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n.
9/2013 - ©
copyright
ANDREA FERRUTI *
Prestazione energetica degli edifici: novità, conferme e incertezze
nel decreto-legge n. 63/2013,
convertito, con modificazioni, nella
legge n. 90/2013
(testo aggiornato alla luce delle modifiche introdotte dalla
legge di conversione)
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SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Il nuovo d.lgs. 192/2005. 3. Rassegna delle principali novità. 3.1 Attestato di prestazione energetica (dell’edificio) - APE. 3.2 Edifici particolari. 3.3 Edifici esclusi dall’APE e dal d.lgs. 192/2005. 4. Contratti di compravendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito e di locazione. 4.1 Sanzioni civilistiche. 4.2 Sanzioni amministrative. 5. Annunci immobiliari. 5.1 Sanzioni amministrative. 6. Clausola di cedevolezza. Appendice - Direttiva n. 2010/31/UE - Sintesi.
1. Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2013 è stata pubblicata la legge 3 agosto 2013, n. 90, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 [1].
Il decreto-legge n. 63/2013, unitamente alla legge n. 90/2013, è intervenuto nel settore della riqualificazione ed efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano, pubblico e privato, allo scopo di chiudere alcune procedure di infrazione avviate dalla Unione Europea nei confronti dell’Italia in ordine al parziale recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (per la quale si rinvia alla separata appendice) [2]. È noto, poi, che a distanza di pochissimi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto-legge n. 63/2013, era intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia del 13 giugno 2013, causa n. C-345/12 [3].
Rispetto al decreto-legge n. 63/2013, la legge di conversione n. 90/2013 contiene le imprescindibili disposizioni di raccordo con la disciplina esistente, anche di carattere regionale, per cui è ora possibile delineare un’analisi delle principali innovazioni introdotte dai provvedimenti di cui trattasi, i cui articoli saranno riportati nella numerazione risultante dalla legge di conversione senza ulteriori specificazioni.
2. Il nuovo d.lgs. 192/2005
In primo luogo, si evidenzia che il Parlamento è intervenuto drasticamente sul decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”, già oggetto di numerose modifiche ed integrazioni nel corso degli anni.
In dettaglio, sono stati novellati totalmente o integrati notevolmente i seguenti articoli del d.lgs. 192/2005: 1 (Finalità), 2 (Definizioni), 3 (Ambito di intervento), 4 (Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica), 6 (Certificazione energetica degli edifici), 8 (Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni), 9 (Funzioni delle regioni e degli enti locali), 11 (Norme transitorie), 13 (Misure di accompagnamento), 14 (Copertura finanziaria), 15 (Sanzioni), 16 (Abrogazioni e disposizioni finali) e 17 (Clausola di cedevolezza) e allegato A (Ulteriori definizioni) [4].
Inoltre, sono stati introdotti nel d.lgs. 192/2005 gli artt. 4-bis, “Edifici ad energia quasi zero” e 4-ter “Strumenti finanziari e superamento delle barriere di mercato” ed è stata disposta la sostituzione dei commi 1 e 2 dell’art. 15, decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.
Si è parlato volutamente di intervento drastico sul d.lgs. 192/2005, posto che l’art. 18, comma 1, stabilisce testualmente che “dalla data di entrata in vigore del presente decreto [ossia dal 6 giugno 2013, giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del decreto-legge n. 63/2013], sono abrogati, gli articoli 2, comma 1, lettere d), e) ed f), 5 e 12, i punti 2, 11, 12, 18, 22 e 56 dell'allegato A, gli Allegati B ed I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché il comma 3 dell'articolo 15 e il punto 4 dell'allegato 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28”. Sulla stessa linea, poi, il comma 2 del medesimo art. 18 dispone che “alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal presente decreto, sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo stesso”.
Infine, con una disposizione di chiusura, il comma 3 del citato art. 18 stabilisce che, nel d.lgs. 192/2005, “ovunque ricorrano le parole: «attestato di certificazione energetica» sono sostituite dalle seguenti: «attestato di prestazione energetica».”
3. Rassegna delle principali novità
Sulla scorta di queste premesse, quindi, si sintetizzano le principali novità apportate al d.lgs. 192/2005, come risultanti dal testo definitivo della legge di conversione n. 90/2013 [5].
3.1 Attestato di prestazione energetica (dell’edificio) – APE
Come anticipato al termine del paragrafo 2, l’attestato di certificazione energetica (cd. ACE), ossia “il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio” [cfr. art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. 192/2005], è stato sostituito ovunque dall’attestato di prestazione energetica dell’edificio. Conseguentemente, ad opera dell’art. 18, comma 1, la relativa definizione di ACE è stata espunta dal d.lgs. 192/2005.
Ora, considerato che l’acronimo di attestato di prestazione energetica non può che essere APE, la definizione dell’APE è la seguente: “documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica” [così testualmente lettera l-bis), art. 2, comma 1, nuovo d.lgs. 192/2005].
A sua volta, per prestazione energetica di un edificio si intende la “quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti” [così testualmente lettera c), art. 2, comma 1, nuovo d.lgs. 192/2005].
Dunque, l’APE non si limiterà a certificare genericamente la prestazione energetica dell’edificio (come avveniva in passato con l’ACE), ma recherà anche raccomandazioni per la futura vita energetica dell’edificio. In particolare, sulla falsariga di quanto previsto nell’art. 6, comma 12, lett. b), n. 7, nuovo d.lgs. 192/2005, la seconda parte dell’APE dovrà recare quindi “le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica”.
Si è volutamente usato il tempo futuro per descrivere il contenuto dell’APE e la sua concreta applicazione in quanto l’art. 6, comma 12, nuovo d.lgs. 192/2005 affida l’adeguamento del d.m. 26 giugno 2009 – pubblicato in G.U. n. 153 del 10 luglio 2009, recante “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” (decreto a sua volta già oggetto di modificazioni) – ad un successivo decreto interministeriale di non immediata emanazione [6].
3.2 Edifici particolari
Per alcune tipologie particolari di edifici, poi, le modifiche apportate configurano un’applicazione limitata del d.lgs. 192/2005. Si intende far riferimento agli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.
In sostanza, secondo il combinato disposto dei commi 3 e 3-bis dell’art. 3 del nuovo d.lgs. 192/2005, per i beni culturali oggetto di vincolo diretto o indiretto, per le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza, per i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale (inclusi i centri ed i nuclei storici), il d.lgs. 192/2005 troverà applicazione limitatamente all’APE (oggi, ancora contenutisticamente ACE) e all’esercizio, manutenzione ed ispezioni di impianti termici di cui all’art. 7, d.lgs. 192/2005.
Tale limitata applicazione, peraltro, è condizionata ai casi in cui, previo giudizio dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ai sensi del d.lgs. 42/2004 e succ. mod., il rispetto delle prescrizioni del d.lgs. 192/2005 non comporti un’alterazione sostanziale del carattere o aspetto dei beni tutelati, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici [così, art. 3, comma 1, “capoverso 3-bis)”, d.lgs. 192/2005] [7].
3.3 Edifici esclusi dall’APE e dal d.lgs. 192/2005
In base al combinato disposto dei commi 3, 3-bis e 3-ter dell’art. 3 nuovo d.lgs. 192/2005, risulta in primo luogo confermata l’impossibilità di procedere ad autocertificazione per gli edifici di classe G, possibilità che l’art. 2, comma 3 del decreto ministeriale 22 novembre 2012 (pubblicato nella G.U. n. 290 del 13 dicembre 2012) aveva già eliminato mediante l’abrogazione del paragrafo 9 dell’allegato A del citato d.m. 26 giugno 2009.
In secondo luogo, è stata ampliata l’individuazione non esaustiva degli edifici non soggetti ad attestato (sia esso APE o ACE), disposta dall’art. 2 comma 1, citato d.m. 22 novembre 2012 (che, ad esempio, includeva i box, i depositi e gli altri edifici “a questi equiparabili in cui non è necessario garantire un confort abitativo”), introducendo anche le seguenti tipologie di edifici:
- “edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili”;
- “edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione”;
- “fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati”;
- “edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 [8], il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi [9]”;
- “edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose”.
Per tutte queste categorie di edifici, soprattutto, sembra esclusa l’applicazione dell’intero d.lgs. 192/2005, ivi compreso quanto si dirà a proposito dell’obbligo di allegazione nei contratti nei successivi paragrafi 4 e 4.1 [10].
4. Contratti di compravendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito e di locazione
Come testé anticipato, degne di menzione sono soprattutto le modificazioni apportate in tema di contratti di compravendita e di locazione che, per espressa previsione di legge, si estendono ai contratti di “trasferimento di immobili a titolo gratuito”.
Infatti, come indicato a pag. 3 della Relazione, la formulazione dell’art. 6, comma 2-ter, d.lgs. 192/2005 in tema di ACE prevedeva che, nel caso di contratto di locazione privo relativo ad un edificio privo di ACE, non vi fosse alcun obbligo di includere una clausola contrattuale in cui il locatario dichiarasse di aver ricevuto l’ACE.
Con la nuova formulazione dei commi 2 e 3 dell’art. 6, d.lgs. 192/2005, invece, sembrano essere state recepite formalmente le indicazioni del documento del Consiglio Nazionale del Notariato dell’11 marzo 2011 che, alla vigilia dell’introduzione del comma 2-ter, d.lgs. 192/2005 (oggi non più vigente), aveva precisato che non erano più consentite deroghe consensuali alla consegna della documentazione di certificazione energetica degli immobili oggetto di compravendita e di locazione [11].
Parimenti, devono considerarsi valide le indicazioni formulate dal Consiglio Nazionale del Notariato del 2011 secondo le quali “la migliore e più corretta interpretazione della normativa (in senso sostanziale) suggerisce di inserire nella clausola specifici riferimenti alla documentazione consegnata (numeri di identificazione, data, autore dell’ACE; riferimenti ricognitivi dell’autodichiarazione, se trasmessa all’acquirente in un momento anteriore al rogito)”, con la (futura) sostituzione dell’APE all’ACE (cfr. paragrafo 3.1) e l’eliminazione dell’autodichiarazione per gli edifici di classe G (cfr. inizio paragrafo 3.3).
In sintesi, quindi, secondo i novellati commi 2 e 3, art. 6, d.lgs. 192/2005, nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, il proprietario deve produrre l’APE (oggi, ancora contenutisticamente ACE), rendendolo disponibile al potenziale acquirente o locatario e consegnandolo al termine delle trattative.
In caso di vendita [12] o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o “locatario” deve fornire evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio, producendo l’APE (oggi, ancora contenutisticamente ACE) entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità [13].
Peraltro, fermo restando che la sottoscrizione di nuovi contratti di locazione deve essere accompagnata dalla redazione e messa a disposizione dell’APE/ACE (o, per meglio dire, dalla loro allegazione come si avrà modo di vedere nel paragrafo 4.1), non è stato previsto se identico obbligo sussista in caso di rinnovi di contratti di locazione che, originariamente, ne fossero privi. In altri termini, al di là della casistica indicata nel nuovo art. 6, comma 2, non è chiaro se la rinnovazione del contratto di locazione deve essere con l’APE oppure no.
Ai fini di un corretto inquadramento della questione giova rammentare che, ai sensi dell’art. 28, legge 392/1978 e succ. mod., la rinnovazione tacita del contratto di locazione per immobili a destinazione d’uso non abitativa non comporta la sottoscrizione di un nuovo contratto, ma determina la prosecuzione del contratto originario senza soluzione di continuità.
Dunque, a meno di voler attribuire valore di chiusura dell’ordinamento alla generica prescrizione del (nuovo) comma 10, art. 6, d.lgs. 192/2005 [14], in caso di (rinnovo di) contratto di locazione non sembra sussistere l’obbligo di redigere l’APE e di integrare il contratto con la clausola prescritta dall’art. 6, comma 3, d.lgs. 192/2005 [15].
Considerazioni analoghe possono valere, almeno in sede di prima applicazione del provvedimento, per i rinnovi di contratti di locazione in cui il conduttore sia una Pubblica Amministrazione [16]. Infatti, per gli “edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni ed aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 mq”, l’art. 6, comma 6, nuovo d.lgs. 192/2005 prevede a carico del “proprietario o del soggetto responsabile della gestione” l’obbligo di “produrre l’attestato di prestazione energetica entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della … disposizione” (ossia, solo entro 120 giorni dal 6 giugno 2013) [17].
4.1 Sanzioni civilistiche
Come accennato nella nota 11, l’attuale formulazione dell’art. 6, comma 3-bis, d.lgs. 192/2005 stabilisce che nei contratti di vendita, negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o nei nuovi contratti di locazione, l’APE deve essere allegato “pena la nullità degli stessi” contratti.
Sul punto, si riportano integralmente le considerazioni svolte dallo Studio del Notariato del 2013: “La norma in commento stabilisce che l’obbligo di allegazione è posto a pena di nullità. Contrariamente, però, a quanto prevedeva l’art. 15, c. 8, del d.lgs. 192/2005, nel suo testo originario (successivamente abrogato dall’art. 35, c. 2bis, decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 nel testo emendato in sede di conversione dalla legge 6 agosto 2008 n. 133) la norma in commento non prevede più che «la nullità può essere fatta valere solo dall'acquirente». Il legislatore ha ritenuto, pertanto, di non far più ricorso ad una nullità cd. «di protezione» (o relativa). Siamo, quindi, in presenza di una nullità assoluta, con la conseguenza che: la nullità può essere fatta valere da chiunque e può essere rilevata d’ufficio dal giudice; l’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione; il contratto nullo non può essere convalidato”.
In questo modo è lecito affermare che, per una serie di contratti individuata dal legislatore in maniera non del tutto univoca, sia stata posta la parola fine sugli effetti della mancata allegazione dell’ACE (oggi, APE) [18].
Per quanto attiene, poi, ai rapporti tra nullità e normativa regionale, si rinvia alla parte finale del paragrafo 6.
4.2 Sanzioni amministrative
Qualora sia violato l’obbligo di dotare di APE un edificio o un’unità immobiliare, i commi 8 e 9 dell’art. 15, nuovo d.lgs. 192/2005, stabiliscono le seguenti sanzioni amministrative:
- vendita [19]: importo compreso tra 3.000 euro e 18.000 euro;
- nuova locazione: importo compreso tra 300 euro e 1.800 euro.
5. Annunci immobiliari
In linea con le previsioni dell’art. 6, comma 2-quater, d.lgs. 192/2005, introdotto dall’art. 12, comma 1, lettera c), d.lgs. 28/2011, il nuovo comma 8 dell’art. 6, d.lgs. 192/2005 stabilisce che gli annunci commerciali di vendita o locazione di edifici devono riportare “gli indici di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente”. Anche questa modifica s’inserisce nell’obiettivo del legislatore di conseguire un’attenta e consapevole valutazione delle caratteristiche energetiche degli edifici.
5.1 Sanzioni amministrative
Qualora il responsabile dell’annuncio (sia esso privato offerente o soggetto titolare di un’agenzia immobiliare) violi l’obbligo indicato nel paragrafo 5, l’art. 15, comma 10, d.lgs. 192/2005 prevede ora la sanzione amministrativa per un importo compreso tra 500 euro e 3.000 euro.
6. Clausola di cedevolezza
Infine, l’art. 17, d.lgs. 192/2005, come sostituito dall’art. 13-bis, prevede che: “in relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento”.
In sostanza, secondo il condivisibile riepilogo fornito dallo Studio del Notariato del 2013 (cfr. punto 10, qui di seguito sintetizzato), occorre distinguere tra:
a) Regioni e Province autonome che non hanno ancora adottato specifiche disposizioni conformi alla direttiva 2010/31/UE;
b) Regioni e Province autonome che hanno già adottato specifiche disposizioni conformi alla direttiva 2010/31/UE.
Per le ipotesi sub a), la disciplina dettata dal d.lgs. 192/2005, come da ultimo modificata, trova integrale applicazione.
Per le ipotesi sub b), la disciplina regionale in materia prevale, ferma restando l’esigenza di coordinarla ed integrarla, per quanto non espressamente normato, con la disciplina nazionale introdotta dalla legge n. 90/2013 [20].
Infine, con riferimento all’obbligo di allegazione di cui all’art. 6, comma 3-bis, nuovo d.lgs. 192/2005 [21], si condividono appieno le considerazioni svolte nel più volte citato Studio del Notariato 2013 qui di seguito riportate:
“tale disposizione” [art. 6, comma 3-bis] “deve ritenersi comunque applicabile su tutto il territorio nazionale e quindi anche in quelle Regioni che abbiano recepito nella loro legislazione la direttiva 2010/31/UE, in quanto si tratta di disciplina che attiene alla validità formale degli atti traslativi e che quindi rientra nel cd. “ordinamento civile”, materia, questa, di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, c. 2, lett. l) Cost.). Ovviamente nelle Regioni, con legislazione aggiornata alla direttiva 2010/31/UE, si applicherà la specifica disciplina in tema di allegazione, a pena di nullità, con riguardo alla certificazione energetica da rilasciarsi secondo le modalità e le prescrizioni previste nella legge Regionale (non troveranno, peraltro, applicazione, quali ipotesi di esonero dall’obbligo di allegazione, le esclusioni dall’obbligo di dotazione previste a livello esclusivamente regionale e non nazionale, come ad esempio le esclusioni per le cessioni di quote previste in talune leggi regionali)”.
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Appendice – Direttiva n. 2010/31/UE – Sintesi
Come anticipato in premessa, si ritiene utile riportare la sintesi della direttiva 2010/31/UE L 153, pubblicata nella G.U.C.E n. L 153 del 18 giugno 2010, disponibile al link: http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/construction/en0021_it.htm.
La direttiva è volta a promuovere la prestazione energetica degli edifici, delle loro parti e delle unità immobiliari, attraverso i seguenti settori di intervento:
Metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici
Gli Stati membri adottano, a livello nazionale o regionale, una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici che tiene conto di determinati aspetti, tra cui: le caratteristiche termiche dell'edificio (capacità termica, isolamento, ecc.); l'impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda; gli impianti di condizionamento d’aria; l'impianto di illuminazione incorporato; le condizioni climatiche interne. Va anche tenuto conto di altri vantaggi come le condizioni locali di esposizione al sole, l'illuminazione naturale, i sistemi di cogenerazione dell'elettricità e gli impianti di teleriscaldamento o telerinfrescamento urbano o collettivo.
Fissazione di requisiti minimi
Gli Stati membri dovranno fissare, in conformità alla citata metodologia di calcolo, i requisiti minimi di prestazione energetica in modo da conseguire livelli ottimali in funzione dei costi. I requisiti minimi di prestazione energetica sono riveduti ogni 5 anni. Nel fissare i requisiti minimi, gli Stati membri possono distinguere tra gli edifici già esistenti e quelli di nuova costruzione, nonché tra diverse tipologie edilizie.
Gli edifici nuovi dovranno rispettare i requisiti e, prima dell'inizio dei lavori di costruzione, essere sottoposti ad una valutazione sulla fattibilità relativa all'installazione di sistemi di fornitura di energia da fonti rinnovabili, pompe di calore, sistemi di teleriscaldamento o telerinfrescamento urbano o collettivo e sistemi di cogenerazione.
Gli edifici esistenti, destinati a subire ristrutturazioni importanti, dovranno beneficiare di un miglioramento della loro prestazione energetica in modo da poter soddisfare i requisiti minimi.
Possono essere esclusi dall'applicazione dei requisiti minimi: gli edifici ufficialmente protetti (ad esempio gli edifici storici); gli edifici adibiti a luoghi di culto; i fabbricati temporanei; gli edifici residenziali destinati ad essere utilizzati per un periodo limitato dell’anno; i fabbricati indipendenti con una metratura utile totale inferiore a 50 mq.
In caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento, i sistemi tecnici per l'edilizia, quali gli impianti di riscaldamento, gli impianti di produzione di acqua calda, gli impianti di condizionamento d’aria e i grandi impianti di ventilazione, devono anch'essi rispettare i requisiti in materia di prestazione energetica.
Gli elementi edilizi che fanno parte dell’involucro dell’edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell'involucro dell'edificio (gli infissi, ad esempio) devono anch'essi rispettare i requisiti minimi in materia di prestazione energetica quando sono rinnovati o sostituiti, in modo da raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi.
In caso di costruzione o rinnovamento di un edificio, la presente direttiva incoraggia fortemente l'introduzione di sistemi intelligenti per la misurazione del consumo energetico, conformemente alla direttiva relativa alle norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
Obiettivo: edifici a energia quasi zero
Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero. Gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi dovranno rispettare gli stessi criteri a partire dal 31 dicembre 2018.
La Commissione promuove l'incremento degli edifici di questo tipo tramite l'attuazione di piani nazionali, che comprendono: l’indicazione del modo in cui lo Stato membro applica la definizione di edifici a energia quasi zero; gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015; informazioni sulle politiche e sulle misure finanziarie o di altro tipo adottate per promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici.
Incentivi finanziari e barriere di mercato
Gli Stati membri redigono un elenco degli strumenti esistenti ed eventualmente proposti che promuovono il miglioramento della prestazione energetica degli edifici. Tale elenco è aggiornato ogni tre anni.
Attestati di prestazione energetica
Gli Stati membri adottano un sistema di certificazione energetica degli edifici. L'attestato può comprendere informazioni sul consumo energetico degli edifici, nonché delle raccomandazioni per il miglioramento in funzione dei costi.
In caso di vendita o locazione di un edificio o di un'unità immobiliare, l’indicatore di prestazione energetica che figura nell’attestato di prestazione energetica va riportato in tutti gli annunci dei mezzi di comunicazione commerciali.
In caso di costruzione, vendita o locazione di un edificio o di un'unità immobiliare, l'attestato va mostrato al potenziale acquirente o nuovo locatario e consegnato all’acquirente o al nuovo locatario.
Per gli edifici in cui una metratura utile totale di oltre 500 m² è occupata da enti pubblici e per gli edifici con una superficie totale di oltre 500 m² abitualmente frequentati dal pubblico, l'attestato di prestazione energetica va affisso in un luogo chiaramente visibile per il pubblico (il 9 luglio 2015 la soglia sarà abbassata a 250 m²).
Scadenze
Come indicato a pag. 23 della Relazione, poi, il termine di recepimento della direttiva era fissato al 9 luglio 2012, mentre il termine di applicazione delle relative disposizioni era fissato al 9 gennaio 2013, salvo l’eccezione per l’applicazione agli edifici non pubblici delle norme sui requisiti minimi, sul calcolo dei livelli ottimali e sull’ispezione dei sistemi di riscaldamento e condizionamento d’aria, il cui termine è fissato al 9 luglio 2013.
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* Avvocato del Foro di Roma.
[1] Il decreto-legge n. 63/2013, recante: “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale” era stato pubblicato nella G.U. n. 130 del 4 giugno 2013.
[2] Del resto, la possibilità di intervenire con una decretazione d’urgenza, in luogo dell’ordinaria legge di delegazione europea e della legge europea, è oggi prevista dall’art. 37, legge 24 dicembre 2012, n. 234, parimenti richiamata nel preambolo del decreto-legge n. 63/2013.
Infatti, come indicato nel preambolo del decreto-legge n. 65/2013, il 25 gennaio 2013 la Commissione Europea aveva inviato all’Italia un “parere motivato” con la richiesta di modificare le norme di attuazione della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia (procedura d’infrazione n. 2012/0368); parimenti, era da tempo pendente la procedura d’infrazione n. 2006/2378 in tema di attestato di certificazione energetica e di informazione al pubblico al momento di trasferimenti e locazioni di immobili.
[3] Il testo della sentenza, con cui era stato dichiarato l’inadempimento dell’Italia per mancato recepimento di alcune disposizioni delle direttive 2002/91 e 2010/31, può leggersi in www.lexitalia.it, n. 6/2013.
Sulla vicenda del tormentato iter di attuazione delle direttive comunitarie in materia si veda, per tutti, G. Petrelli, Certificazione energetica degli edifici – il nuovo attestato di prestazione energetica (D.L. 4 giugno 2013, n. 63), p. 2, il cui testo può leggersi al seguente link: http://www.gaetanopetrelli.it/catalog/documenti/00000537/2013%20-%20Certificazione%20energetica%20degli%20edifici.%20D.L.%204%20giugno%202013%20n.%2063.pdf
[4] Le rubriche degli articoli del d.lgs. 192/2005 sono quelle ante riforma 2013.
[5] Nel presente contributo si farà riferimento alla relazione all’iniziale disegno di legge A.S. n. 783 (d’ora in poi denominata anche, per brevità, “Relazione”), a due circolari del Ministero dello Sviluppo Economico, nonché a due studi del Consiglio nazionale del Notariato del 2011 e del 2013, dal rispettivo titolo: “La certificazione energetica negli edifici. Il nuovo comma 2‐ter dell’art. 6 d.lgs. 192/2005: prime note” e “DL 63/2013 - Prime note interpretative relative alla allegazione dell’ape a pena di nullità”. I contributi del Notariato (denominati anche per brevità, “Studio Notariato 2011” e “Studio Notariato 2013”) possono leggersi ai seguenti link: http://www.architettiroma.it/fpdb/consbio/File/normativa/nazionale/notariato140311.pdf http://www.notariato.it/it/primo-piano/studi-materiali/contratti.html
È doveroso avvertire che gli Studi del Notariato non costituiscono fonte di diritto né vincolano i professionisti facenti parte della relativa categoria. Tuttavia, come riconosciuto recentemente dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 28 maggio 2013 n. 2916, in www.lexitalia.it, n. 5/2013), hanno un indiscutibile valore dottrinario costituendo, quindi, un'imprescindibile guida per orientarsi nella materia anche tenuto conto che i primi destinatari della novella appaiono siffatti professionisti. Come si avrà modo di vedere nei paragrafi 4 e 4.1, infatti, secondo la legge 16 febbraio 1913 n. 89 e succ. mod. incorre in responsabilità disciplinare il notaio che violi il divieto di ricevere atti nulli (cfr. art. 28, legge n. 89/1913 e disposizioni collegate)
[6] In particolare, l’art. 6, comma 12, nuovo d.lgs. 192/2005 stabilisce che l’adeguamento dall’ACE all’APE deve avvenire con “decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all'articolo 4…”. Anche per l’emanazione dei decreti previsti nell’art. 4, nuovo d.lgs. 192/2005, come modificato dall’art. 4, non è prevista una data ciò che rende incerta qualsiasi previsione sui tempi per l’aggiornamento delle linee guida di cui al citato d.m. 26 giugno 2009 (cfr. anche art. 18, comma 2, nuovo d.lgs. 192/2005, citato nel paragrafo 2).
Nel senso di un’applicazione differita dell’APE, oltre al pronunciamento di Confedilizia mediante comunicato stampa del 6 giugno 2013, si veda soprattutto la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 12976 del 25 giugno 2013 (emessa all’indomani del decreto-legge n. 63/2013), con cui erano stati forniti alcuni chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni riguardanti il contenuto sostanziale dell'APE.
Ad avviso del Ministero, in attesa dell’adeguamento della normativa tecnica e delle linee guida di cui al d.m. 26 giugno 2009, l'APE doveva essere redatto applicando gli stessi criteri dell'attestato di certificazione energetica (cd. ACE). Sempre secondo la circolare ministeriale, poi, nelle Regioni che avevano già provveduto a legiferare avrebbe continuato ad applicarsi la previgente normativa (ad es., nel Lazio, avrebbe continuato ad applicarsi la delibera G.R. n. 133/2010). Tali anticipazioni sono state sostanzialmente confermate nel nuovo testo dell'art. 17, d.lgs. 192/2005, introdotto dall'art. 13-bis legge n. 90/2013 (di cui si dirà poi nel paragrafo 6), che ha interamente riformulato la clausola di cedevolezza in tema di rapporti tra normativa statale e regionale.
Con successiva circolare n. 16416 del 7 agosto 2013 (emessa all’indomani della conversione in legge del provvedimento d’urgenza), il Ministero dello Sviluppo Economico ha ribadito che “fino all’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 4, si adempie alle prescrizioni di cui al decreto legge stesso come convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, redigendo l’APE secondo le modalità di calcolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.59, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE in cui, sempre nelle more dell’emanazione dei decreti suddetti o dell’emanazione di norme regionali volte al recepimento della direttiva 2010/31/UE, si seguirà ad applicare la normativa regionale in materia”.
Il testo della nota di Confedilizia può leggersi al seguente link: http://www.confedilizia.it/CS%2006.06.2013%20(1%20pag.).pdf,
Il testo delle circolari ministeriali può leggersi ai seguenti link: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Circolare_chiarimenti_DL_3E.pdf http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/CircolarechiarimentiDL3Erev7agosto2013.pdf
[7] A meno che il “giudizio dell’autorità competente”, di cui parla il capoverso 3-bis testé citato, sia espresso nei distinti procedimenti di cui agli artt. 21 e 146, d.lgs. 42/2004 (dettati per altri fini), tale giudizio non sembra essere incardinato in uno specifico procedimento. È lecito, quindi, attendere che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali intervenga sul punto con alcuni chiarimenti per i propri uffici periferici.
[8] Il cui testo è qui di seguito riportato: “1. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie:
E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme; E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili; E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili: E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi; E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto; E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;
E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
E.6 Edifici adibiti ad attività sportive: E.6 (1) piscine, saune e assimilabili; E.6 (2) palestre e assimilabili; E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;
E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
2. Qualora un edificio sia costituito da parti individuali come appartenenti a categorie diverse, le stesse devono essere considerate separatamente e cioè ciascuna nella categoria che le compete”.
[9] Per questi ultimi casi, l’art. 3, comma 3-ter, d.lgs. 192/2005 precisa che il decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici ed assimilabili, purché scorporabili ai fini energetici.
[10] In tal senso, punto 9 Studio del Notariato 2013.
[11] Come osservato in un precedente contributo, curato da R. Allegrini e dal sottoscritto, La certificazione energetica secondo il d.lgs. n. 28/2011 e l’energia da fonti rinnovabili per edifici nuovi o da ristrutturare, in www.lexitalia.it, n. 4/2011, era illegittima la clausola che contenesse una rinuncia dell’acquirente o del conduttore ad ottenere le informazioni e la documentazione energetica.
>Il d.lgs. 192/2005, nella versione ante modifiche estate 2013, non stabiliva una sanzione espressa (ad es. nullità) in caso di mancata osservanza dell’obbligo. Sul punto, peraltro, lo Studio del Notariato del 2011 si era riservato di esprimere una propria opinione al riguardo anche per gli impatti della novella del 2011 sulla normativa regionale (cfr., sul punto, sentenza citata nella successiva nota).
Oggi, invece, con l’introduzione della nullità in caso di mancata allegazione dell’APE si è elevato notevolmente il livello civilistico delle sanzioni cui sarà dedicato specificamente il paragrafo 4.1 del presente contributo.
[12] In questo modo sembra ulteriormente accresciuta la tutela del cd. “acquirente su carta”, oggetto del d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, recante “Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210”, con particolare riferimento alle indicazioni che il contratto preliminare deve contenere ex art. 6, comma 1, d.lgs. 122/2005 (cfr. anche successiva nota). In tal senso, si veda anche il secondo periodo dell’art. 6, comma 1, nuovo d.lgs. 192/2005, secondo cui “nel caso di nuovo edificio, l’attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente” e l’art. 6, comma 8, nuovo d.lgs. 192/2005 oggetto di separata trattazione nel paragrafo 5.1.
[13] Questa modificazione, peraltro, sembra in linea con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “il certificato andava ad ampliare il novero dei documenti (permesso di costruire, certificato di abitabilità), relativi alla proprietà ed all'uso della cosa venduta che, ai sensi dell'art. 1477 cod. civ., il venditore doveva consegnare al compratore. Pertanto, la mancata consegna dell'ACE non rendeva la vendita invalida, ovvero, nulla, piuttosto legittimava l'acquirente a domandare la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1477 - 1453 - 1455 cod. civ., in quanto era interesse del compratore acquisire la proprietà di un bene conforme alla normativa vigente, anche in materia di efficienza energetica. E di più, considerato che la mancata consegna della certificazione energetica (ACE) non comportava l'invalidità dell'atto, la stessa poteva essere consegnata anche, successivamente, o in ragione di un preventivo accordo delle parti o su semplice richiesta del compratore, anche dopo la vendita del bene” (così, Cass. civ., sez. II, 17 luglio 2012, n. 12260).
[14] Il cui testo si riporta: “L’obbligo di dotare l’edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE”. A contrario, quindi, laddove gli edifici fossero privi ab origine di ACE dovrebbe provvedersi alla redazione dell’APE che, però a quanto detto, non appare d’immediata applicazione.
[15] Così espressamente, punto 3 Studio Notariato del 2013.
[16] Infatti, sotto il profilo della durata legale, le locazioni contemplate dall’art. 42 legge n. 392/1978 (ossia quelle relative ad attività assistenziali, scolastiche, sindacali, dello Stato e degli enti pubblici territoriali) vanno parificate alle locazioni non abitative di cui all’art. 27, legge n. 392/1978 (cfr. sul punto Cass. Sez. Un. n. 6227 del 9 luglio 1997 e Cass. n. 16321 del 24 luglio 2007).
In particolare, secondo la giurisprudenza sopra citata, la prosecuzione del rapporto di locazione con una P.A. alla prima scadenza non costituisce l’effetto di una tacita manifestazione di volontà, ciò che sarebbe incompatibile con il principio secondo il quale la volontà della p.a. deve essere necessariamente manifestata in forma scritta, ma deriva direttamente dal richiamo operato dall’art. 42, legge n. 392/1978 alle modalità di rinnovazione del contratto disciplinate dall’art. 28 medesima legge.
In questo senso, fatto salve eventuali clausole particolari contenute nei contratti di locazione con le singole Pubbliche Amministrazioni, il rinnovo tacito dei contratti con la P.A. non obbliga alla redazione dell’ACE o alla sua integrazione con le clausole di avvenuta informativa/consegna. Anche in questi casi, infatti, si tratta della prosecuzione di un rapporto originario.
Le considerazioni che precedono, ovviamente, hanno carattere recessivo tenuto conto dello sfavore manifestato dal legislatore per il rinnovo dei contratti di locazione in favore delle P.A. oggetto delle note disposizioni sulla cd. spending review 2 in ordine alla quale sia consentito il rinvio ad A. Ferruti, Gli effetti della c.d. spending review 2 sugli immobili locati o utilizzati dalle pubbliche amministrazioni - Prime osservazioni, in Appalti & Contratti, 2012, n. 12, p. 24 e, ivi, Autori citati, cui adde i seguenti documenti: deliberazione della Corte dei Conti, sez. reg. contr. Lazio 13 febbraio 2013, n. 20/2013/par, in https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1007-04/03/2013-SRCLAZ; circolare dell’Agenzia del Demanio 22 novembre 2012, n. 32189/2012, in http://www.agenziademanio.it/export/download/demanio/agenzia/normativa/5_080113_Prot_32189_22__11_2012.pdf; circolare RGS 5 febbraio 2013, n. 2/2013, pagg. 20-22, in http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2013/Circolare_del_5_febbraio_2013_n_2.html.
[17] Entro il 9 luglio 2015, poi, la soglia di 500 mq è abbassata a 250 mq.
[18] Sul punto, vengono in soccorso le indicazioni dei punti 1) e 2) dello Studio Notariato 2013 che, dopo aver sottolineato l’asistematicità della novella 2013, che così possono essere compendiate.
L’obbligo di allegazione dell’APE non è limitato al solo atto di compravendita ma si estende anche agli atti di permuta e, più in generale, agli atti di alienazione a titolo oneroso, con esclusione quindi degli atti di divisione aventi natura dichiarativa.
Gli atti a titolo gratuito interessati dall’obbligo di allegazione dell’APE sono, in primo luogo, gli atti di cui agli artt. 769 e ss. cod. civ. (ossia le donazioni), nonché quei negozi che trasferiscono immobili a titolo gratuito senza spirito di liberalità (ad es. patto di famiglia o negozio di trust non autodichiarato). Non sono soggetti all’obbligo di allegazione dell’APE, invece, gli atti a titolo gratuito privi di effetti traslativi quali, ad esempio, la costituzione del vincolo di destinazione in favore di persone disabili ex art. 2645-ter, cod. civ.
[19] E, in genere, tutti gli atti che producono lo stesso trasferimento a titolo oneroso (cfr., in tal senso, Studio Notariato 2011) e, in base alla novella del 2013, anche per gli atti traslativi a titolo gratuito (cfr., in tal senso, Studio Notariato 2013, punto 1 e, nel presente contributo, nota 18), per condivisibili ragioni di ordine sistematico rispetto all’obbligo di allegazione dell’APE/ACE ai contratti di compravendita.
In giurisprudenza, si segnala un’interessante sentenza del Tribunale di Napoli, 20 aprile 2011, secondo cui la disciplina sulla certificazione energetica introdotta dall'art. 13, d.lgs. 28/2011 è applicabile anche alle espropriazioni forzate e, in genere, alle vendite giudiziali, anche in corso alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni (29 marzo 2011), purché non sia stato ancora emesso il decreto di trasferimento, occorrendo tener conto non del solo tenore letterale del novellato art. 6, comma 2-ter, d.lgs. 192/2005, ma anche della ratio della normativa comunitaria ed italiana (privilegiando un'interpretazione, per così dire, "comunitariamente" orientata).
Per le ragioni sin qui enunciate, i principi di tale sentenza, il cui testo può leggersi al link riportato in calce alla presente nota, possono trasfondersi anche alla novella apportata nel 2013: http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/5296.php.
[20] Cfr. anche parte finale della circolare ministeriale n. 16416/2013, citata nella nota 6.
Sul punto, le pagine 10 e ss. dello studio di G. Petrelli, citato nella nota 3 sono illuminanti e, in particolare, le considerazioni svolte nel punto II.4, cui adde, dello stesso Autore, Certificazione energetica degli edifici, prospetto sinottico della legislazione nazionale e regionale, il cui testo può leggersi in: http://www.gaetanopetrelli.it/catalog/documenti/00000455/2013%20-%20Certificazione%20energetica%20degli%20edifici.%20Prospetto%20sinottico%20nazionale%20e%20regionale.pdf
[21] Sul quale si veda diffusamente il paragrafo 4.1.