 che ha ammesso la prestazione
della cauzione provvisoria a mezzo di fideiussione bancaria ovvero polizza
assicurativa, estendendo le stesse modalità di prestazione già accordate dal
legislatore per la prestazione della cauzione definitiva. L’art.5, comma 1, della L. 8 ottobre
1984 n. 687 ha sancito l’accantonamento dell’obbligo di prestare la cauzione
provvisoria, nei procedimenti concorsuali in materia di pubblici appalti,
prevedendo, in sostituzione, la comunicazione al Comitato per l’Albo Nazionale
Costruttori della comunicazione della ditta aggiudicataria che si rifiutasse di
stipulare il contratto. A seguito di tale comunicazione si dava avvio ad un
articolato procedimento che poteva portare anche alla cancellazione dall’Albo
Nazionale Costruttori. La cauzione provvisoria è stata da ultimo
reintrodotta in materia di lavori pubblici dall’art. 30 della Legge 109/94 che
ha fissato l’importo della stessa nel 2% dell’importo dei lavori da
affidare. Va rilevato che, mentre per i lavori
pubblici la normativa ha sempre puntualmente disciplinato l’obbligo e le
modalità di prestazione della cauzione provvisoria, per gli appalti di
forniture e servizi il legislatore non ha mai disciplinato né la forma, né
tanto meno le modalità di presentazione della cauzione provvisoria. In realtà, l’unico obbligo esistente in
materia può rinvenirsi, come sostiene la autorevole dottrina [5]
nell’art. 83 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, applicabile a tutti i contratti
dello Stato e tuttora in vigore. In realtà la norma in questione non pone
alcun obbligo per la p.a. di richiedere un previo deposito cauzionale, né
quantifica l’onere [6]
a carico del concorrente, tuttavia è ormai prassi comune in gran parte
delle p.a. quella di prevedere, anche nelle gare di forniture e servizi
l’obbligo di prestare la cauzione provvisoria nelle stesse forme, modalità e
indicazioni previste dalla legge sui lavori pubblici, facendo leva sul noto
principio della “lex specialis” del bando di gara. Tale modalità applicativa pone seri dubbi
di legittimità dei bandi di gara in materia di appalti di forniture e servizi,
soprattutto alla luce delle recentissime novità sulle garanzie previste dalla
L. 415/98. Infatti, se le procedure per gli affidamenti di appalti di forniture e
servizi sono stati appositamente e puntualmente disciplinati rispettivamente nel
D.Lgs. 358/92 e nel D.Lgs.157/95 e in tali leggi non è prevista alcuna forma di
garanzia provvisoria né è indicata fra i casi di esclusione il caso di mancata
prestazione della cauzione definitiva, potrebbe evidenziarsi in
materia subiecta un vizio di aggravio del procedimento, in netto contrasto
con il principio generale sancito dall’art. 1, comma 2 della L. 241/90. Sulla
suddetta disposizione si è recentemente pronunciato il giudice amministrativo
di prime cure affermando che, in materia appalti di servizi,
il D.Lgs. 157/95, nel prevedere che i bandi siano adottati conformemente
al modello allegato allo stesso decreto legislativo (Allegato n. 4),
implicitamente attribuisce alla p.a. la facoltà di prevedere la possibilità di
far presentare, a corredo dell’offerta, la cauzione provvisoria, poiché il
punto 10 del suddetto allegato obbliga le stazioni appaltanti ad indicare le
eventuali “cauzioni ed altre forme di garanzia previste dalla legge”.(TAR.
Friuli Venezia Giulia 16.10.1999, n.1046) [7]. La giurisprudenza amministrativa ha da
sempre rivolto la propria
attenzione più sui modi di prestazione della cauzione provvisoria che sulla
natura giuridica della stessa e dei problemi legati alle modalità ed ai casi di
escussione o incameramento. Infatti, in virtù del fatto che il
legislatore elenca le modalità di prestazione della cauzione provvisoria, in
alcuni casi la giurisprudenza ha ritenuto legittima l’esclusione di alcuni
concorrenti che avevano presentato la cauzione nelle forme dell’assegno
circolare, ovvero ha ritenuto illegittima la possibilità per la p.A. appaltante
di allargare la tipologia delle forme di prestazione dei depositi cauzionali,
ammettendo la possibilità di accettare anche garanzie prestate da Enti
autorizzati ad operare nel settore dell’intermediazione finanziaria [8]. Invero altra parte della giurisprudenza
sta cercando di superare tale orientamento negativo, ponendo l’accento non
tanto sulle modalità di prestazione della cauzione, quanto sull’identica
finalità fra le prestazioni previste dalla L. 109/94 e quelle non menzionate.
Cosicchè in alcuni casi è stata ritenuta illegittima l’esclusione di un
concorrente per aver presentato la cauzione tramite assegno bancario, qualora il
bando non preveda modalità specifiche previste a pena di esclusione, perché
l’assegno circolare consente comunque alla p.a. di entrare immediatamente
nella piena disponibilità della somma garantita senza alcuna condizione o
termine [9];
invece riguardo l’ammissibilità delle garanzie prestate da Enti autorizzati
ad operare nel settore dell’intermediazione finanziaria va segnalato un
orientamento giurisprudenziale che, assimilando la prestazione di garanzia ad
un’attività finanziaria, ha sancito la legittimità delle polizze
fideiussorie prestate dalle società predette, nonostante la loro qualifica
soggettiva. Sul punto va detto che il Regolamento di
attuazione della L.109/94, nella formulazione governativa aveva ammesso,
cogliendo il suddetto suggerimento giurisprudenziale, la possibilità che anche
gli intermediari finanziari prestassero le garanzie fideiussorie previste dalla
normativa sui lavori pubblici. Tuttavia la Corte dei conti, in sede di controllo
preventivo, non ha ammesso al visto la disposizione in esame, cosicchè deve
intendersi riservata soltanto agli istituti di credito, alle banche, nonché
alle imprese di assicurazione all’uopo autorizzate la legittimazione
soggettiva a prestare le garanzie fideiussorie ed assicurative in materia di
lavori pubblici (Art.107 del Regolamento 554/99). Se la cauzione provvisoria si inserisce
nel procedimento di scelta del contraente ed esaurisce la propria funzione con
la stipula del contratto, la cauzione definitiva, invece, interviene solo nella
fase di stipulazione del contratto, per esplicare i propri effetti durante la
fase di esecuzione dell’appalto. L’avvertita esigenza di assicurare alla
p.a. un’idonea ed immediata tutela satisfattiva in caso di inadempimento
dell’appaltatore nell’esecuzione dell’appalto, ha trovato spazio in varie
norme succedutesi nel tempo. Infatti l’obbligo di prestare cauzione definitiva
è stato previsto per tutti i contratti stipulati dallo Stato dall’art. 54 del
R.D. 23 maggio 1924, n.827 sia nella forma reale (deposito in numerario o in
titoli di Stato) che personale (fideiussione)[10],
tuttavia solo il Capitolato Generale d’Appalto, ha disciplinato puntualmente
il contenuto, l’entità e le specifiche prestazioni garantite in materia di
lavori pubblici. L’art. 3
ha previsto infatti l’obbligo di prestare la cauzione prima della
stipula del contratto, qui inteso come il momento di stipula dell’atto
riproduttivo dell’incontro di volontà già raggiunto dai contraenti nel
momento in cui viene aggiudicata la gara[11],
fissando l’entità della stessa nella misura minima del 5% dell’importo
contrattuale (netto), derogabile dai singoli Capitolati Speciali d’Appalto
fino ad un massimo del 10%. Per i lavori affidati in concessione,
attesa la peculiarità che la normativa e la giurisprudenza attribuivano alla
figura del concessionario, la L. 80/1987 ha
previsto che la cauzione fosse fissata fra un minimo del 10% ad un massimo del
30% dell’importo dell’appalto. L’articolo 5 invece ne ha delimitato
l’ambito di garanzia prevedendo che la cauzione dovesse coprire
l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, nonché il risarcimento
derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni, ed inoltre, tramite
la garanzia, la p.a. poteva ripetere le eventuali maggiori somme pagate
all’appaltatore rispetto allo stato finale dei lavori. La riforma di tutto il sistema dei lavori
pubblici ha portato, nel tentativo di impedire eccessive lievitazioni di costi
per la p.a. e al fine di tutelare
la stessa da qualsiasi danno potesse derivargli dalla esecuzione dell’opera
pubblica e dal comportamento dell’appaltatore ad una radicale rivisitazione
delle forme di garanzia, il cui contenuto è stato più dettagliatamente
definito dal Regolamento di attuazione Le
novità introdotte dalla Legge quadro sui lavori
pubblici e dal relativo Regolamento di attuazione in materia di
cauzione provvisoria e di garanzia dell’adempimento (cauzione definitiva). L’art. 30 della Legge 109/94 ha, in
primo luogo, espressamente abrogato tutte le forme di garanzia e cauzioni
previste dalla normativa precedente. L’effetto immediatamente caducante di
tale disposizione, oltre ad abrogare tutte quelle disposizioni regolanti le
modalità di prestazione delle cauzioni definitive, ha posto il dubbio circa la
permanenza in vigore sia delle cd. ritenute di garanzia, ovvero quelle ritenute
che la p.A., effettuava sugli stati di avanzamento e pari al ventesimo
dell’importo dei pagamenti effettuati, sia della ritenuta dello 0,50% che
l’art. 19 del Capitolato Generale d’Appalto ha previsto a tutela dei
lavoratori dipendenti in ossequio ad un obbligo di tutela sociale delle
categorie deboli di cui la parte pubblica deve farsi necessario promotore [12].
Invero, con riguardo alla tutela dei lavoratori, è stato posto l’accento
proprio sulla particolarità degli interessi tutelati per ritenere ancora
sussistente la predetta garanzia, che non copre un’ipotesi di inadempimento
contrattuale, ma viene ad assumere una funzione socialmente rilevante e, in
quanto tale, inderogabile. In realtà l’evoluzione della normativa a tutela
dei lavoratori ha portato all’introduzione nei contratti di appalto di
clausole obbligatorie e vincolanti per l’appaltatore, la cui inosservanza ben
può essere considerata come inadempimento contrattuale e, in taluni casi,
addirittura causa di risoluzione contrattuale [13].
Si pensi all’art. 36 dello Statuto dei Lavoratori che ha sancito l’obbligo,
per tutte le Amministrazioni dello Stato e degli Enti Pubblici di inserire nei
Capitolati d’appalto l’obbligo per l’appaltatore di applicare e far
applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori
a quelle risultanti dai contratti collettivi di categoria (cd. clausola
sociale) [14],
ovvero all’obbligo fissato dalla recente normativa (L. 55/90, D.Lgs. 406/91,
L. 109/94, D.Lgs. 494/96) di predisporre prima dell’effettivo inizio dei lavori
un apposito piano di sicurezza del cantiere la cui violazione, se ripetuta e se
di grave entità, può portare, per espresso disposto dell’art. 31, comma 2
della L. 109/94 alla risoluzione del contratto, senza considerare, poi, che fra i
requisiti di ordine generale necessari per partecipare alle gare è
espressamente prevista, anche dal recentissimo D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34,
l’inesistenza di violazioni gravi alle norme in materia di contribuzione
sociale . In tali casi, quindi, la stazione appaltante ben potrebbe escutere la
garanzia definitiva, non avendo più rilevanza giuridica la questione circa la
vigenza della garanzia a tutela dei lavoratori. Tale ultima considerazione trova
adeguata conferma anche in una pronuncia della Suprema Corte che ha sottolineato
la natura contrattuale della “clausola sociale” e non un mero richiamo di
doveri previdenziali ed assicurativi dell’appaltatore, legittimando
la p.A. ad agire contro la compagnia assicuratrice che aveva prestato la
polizza fideiussoria a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali [15]. Il Regolamento di attuazione della
L.109/94 ha legittimato tale ultimo orientamento prevedendo esplicitamente,
all’art. 101, comma 3 il diritto della p.a. di avvalersi della garanzia
definitiva per sopperire alle inadempienze dell’appaltatore in materia di
obblighi derivanti dall’inosservanza dei contratti collettivi e delle leggi a
tutela lavoratori [16]-[17]. Le modifiche sostanziali all’intero
sistema delle garanzie hanno attribuito alle imprese di assicurazione una
funzione estremamente importante nell’intero sistema degli appalti pubblici,
portando una parte della dottrina ad affermare che, senz’ombra di dubbio, il
procedimento di scelta del contraente inizia già all’esterno della p.a. con
la selezione che le imprese di assicurazione, ed in parte anche le istituzioni
bancarie, sono chiamate a svolgere nel momento in cui garantiscono con il loro
patrimonio la completa e perfetta esecuzione dell’opera pubblica contraendo,
quindi, solo con soggetti ritenuti da loro particolarmente qualificati [18]. Sul punto va evidenziata, senza
addentrarsi ulteriormente nella problematica, che ci si trova di fronte a
numerosi equivoci, riguardo la natura giuridica degli strumenti predisposti dal
legislatore, numerose volte in bilico fra contratti di garanzia e contratti di
assicurazione, ponendo numerosi interrogativi sulla legittimità di varie
disposizioni in relazione alla struttura tipica civilistica dei contratti
assicurativi. A mero titolo esemplificativo si ricorda
in questa sede la disposizione prevista dall’art. 103, comma 5 del Regolamento
di attuazione della L.109/94 che, nel disciplinare le modalità di prestazione
dell’assicurazione per danni derivanti dai rischi di esecuzione nonché quella
di responsabilità civile verso terzi, prevede testualmente che “…….l’omesso ed il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo
di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della
garanzia”. Tale disposto, da un lato è erroneo dal
punto di vista terminologico, attesa la sostanziale differenza sia causale che
oggettiva fra contratti assicurativi e contratti di garanzia, inoltre si
pone in netto contrasto con la natura tipica del contratto di assicurazione,
atteso che l’art. 1901 sospende l’efficacia del contratto di assicurazione
nel caso di mancato pagamento del premio. Notevoli novità sono state introdotte
dalla L. 415/98 anche relativamente alla cauzione provvisoria ed alla garanzia
(cauzione definitiva) per l’adempimento. Sicuramente quelle più rilevanti
riguardano la previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale e l’operatività della garanzia entro 15 giorni dalla
richiesta della stazione appaltante che devono essere contenute nelle
fideiussioni bancarie ovvero nelle polizze assicurative (fideiussorie) prestate
a titolo di cauzione, ai sensi
dell’art. 30, comma 2 bis della L. 109/94. Va precisato, che mentre il legislatore ha
lasciato un’ampia facoltà di scelta circa le modalità di prestazione della
cauzione provvisoria, la garanzia definitiva deve essere prestata esclusivamente
mediante fideiussione, giusta il tassativo disposto dell’art. 30, comma 2. La disposizione sopra esposta, come ha
evidenziato la dottrina, dà formale riconoscimento al cd. “contratto autonomo
di garanzia” ovvero “performance bond” [19]
già da tempo avallato dalla giurisprudenza e dalla dottrina [20],
svincolando le garanzie personali suddette dallo schema tipico della
fideiussione. Infatti, è noto che tali
clausole consentono di esigere il pagamento sulla base di una mera
richiesta-dichiarazione del beneficiario circa l’inadempimento
dell’obbligazione garantita, senza che, contrariamente allo schema tipico
fideiussorio, il garante possa opporre le eccezioni proponibili dal debitore
garantito, fermo restando il diritto di rivalsa di quanto ha pagato, salva la
possibilità di opporre l’exceptio doli
documentata con prove certe e liquide [21]. Non si può negare, tuttavia, la natura
essenzialmente fideiussoria della predetta garanzia rilasciata dalle imprese di
assicurazione autorizzate ad operare nel ramo cauzioni, cosicchè del tutto
impropria si appalesa la terminologia adoperata dal legislatore al comma 2-bis
dell’art. 30 in cui fa riferimento ad una “polizza assicurativa di cui ai
commi 1e 2”. Invero la giurisprudenza e la dottrina
hanno da tempo qualificato la cd. fideiussione assicurativa quale contratto, al
quale sono applicabili le norme relative alla fideiussione, anche se
in esso siano presenti alcuni elementi tipici del contratto di
assicurazione quale ad es. “il cd. premio”, ovvero il riferimento al
“sinistro”, ovvero lo stesso termine “polizza” [22].A
tali ultime obiezioni, infatti, la dottrina ha replicato che, indagando sulla
funzione del contratto in oggetto, è evidente che la volontà delle parti è
quella di garantire l’oggetto dell’obbligazione principale, non certamente
quello di coprire il rischio in capo all’assicurato derivante
dall’inadempimento contrattuale, cosicchè è del tutto irrilevante che
compaiano alcuni termini espunti dal contratto di assicurazione [23].
D’altronde la natura assicurativa è esclusa da altri elementi sintomatici
previsti in contratto quali ad esempio la sua operatività anche a fronte
dell’inadempimento volontario del debitore in palese contrasto con
l’art. 1900 c.c.[24];
il diritto di rivalsa sicuramente incompatibile con il contratto di
assicurazione; nonché la stessa volontà delle parti nel momento in cui si
legge nel formulario tipo che “…..l’impresa
si costituisce fideiussore a favore della ditta garantita”[25].
A maggior sostegno di tali tesi è stato sottolineato che, attesa l’alternatività
richiesta dalla Legge Merloni fra fideiussione bancaria e
assicurativa, sarebbe assurdo ed erroneo ritenere che cambi la tipologia
contrattuale soltanto in funzione del soggetto stipulante (banca o impresa
assicurativa) [26] Parte della dottrina ha tuttavia
evidenziato che la fideiussione assicurativa costituisce un contratto atipico di
garanzia, non rientrante né nello schema tipico della fideiussione nè in
quello del negozio assicurativo, la cui struttura corrisponde a quella del
contratto a favore del terzo stipulato dal debitore principale con il
garante-promittente in favore del creditore garantito [27]. Non sembra però sbagliato ricomprendere
la fideiussione assicurativa fra i contratti misti, in quanto è caratterizzato
da una pluralità di elementi tipici sia dei contratti di garanzia che dei
contratti assicurativi. Ne consegue che, conformemente a quanto ritenuto dalla
giurisprudenza in materia subiecta,
qualora si applichi il cd. criterio della “combinazione” troverà
applicazione la disciplina prevista per il tipo legale cui volta per volta il
singolo elemento contrattuale è riferibile [28];
invece qualora ci si avvalga del criterio della “prevalenza”, troverà
applicazione, tenendo in debita considerazione la reale volontà delle parti
nonché la finalità del vincolo contrattuale, la disciplina del contratto
tipico al quale è riconducibile l’elemento “principale” del contratto
misto, che nel caso di specie è senza dubbio la garanzia dell’obbligazione,
salve, ovviamente, le norme espressamente derogatorie alla disciplina legale,
come ad esempio la clausola “a semplice richiesta” [29]. La garanzia fideiussoria da prestare a
titolo di cauzione definitiva, che la L.109/94 aveva originariamente fissato
nella misura del 20% per i lavori inferiori alla cosiddetta “soglia
comunitaria” e del 30% per quelli superiori, è stata ridotta dall’art 8 quinques
della L. 216/95 al 10%
dell’importo contrattuale netto senza alcuna distinzione di soglia. La
suddetta misura però, qualora l’offerta della ditta aggiudicataria superi il
20%, è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quello eccedenti il
20%. Tali meccanismi sono stati approntati dal legislatore per tutelare le
pubbliche amministrazioni da ribassi eccessivi che, pur avendo superato lo
sbarramento imposto dalla soglia di anomalia dell’offerta, potrebbero comunque
andare oltre l’oggettiva valutazione delle forze del mercato [30]. Una normativa di favore è stata, altresì,
introdotta dalla L. 415/98 a favore delle ditte che abbiano conseguito la
cosiddetta “certificazione di sistema di qualità” conforme alle norme UNI
EN ISO 9000 da parte di organismi accreditati ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema. Infatti, ai sensi dell’art. 8 comma 11-quater
lettera a) della L. 109/94, per le imprese suddette la cauzione provvisoria e
quella definitiva sono ridotte del 50%. Se da un lato si può capire l’intento
del legislatore volto ad incentivare l’entrata a regime del nuovo sistema di
qualificazione, nonché il conseguimento di una preventiva valutazione circa la
reale efficienza e qualità dei partecipanti alla gara, sicuramente criticabile
è la disposizione normativa in esame perché l’ambito di applicazione delle
garanzie non necessariamente è funzionalmente legato ad una presunta carenza
qualitativa del soggetto partecipante alla gara. In altri termini, le ipotesi di
inadempimento coperti dalle garanzie provvisoria e definitiva sono talmente
ampie e variegate da non giustificare la riduzione del 50% solo perché il
soggetto obbligato è in possesso di una certificazione di qualità la cui
finalità fondamentale è quella di valutare i processi produttivi ed i profili
organizzativi interni all’organizzazione aziendale, non certo quella di
verificare, ad esempio, l’adempimento degli obblighi di natura previdenziale
ed assicurativa dell’impresa, ovvero la qualità dei materiali di volta in
volta utilizzati. Non va, inoltre dimenticato che, a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 25 gennaio
2000, n. 34, e quindi del sistema di qualificazione per gli esecutori dei lavori
pubblici, dal 2003, anno in cui sarà necessario possedere almeno gli elementi
significativi e correlati del sistema di qualità per i lavori superiori
all’importo di 1 miliardo, verrà completamente ribaltata la “ratio”
normativa, atteso che la riduzione prevista dall’art. 8, comma 11-quater della
L. 109/94 sarà applicabile a tutti
i soggetti partecipanti alla gara, mentre l’attuale entità delle garanzie,
fissata dall’art. 30, comma 1 e 2 avrà carattere meramente residuale, perché
limitata alle gare al di sotto dell’importo sopra indicato nonché alle poche
imprese che non avranno la certificazione di qualità. Ulteriore novità, introdotta dalla
L. 415/98, riguarda l’obbligo per chi presta la cauzione provvisoria nelle
forme della fideiussione bancaria o assicurativa di prevedere anche l’impegno
del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione. Circa la natura giuridica di tale impegno,
oggetto principale anche della sentenza in epigrafe, va sottolineato che, a
fronte di una tesi che ritiene del tutto inutile, o quanto meno di dubbia utilità,
la previsione di un tale impegno [31],
si contrappone un orientamento dottrinario il quale afferma che con tale
disposizione venga salvaguardato l’interesse al conseguimento in forma
specifica della p.A., configurando, così, una sorta di contratto preliminare
unilaterale, con obbligazioni a carico del solo proponente [32]. La prima teoria prende le mosse dalla
circostanza che l’impegno suddetto del fideiussore è rivolto esclusivamente
all’impresa garantita ed esclusivamente nel suo interesse e non all’ente
appaltante, atteso che la p.a. non
dà rilevanza al fatto che la garanzia fideiussoria sia prestata dallo stesso
fideiussore, cosicchè, per la p.a. stessa tale impegno avrebbe una mera natura
formale e non obbligatoria, Conseguentemente va anche segnalata la tesi di chi
sostiene l’inadeguatezza dell’impegno a raggiungere le finalità perseguite
dal legislatore, suggerendo, invece, la previsione di una polizza
sospensivamente condizionata alla sottoscrizione del contratto di appalto. In
tal modo la stazione appaltante avrebbe a disposizione non una dichiarazione
avente effetti obbligatori ma un contratto immediatamente vincolante [33]. Il TAR Puglia, invero, nella sentenza in
epigrafe ha ritenuto che l’impegno del fideiussore, sebbene di dubbia utilità,
si configuri giuridicamente quale promessa unilaterale atipica, ponendo quanto
meno il ragionevole dubbio circa la compatibilità della tesi sostenuta con il
principio di tipicità delle promesse unilaterali e con quell’orientamento
dottrinario che tende a inglobare nell’ambito contrattuale la categoria delle
promesse unilaterali [34]. Tuttavia, nel momento stesso in cui il
Tribunale sostiene che l’impegno è volto a garantire la buona esecuzione dei
lavori, di fatto viene attribuito all’impegno del fideiussore un effetto
analogo a quello della garanzia fideiussoria stessa, aderendo così alla tesi
“contrattuale” suesposta Sul punto va, però, rilevato che il
Regolamento di attuazione della L. 109/94 sembra avvalorare la tesi contraria,
dal momento che l’art. 100 afferma che “ La cauzione provvisoria deve essere
accompagnata dall’impegno di un fidejussore
verso il concorrente a
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione”. Tuttavia, oggetto principale della
questione all’esame del TAR Puglia non è certamente la validità sostanziale
dell’impegno del fideiussore che, d’altronde, utile o inutile che sia, è
previsto a pena di esclusione dall’appalto, bensì le conseguenze
sanzionatorie e risarcitorie derivanti dal mancato rispetto dell’impegno. Tale esame non può prescindere
dall’oggetto della cauzione provvisoria e dalla natura della garanzia stessa. La
funzione della cauzione provvisoria ed i rilievi critici della decisione del TAR
Puglia Mentre la garanzia fideiussoria definitiva
copre tutti gli oneri derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni
derivanti dall’esecuzione del contratto di appalto, ivi compreso il
risarcimento del danno conseguente a tali inadempienze fino all’emissione del
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione[35],
la cauzione provvisoria trova la sua sostanziale funzione nell’evitare alla
pubblica amministrazione di essere coinvolta in contrattazioni inutili, e di
tutelare la stessa da eventuali offerte non “serie”. La giurisprudenza
recente ha anche evidenziato una duplice funzione della cauzione provvisoria
volta a garantire non solo la stipula del contratto di appalto, ma anche
l’affidabilità dell’offerta nonchè la serietà e la correttezza di
tutto il procedimento di gara[36]. Infatti deve tenersi in debito conto la
circostanza che la mancata stipula del contratto imputabile
all’aggiudicatario, a seguito di un valido provvedimento di aggiudicazione,
incide direttamente anche sul regolare svolgimento del procedimento ad evidenza
pubblica posto che l’aggiudicazione al secondo classificato, prevista dalla
normativa, certamente non può restituire piena regolarità alla gara ove ha
partecipato anche chi non aveva assolutamente intenzione di stipulare il
contratto, condizionando ugualmente, contribuendo con la sua offerta alla
fissazione della soglia di anomalia, le risultanze di gara. L’articolo 30, comma 1, della L.109/94
ha puntualmente fissato l’ambito di operatività della cauzione provvisoria,
disponendo che essa copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’aggiudicatario. Risulta evidente, quindi, che essa copre i profili di
responsabilità extracontrattuale, più precisamente responsabilità
pre-contrattuale, tanto è vero che viene automaticamente svincolata al momento
della stipula del contratto. Questa interpretazione è ancor più
avvalorata dall’intervento legislativo della “Merloni Ter” che ha ampliato
l’ambito di operatività della cauzione suddetto, specificando che la mancata
sottoscrizione del contratto deve essere imputabile al “fatto”
dell’aggiudicatario e non più alla “volontà” dell’aggiudicatario come
risultava dalla precedente formulazione. Tale estensione è del tutto conforme a
quell’interpretazione giurisprudenziale la quale ritiene che, per la
sussistenza della responsabilità pre-contrattuale ai sensi dell’art. 1337, non
è necessario un comportamento soggettivo di malafede, ma è sufficiente anche
un comportamento meramente colposo della parte che elude le legittime
aspettative di chi sia stato indotto a confidare nell’esecuzione del
contratto, rinunciando ad occasioni più favorevoli [37]. Un ulteriore conferma della tesi suesposta
proviene dall’ambito applicativo della cauzione provvisoria che viene
ampiamente esteso dalla disposizione dell’art.10, comma 1-quater della
L.109/94 introdotta dall’art. 3, comma 1 della L. 415/98. La norma, nell’introdurre la cd.
“verifica a campione” sulla sussistenza dei requisiti economico finanziari e
tecnico-organizzativi dei soggetti partecipanti alla gara, legittima la p.a. ad
introitare la cauzione provvisoria qualora non vengano confermate le
dichiarazioni formulate in sede di offerta. Viene in tal modo dato valido supporto
normativo alle pronunce giurisprudenziali sopra citate che estendono la funzione
di garanzia non solo ai fatti inerenti la mancata stipula del contratto da parte
dell’aggiudicatario, ma anche alla serietà ed affidabilità dell’offerta di
tutti i partecipanti alla gara, come è stato confermato anche dall’Autorità
per la Vigilanza sui Lavori Pubblici[38],
intravedendo una violazione dell’obbligo di buona fede e di diligenza nelle
trattative contrattuali sin dalla fase di partecipazione alla gara e di
presentazione delle offerte. Non può quindi essere condivisa, alla
luce delle considerazioni suesposte, la tesi che,
- partendo dal presupposto che il provvedimento di aggiudicazione,
qualora formalizzato in un verbale pubblico equivale a tutti gli effetti alla
stipula del contratto, come, d’altronde prevede il R.D. 827/24 - ritiene che
la cauzione provvisoria svolga una funzione assimilabile a quella di una penale
ai sensi dell’art. 1382 c.c., ovvero di caparra penitenziale ex art.1386 c.c.,
assolvendo alla funzione di corrispettivo del recesso per volontà
dell’aggiudicatario. Sebbene la tesi si basi su di un valido
supporto normativo, essa non tiene conto delle successive evoluzioni normative,
nonché della chiara volontà che emerge dalle disposizioni della legge Merloni,
nonché dal “rivoluzionario” D.P.R. 554/99 di subordinare tutte le
conseguenze tipiche ed obbligatorie alla stipulazione formale del contratto di
appalto [39]. Inoltre va in questa sede considerato che
qualificare come penale o come caparra penitenziale la funzione svolta dalla
cauzione provvisoria comporta delle conseguenze giuridiche non certo favorevoli
alla pubblica amministrazione, contrarie anche alla stessa ratio
normativa. Si pensi ad esempio alla facoltà del
giudice di ridurre equamente l’entità della penale ai sensi dell’art.1384
c.c. se l’ammontare della stessa appaia eccessivo. L’escussione totale della
cauzione provvisoria prevista obbligatoriamente dall’art.30 della L. 109/94
comporterebbe sempre e comunque la chiamata in giudizio per l’Amministrazione
da parte del debitore garantito per vedersi ridurre equamente la penale. Anche la qualificazione di caparra
penitenziale potrebbe avere come diretta conseguenza l’obbligo per la p.a. di
restituire il doppio della cauzione prestata a suo favore nel caso eserciti la
facoltà di recesso unilaterale prevista dall’art. 345 della L. 20 marzo 1865
n. 2248 all. F e riconfermata dall’art. 122 del Regolamento per l’attuazione
della L. 109/94, oltre a quanto già dovuto ai sensi delle stesse disposizioni
citate (pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti
in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite). Sembra, quindi, più confacente alla
natura della cauzione provvisoria la sua natura satisfattoria e onnicomprensiva
del danno patito dalla pubblica amministrazione per la mancata stipula del
contratto, confermando i profili di responsabilità precontrattuale
dell’inadempimento dell’aggiudicatario. In base a queste considerazioni non si può
non commentare criticamente la decisione del giudice del TAR Puglia soprattutto
se si tiene presente che: -
l’impegno del fideiussore era espressamente previsto nelle polizze
presentate dalle ditte escluse; -
la dichiarazione del fideiussore che ha comportato l’esclusione delle
ditte, nel disporre che “la
mancata prestazione della cauzione definitiva potrà determinare l’escussione
della garanzia nei limiti della somma garantita, con esclusione di altre
richieste per danni e spese” non solo poteva essere considerata una mera
esplicitazione dell’oggetto del contratto di fideiussione (che, com’è
evidente copre solo nei limiti della somma garantita), ma non faceva altro che
riprodurre la disposizione normativa dell’art.30, comma 2 che testualmente
prevede “La mancata costituzione della garanzia (definitiva) determina la
revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del
soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto al concorrente che
segue nella graduatoria”; -
non era stata violata dalle ditte alcuna disposizione richiesta a pena di
esclusione né eluse le prescrizioni previste dal bando di gara; -
è evidente, inoltre, che l’esclusione delle ditte è avvenuta
semplicemente perché si è data rilevanza non ad un requisito necessario per
partecipare alla gara, ma ad una mera eventualità che attiene alla successiva
fase di stipulazione del contratto e non già alla fase di aggiudicazione. Anche
la giurisprudenza ha sottolineato la differenza fondamentale fra fase di
aggiudicazione e fase di stipulazione del contratto sottolineando che “Nelle
gare per l’approvazione di contratti della Pubblica amministrazione la
prestazione della cauzione definitiva attiene ala fase di stipulazione del
contratto, successiva all’aggiudicazione medesima, e, pertanto, è
insuscettibile di determinare l’illegittimità di quest’ultima”[40]; -
dal punto di vista sostanziale è pressocchè improbabile, se non
addirittura impossibile che, in caso di aggiudicazione, la ditta aggiudicataria
non avrebbe trovato alcun soggetto disposto a garantire l’obbligazione
definitiva, restando, così, soddisfatto
l’interesse della p.a. -
pur volendo attribuire natura contrattuale all’inadempimento
dell’aggiudicatario e concordando con la tesi del Tribunale Amministrativo
secondo la quale l’impegno del fideiussore anticipa la funzione della garanzia
definitiva, garantendo sin da questa fase la buona esecuzione dei lavori, non
sembra che la dichiarazione contenuta nella polizza fideiussoria venga ad
eludere il contenuto obbligatorio dell’impegno suddetto, atteso che, come già
rilevato, la legge stessa testualmente prevede la sola escussione della cauzione
provvisoria in caso di mancata prestazione della cauzione definitiva, senza
alcuna ulteriore conseguenza risarcitoria a carico dell’aggiudicatario che non
stipula il contratto di appalto. Tale
interpretazione la si desume a prescindere da qualsiasi qualificazione giuridica
venga data alla funzione giuridica della cauzione provvisoria: infatti aderendo
alla tesi che identifica la stessa quale clausola penale, essa, ai sensi
dell’art. 1382 c.c. ha quale effetto principale quello di limitare l’entità
del risarcimento, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno
ulteriore, nel caso di specie non previsto e salva, addirittura, la possibilità
di ridurre equitativamente la stessa. [1]
Si precisa che l’art. 30 comma 2-bis della L. 109/94 ha previsto tale
obbligo solo nel caso in cui la cauzione sia prestata nelle forme della
fideiussione bancaria ed assicurativa e non anche quando la cauzione sia
prestata con le ulteriori forme ammesse dal Regolamento di Contabilità
dello Stato del 1924 (numerario ovvero titoli di stato o garantiti dallo
Stato). Tale
differente disciplina è stata risolta, come si vedrà, dal Regolamento di
Attuazione della Legge 11.02.1994, n. 109 entrato in vigore il 28 luglio 2000
(D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554) che ha esteso l’obbligo di accompagnare
la cauzione provvisoria con l’impegno di un fideiussore a rilasciare la
cauzione definitiva, a prescindere da qualunque forma venga prestata [2] Sul punto si veda TASSAN
MAZZOCCO, ANGELETTI e ZOPPOLATO i“Disposizioni
varie” in “La Legge quadro sui lavori pubblici” 1999, pag. 475 ss. [3]
La nozione di cauzione, contrariamente a quanto previsto nel codice di
procedura civile del 1865, non
è contemplata nella legislazione italiana vigente, dall’analisi
storica della figura giuridica alla quale il c.p.c. citato dedicava
un’apposita sezione (Libro I, Titolo IV, Sez. IV
“Delle Cauzioni”) si evince che la nozione di cauzione può
tranquillamente coincidere con quella generica di garanzia, sia personale
che reale. Per
un maggior approfondimento circa la natura giuridica della cauzione vedasi
JUAN IGNACIO FONT GALAN “Natura e
disciplina giuridica delle polizze fideiussorie rilasciate dalle compagnie
di assicurazioni” in “Assicurazioni” 1976, I, pag. 222. Invero
contrariamente a quanto sopra espresso parte della dottrina riteneva
possibile prestare cauzione soltanto mediante deposito in denaro o in titoli
di Stato, restringendo
sensibilmente l’ambito applicativo della cauzione facendola coincidere a
seconda del suo oggetto, con il pegno
regolare ovvero irregolare. (in tal senso MARTORANO voce “Cauzione” in “Enciclopedia del diritto” VI- 1960, p. 653; DAL MARTELLO “Il
pegno irregolare (o cauzione in senso stretto) in “Banca, Borsa,
titoli di credito” 1950 I pag. 319 ss. Le
successive evoluzioni normative sembrano aver dato ragione alla prima tesi.
[4]
La forma verbale al presente è d’obbligo poiché, sebbene non più in
vigore per abrogazione implicita, la norma in questione non è mai stata
esplicitamente espunta dall’ordinamento, almeno fino al 28 luglio data
dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento in Materia di Lavori Pubblici [5]
Santoro P. “Manuale dei contratti
pubblici” Bologna 1999, pag. 389; [6] Per gli appalti di
forniture e servizi in materia informatica vedasi il D.P.C.M. 6
agosto 1997, n. 452 [7]
Nella stessa sentenza i giudici sottolineano, inoltre, che il R.D. 827/24 è
applicabile anche nelle gare di rilevanza comunitaria (sopra i 200.000
EURO), qualora venga espressamente richiamato dalla stazione appaltante nel
bando di gara [8] Vedasi
Tar Toscana, Sez. II, 19 novembre 1997 n. 754 in T.A.R. 1998, n. 187;
Sull’inammissibilità di garanzie prestate da società di intermediazione
finanziaria vedasi Tar Campania – Salerno 18.03.1999, n. 66 in T.A.R.,1999,
pag. 2117; Tar Catania, Sez. I 15 maggio 2000, n. 922 che ha sancito che
“…non può ritenersi valida la
cauzione provvisoria prestata a mezzo di fideiussione rilasciata da
intermediari finanziari, in quanto questi ultimi non sono qualificabili come
banca o azienda di credito; invero, ai sensi dell'art. 106 del D.Lg.vo
n. 385/93, i predetti soggetti possono svolgere solamente attività
finanziarie e non certo bancarie (stante la riserva di cui all'art. 10 dello
stesso decreto” [9]
Sul punto vedasi Tar Sardegna 21.05.1999, n. 609 in T.A.R. 1999, pag. 3009 e
Tar. Campania – Sez. Salerno 4.5.1998,
n. 198 in T.A.R. 1998, n. 2733. [10]
Una peculiarità della disposizione contenuta nel Regolamento Generale di
Contabilità è la possibilità di prestare la garanzia fideiussoria solo
nel caso in cui il contraente proponga un miglioramento del prezzo
contrattuale. Tale norma, la cui applicazione fu confermata nel settore dei
Lavori Pubblici anche dopo l’entrata in vigore del Capitolato Speciale
d’Appalto, fu implicitamente
abrogata soltanto dall’art. 6 della L. 10 dicembre 1981, n. 741 [11]
E’ noto, infatti, che il cd. Processo
verbale di aggiudicazione, tiene luogo, ai sensi del R.D. 827/1924,
nonché per costante indirizzo giurisprudenziale, del contratto, con effetti
vincolanti per le parti, sia ai fini obbligatori che fiscali qualora la gara
esperita sia un pubblico incanto o una licitazione privata salvo il caso in
cui il bando di gara non rinvii esplicitamente la costituzione del rapporto
alla stipula del contratto. Sul punto vedasi la copiosa giurisprudenza fra
cui (Cass. 19 novembre 1997, n. 11513 in Cons. Stato. 1998, pag. 392 II;
C.d.S. Sez. V 12 giugno 1987, n. 380 in Foro Amm. 1987, n. 1415; Corte dei
Conti Sez. Contr. 14 aprile 1988, n. 1939 in Foro Amm. 1989, n. 1255) [12]
Cianflone A.- Giovannini G. “L’appalto di opere pubbliche”
Milano 1999, pag. 304. [13]
Carnelutti “Clausole a
favore dei lavoratori nei capitolati di appalto di oo.pp.” in
“Studi di diritto industriale” pag. 155 e seg. [14]
Da notare però che sul punto la Giurisprudenza ha negato l’applicabilità
di diritto dell’art. 36 dello Statuto dei Lavoratori, escludendo anche
l’applicazione dell’art. 1339 nel caso di omessa previsione della
“clausola sociale” nei Capitolati. (Cass. 5 giugno 1981, n. 3640; Cass. 5
giugno 1997, n. 5027) [15] Cass. 29 aprile1986,
n. 2963 in Consiglio di Stato 1986, pag. 1160 II [16]
Per una visione critica di tale disposizione regolamentare vedasi RUSSO “Coperture
assicurative e garanzie obbligatorie in materia di opere pubbliche dopo la
cd. legge Merloni Ter”in “Assicurazioni” 1999, pag.110 [17]
Numerose amministrazioni, per ovviare all’incertezza normativa, hanno
previsto speciali penalità pecuniarie per gli appaltatori che non
rispettassero le norme a tutela dei lavoratori, ovvero si sono avvalsi di
una forma speciale di ius ritentionis
prevista dall’art. 350 della L.20 marzo 1865, n.2248, all.F, non
provvedendo al pagamento degli stati di avanzamento perché non soddisfatte
interamente le clausole contrattuali. [18] RUSSO op.
cit. pag. 111. [19]
DE MARZO G. in “La nuova legge
quadro sui lavori pubblici” a cura di F. Caringella, pag. 941 [20]
Cass. 18 novembre 1992, n. 12341 in Giust. Civ. 1993 I pag. 1535; BONELLI “Le
garanzie bancarie nel commercio internazionale” in “Il commercio
internazionale” 1987, pag. 127; PORTALE “Fideiussione
e Garantievertrag nella prassi bancaria” in “Le operazioni
bancarie”; DI SANNA “Accessorietà ed autonomia nel sistema delle garanzie a prima
richiesta: le misure cautelari” in “Banca Borsa e tit. cred. 1995,
pag. 443. [21] Cass. 6 aprile 1998,
n. 3552; Cass. 25 febbraio 1994, n. 1933 in Foro italiano I pag. 1757. [22]
TAMBURRINO “Appunti sulla natura e
sulla disciplina della cosiddetta assicurazione fideiussoria” in
“Assicurazioni 1970, I pag. 523 [23]
DONATI “La natura giuridica delle cd. polizze fideiussorie” in “Banca
Borsa e tit. cred.” 1957 II pag. 57; FONT GALAN “Natura e disciplina giuridica delle polizze fideiussorie rilasciate
dalle compagnie di assiucrazioni” in Assicurazioni 1976, pag. 228 [24] Cass. 28 giugno 1984,
n. 3835; Cass. 26 giugno 1990, n. 6499; Cass. 6 aprile1998, n. 3552. [25]
VACCA: “Polizza fideiussoria a prima
richiesta, performance bond, fideiussione di buona esecuzione” in
Responsabilità civile e previdenza 1991 pag. 321; [26] VACCA op
cit.; Cass. 24.6.1997, n. 5656 [27]
LIPARI M. “La natura giuridica
dell’assicurazione fideiussoria” in Giustizia Civile1986 II 133 seg. [28]
Vedasi Cass. 17.05.1988, n. 3443 nella cui
massima si legge che “ nei contratti di assicurazione fideiussoria,
nei quali la funzione di garanzia è prevalente su quella assicurativa,
possono trovare applicazione le regole che disciplinano il rapporto di
assicurazione (tra cui, in particolare, quella relativa al termine annuale
di prescrizione di cui all’art. 2952, primo comma c.c.) solo quando sia
accertato, attraverso la verifica della concreta volontà delle parti
mediante l’esame e la interpretazione delle clausole di polizza, che le
parti medesime, nella loro piena autonomia contrattuale, abbiano voluto
richiamare la disciplina propria dell’assicurazione, particolarmente nei
rapporti fra l’assicuratore e l’altro contraente” [29]
Cass. 06.04.1998, n.3552; Cas. 26.06.1990 n.6499 [30]
Tale previsione legislativa è tanto più giustificabile se si pensa che la
valutazione dell’offerta anomala, ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis è
ancora fondata su un criterio matematico e non certo su un criterio
oggettivo, basato sull’effettivo andamento delle forze del mercato. [31]
TASSAN, MAZZOCCHI, ANGELETTI e ZOPPOLATO “Disposizioni
varie” in “La Legge quadro sui lavori pubblici [32]
G. DI MARZO “commento all’art. 30
della L. 109/94” in “La Nuova Legge quadro sui lavori pubblici”
a cura di “F. Caringella”; [33]
RUSSO “Coperture assicurative e
garanzie obbligatorie in materia di opere pubbliche dopo la cd. legge
Merloni Ter” in “Assicurazioni” 1999 pag. 113; [34]
BIANCA “Il contratto” pag. 10
ss. [35]
Il Regolamento di Attuazione della Merloni Ter ha colmato la lacuna
dell’art. 30, comma 2 che, non tenendo in debita considerazione la
possibilità di sostituire, nei casi previsti dall’art. 28,
il certificato di regolare esecuzione al certificato di collaudo,
subordinava lo svincolo della garanzia alla sola emissione del certificato
di collaudo provvisorio [36] Consiglio di Stato 18
maggio 1998, Sez. V 18 maggio 1998, n. 124 in “Il Consiglio di Stato”
1998, I pag. 881 [37]
Cass. 30 agosto 1995, n. 9157 in “Arch. Civ. 1996, pag. 189”. Per una
puntuale disamina della natura precontrattuale della responsabilità
dell’aggiudicatario vedasi DE MARZO op
cit. pag. 940. [38] Atto di Regolazione del
30 marzo 2000 n. 15 in G.U. 25 maggio 2000 [39] Vedasi l’art. 109 del
Regolamento per l’attuazione della L. 11.02.1994, n. 109 che prevede la
stipulazione del contratto di appalto, con i conseguenti effetti
obbligatori, anche nel caso di pubblico incanto e licitazione privata. [40]
Tar Liguria, Sez. II 18 giugno 1998, n. 476 in T.A.R. 1998 I pag. 3181La decisione
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