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STEFANIA DELLA NOTTE
(Dirigente
Urbanistica Comune di Formia - LT)
Denuncia
di inizio attività: la disciplina sospesa tra
la legge obiettivo, il T.U. dell’edilizia e le leggi regionali
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SOMMARIO: § 1. Introduzione: differenze e contraddizioni alla luce dell’attuale quadro normativo - § 2 Assetto attuale e assetto previsto dal T.U.: § 2.1 Assetto attuale - § 2.2 Assetto previsto dal T.U. - § 3.Le tre norme a confronto § 4. Rapporti con la legislazione regionale
§1. Introduzione: differenze e contraddizioni alla luce dell’attuale quadro normativo.
La denuncia di inizio attività è stata introdotta dal legislatore sostituendo l’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1983, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493, che disciplinava il procedimento per il rilascio della concessione edilizia, con l’art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Tale innovazione legislativa, apportata per snellire i procedimenti abilitativi in materia edilizia, assoggettava alcuni interventi costruttivi (recinzioni, mura di cinta, cancellate, destinazione di aree ad attività sportive senza creazione di volumetrie, etc.) alla presentazione di una denuncia di inizio attività.
Successivamente il legislatore, nel quadro di un più ampio riordino di tutta la materia edilizia, ha emanato il tanto atteso Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riducendo i titoli abilitativi a due soltanto e sopprimendo l’autorizzazione introdotta dalla legge 5 agosto 1978 n. 457 per gli interventi di manutenzione straordinaria e, in seguito, estesa ad altri tipi d’attività.
Sennonché, nelle more dell’entrata in vigore del T.U., il legislatore, con Legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cd. Legge obiettivo) - Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive - in maniera scoordinata ha modificato la materia disciplinata dal Testo Unico riutilizzando termini quali concessione edilizia ed autorizzazione ed assoggettando ulteriori interventi edilizi a tale procedura.
Gli effetti di questa sovrapposizione normativa non si sono fatti attendere tanto è vero che la giurisprudenza è dovuta intervenire anche per chiarire gli aspetti temporali con cui si succedevano le norme. La Corte di Cassazione, sez. III penale, con sentenza - 4 marzo 2002 n. 8556 – ha preso atto di come, per la ritardata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge 463/01, che ha «prorogato» - o meglio ha <<differito>> al 30 giugno 2002 il termine di entrata in vigore del T.U., lo stesso sia rimasto in vigore dal 1° al 9 gennaio 2002. La sentenza ha poi dovuto sottolineare come la cd. legge obiettivo o Lunardi (L. n. 443/01), che prevede nuove disposizioni attinenti all’urbanistica, all’edilizia ed in particolare alla d.i.a si applicasse nelle regioni a statuto ordinario solo a partire dal 12 aprile 2002, delegando, altresì, il Governo ad emanare, un decreto legislativo volto ad introdurre nel T.U.le modifiche strettamente necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui ai commi da 6 a 13 (L. 443/2001).
Sono poi seguite le altre proroghe dei termini per l’entrata in vigore del T.U. che, ad oggi, in forza della legge di conversione 1 agosto 2002, n. 185 del Decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, dovrebbe, e il condizionale è d’obbligo, entrare in vigore il 1°luglio 2003.
A mitigare il condizionale, vi è la circostanza che il Governo ha esercitato la delega prevista dalla cd “legge obiettivo”, emanando il 27 dicembre 2002 il Decreto Legislativo, n. 301 (in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2003) che modifica ed integra il D.P.R. 380/2001.
Il testo normativo che doveva, nell’intenzione del legislatore riunire e coordinare l’intera materia riordinandola, ha, prima della sua entrata in vigore, subito alcune rilevanti modificazioni.
E non saranno le ultime visto che con il nuovo quadro costituzionale, disegnato dalla legge Cost. n. 3/2001, le Regioni a statuto ordinario, che non lo hanno ancora fatto, potrebbero utilizzare i poteri affidatigli dal nuovo art. 117 della Costituzione, per stabilire una disciplina omogenea in materia.
In tal modo il T.U., lo strumento che avrebbe dovuto rendere uniforme e chiara la legislazione in materia edilizia, potrebbe essere modificato in materia disomogenea sul territorio nazionale, e, quindi, perdere in partenza il senso che ne aveva resa necessaria l’emanazione.
Intanto un’altra conseguenza della sovrapposizione di normative e delle incertezze sui termini si è avuta sul piano penale.
Il Tribunale di Ivrea, con sentenza del 2 settembre 2002 era arrivato a ritenere che, a seguito dell’entrata in vigore (dal 1° al 9 gennaio 2002) del T.U., sono da ritenere abrogate, ai sensi dell’art. 136 del medesimo testo unico, una serie di disposizioni che sanzionavano penalmente la realizzazione di abusi edilizi, tra le quali (lettera c) gli artt. 1,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 della legge 28.1.1977, n. 10 e (lettera f) gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25 comma 4, 26, 27, 45, 46, 47, 48, 52 comma 1 della legge 28.2.1985, n. 47.
Tale orientamento è rimasto però minoritario e, sul punto, registriamo l’ultima pronuncia, in ordine di tempo, di un Tribunale Amministrativo – il Tar Umbria – che con sentenza 10 gennaio 2003 n. 15 – ha rilevato che non può ritenersi che, a seguito dell’entrata in vigore (dal 1° al 9 gennaio 2002) del T.U. edilizia approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, l'art. 7 della legge n. 47/85 sia da considerare abrogato, atteso che il citato art. 7 è stato pedissequamente riprodotto dal testo dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001; pertanto, anche se si fosse in presenza di due (o più) leggi ordinarie succedutesi nel tempo, la sostanziale identità e continuità del contenuto dispositivo esclude che si possa invocare la abolitio criminis [1].
§2. Assetto attuale e assetto previsto dal T.U.
Quando entrerà in
vigore il T.U., e secondo l’ultima proroga prevista ciò accadrà il 1° luglio
2003. con il nuovo quadro legislativo avremo soltanto due titoli abilitativi: il
permesso di costruire (mutuato dal francese permis de construction ou de batir),
titolo abilitante di natura provvedimentale, e la denuncia di inizio attività,
unico titolo di formazione privatistica ridisegnato sul modello della denuncia
di cui all’art. 19
Nell’intenzione del legislatore, la differenza tra i due titoli abilitativi doveva essere stabilita in base alla rilevanza sotto il profilo urbanistico ed edilizio dell’intervento: un intervento che realizza una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio deve essere assoggettato a permesso di costruire in quanto è necessario mantenere in capo all’amministrazione comunale un controllo preventivo; un intervento edilizio che non comporta una tale trasformazione viene ritenuto “minore” e tale controllo preventivo non è ritenuto necessario.
Con le modifiche
apportate al T.U. con il D.lgs 301/2002 per adeguarlo alla
§2.1 Assetto attuale
Oggi, a seguito della entrata in vigore della cd. Legge obiettivo e fino a che non entrerà in vigore il T.U., continuano a convivere:
·
Autorizzazione edilizia:
per gli interventi
disciplinati espressamente dalle normative:
interventi di cui
all’art. 7 della L. n. 94/82 in immobili non vincolati (- pertinenze;
-occupazioni di suolo ; -opere di demolizione, reinterri e scavi che non
riguardino la coltivazione di cave e torbiere); la variazione di destinazione
d’uso con o senza opere, se così stabilito dalla legge regionale; gli interventi
di utilizzazione delle fonti di energia di cui all’art. 26 della
· Denuncia di inizio attività: per gli interventi di cui all’elenco “tipico” dell’art. 4, comma 7 del Decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 come ampliato dall’ art. 1, comma 6 della legge 21 dicembre 2001, n. 443: quelli già previsti definiti “minori” + in “alternativa” ad alcuni interventi prima soggetti a C.E. e autorizzazioni.
· Concessione edilizia: per tutti gli altri interventi.
Così come era stato previsto nel Testo Unico, con la legge “obiettivo” resta ferma la possibilità di ricorrere alla Dia anche in presenza di vincoli: anche in questo caso la realizzazione degli interventi è subordinata al rilascio del preventivo parere o autorizzazione richiesta dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Il comma 11, dell’art. 1 della legge obiettivo ha, infatti, disposto l’abrogazione del comma 8 dell'articolo 4 del D.L. 23 ottobre 1993, n. 398 che prevedeva la facoltà di procedere a Dia solo se ricorrevano determinate condizioni, consistenti nella mancanza di sottoposizione ai vincoli e alle disposizioni di cui alle Leggi 1089/1939 (“Tutela delle cosse di interesse artistico e storico”), 1497/1939 (“Protezione delle bellezze naturali”), 394/1991 (“Legge quadro sulle aree protette”), nella mancata soggezione alle disposizioni di cui all’articolo 1bis del D.L. 312/1985, e nella mancata sottoposizione, a opera degli strumenti urbanistici, a discipline espressamente volte alla tutela delle caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali.
Per quanto attiene il procedimento, nel T.U. così specificatamente disciplinato, la L.443/2001 ignora il problema e rinvia, evidentemente, alla disciplina prevista dalla legge n. 662/96 (ed a questa si dovrà fare riferimento nel periodo tra il 12 aprile 2002 e l’entrata in vigore del Testo Unico).
§2.2 Assetto previsto dal T.U.
· Permesso di costruire
Con l’attribuzione del nomen di permesso si è inteso superare il dibattito della natura della concessione edilizia a favore della tesi autorizzatoria.
L’articolo 10, comma 1, del T.U. definisce in positivo le categorie di intervento che comportano una trasformazione urbanistica ed edilizia e che pertanto sono subordinati a permesso di costruire. L’elenco contenuto all’articolo 10 individua dunque tali ipotesi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio negli interventi di seguito indicati:
interventi di nuova costruzione;
interventi di ristrutturazione urbanistica;
gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e (d.lgs 301/2002 n.d.r) che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso.
· Denuncia di inizio attività.
Gli interventi edilizi, nel T.U. ante D.lgs 301/2002, assoggettati adenuncia di inizio di attività erano individuati esclusivamente in via residuale rispetto alle categorie espressamente sottoposte a permesso di costruire. Ora a tale impianto va ad aggiungersi il comma 3 dell’art. 22 T.U. che prevede, inoltre, il ricorso alla Dia, in alternativa al permesso di costruire, per alcuni interventi particolari.
Avremo così assoggettati a Dia “gli interventi non riconducibili all’elenco di cui all’articolo 10 (interventi assoggettati al permesso di costruire) e all’articolo 6 (attività edilizia libera, non subordinata ad alcun titolo abilitativo) + varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. e che possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.+ in alternativa al permesso di costruire:
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Su tale punto va
sottolineato che, rispetto al dettato della
§ 3. Le tre norme a confronto.
Questa rivista si è occupata ampliamente delle problematiche giuridiche legate alla disciplina della Dia. Quello che si intende qui fornire è un contributo operativo che consenta di avere chiara, per ogni, normativa, e quindi per ogni periodo di vigenza della stessa, quali siano gli interventi, le procedure, le sanzioni, ecc. di riferimento.
Questa sintesi trova spazio nell’allegato quadro sinottico “Tre norme a confronto” che, scomponendo i vari aspetti della questione, offre uno strumento di lettura e di comparazione delle norme sopra richiamate.
§ 4. Rapporti con la legislazione regionale.
Alcune leggi regionali avevano già adottato la c.d. “super-Dia” anticipando, in parte. la liberalizzazione di molti interventi edilizi.
E’ il caso della Toscana (L.R. 52/1999), della Lombardia con legge 19 novembre 1999, n. 22 e della Campania con legge 28 novembre 2001, n. 19. Quest’ultima norma è stata emanata quasi in contemporanea con la legge obiettivo come, peraltro, ben si evince dall’uso della terminologia e dall’articolazione del testo.
Prima dell’entrata in vigore della legge–obiettivo, era stata messa in dubbio la legittimità costituzionale di leggi regionali come quella della Lombardia e della Toscana che avevano esteso la Dia anche alle opere di ristrutturazione e di nuova costruzione.
Infatti, anche in base alla nuova formulazione dell’art. 117 della Costituzione, come modificato dall’art. 3 della legge costituzionale n. 3/2001, il “governo del territorio”, cui, secondo prevalente dottrina, farebbe riferimento anche l’edilizia, si annovera tra le materie in cui la potestà legislativa è di carattere “concorrente”.
Ciò vuol dire che le Regioni, nel dotarsi di una propria legislazione in materia devono essere ossequiose dei “principi fondamentali” dettati dalla legislazione statale.
Si pensava che nella L.443/2001 queste leggi regionali avrebbero trovato l’enunciazione dei principi che servivano a renderle costituzionalmente corrette.
Subito dopo l’entrata in vigore di tale norma
ci si è resi conto, però, del rischio di incostituzionalità che continuavano a
correre alcune leggi regionali già vigenti non perfettamente aderenti al
dettato della
La legge che doveva ricompattare il regime della super-dia a livello nazionale, risolvendo le eccezioni di incostituzionalità sollevate nei confronti di alcune norme regionali, non aveva raggiunto il suo scopo.
Per rimediare il legislatore, con la Legge 1° agosto 2002, n. 166 - Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti- (Collegato alla finanziaria 2002) (in G.U. n. 181 del 3 agosto 2002), ha introdotto alcune modifiche al comma 12 dell’art. 1 della L. 443/2001 precisando che << Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge salvo che le leggi regionali emanate prima della data di entrata in vigore della presente legge siano già conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici. Le regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l’ambito applicativo delle disposizioni di cui al periodo precedente.
Il tutto fermo restando il regime ordinario (concessione edilizia o autorizzazione), nell’ipotesi di mancata scelta della denuncia.
Tale norma varrà fino all’entrata in vigore il T.U. che al comma 4 dell’art. 22, come novellato dal D.lgs 301/2002 , dispone che << Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44>>.
Ma i problemi alla luce dell’entrata in vigore della legge costituzionale 3/2001 rimangono: la norma del T.U. è caratterizzata da contenuti regolamentari non più ammissibili in tale materia dopo il nuovo disegno costituzionale.
E comunque le Regioni dovranno dotarsi di una propria legislazione in materia, ossequiosa dei principi dettati, per ora, dalla legge obiettivo, o adeguando quanto già disposto, eventualmente in senso ancora meno restrittivo, o ancora, dettando una nuova normativa che si inquadri nei suddetti principi fondamentali. Anche se il legislatore ha già mostrato di andare nella direzione della modifica delle leggi di principio (T.U.) anche prima che entrino in vigore, con leggi di settore come la legge obiettivo.
In attesa delle norme regionali varrà il “principio di cedevolezza” secondo il quale le norme statali aspettano di cedere il passo a quelle regionali.
E intanto l’Emilia
Romagna con legge 25 novembre 2002, n. 31, emanata, quindi, in vigenza della
LE TRE NORME A CONFRONTO
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Decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 |
Legge 21 dicembre 2001, n. 443 come modificata dalla legge 1° agosto 2002, n. 166 e dal D.L. 25 ottobre 2002, n. 236 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284
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D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia[2] come modificato dal Decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301[3] |
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Tipologia di interventi |
Elenco “tipico” degli interventi: a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo; b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; c) recinzioni, muri di cinta e cancellate; d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria; e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, non modifichino la destinazione d'uso; f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni; g) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia; h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato. (art. 4, comma 7) |
Elenco “tipico”: quelli già previsti definiti “minori” + alcuni interventi prima soggetti a C.E.
In alternativa
a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell’interessato,
possono essere realizzati, in base a semplice denuncia di inizio attività,
ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come
sostituito dall’articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni: (art. 1, comma 6) |
Tecnica “residuale”:
tutti gli interventi non compresi nell’art. 6 – attività libera – e
nell’art. 10 – permesso di costruire
che siano
conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti
edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente
- (art. 22, comma 1). + In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività: a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) [4]; b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche [5] (art. 22, comma 3) |
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Rapporto con gli altri titoli abilitativi |
Alternativa ad autorizzazione in quanto
agli aventi titolo è
riconosciuta espressamente la facoltà |
Alternativa a concessione ed autorizzazione [7]a scelta dell’interessato (art. 1, comma 6) |
È’ comunque
salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di
costruire
[8] per la realizzazione degli
interventi di cui ai commi
(art. 22, comma 7). |
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Condizioni per l’applicabilità |
La
facoltà
è data
esclusivamente ove sussistano
tutte le
seguenti condizioni: (art. 4, comma 8) |
Viene abrogato il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 1993, n. 398 Rimane, implicitamente, la condizione di conformità agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie e, nel caso d’immobili vincolati, la necessità di acquisire il relativo N.O. da parte dell’Amministrazione preposta al vincolo. |
Con il D.lgs 301/2002 viene introdotta espressamente la condizione che gli interventi non compresi nell’art. 6 – attività libera – e nell’art. 10 – permesso di costruire siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente (art. 22, comma 1). |
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Chi presenta la denuncia |
L’interessato (art. 4, comma 11) |
Idem [12] |
Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo (art. 23, comma 1) |
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A chi |
Non specificato |
Idem |
Allo sportello unico (art. 23, comma 1) |
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Documentazione da presentare |
Una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. (art. 4, comma 11) |
Idem |
Una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. (art. 23, comma 1) |
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Corredata da |
Indicazione dell’impresa cui si intende affidare i lavori (art. 4, comma 8 bis) |
Idem |
Idem
(art. 23, comma 2) |
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Quanto tempo prima dell’effettivo inizio dei lavori |
20 giorni (art. 4, comma 11) |
Idem |
Almeno 30 giorni [13] (art. 23, comma 1) o, nel caso di varianti a permessi di costruire, prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. (art. 22, comma 2) |
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Subordine a norme nazionali o regionali |
L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facoltà di denuncia di attività ai sensi del comma 7 è subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia.[14] (art.4, comma 10) |
Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge salvo che le leggi regionali emanate prima della data di entrata in vigore della presente legge siano già conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici [15]. Le regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l’ambito applicativo delle disposizioni di cui al periodo precedente. [16] (art. 1, comma 12) È’ fatta in ogni caso salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. (art. 1, comma 13) |
Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinate a permesso di costruire o a denuncia di nuova attività [17]. (art. 10, comma 2) Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all’incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 44 [18]. (art. 10, comma 3) Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44. (art. 22, comma 4)[19] |
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Oneri |
Nessun riferimento esplicito. La formulazione ambigua del comma 10 ha dato luogo a due distinte (rectius, opposte) linee interpretative, l’una nel senso della gratuità, l’altra nel senso dell’onerosità della denuncia. |
Nulla è innovato quanto all’obbligo di versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione [20] (art. 1, comma 7) |
Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione. (art. 22, comma 5) [21] |
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Termine e ultimazione lavori |
Termine massimo di validità fissato in anni tre, con obbligo per l’interessato di comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori. (art. 4, comma 9) |
Idem |
Termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata è subordinata a nuova denuncia. L’interessato deve comunicare comunque allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
(art. 23, comma 2) |
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Collaudo |
Il progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato. (art. 4, comma 11) |
Idem |
Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. (art.23, comma 7) |
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Prova della sussistenza del titolo |
Tengono luogo delle autorizzazioni le copie delle denunce di inizio di attività, dalle quali risultino le date di ricevimento delle denunce stesse, nonché l’elenco di quanto prescritto comporre e corredare i progetti delle trasformazioni e le attestazioni dei professionisti abilitati. (art.4, comma 14) |
Idem |
Copia della denuncia da cui risulti la data di ricevimento, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente [22] necessari (art. 23, comma 5) |
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Responsabilità del progettista[23]
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Il progettista
assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità
ai sensi degli articoli
(art. 4, comma 12)
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Idem |
Per le opere
realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il
progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica
necessità ai sensi degli articoli
(art. 29, comma 3) |
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Diffida[24] (fattispecie sanzionatoria) |
Il sindaco [25], ove entro il termine di venti giorni sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite [26], notifica agli interessati l’ordine motivato di non effettuare le previste trasformazioni, e, nei casi di false attestazioni [27] dei professionisti abilitati, ne dà contestuale notizia all’autorità giudiziaria e al consiglio dell’ordine di appartenenza [28]. (art. 4, comma 15) |
Idem Nell’impianto dell’art. 4 della L 493/1993 le condizioni erano stabilite dal comma 8 ora abrogato dal comma 11 dell’art. 1 della L. 443/200. Tuttavia le condizioni per l’applicabilità si desumono, come visto, implicitamente dal testo normativo. La mancanza di dette condizioni comporta l’adozione dell’ordine motivato di non effettuare le previste trasformazioni; in caso di esecuzione in corso dei lavori, trova applicazione il regime proprio del titolo necessario (concessione o autorizzazione edilizia). Un tale principio è espresso dall’art. 37 del T.U.. |
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine di trenta giorni, sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all’interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. (art. 23, comma 6)
Resta comunque
salva,
ove ne ricorrano i presupposti in relazione all’intervento realizzato,
l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34,
(art. 37, comma 6, secondo periodo) |
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Possibilità di inoltrare nuova denuncia a seguito della diffida |
Gli aventi titolo hanno facoltà di inoltrare una nuova denuncia di inizio di attività, qualora le stabilite condizioni siano soddisfacibili mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle trasformazioni, ovvero mediante acquisizioni di autorizzazioni, nulla-osta, pareri, assensi comunque denominati, oppure, in ogni caso, di presentare una richiesta di autorizzazione. (art. 4, comma 15) |
Idem |
E’ comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio di attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. (art. 23, comma 6) |
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Immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale |
Non si applica la Dia in forza della previsione dell’art. 4 comma 8. |
Viene abrogato
il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 1993, n. 398. (art. 1, comma 8) |
La
realizzazione degli interventi di cui ai commi 1,
(art. 22, comma 6 ) |
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Vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale |
NO |
Il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell’attività [31], decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti. (art. 1, comma 9) |
Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 [32] decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti. (art. 23, comma 3)
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Vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale |
NO |
Ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell’attività, decorre dall’esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti. (art. 1, comma 10) |
Ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale [33] convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1decorre dall’esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti. (art. 23, comma 4) |
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Sanzioni per opere in assenza della o in difformità dalla denuncia |
L’esecuzione di opere in assenza della o in difformità dalla denuncia di cui al comma 7, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. (art. 4, comma 13) |
Nell’ipotesi di opere realizzate in assenza di Dia vuol dire che in origine non è stata operata la scelta del titolo abilitativo non obbligatorio. Di conseguenza vanno applicate, a seconda dei casi, le sanzioni previste per le opere realizzate in assenza di concessione o autorizzazione edilizia La sanzione di cui al comma 13 dell’art. 4 può trovare, quindi, applicazione solo nell’ipotesi di parziale difformità dalla Dia. |
La
realizzazione di interventi edilizi
di cui all’articolo 22, commi
(art. 37, comma 1) |
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Sanzioni in caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione |
In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. (art. 4, comma 13) |
Resta escluso che l’interessato possa invocare la disciplina della Dia, nel corso dei lavori o in sede di repressione degli abusi, ove manchi la previa presentazione della stessa Dia perché la scelta di utilizzare la Dia in alternativa a concessioni e autorizzazioni va compiuta all’atto della presentazione e non in corso di esecuzione |
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 6 [35], la denuncia di inizio di attività spontaneamente effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro. (art. 37, comma 5) |
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Sanzioni in caso di opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attività consistenti in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell’articolo 3[36], eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti |
Non previste in quanto il comma 8 dell'articolo 4 esclude la possibilità di applicare la Dia ad immobili vincolati.
Conseguentemente non sono abrogate le corrispondenti norme per le opere
realizzate in assenza dell’ autorizzazione edilizia di cui all’ art. 10
|
Idem |
L'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro. (art. 37, comma 2) |
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Sanzioni in caso di opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attività consistenti in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell’articolo 3, eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 |
Non previste in quanto il comma 8 dell'articolo 4 esclude la possibilità di applicare la Dia ad immobili vincolati.
Conseguentemente non sono abrogate le corrispondenti norme per le opere
realizzate in assenza dell’ autorizzazione edilizia di cui all’ art. 10
|
Idem |
Qualora gli
interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su tali tipi di immobili, il
dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede al Ministero per i beni
e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione
in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1.
Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il
dirigente o il responsabile dell’ufficio provvede autonomamente. (art. 37, comma 3) |
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Rapporto con le sanzioni penali |
La mancata denuncia di inizio dell’attività non comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. E’ fatta salva l’applicazione dell’articolo 2 del codice penale per le opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore della presente disposizione. (art. 4, comma 13) |
La norma non introduce disposizioni che riguardino il sistema sanzionatorio.[37] Si è rilevato però che la mancata denuncia di inizio attività (ovvero la mancata scelta di un titolo non obbligatorio) comporta l’applicabilità del regime proprio cui è sottoposto l’intervento realizzato. Di conseguenza anche per le sanzioni si farà riferimento alle corrispondenti norme previste per la concessione o autorizzazione edilizia.
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La mancata
denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle
sanzioni previste dall'articolo 44
[38]. Resta comunque salva,
ove ne ricorrano i presupposti in relazione all’intervento realizzato,
l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34,
(art. 37, comma 6)
|
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Sanatoria |
Non prevista esplicitamente. E’ prevista solo la sanzione pecuniaria in caso di opere realizzate in assenza della Dia.
Se si seguisse
la tesi dell’obbligatorietà della Dia non dovrebbe essere applicabile la
disciplina della
|
Non essendo la
Dia un titolo obbligatorio e ferma restando tutta la disciplina della
concessione ed autorizzazione edilizia è chiaro che continuano ad
applicarsi le norme della
|
In caso di
interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità
da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle
ipotesi di cui all’articolo 22, comma 3, o in difformità da essa,
fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma
1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni
amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario
dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento
risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al
momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della
presentazione della domanda Ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio. (art. 37, comma 4) |
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Rapporto con le norme regionali[41] |
Le regioni adeguano le proprie normazioni ai principi contenuti nel presente articolo in tema di procedimento. (art. 4, comma 18) L’ultimo comma dell’articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 è sostituito dal seguente: "Le leggi regionali stabiliscono quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, subordinare a concessione, e quali mutamenti, connessi e non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti siano subordinati ad autorizzazione". (art. 4, comma 20) |
Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge salvo che le leggi regionali emanate prima della data di entrata in vigore della presente legge siano già conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici [42]. Le regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l’ambito applicativo delle disposizioni di cui al periodo precedente [43]. (art. 1, comma 12) È fatta in ogni caso salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. (art. 1, comma 13) |
Le regioni
esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel
rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili
dalle disposizioni contenute nel testo unico. (art. 2, comma 3) I comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'art. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano l'attività edilizia. (art. 2, comma 4) In nessun caso le norme del presente testo unico possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore. (art. 2, comma 5) |
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Rapporto tra le norme |
Norma previgente cui si riferisce la c.d. “legge obiettivo” |
Il Governo è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 2003 [44], un decreto legislativo volto a introdurre nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui all’articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 e successive modificazioni, le modifiche strettamente necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui ai commi da 6 a 13. (art. 1, comma 14) |
Con il D.lgs 301/2002 il T.U. ha subito le modifiche per adeguarlo alla c.d. “legge obiettivo” |
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Adeguamento in materia di sanzioni[45] |
NO |
NO |
Art. 31-
Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire in totale
difformità o con variazioni essenziali
Art. 33 -
Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di
costruire o in totale difformità
Art. 34 -
Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire Art. 35 - Interventi abusivi
realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici
Art. 38 -
Interventi eseguiti in base a permesso annullato
Art. 39 -
Annullamento del permesso di costruire da parte della regione
Art. 40 -
Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione
Art. 44 -
Sanzioni penali
Art. 46 -
Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione
abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985
Art. 48 -
Aziende erogatrici di servizi pubblici |
I TESTI NORMATIVI RELATIVI ALLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’
Decreto legge 5
ottobre 1993, n. 398, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493[46]
(sostituito dall’articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
modificato dall'articolo 10 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall'articolo 11
del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, e dall'articolo 11, comma 2-bis dello
stesso decreto legge, introdotto in sede di conversione dalla legge 23 maggio
1997, n. 135)
Omissis
7. I seguenti interventi sono subordinati alla denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 [47]:
a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, non modifichino la destinazione d'uso [48];
f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;
g) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.
8. La facoltà di cui al comma 7 é data esclusivamente ove sussistano tutte le seguenti condizioni [49]:
a)
gli
immobili interessati non siano assoggettati alle disposizioni di cui alle leggi
1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e 6 dicembre 1991, n. 394,
ovvero a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza di
cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, o della legge 18 maggio 1989,
n. 183, non siano compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97
del 16 aprile 1968
[50], non siano comunque assoggettati dagli
strumenti urbanistici a discipline espressamente volte alla tutela delle loro
caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche,
storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali;
b) gli immobili interessati siano oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti di pianificazione, nonché di programmazione, immediatamente operative e le trasformazioni progettate non siano in contrasto con strumenti adottati.
8-bis [51]. La denuncia di inizio attività di cui al comma 7 deve essere corredata dall’indicazione dell’impresa a cui si intende affidare i lavori.
9. La denuncia di inizio attività di cui al comma 7 è sottoposta al termine massimo di validità fissato in anni tre, con obbligo per l’interessato di comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.
10. L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facoltà di denuncia di attività ai sensi del comma 7 è subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia.
11. Nei casi di cui al comma 7, venti giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori l’interessato deve presentare la denuncia di inizio dell’attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonché dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato.
12. Il progettista
assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai
sensi degli articoli
13. L’esecuzione di opere in assenza della o in difformità dalla denuncia di cui al comma 7 comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell’attività non comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. E’ fatta salva l’applicazione dell’articolo 2 del codice penale per le opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
14. Nei casi di cui al comma 7, ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo abilitante all’effettuazione delle trasformazioni tengono luogo delle autorizzazioni le copie delle denunce di inizio di attività, dalle quali risultino le date di ricevimento delle denunce stesse, nonché l’elenco di quanto prescritto comporre e corredare i progetti delle trasformazioni e le attestazioni dei professionisti abilitati.
15. Nei casi di cui al comma 7, il sindaco, ove entro il termine indicato al comma 11 sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica agli interessati l’ordine motivato di non effettuare le previste trasformazioni, e, nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne dà contestuale notizia all’autorità giudiziaria e al consiglio dell’ordine di appartenenza. Gli aventi titolo hanno facoltà di inoltrare una nuova denuncia di inizio di attività, qualora le stabilite condizioni siano soddisfacibili mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle trasformazioni, ovvero mediante acquisizioni di autorizzazioni, nulla-osta, pareri, assensi comunque denominati, oppure, in ogni caso, di presentare una richiesta di autorizzazione.
omissis
17. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento.
18. Le regioni adeguano le proprie normazioni ai principi contenuti nel presente articolo in tema di procedimento.
19. Al comma 10 dell’articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) autorizzazione edilizia, nonché denuncia di inizio dell’attività, a esclusione di quella per la eliminazione delle barriere architettoniche, da un valore minimo di lire 50.000 a un valore massimo di lire 150.000. Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al 75 per cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;".
20. L’ultimo comma dell’articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 è sostituito dal seguente: "Le leggi regionali stabiliscono quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, subordinare a concessione, e quali mutamenti, connessi e non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti siano subordinati ad autorizzazione".
omissis
I TESTI NORMATIVI RELATIVI ALLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’
D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia
(G.U.
n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239)
Come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 [52] (in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2003)
Il termine di entrata in vigore di tale decreto è stato prima prorogato al 30.06.2002 con la legge 31 dicembre 2001, n. 463 (in G.U. n. 7 del 9 gennaio 2002) di conversione e modifica del D.L. 23 novembre 2001, n. 411 (in G.U. n. 275 del 26 novembre 2001) e ulteriormente prorogato al 1° gennaio 2003 con il decreto legge 20 giugno 2002, n. 122 (in G.U. n. 144 del 21 giugno 2002) . Infine , con la legge di conversione 1 agosto 2002, n. 185 (in G.U. n. 193 del 19 agosto 2002) è stato coordinato il testo dell’art. 2 del D.L. 20 giugno 2002, n. 122, prorogando, ulteriormente, il termine per l’entrata in vigore del T.U. al 30 giugno 2003.
omissis
Titolo II – Titoli abilitativi
omissis
Capo III - Denuncia di inizio attività
Art. 22 (L) - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività
(d.l. 5
ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2, comma 60, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte
dall'art. 10 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669; d.l. 25 marzo 1997, n.
67, art. 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490,
in part. artt. 34 ss, e 149)
1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all’elenco di cui all’articolo 10 [53] e all'articolo 6 [54] che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Sono altresì sottoposte a denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fino del rilascio del certificato di agibilità tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
3. In
alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante
denuncia di inizio attività:
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera c)
[55];
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito
applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque,
ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44.
5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione
ai sensi dell'articolo 16.
Le regioni
possono individuare con legge gli altri interventi
soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli di cui al comma 3,
assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e
parametri per la relativa determinazione.
6. La
realizzazione degli interventi di cui ai commi 1,
7. È
comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso
di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi
Art. 23 (L
comma
(Legge
24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 10, che sostituisce l’art. 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241; d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis,
9, 10, 11, 14, e 15, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art.
10 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669)
1. Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
4. Qualora l’immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto ala tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall’esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all’interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. E’ comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio di attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.
omissis
TITOLO
IV - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni
Capo I – Responsabilità sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni
omissis
Art. 29 (L) - Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, art. 5-bis, convertito con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298; d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 12, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)
omissis
3. Per le opere
realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista
assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai
sensi degli articoli
Capo II – Sanzioni [57]
omissis
Art. 31 (L) - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire in totale difformità o con variazioni essenziali
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 2, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.
3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
5. L'opera acquisita é demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.
7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3.
omissis
Art. 33 (L)
Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 9; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa é eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.
2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecunaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/l delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione é pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio.
3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 5164 euro.
4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche se non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede autonomamente.
5. In caso di inerzia, si applica la disposizione di cui all'articolo 31, comma 8.
6. É comunque dovuto
il contributo di costruzione di cui agli articoli
6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività o in totale difformità dalla stessa.
Art. 34 (L)
Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in parziale difformità dalla denuncia di inizio attività.
Art. 35 (L)
Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14; decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, art. 17-bis, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.
2. La demolizione é eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso.
3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività, ovvero in totale o parziale difformità dalla stessa.
Art. 36 (L)
Accertamento di conformità
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13)
1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 22, comma 3, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda
2. Il rilascio del permesso in sanatoria é subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione é calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.
3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.
Art. 37 (L)
Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità
(art. 4, comma 13 del decreto-legge n. 398 del 1993; art. 10 della legge n. 47 del 1985)
1. La realizzazione
di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi
2. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 euro a 10329 euro.
3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 euro a 10329 euro di cui al comma 2.
4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la denuncia di inizio di attività spontaneamente effettuata quando l'intervento é in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro.
6. La mancata
denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni
previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti
in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui
agli articoli 31, 33, 34,
Art. 38 (L)
Interventi eseguiti in base a permesso annullato
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 11; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia é notificata all'interessato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo.
Art. 39 (L)
Annullamento del permesso di costruire da parte della regione
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 27, come sostituito dall'art. 7, legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)
1. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla regione.
2. Il provvedimento di annullamento é emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed é preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso, al proprietario della costruzione, al progettista, e al comune, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.
3. In pendenza delle
procedure di annullamento la regione può ordinare la sospensione dei lavori, con
provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con
le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma
4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento, deve essere ordinata la demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato.
5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.
5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività.
Art. 40 (L)
Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 26, come sostituito dall'art. 6, legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)
1. In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in contrasto con questo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, la regione può disporre la sospensione o la demolizione delle opere eseguite. Il provvedimento di demolizione é adottato entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilità dell'intervento.
2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione é notificato al titolare del permesso o, in mancanza di questo, al committente, al costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso provvedimento é comunicato inoltre al comune.
3. La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica entro i quali sono adottate le misure necessarie per eliminare le ragioni della difformità, ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in pristino.
4. Con il provvedimento che dispone la modifica dell'intervento, la rimessa in pristino o la demolizione delle opere é assegnato un termine entro il quale il responsabile dell'abuso é tenuto a procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, la regione dispone l'esecuzione in danno dei lavori.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, realizzati in assenza di denuncia di inizio attività o in contrasto con questa o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività.
omissis
Art. 44 (L)
Sanzioni penali
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, articoli
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a 10329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5164 euro a 51645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15493 euro a 51645 euro i nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.
2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi é stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio é avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva é titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa.
omissis
Art. 46 (L)
Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 8)
1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione é iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù.
2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell'articolo 38, l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio del permesso in sanatoria, agli atti di cui al comma 1 deve essere allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione medesima.
3. La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al comma 1 non pregiudica i diritti di garanzia o di servitù acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far accertare la nullità degli atti.
4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa.
5. Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.
5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi realizzati mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, qualora nell'atto non siano indicati gli estremi della stessa.
omissis
Art. 48 (L)
Aziende erogatrici di servizi pubblici
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 45)
1. É vietato a tutte
le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per
l'esecuzione di opere prive di permesso di costruire, nonché ad opere in assenza
di titolo iniziate dopo il 30 gennaio
2. Il richiedente il servizio é tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, indicante gli estremi del permesso di costruire, o, per le opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria, ovvero copia della domanda di permesso in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 36 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni é nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, é soggetto ad una sanzione pecuniaria da 2582 euro a 7746 euro. Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico servizio.
3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, attestante che l'opera é stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza della stessa.
I TESTI NORMATIVI RELATIVI ALLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’
Legge 21
dicembre 2001, n. 443
Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive
(G.U.
27 dicembre 2001, n. 299, s.o. 279)
Con le modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 1° agosto 2002, n. 166 - Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (Collegato alla finanziaria 2002) - (in G.U. n. 181 del 3 agosto 2002) e dal D. L. 25 ottobre 2002, n. 236 (in G.U. n. 254 del 29 ottobre 2002), come coordinato con la legge di conversione 27 dicembre 2002, n. 284 (in G.U. n. 303 del 28 dicembre 2002)
Art. 1.
omissis
6. In alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell’interessato, possono essere realizzati, in base a semplice denuncia di inizio attività, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall’articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni:
a) gli interventi edilizi minori, di cui all’articolo 4, comma 7, del citato decreto-legge 23 ottobre 1993, n. 398;
b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo della volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;
c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Relativamente ai piani attuativi che sono stati approvati anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, l’atto di ricognizione dei piani di attuazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera c), ma recanti analoghe previsioni di dettaglio.
7. Nulla è innovato quanto all’obbligo di versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione.
8. La realizzazione degli interventi di cui al comma 6 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
9. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell’attività, di cui all’articolo 4, comma 11, del citato decreto-legge 23 ottobre 1993, n. 398, decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
10. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell’attività decorre dall’esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.
11. Il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 1993, n. 398, è abrogato.
12. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge salvo che le leggi regionali emanate prima della data di entrata in vigore della presente legge siano già conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici[58]. Le regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l’ambito applicativo delle disposizioni di cui al periodo precedente. [59]
13. È fatta in ogni caso salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
14. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 2003[60], un decreto legislativo volto a introdurre nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui all’articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 e successive modificazioni, le modifiche strettamente necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui ai commi da 6 a 13.
omissis
La relazione illustrativa della legge obiettivo[61]
1. Lo spirito di questo provvedimento si sintetizza in una formula semplice: «padroni a casa nostra!».
Rispettando le facciate esterne ed i volumi, le ristrutturazioni interne agli edifici sono liberalizzate, sul presupposto della semplice denunzia di inizio di attività.
E’ un principio già contenuto nella normativa varata da alcune regioni, ed in parte già contenuto nel (futuro) testo unico delle disposizioni in materia edilizia, di cui questa normativa costituisce dunque una parziale anticipazione ed estensione.
2. La presente proposta si basa su di un presupposto essenziale: meno controlli formali e più controlli sostanziali.
Ne deriva che:
a) l’attività di esame e di istruttoria dell’amministrazione deve concentrarsi su interventi complessi, che necessitano di un attento esame per la definizione finale del progetto proposto;
b) una volta che il piano ha disciplinato tutti i parametri urbanistici, la definizione degli aspetti edilizi può essere rimessa al titolare della domanda di intervento coadiuvato dal progettista;
c) l’autocertificazione responsabilizza il proprietario ed il progettista e consente di superare concretamente gli ostacoli burocratici;
d) il sistema dell’autocertificazione dovrebbe portare anche ad una riduzione delle domande di concessione e conseguentemente al rispetto dei tempi per il rilascio della stessa, nonché ad un miglioramento della qualità dei progetti, considerato anche che le ultime leggi hanno di fatto abolito le commissioni edilizie, che non garantivano certo la qualità architettonica degli interventi, ma erano solo il luogo per dispute interpretative sulle prescrizioni di piano.
In definitiva, gli effetti positivi della proposta si evidenziano proprio nel miglioramento del rapporto tra amministrazione e cittadini, ispirato ad un nuovo senso di collaborazione e confronto.
3. In dettaglio, si prevede di sottoporre a denuncia di inizio attività (DIA)
non solo tutte le opere già indicate dalla legge n. 662 del
In più, possono entrare nel campo di applicazione della DIA interventi che non producono effetti urbanistici rilevanti, quali gli ampliamenti degli edifici esistenti e l’attività di demolizione e ricostruzione di analogo edificio.
Inoltre, sul presupposto che l’amministrazione abbia già definito le condizioni urbanistiche di riferimento, possono essere realizzati con DIA anche gli interventi in diretta esecuzione del piano regolatore e delle sue puntuali prescrizioni (le costruzioni singole), nonché interventi ricompresi in piani attuativi accompagnati da un plano-volumetrico, che definisca compiutamente le tipologie e le caratteristiche costruttive, residuando così soltanto la progettazione edilizia dei singoli lotti.
In proposito, è da notare che molto spesso i piani regolatori delle nostre città sono stati criticati per essere troppo dettagliati, prescrivendo i particolari costruttivi quasi con una forma di esasperazione.
In questo caso la critica, da tutti condivisa, può essere invocata come garanzia per la conformità della successiva denuncia di inizio attività, che pertanto si muove entro ambiti ben definiti, che non lasciano spazi ad arbitrarie discrezionalità.
Una considerazione particolare meritano gli immobili vincolati. Una volta acquisita l’autorizzazione da parte dell’organo istituzionalmente preposto alla tutela del vincolo, che può rilasciare o negare tale assenso, ovvero imporre prescrizioni, non esiste alcun ostacolo all’applicazione anche a tali immobili della procedura di DIA, in assenza di tipologie di interventi ricompresi nel campo di applicazione della stessa.
La garanzia di tutela è assicurata dall’autorizzazione preventiva, non dal successivo procedimento edilizio.
Si introducono, infine, due chiarimenti che sgombrano il campo da equivoci:
a) una denuncia di inizio attività in contrasto con gli strumenti urbanistici è come se non fosse stata presentata, per cui in caso di esecuzione dei lavori, gli stessi sono da considerare abusivi (dove è specificato ? n.d.r.);
b) b) se si ricorre alla DIA, in luogo della concessione edilizia, si applica il regime sanzionatorio che prevede le sanzioni penali con le aggravanti fissate per le zone vincolate.(dove è specificato? n.d.r.)
Conseguentemente con l’articolo 2 (ora art. 1 commi da 6 a 14 n.d.r.) si introducono importanti innovazioni in materia edilizia, finalizzate ad ampliare l’ambito di operatività del più agile strumento della denuncia di inizio attività che troverà applicazione in relazione ad ipotesi di interventi edilizi per la cui realizzazione la normativa attualmente in vigore prevede il rilascio di appositi atti concessori da parte dell’autorità amministrativa dell’ente territoriale competente.
In particolare è subordinata unicamente alla denuncia di inizio attività la realizzazione di sopralzi e addizioni, ampliamenti, ristrutturazioni edilizie comprensive di demolizioni e ricostruzioni e nuove edificazioni direttamente esecutive del PRG o del piano attuativo comprensivo delle disposizioni plano-volumetriche.
Le regioni a statuto ordinario (nelle quali le disposizioni in argomento si applicano a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge) possono stabilire, con legge, quali siano gli interventi sottoposti ad appositi atti concessori o autorizzatori. Resta, invece, salva la potestà legislativa esclusiva in materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
LA LEGISLAZIONE REGIONALE RELATIVA ALLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’
Legge regionale 19
novembre 1999, n. 22
Recupero di immobili e nuovi parcheggi:
norme urbanistico-edilizie per agevolare l'utilizzazione degli incentivi
fiscali in Lombardia
( B.U.R.L. n. 47 del 22 novembre 1999 - 1° suppl. ord.)[62]
omissis
1. La denuncia di inizio attività è disciplinata dai successivi articoli sulla base dei principi di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica).
2. In coerenza con i principi indicati nel precedente comma 1 sono subordinati a denuncia di inizio attività gli interventi di cui all'art. 4 della legge 4 dicembre 1993, n. 493 (Disposizioni per l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), come sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modifiche, nonché quelli sottoposti ad autorizzazione edilizia in base alla legislazione vigente, ferma restando la possibilità di usufruire della procedura prevista dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) e successive modificazioni e integrazioni.
3. La facoltà di denuncia di inizio attività si applica a tutti gli interventi edilizi definiti nell'allegato A della deliberazione di Giunta regionale n. 6/38573 del 25 settembre 1998 [63], avente ad oggetto «Criteri ed indirizzi generali per la predisposizione dei regolamenti edilizi comunali», purché conformi alla vigente strumentazione urbanistica comunale; nei casi in cui siano dovuti oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, il relativo calcolo deve essere allegato alla denuncia di inizio attività e il pagamento va effettuato nelle modalità previste dalla vigente normativa, prima dell'inizio dei lavori, fatta comunque salva la possibilità per il Comune di richiedere anche successivamente al predetto termine eventuali integrazioni, da corrispondersi secondo le modalità definite dalla normativa vigente [64].
1. Con riguardo alla fattispecie di cui al precedente art. 4, la facoltà di procedere con denuncia di inizio attività non si applica agli immobili assoggettati, con specifico provvedimento amministrativo, dalle competenti autorità ai vincoli di carattere storico-artistico, ambientale e paesaggistico, salvo preventiva acquisizione di autorizzazione da parte delle competenti autorità preposte alla tutela del vincolo, ad eccezione delle opere edilizie previste dal comma 8, art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431[65] (Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale).
omissis
Delibera della Giunta Regionale Lombardia 25 settembre 1998, n. 6/38573
REGIONE LOMBARDIA - Assessorato all’Urbanistica
Criteri ed indirizzi generali per la predisposizione dei regolamenti edilizi comunali
ALLEGATO A
Recupero, modifiche, integrazioni, ricostruzioni del patrimonio edilizio esistente e nuove edificazioni. Contenuti e definizioni dei singoli interventi.
Premessa
1. Recupero del patrimonio edilizio esistente
1.1. Manutenzione
ordinaria
1.2. Manutenzione straordinaria
1.3. Restauro e risanamento conservativo
1.4. Ristrutturazione edilizia
2. Modifiche ed integrazioni del patrimonio edilizio esistente
2.1. Sopralzo
2.2. Ampliamento
2.3. Demolizione
3. Ricostruzione edilizia
4. Nuova edificazione.
Recupero, modifiche, integrazioni, ricostruzioni del patrimonio edilizio esistente e nuove edificazioni.
Contenuti e definizioni dei singoli interventi.
Premessa
Il presente allegato contiene la definizione delle tipologie degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, coerentemente con l’art. 31 della legge n. 457 del 1978, e degli interventi di nuova costruzione, secondo i consolidati orientamenti della giurisprudenza, tenendo conto, altresì, dell’evoluzione tecnologica intervenuta in campo edilizio.
Gli interventi edilizi di recupero e di nuova costruzione, per i contenuti tecnico-costruttivi che li caratterizzano, per gli effetti urbanistici che inducono e per le implicazioni procedurali che ne derivano, sono spesso normali sia dalle N.T.A. dei p.r.g. sia dai Regolamenti Edilizi.
Le definizioni dei diversi tipi di intervento trovano più opportuna collocazione nel Regolamento Edilizio poiché esso è lo strumento più idoneo per un efficace collegamento tra prescrizioni edilizie, contenuti tecnici e procedure amministrative. Spetta invece al p.r.g. o agli strumenti urbanistici attuativi individuare e specificare quali tipi di intervento sono ammessi nei diversi edifici o nelle diverse aree.
Poiché, come si è detto, in molti casi, tutte o alcune delle suddette definizioni possono essere già contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del p.r.g., sarà indispensabile assicurare il raccordo tra le due fonti normative al fine di evitare difficoltà applicative.
Le definizioni da includere in questa sezione dovrebbero essere quelle relative alle seguenti tipologie di intervento: Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.
manutenzione
ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia.
Interventi modificativi ed integrativi del patrimonio edilizio esistente:
-
sopralzo
- ampliamento
- demolizione.
Interventi di ricostruzione edilizia
- ricostruzione edilizia.
Interventi di nuova edificazione
- nuova costruzione.
Allo scopo di favorire l’omogeneità delle definizioni nei Comuni della Regione. si dà di seguito un primo indirizzo di contenuto:
1. INTERVENTI Dl RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
1.1. Manutenzione ordinaria
«Gli interventi che riguardano, le opere di riparazione rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere In efficienza gli impianti tecnologici esistenti» ( Legge 457/78. art. 31).
La manutenzione ordinaria è sostanzialmente rivolta a mantenere in efficienza gli edifici. Consiste. quindi. in interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, (intonaci. pavimenti. infissi, manto di copertura, ecc.). senza alterarne i caratteri originari né aggiungere nuovi elementi.
Sono altresì di manutenzione ordinaria la sostituzione e l’adeguamento degli impianti tecnici esistenti, purché ciò non comporti modificazioni delle strutture o dell’organismo edilizio ovvero la realizzazione di nuovi locali, se non quelli eventualmente necessari per ospitare gli impianti stessi.
Elenco delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici in genere.
A. FINITURE ESTERNE (intonaci. rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura).
Riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici purché ne siano conservati i caratteri originari, tra queste:
- pulitura delle
facciate;
- riparazione di balconi e terrazzi;
- riparazione e sostituzione di infissi, serramenti esterni, portoni, cancelli,
vetrine, serrande e ringhiere;
- ripristino della tinteggiatura, di intonaci e di rivestimenti;
- riparazione e sostituzione di grondaie, pluviali, comignoli;
- riparazione, coibentazione. ricorsa e sostituzione parziale del manto di
copertura;
- rifacimenti delle pavimentazioni esterne di cortili, patii e cavedi.
B. ELEMENTI STRUTTURALI (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto).
Riparazione e rinforzo di parti degli elementi strutturali.
Rinforzo delle strutture portanti orizzontali anche con putrelle. reti elettrosaldate e getti di calcestruzzo armato.
Riparazione e sostituzione parziale dell’orditura secondaria del tetto. con mantenimento dei caratteri originali.
C. MURATURE PERIMETRALI. TAMPONAMENTl E APERTURE ESTERNI.
Nessuna.
D. TRAMEZZI E APERTURE INTERNE.
L’apertura e chiusura di vani e porte all’interno della stessa unità immobiliare. La costruzione di arredi fissi e di piccole opere murarie come la creazione di nicchie, muretti. Inserimento e spostamento di pareti mobili.
E. FINITURE INTERNE {tinteggiatura, intonaci e rivestimenti controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici decorativi)
Riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture.
F. IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI.
Riparazione. sostituzione e adeguamento di impianti ed apparecchi igienico-sanitari.
G. IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI (impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di .scarico, di sollevamento, antincendio: reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi)
Le opere necessarie a mantenere in efficienza e ad adeguare gli impianti tecnologici esistenti o ad adeguarli alle normali esigenze di esercizio.
Ad integrazione e specificazione delle opere di cui sopra, negli edifici industriali, artigianali commerciali e agricoli si considerano di Manutenzione Ordinaria le seguenti opere:
- riparazione,
sostituzione e adeguamento degli impianti e delle relative reti, nonché
installazione di impianti telefonici e televisivi, purché tali interventi non
comportino alterazione dei locali, aperture nelle facciate, modificazione o
realizzazione di volumi tecnici;
- riparazione e sostituzione parziale di impianti tecnologici, nonché la
realizzazione delle necessarie opere edilizie, sempreché non comportino
modifiche dei locali né aumento delle superfici utili;
- realizzazione di costruzioni poste sopra o sotto il livello di campagna, senza
presenza di persone e manodopera atte a proteggere apparecchiature ed impianti;
- realizzazione di passerelle in metallo o conglomerato armato per
l’attraversamento delle strade interne con tubazioni;
- realizzazione di basamenti, incasellature di sostegno e apparecchiature
all’aperto per la modifica ed il miglioramento di impianti esistenti.
1.2. Manutenzione straordinaria
«Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici nonché per reali are ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici sempre che non alterino i volumi e/o superfici delle singole unità immobiliari e che non comportino modifiche delle destinazioni d uso» (Legge 457/78. art. 31).
La manutenzione straordinaria è volta a mantenere in efficienza gli edifici. realizzando interventi che non comportano modificazioni della tipologia. dei caratteri costruttivi e dell’assetto distributivo complessivo del fabbricato. né mutamento delle destinazioni d’uso.
Sono di manutenzione straordinaria gli interventi sistematici relativi alle finiture esterne. con possibilità di sostituzione delle stesse.
Sono altresì di manutenzione straordinaria i rinnovi e le sostituzioni di parti limitate delle strutture, anche portanti, e l’installazione ed integrazione degli impianti igienico-sanitari e tecnici. senza alterazione di volumi e superfici
Inoltre. sono comprese nella manutenzione straordinaria le opere di modifica dell’assetto distributivo di singole attività immobiliari e anche le opere che comportino l’aggregazione o la suddivisione di unità immobiliari purché non alterino l’impianto distributivo complessivo dell’edificio e non interessino parti comuni.
Per quanto riguarda gli edifici a destinazione produttiva-industriale, artigianale, commerciale e agricola - la manutenzione straordinaria comprende l’installazione di impianti tecnologici e la realizzazione di impianti e opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sulla igienicità degli edifici e la sicurezza delle lavorazioni, sempre che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio, né mutamento delle destinazioni d’uso. I relativi volumi tecnici potranno essere realizzati, se necessario, all’esterno dell’edificio, purché non configurino incremento della superficie utile destinata all’attività produttiva o commerciale.
Gli interventi di manutenzione straordinaria non debbono in ogni caso costituire un insieme sistematico di opere che possano portare a un organismo edilizio diverso dal precedente, né devono costituire mutamento tipologico della costruzione nel suo insieme.
Elenco analitico delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici.
A. FINITURE ESTERNE (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi pavimentazioni manto di copertura).
Rifacimento e nuova formazione di intonaci e rivestimenti; tinteggiatura; sostituzione di infissi e ringhiere; coibentazione e rifacimento totale del manto di copertura.
B. ELEMENTI STRUTTURALI (fondazioni strutture portanti verticali e orizzontali scale e rampe letto).
Consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti limitate di elementi strutturali. È ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti nei casi in cui non siano tecnicamente o economicamente giustificabili interventi di consolidamento, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari.
C. MURATURE PERIMETRALI, TAMPONAMENTl E APERTURE ESTERNI.
Rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Sono ammessi interventi di ridefinizione delle facciate mediante la modifica di parte limitata delle aperture.
D. TRAMEZZI E APERTURE INTERNE.
Realizzazione o eliminazione di aperture interne, anche in muri portanti; realizzazione o eliminazione di tramezzature e di muri divisori tra una o più unità immobiliari.
E. FINITURE INTERNE (tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi).
Riparazione e sostituzione.
F. IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI.
Installazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari.
G. IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI (impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, disoleamento, antincendio: reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione dei rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi).
Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti e realizzazione dei conseguenti volumi tecnici.
Ad integrazione e specificazione delle opere di cui sopra, negli edifici industriali, artigianali, commerciali e agricoli si considerano di Manutenzione Straordinaria:
· tutte le opere di natura statica, igienica, tecnologica e funzionale necessarie per conservare e integrare l’efficienza degli impianti produttivi esistenti e la salubrità delle costruzioni che li ospitano, sempre che non comportino l’incremento della superficie lorda di pavimento.
1.3. Restauro e risanamento conservativo
«Gli interventi rivo/ti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante Un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, I’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio» (Legge 457/78, art. 31).
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono volti principalmente alla conservazione e alla valorizzazione degli edifici dei quali si intende operare il recupero degli elementi tipologici, architettonici ed artistici. ovvero un adeguamento funzionale, compatibile con i caratteri degli organismi edilizi.
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo non devono comportare aumento della superficie lorda di pavimento.
Si distinguono due tipi di intervento:
- il restauro:
finalizzato principalmente alla conservazione, al recupero e alla valorizzazione
dei caratteri degli edifici di interesse storico-artistico, architettonico o
ambientale anche con l’impiego di materiali e tecniche diverse da quelle
originarie, purché congruenti con il carattere degli edifici;
- il risanamento conservativo: finalizzato principalmente al recupero igienico e
funzionale di edifici per i quali si rendono necessari il consolidamento e
l’integrazione degli elementi strutturali e la modificazione dell’assetto
planimetrico, anche con l’impiego di materiali e tecniche diverse da quelle
originarie, purché congruenti con i caratteri degli edifici.
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo possono essere finalizzati anche alla modificazione della destinazione d’uso degli edifici purché la nuova destinazione sia compatibile con i caratteri tipologici formali e strutturali dell’organismo edilizio e sia ammessa dagli strumenti urbanistici vigenti.
Restauro
Le opere di restauro, per la specifica natura di questo tipo di intervento. non possono essere analiticamente descritte in riferimento ai diversi elementi costitutivi degli edifici. In linea generale si considerano di restauro gli interventi diretti:
- alla conservazione
della costruzione, delle sue qualità del suo significato e dei suoi valori.
mediante l’eliminazione delle parti storicamente o esteticamente incongrue il
consolidamento di elementi costitutivi e l’inserimento di accessori e impianti
cosi da recuperarne l’uso. purché non risultino alterate la forma e la
distribuzione:
- alla valorizzazione della costruzione, quando risulti opportuna anche agli
effetti ambientali, mediante operazioni sistematiche e di insieme. indirizzate
a liberare strati storicamente e artisticamente rilevanti, documentatamente
autentici:
- alla conservazione, al recupero e alla ricomposizione di reperti e di spazi,
sia interni che esterni, di per sé significativi o che siano parte di edifici.
ambienti e complessi meritevoli di tutela, ivi compresi quelli di matrice
industriale.
Risanamento conservativo
Elenco analitico delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici:
A. FINITURE ESTERNE (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi. elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura).
Ripristino, sostituzione e integrazione delle finiture, da eseguirsi con l’impiego di materiali e tecniche congruenti rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell’edificio e alla salvaguardia di elementi di pregio. Non è comunque ammesso l’impoverimento dell’eventuale apparato decorativo, se di pregio.
B. ELEMENTI STRUTTURALI (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto).
Ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado, sono ammesse la sostituzione e la ricostruzione degli stessi, limitatamente alle parti degradate o crollate. È ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti quando siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento originale. Devono essere impiegati materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell’edificio, senza alterazione della tipologia e salvaguardando gli elementi di pregio. Per documentate necessità statiche o per mutate esigenze d’uso, sono ammesse integrazioni degli elementi strutturali. purché siano impiegati materiali e tecniche compatibili con i caratteri dell’edificio. È esclusa, comunque, la realizzazione di nuovi orizzontamenti, qualora comporti aumento della superficie utile. Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche. né modifiche delle quote di imposta e di colmo delle coperture.
C. MURATURE PERIMETRALI. TAMPONAMENTI E APERTURE ESTERNI.
Ripristino e valorizzazione dei prospetti. nella loro unitarietà. Parziali modifiche sono consentite nel rispetto dei caratteri originari e a condizione che il progetto sia esteso all’intera tacciata oggetto dell’intervento. È ammesso il rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni. qualora siano degradate o crollate. purché ne sia mantenuto il posizionamento.
D. TRAMEZZI E APERTURE INTERNE.
Ripristino e valorizzazione degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla eventuale presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio quali: volte, soffitti e pavimenti, affreschi. Sono ammesse. per mutate esigenze funzionali e d’uso. modificazioni dell’assetto planimetrico che comportino le aggregazioni e le suddivisioni di unità immobiliari purché non alterino l’impianto distributivo complessivo dell’edificio, con particolare riguardo per le parti comuni.
E. FINITURE INTERNE (tinteggiatura, intonaci e rivestimenti controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi)
Ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile. è ammesso il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l’impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell’edificio e tendenti alla valorizzazione degli elementi di pregio, con particolare riguardo alle parti comuni. Non è comunque ammesso l’impoverimento dell’eventuale apparato decorativo, se di pregio.
F. IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI.
Realizzazione e integrazione degli impianti e dei servii igienico-sanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti B. e D.
G. IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI (impianti elettrici di riscaldamento e condizionamento. del gas idrici di scarico di sollevamento. antincendio; reti e impianti di trattamento allontanamento e depura ione di rifiuti liquidi solidi ed aeriformi).
Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici devono essere realizzati all’interno dell’edificio, ogni volta che ciò risulti tecnicamente possibile. In caso di documentata impossibilità, è consentito realizzarli all’esterno a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per inserirli nel contesto dell’edificio.
1.4. Ristrutturazione edilizia
«Gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Gli interventi di ristrutturazione edilizia possono comportare la demolizione delle pareti perimetrali dell’edificio» (Legge 457/78, art. 31).
La ristrutturazione è volta al riutilizzo di edifici esistenti attraverso interventi di trasformazione edilizia e d’uso. La ristrutturazione è quindi il tipo di intervento che permette le maggiori e più sistematiche trasformazioni dei fabbricati mantenendone tuttavia le dimensioni e salvaguardandone gli eventuali elementi di pregio. In casi di comprovata necessità è ammessa la demolizione e la fedele ricostruzione purché non vengano compromessi eventuali elementi di pregio presenti nell’edificio. Gli interventi di ristrutturazione non devono comportare incremento di volume o di superficie lorda di pavimento, né pregiudicare i caratteri dell’ambiente circostante. Gli eventuali incrementi di volume o di superficie lorda di pavimento. consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti, sono da intendere come interventi di ampliamento o sopraelevazione.
Elenco analitico delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici:
A. FINITURE ESTERNE (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura).
Rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione degli eventuali elementi di pregio.
B. ELEMENTI STRUTTURALI (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto).
Consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche appropriate. In casi di comprovata necessità è ammesso il rifacimento delle strutture perimetrali portanti dei muri perimetrali purché sia mantenuto il posizionamento dell’edificio e siano conservati gli eventuali elementi di pregio.
Sono ammesse modificazioni delle quote degli orizzontamenti e delle scale. È consentita la realizzazione di nuovi elementi strutturali necessari per la trasformazione di organismi edilizi o di loro parti.
C. MURATURE PERIMETRALI, TAMPONAMENTl E APERTURE ESTERNE.
Sono consentite la realizzazione o l’eliminazione di aperture, nonché modificazioni ed integrazioni dei tamponamenti esterni. In casi di comprovata necessità è ammesso il rifacimento dei muri perimetrali non portanti purché sia mantenuto il posizionamento dell’edificio e siano conservati gli eventuali elementi di pregio.
D. TRAMEZZI E APERTURE INTERNE.
Sono ammesse, per mutate esigenze distributive o d’uso, modificazioni dell’assetto planimetrico, nonché l’aggregazione o la suddivisione di unità immobiliari.
E. FINITURE INTERNE (tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi).
Rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione degli eventuali elementi di pregio.
F. IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI.
Realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari.
G. IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI (impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio: reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione dei rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi).
H. Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti; i volumi tecnici possono essere realizzati, se necessario, anche all’esterno degli edifici, purché non configurino un incremento della superficie utile di calpestio.
2. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
2.1. Sopralzo
Gli interventi rivolti alla realizzazione di SLP e/o superficie accessoria aggiuntiva in innalzamento di un edificio esistente, senza aumento della Superficie Coperta.
2.2. Ampliamento
Gli interventi rivolti alla realizzazione di SLP e/o superficie accessoria aggiuntiva in allargamento di un edificio esistente, con aumento della Superficie Coperta.
Con lo scopo di favorire il risparmio energetico e il migliore uso del patrimonio edilizio esistente può non essere considerato ampliamento la realizzazione di rivestimenti esterni alle facciate.
2.3. Demolizione
Gli interventi volti a rimuovere, del tutto o in parte, edifici o manufatti preesistenti, qualunque sia l’utilizzazione successiva dell’area risultante. Le demolizioni che abbiano carattere autonomo o siano volte a creare spazio a nuove costruzioni, sono soggette ad autorizzazione. Le demolizioni, da eseguire nell’ambito di interventi di manutenzione straordinaria. restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, sono soggette alle procedure prescritte per tali interventi di cui fanno parte.
3. RICOSTRUZIONE EDILIZIA
Si tratta di interventi rivolti alla sostituzione di edifici esistenti. Tali interventi devono comportare la realizzazione di organismi anche diversi da quelli preesistenti a condizione che non vengano superati i limiti di SLP, volume, altezze e distanze preesistenti, secondo modalità eventualmente specificate dallo strumento urbanistico.
4. NUOVA EDIFICAZIONE
Gli interventi rivolti alla realizzazione di nuovi edifici ovvero di nuovi manufatti da eseguirsi sia fuori terra che interrati. SLP e/o superficie accessoria su aree inedificate.
Sono inoltre considerati di nuova costruzione:
- gli interventi di
urbanizzazione primaria e secondaria;
- l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di
ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
- I’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di involucri di
qualsiasi genere, roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano
utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini
e simili, e siano diretti a soddisfare esigenze durature nel tempo.
LA LEGISLAZIONE REGIONALE RELATIVA ALLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’
Procedure per il
rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie e per l’esercizio
di interventi sostitutivi - Individuazione degli interventi edilizi
subordinati a denuncia di inizio attività - Approvazione di piani attuativi
dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del
Programma Pluriennale di Attuazione - Norme in materia di parcheggi
pertinenziali - Modifiche alle Leggi Regionali 28 novembre 2000, n.
(BURC n. 64 del 3
dicembre 2001)
omissis
Articolo 2
Interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività
Possono essere realizzati in base a semplice denuncia di inizio attività:
a) gli interventi edilizi, di cui all’art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993,
n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come
sostituito dall’art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, lettere
a), b), c), d), e), f)
[66];
b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e della
ricostruzione con lo stesso ingombro volumetrico
[67]. Ai fini del calcolo dell’ingombro
volumetrico non si tiene conto delle innovazione necessarie per l’adeguamento
alla normativa antisismica;
c) gli interventi sottoposti a concessione, qualora siano specificamente
disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano
volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata
esplicitamente dichiarata dal Consiglio comunale in sede di approvazione degli
stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti
[68];
d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta
esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla
lettera c) ma recanti analoghe previsioni di dettaglio;
e) le varianti alle concessioni edilizie che non incidano sui parametri
urbanistici e sulle volumetrie,
che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterino
la sagoma dell’edificio e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella
concessione;
f) i mutamenti di destinazione d’uso di immobili o loro parti, che non
comportino interventi di trasformazione dell’aspetto esteriore, e di volumi e di
superfici; la nuova destinazione d’uso deve essere compatibile con le categorie
consentite dalla strumentazione urbanistica per le singole zone territoriali
omogenee;
g) la realizzazione di impianti terricoli funzionali allo sviluppo delle
attività agricole, di cui alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8
[69].
Per i beni sottoposti ai vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1990, n. 490, la realizzazione degli interventi previsti dal comma 1) è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi, se prescritta.
Al momento della presentazione della denuncia di inizio attività, l’ufficio comunale competente all’esame della stessa comunica all’interessato il nominativo del responsabile del procedimento [70].
Resta fermo l’obbligo di versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione delle opere da realizzare, ove tale contributo sia dovuto.
Il mutamento di destinazione d’uso senza opere, nell’ambito di categorie compatibili alle singole zone territoriali omogenee, è libero.
Il mutamento di destinazione d’uso, con opere che incidano sulla sagoma dell’edificio o che determinano un aumento plano volumetrico, che risulti compatibile, con le categorie edilizie previste per le singole zone omogenee è soggetto a concessione edilizia.
Il mutamento di destinazione d’uso, con opere che incidano sulla sagoma, sui volumi e sulle superfici, con passaggio di categoria edilizia, purchè tale passaggio sia consentito dalla norma regionale, è soggetto a concessione edilizia.
Il mutamento di destinazione d’uso nelle zone agricole – zona E – è sempre soggetto a concessione edilizia.
omissis
Articolo 6
Norme in materia di parcheggi pertinenziali
La realizzazione di parcheggi, da destinare a pertinenze di unità immobiliare e da realizzare nel sottosuolo del lotto su cui insistono gli edifici, se conformi agli strumenti urbanistici vigenti, è soggetta a semplice denuncia di inizio attività.
La realizzazione di parcheggi in aree libere, anche non di pertinenza del lotto dove insistono gli edifici, ovvero nel sottosuolo di fabbricati o al pianterreno di essi, è soggetta ad autorizzazione gratuita, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.
Nelle zone sottoposte a vincoli dal Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l’inizio delle opere è subordinato al rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi.
Dall’inizio dei lavori concernenti la costruzione di parcheggi intererrati deve, in ogni caso, essere informata, a cura del Committente o del Direttore dei Lavori, la Soprintendenza per i Beni Archeologici competente per territorio.
I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincoli pertinenziali. I relativi atti di cessione sono nulli.
Possono avanzare richiesta di autorizzazione alla realizzazione di parcheggi anche imprese e cooperative di produzione e lavoro legittimate ai sensi dell’articolo 4 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, che, a mezzo di atto d’obbligo registrato, si impegnino a vendere successivamente in regime di pertinenzialità i posti auto realizzati ai proprietari di esistenti unità immobiliare.
L’autorizzazione gratuita di cui al comma 2 scade decorsi 36 mesi dal suo rilascio. La mancata vendita in regime di pertinenzialità dei posti auto di cui al comma 2 nel termine di 36 mesi dalla data di scadenza del procedimento autorizzatorio, costituirà, per la relativa parte dell’opera, difformità totale dal titolo autorizzatorio; in tale ipotesi si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 7 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47.
La disciplina prevista dai commi precedenti prevale sulle disposizioni dei regolamenti edilizi comunali e si applica anche ai parcheggi la cui realizzazione sia già stata autorizzata precedentemente all’entrata in vigore della presente legge; per questi ultimi il termine di 36 mesi previsto dal comma 7 decorre dal giorno successivo alla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
omissis
Articolo 8
Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8
Alla legge regionale
24 marzo 1995, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il testo dell’articolo 9 è eliminato e sostituito dal seguente:
1. la realizzazione degli impianti serricoli di cui alla presente è subordinata alla denuncia di inizio attività.
2. Al momento della presentazione della denuncia di inizio attività, l’ufficio abilitato a riceverla comunica all’interessato il nominativo del responsabile del procedimento.
3. ove la realizzazione degli impianti serricoli impegni aree gravate dai vincoli di cui al comma 2 del precedente articolo 7, la realizzazione degli stessi impianti è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi.
b) L’articolo 11 è abrogato.
c) All’articolo 12, comma 1, le parole “l’autorizzazione di cui al precedente
articolo 9, comma 2, è subordinata, altresì, alla presentazione al Sindaco” sono
sostituite dalle parole “la denuncia di inizio attività di cui all’articolo 9 va
corredata, oltre che dalla documentazione prevista dal comma 11 dell’articolo 4
del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993,
n. 493, anche da”.
d) Il comma 2 dell’articolo 12 è abrogato.
e) L’articolo 13 è abrogato.
f) All’articolo 14, comma 1, le parole “senza la prescritta autorizzazione
sindacale, o in assenza della comunicazione di cui ai commi 1 e 2 del precedente
articolo 9” sono sostituite dalle parole “senza la denuncia di inizio attività
di cui al precedente articolo 9”.
g) L’articolo 15 è abrogato.
omissis
LA LEGISLAZIONE REGIONALE RELATIVA ALLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’
Legge Regionale Emilia Romagna 25 novembre 2002 n° 31
“Disciplina generale dell’edilizia”
(Bollettino Ufficiale Regione Emilia Romagna n. 163 del 26 novembre 2002)
Testo coordinato con le modifiche apportate dalla L.R.19 dicembre 2002 n. 37
omissis
Articolo 8
Interventi soggetti a denuncia di inizio attività obbligatoria
1. Salvo più restrittive previsioni di cui al comma 2, sono obbligatoriamente assoggettati a denuncia di inizio attività :
a) gli interventi di manutenzione straordinaria;
b) gli interventi di risanamento conservativo e restauro;
c) gli interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 490 del 1999, nonchè gli immobili aventi valore storico-architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali ovvero riguardino elementi strutturali dell'edificio o alterino anche la sagoma dell'edificio;
d) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;
e) gli interventi di ristrutturazione edilizia;
f) gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla L.R. 6 aprile 1998, n. 11;
g) i mutamenti di destinazione d'uso senza opere;
h) le modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria;
i) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
j)
le
modifiche progettuali e le variazioni in corso d'opera di cui agli artt.
k) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliari, nei casi di cui all'art. 9, comma 1, della Legge 24 marzo 1989, n. 122, esclusi gli immobili collocati nei centri storici;
l) le opere pertinenziali purchè non qualificate come interventi di nuova costruzione, secondo quanto disposto dalla lettera g.6) dell'Allegato alla presente legge;
m) i significativi movimenti di terra senza opere non connessi all'attività agricola e l'apposizione di cartelloni pubblicitari, secondo quanto stabilito dal RUE.
2. Il Consiglio
comunale con deliberazione procede, entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, a stabilire quali tra gli interventi di cui al
comma 1, lettere b), e) e g), sono sottoposti a permesso di costruire.
3. La realizzazione delle trasformazioni sottoposte a permesso di costruire ai
sensi del comma 2 è soggetta alla disciplina sanzionatoria e fiscale prevista
dalle norme statali per l'esecuzione delle corrispondenti opere.
Articolo 9
Ulteriori interventi attuabili con denuncia di inizio attività
1. Gli strumenti urbanistici comunali individuano gli ulteriori interventi di
trasformazione edilizia, non previsti all'art 8, che devono essere realizzati
con denuncia di inizio attività e ne disciplinano i contenuti planovolumetrici,
formali, tipologici e costruttivi.
2. In fase di prima applicazione della disposizione di cui al comma 1, il
Consiglio comunale, con il medesimo atto previsto dall'art. 8, comma 2, procede
ad una ricognizione degli strumenti urbanistici vigenti, per individuare gli
interventi che, presentando i contenuti di cui al comma 1, devono essere attuati
con denuncia di inizio attività . Fino alla data di assunzione della
deliberazione, gli interventi edilizi, ad eccezione di quelli di cui all'art. 8,
comma 1, sono attuati esclusivamente previo rilascio del permesso di costruire.
Articolo 10
Disciplina della denuncia di inizio attività
1. Il proprietario dell'immobile o chi ha titolo per presentare la denuncia di
inizio attività , almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, presenta
allo sportello unico per l'edilizia la denuncia, accompagnata dagli elaborati
progettuali richiesti dal RUE e da una dichiarazione del progettista abilitato
che asseveri, ai sensi dell'art. 481 del codice penale, il rispetto delle norme
di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, nonchè la conformità delle opere da
realizzare agli strumenti urbanistici adottati ed approvati, al RUE e alla
valutazione preventiva, ove acquisita.
2. La denuncia di inizio attività è accompagnata altresì dalla quantificazione e
dal versamento del contributo di costruzione, secondo quanto previsto dal titolo
V della presente legge.
3. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione del direttore dei
lavori e dell'impresa a cui si intendono affidare i lavori ed è sottoposta al
termine massimo di validità pari a tre anni, decorrenti dalla data di inizio dei
lavori indicata nella denuncia stessa. L'interessato è tenuto a comunicare la
data di ultimazione dei lavori. Su richiesta presentata anteriormente alla
scadenza, il termine di ultimazione dei lavori può essere prorogato per una sola
volta, con provvedimento motivato, per fatti estranei alla volontà
dell'interessato. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata è
soggetta a nuova denuncia di inizio attività .
4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la
cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione
comunale, il termine di trenta giorni decorre dal rilascio del relativo atto di
assenso, da rendersi comunque entro trenta giorni dalla presentazione della
denuncia, ovvero dall'eventuale decorso del termine per l'esercizio dei poteri
di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica. Ove tali atti non sono
favorevoli, la denuncia è priva di effetti.
5. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la
cui tutela non compete all'amministrazione comunale ed il parere o l'atto di
assenso comunque denominato non sia allegato alla denuncia, spetta allo
sportello unico per l'edilizia, entro dieci giorni dalla presentazione,
richiedere all'autorità preposta il rilascio del medesimo atto. Decorsi trenta
giorni dalla richiesta, il responsabile dello sportello unico per l'edilizia
convoca una conferenza di servizi. In tali casi il termine di trenta giorni per
l'inizio lavori decorre dal ricevimento dell'atto richiesto ovvero dall'esito
della conferenza. La denuncia di inizio attività è priva di effetti se l'assenso
è negato ovvero se la conferenza ha esito non favorevole.
6. La sussistenza del titolo edilizio è provata con la copia della denuncia di
inizio attività da cui risulta la data di ricevimento della stessa da parte
dell'amministrazione comunale, l'elenco di quanto presentato a corredo del
progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonchè gli atti di
assenso di altre amministrazioni eventualmente necessari.
7. Gli estremi della denuncia di inizio attività sono contenuti nel cartello
esposto nel cantiere, secondo le modalità stabilite dal RUE.
8. La realizzazione delle trasformazioni con denuncia di inizio attività è
soggetta alla disciplina sanzionatoria e fiscale prevista dalle norme statali
vigenti per l'esecuzione delle corrispondenti opere.
Articolo 11
Controllo sulle opere eseguite con denuncia di inizio attività
1. Il dirigente
preposto allo sportello unico per l'edilizia, entro il termine di trenta giorni
dalla presentazione della denuncia di inizio attività , provvede esclusivamente:
a) a verificare la completezza della documentazione presentata;
b) ad accertare che la tipologia dell'intervento descritto e asseverato dal
professionista abilitato rientra nei casi previsti dagli artt.
c) a verificare la correttezza del calcolo del contributo di costruzione dovuto,
nonchè l'avvenuto versamento del corrispondente importo.
2. Entro il medesimo termine, in caso di incompletezza della documentazione, il
dirigente provvede a richiedere l'integrazione e il termine per l'inizio dei
lavori resta sospeso fino al ricevimento degli atti necessari. Qualora accerti
l'inammissibilità della denuncia, il dirigente notifica l'ordine motivato di non
effettuare il previsto intervento.
3. Il RUE stabilisce le modalità di controllo di merito dei contenuti
dell'asseverazione allegata alla denuncia di inizio attività e della
corrispondenza del progetto e dell'opera in corso di realizzazione o ultimata a
quanto asseverato dal professionista abilitato, nell'osservanza dei seguenti
criteri:
a) il controllo è effettuato in corso d'opera e comunque entro dodici mesi dalla
comunicazione di fine dei lavori ovvero, in assenza di tale comunicazione, entro
dodici mesi dal termine di ultimazione dei lavori indicato nel titolo
abilitativo. Per gli interventi soggetti a certificato di conformità edilizia e
agibilità il controllo è comunque effettuato entro la data di presentazione
della domanda di rilascio del medesimo certificato;
b) il controllo, effettuato anche a campione, deve riguardare almeno una
percentuale del 30 per cento degli interventi edilizi eseguiti o in corso di
realizzazione.
4. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del RUE
trovano comunque applicazione le modalità di controllo previste al comma
omissis
Articolo 18
Modifiche progettuali soggette a ulteriore titolo abilitativo
1. Le modifiche a denunce di inizio attività o a permessi di costruire, che si
rendono necessarie dopo l'inizio dei lavori, sono soggette rispettivamente alla
presentazione di denuncia di inizio attività o alla richiesta di rilascio del
permesso di costruire qualora riguardino anche una sola variazione tra quelle
definite all'art. 23, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), ovvero modifichino
in modo sostanziale gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura.
2. I titoli abilitativi di cui al comma 1 sono presentati o rilasciati se
conformi agli strumenti di pianificazione e alla normativa urbanistica ed
edilizia, previa acquisizione, in caso di interventi su immobili vincolati,
degli atti di assenso necessari, secondo le modalità previste rispettivamente
dagli artt.
3. In tali casi la denuncia di inizio attività o il permesso di costruire
costituiscono parte integrante dell'originario titolo abilitativo e sono
presentati o richiesti prima della realizzazione delle opere ed entro il termine
di validità del titolo abilitativo originario.
Articolo 19
Variazioni minori in corso d'opera
1. Sono soggette a denuncia di inizio attività (DIA), se conformi agli strumenti di pianificazione e alla normativa urbanistica ed edilizia, le variazioni all'intervento previsto dal titolo abilitativo apportate in corso d'opera qualora comportino mutamento di destinazione d'uso senza aumento del carico urbanistico, ovvero scostamenti e aumenti di cubatura e di superficie fino ai limiti stabiliti dall'art. 23, comma 1, lettere b), c) e d).
2. La DIA può essere presentata anche successivamente alla realizzazione delle variazioni, comunque prima della comunicazione di ultimazione dei lavori, e deve contenere la dichiarazione del progettista di cui all'art. 10, comma 1
3. La DIA costituisce parte integrante dell'originario titolo abilitativo.
omissis
Titolo IV
Disposizioni in materia di mutamento di destinazione d'uso
Articolo 26
Mutamento di destinazione d'uso
1. I piani urbanistici ed il RUE individuano nei diversi ambiti del territorio comunale le destinazioni d'uso compatibili degli immobili.
2. Il mutamento di destinazione d'uso senza opere conforme alle previsioni urbanistiche comunali e non connesso a interventi di trasformazione dell'immobile è soggetto a denuncia di inizio attività . E' definito mutamento d'uso senza opere la modifica dell'uso in atto nell'immobile.
3. La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l'ultimo intervento di recupero o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti probanti.
4. Qualora la nuova destinazione determini un aumento del carico urbanistico, come definito all'art. 28, comma 1, il mutamento d'uso è subordinato all'effettivo reperimento delle dotazioni territoriali richieste e comporta il versamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione per la nuova destinazione d'uso e gli oneri previsti, nelle nuove costruzioni, per la destinazione d'uso in atto.
5. Il mutamento di destinazione d'uso con opere è soggetto al titolo abilitativo previsto per l'intervento edilizio al quale è connesso.
6. Non costituisce mutamento d'uso ed è attuato liberamente il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del 30 per cento della superficie utile dell'unità stessa e comunque compreso entro i 30 mq. Non costituisce inoltre mutamento d'uso la destinazione di parte degli edifici dell'azienda agricola a superficie di vendita diretta al dettaglio dei prodotti dell'impresa stessa, purchè contenuta entro il limite del 20 per cento della superficie totale degli immobili e comunque entro il limite di 250 mq. Tale attività di vendita può essere altresì attuata in strutture precarie o amovibili nei casi stabiliti dagli strumenti urbanistici
7. Il mutamento di destinazione d'uso non connesso a trasformazioni fisiche dei fabbricati già rurali con originaria funzione abitativa che non presentino più i requisiti di ruralità e per i quali si provveda alla variazione nell'iscrizione catastale mantenendone la funzione residenziale è esente dal pagamento del contributo di costruzione.
omissis
Articolo 50
Disapplicazione di norme statali
A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di avere diretta applicazione nella Regione la disciplina prevista dalle seguenti disposizioni legislative e regolamentari statali:
a) i Titoli I, II,
III e l'art. 39 della Parte I e gli artt.
b) l'art. 1, commi 6,
7, 8,
2. Fino alla data di entrata in vigore del DPR n. 380 del 2001 ogni riferimento a disposizioni del medesimo decreto, contenuto nella presente legge, deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni riportate nella tabella allegata allo stesso, recante '' Tavola di corrispondenza dei riferimenti normativi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. '' .
ALLEGATO 1:
Allegato
Definizione degli interventi edilizi
Ai fini della presente legge si intendono per:
a) '' interventi di manutenzione ordinaria '' , gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) '' interventi di manutenzione straordinaria '' , le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
c) '' restauro scientifico '' , gli interventi che riguardano le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici. Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la conservazione, valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche.
Il tipo di intervento prevede:
c.1) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, cioè il restauro o ripristino dei fronti esterni ed interni, il restauro o il ripristino degli ambienti interni, la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite, la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo-organizzativo originale, la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri;
c.2) consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali:
- murature portanti sia interne che esterne;
- solai e volte;
- scale;
- tetto, con ripristino del manto di copertura originale;
c.3) l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
c.4) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali;
d) '' interventi di restauro e risanamento conservativo '' , gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
e) '' ripristino tipologico '' , gli interventi che riguardano le unità edilizie fatiscenti o parzialmente demolite di cui è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione tipologica originaria individuabile anche in altre unità edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area culturale.
Il tipo di intervento prevede:
e.1) il ripristino dei collegamenti verticali od orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale, portici;
e.2) il ripristino ed il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra unità edilizie preesistenti ed aree scoperte quali corti, chiostri
e.3) il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, quali partitura delle finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di finitura;
f) '' interventi di ristrutturazione edilizia '' , gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente.Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonchè la realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi e area di sedime, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e per l'installazione di impianti tecnologici;
g) '' interventi di nuova costruzione '' , gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti.
Sono comunque da considerarsi tali:
g.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al punto g.6);
g.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune
g.3) la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
g.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione da realizzare sul suolo;
g.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
g.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volumedell'edificio principale
g.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione dei lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
h) '' interventi di ristrutturazione urbanistica '' , gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;
i) '' demolizione '' , gli interventi di demolizione senza ricostruzione che riguardano gli elementi incongrui quali superfetazioni e corpi di fabbrica incompatibili con la struttura dell'insediamento. La loro demolizione concorre all'opera di risanamento funzionale e formale delle aree destinate a verde privato e a verde pubblico.
Il tipo di intervento prevede la demolizione dei corpi edili incongrui e la esecuzione di opere esterne;
l) '' recupero e risanamento delle aree libere '' , gli interventi che riguardano le aree e gli spazi liberi. L'intervento concorre all'opera di risanamento, funzionale e formale, delle aree stesse. Il tipo di intervento prevede l'eliminazione di opere incongrue esistenti e la esecuzione di opere capaci di concorrere alla riorganizzazione funzionale e formale delle aree e degli spazi liberi;
m) significativi movimenti di terra, i rilevanti movimenti morfologici del suolo non a fini agricoli e comunque estranei all'attività edificatoria quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti. Il Regolamento urbanistico ed edilizio definisce le caratteristiche dimensionali, qualitative e quantitative degli interventi al fine di stabilirne la rilevanza.
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[2] Il termine di entrata in vigore di tale decreto, fissato al 1° gennaio 2002, è stato prima prorogato al 30.06.2002 con la legge 31 dicembre 2001, n. 463 (in G.U. n. 7 del 9 gennaio 2002) di conversione e modifica del D.L. 23 novembre 2001, n. 411 (in G.U. n. 275 del 26 novembre 2001) e ulteriormente prorogato al 1° gennaio 2003 con il decreto legge 20 giugno 2002, n. 122 (in G.U. n. 144 del 21 giugno 2002) . Infine , con la legge di conversione 1 agosto 2002, n. 185 (in G.U. n. 193 del 19 agosto 2002) è stato coordinato il testo dell’art. 2 del D.L. 20 giugno 2002, n. 122, prorogando, ulteriormente, il termine per l’entrata in vigore del T.U. al 30 giugno 2003.
[3] Sono segnalate in corsivo e sottolineate le modifiche ed integrazioni introdotte dal D.lgs. 27 dicembre 2002, n. 301.
[4] Art. 10 T.U. - Interventi subordinati a permesso di costruire
1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e (d.lgs 301/2002 n.d.r) che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso.
omissis
[5]
Viene allargato il regime della Dia: la disposizione non menziona più la
necessità della sussistenza di precise disposizioni tipologiche, formali e
costruttive. Qualche commentatore ipotizza un problema di legittimità
costituzionale per eccesso di delega visto che il legislatore delegato
doveva limitarsi a quanto strettamente necessario per adeguare il T.U. alla
[6]
Va segnalato che una parte della dottrina e della giurisprudenza (Cassazione
Penale) hanno sollevato, in base alla contraddittoria formulazione
dell’originario art. 4 del D.L. 398/1993, dubbi sull’obbligatorietà o meno
della denuncia, che, quindi, sarebbero fugati dalla
[7]
Va osservato che il disposto della
interventi di cui
all’art. 7 della L. n. 94/82 in immobili non vincolati (- pertinenze;
-occupazioni di suolo ; -opere di demolizione, reinterri e scavi che non
riguardino la coltivazione di cave e torbiere); la variazione di
destinazione d’uso con o senza opere, se così stabilito dalla legge
regionale; gli interventi di utilizzazione delle fonti di energia di cui
all’art. 26 della
[8] In tal caso secondo il comma 10 bis dell’art. 20 T.U., aggiunto dal Dlgs 301/2002 :”Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda."
[9] Rispetto al testo ante D.lgs 301/2002, tale facoltà viene consentita anche per le varianti ai permessi di costruire (art.22, comma 2).
[10] Art. 44 - Sanzioni penali.
[11] Art. 37 - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità.
[12]
Le varie fasi del procedimento sono puntualmente disciplinate nel Testo
Unico, sia pur con una disposizione di rango regolamentare (art. 23). La
legge obiettivo ignora il problema e rinvia, evidentemente, alla disciplina
prevista dalla L.662/96 alla quale si dovrà fare riferimento nel periodo che
va dal 12 aprile
[13]
Tale termine non è stato adeguato a quello previsto dalla
[14]
Tale comma seppure poco chiaro (quali sono le “corrispondenti” opere?) va
inteso nel senso che occorre allegare alla d.i.a. tutta la documentazione
(nullaosta, autorizzazioni, pareri etc...) prescritta da norme nazionali e
regionali, relativa al rilascio della c.e. Ad esempio, il deposito dei
progetti degli impianti tecnici ex L.46/90, o il deposito del progetto per
il contenimento dei consumi energetici ex L.10/91, o la prova del deposito
del progetto strutturale ai fini delle norme sismiche ex L.64/74, o ai fini
delle norme sul ferro e sul cemento armato ex L.1086/71, il parere
preventivo dei VV.FF. in materia di prevenzione incendi, lo svincolo
idrogeologico dei terreni soggetti alle norme di cui al R.D.3267/23 etc…,
con la sola esclusione dei nulla osta elativi ai vincolo
paesistico-ambientali o storico-architettonici, per i quali non è ammessa la
presentazione d.i.a.. Inoltre, secondo il tipo di intervento, potrebbe
essere necessario provvedere al versamento degli oneri concessori di cui
agli artt. 5,
[15] Parte inserita con il comma 7 dell’art. 13 della legge 166/2002.
[16] Periodo sostituito dal il comma 8 dell’art. 13 della legge 166/2002. L’ispirazione della nuova formulazione è quella di evitare questioni di legittimità costituzionale con le Regioni, cui, per la prima volta, viene riconosciuto il potere di individuare gli interventi soggetti o meno a Dia, fermo restando il regime ordinario (concessione o autorizzazione) nell’ipotesi di mancata scelta della denuncia.
[17] Il legislatore non precisava, come nel caso del successivo comma 3, che in caso di maggiore severità regionale (da DIA a permesso di costruire) non si applicano le sanzioni penali. Ma con il D. lgs 301/2002 viene introdotto il nuovo comma 4 dell’art. 22 che, quasi come norma a chiusura, chiarisce che le Regioni possono ampliare o ridurre l’ambito di applicazione dell’istituto, senza che ciò ovviamente incida sul sistema sanzionatorio penale fissato dal T.U..
[18] Art. 44 - Sanzioni penali
[19] Nella stesura ante D.lgs 301/2002 la questione del rapporto con le norme regionali era affrontata dal comma 4 dell’art. 22: << Le regioni individuano con legge le tipologie di intervento assoggettate a contributi di costruzione, definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.>>
[20] Il contributo di urbanizzazione deve essere autoliquidato dal denunciante e corrisposto al momento della presentazione della denuncia o dell’esito favorevole della conferenza di servizi in caso di immobili vincolati. Il Comune è tenuto ad intervenire, con un apposito provvedimento, in caso di richiesta di rateizzazione o scomputo degli oneri concessori.
[21] Nella stesura ante D.lgs 301/2002 la questione degli oneri era affrontata sempre dal comma 4 dell’art. 22 sopra riportato.
[22] Nella versione ante D.lgs 301/2002 veniva usata la parola “comunque”.
[23] Si veda anche la fase della “diffida” che individua altre responsabilità in capo ai progettisti.
[24] Anche in questa fase viene evidenziata una possibile responsabilità del progettista. Si individuano, così, due fattispecie di responsabilità di tipo penale: le“dichiarazioni non veritiere” riportate nella relazione e le “false attestazioni” da rilevare all’atto della diffida, a cui corrispondono diversi rimedi.
[25] Leggasi il “dirigente” alla luce delle riforme Bassanini.
[26] In tal caso l’abuso non è costituito dalla formale mancanza o difformità della Dia, ma dalla sostanziale assenza delle condizioni stabilite per eseguire gli interventi mediante denuncia.
[27] In questo caso il concetto di falsità configura in astratto un’ipotesi di reato. Nel caso di dichiarazioni non veritiere.il dolo potrebbe invece non configurarsi e, pertanto, non registrando il codice penale fattispecie colpose in questa materia, non si delineerebbe un’ ipotesi di reato
[28] Ci si limita a prescrivere una generica informativa all’ordine, che potrà valutare i fatti con grande discrezionalità, mentre nel caso precedente si assegna testualmente agli ordini esclusivamente il compito di irrogare le sanzioni disciplinari.
[29] Art. 31 - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali
Art. 33 - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità
Art. 34 - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
Art. 35 - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici
Art. 44 - Sanzioni penali
[30] Art. 36 - Accertamento di conformità.
[31] La terminologia del legislatore è meno precisa rispetto al T.U.
[32] Prima dell'effettivo inizio dei lavori.
[33] Si sottolinea che non si fa riferimento allo Sportello Unico dell’Edilizia.
[34] Dopo l’introduzione delle modifiche del D.lgs 301/2002 nasce l’esigenza di differenziare gli interventi edilizi per i quali è prevista la sola Dia e per i quali vanno applicate apposite sanzioni, rispetto agli interventi ai cui al comma 3 dell’art. 22, secondo il quale la Dia può essere utilizzata in alternativa al permesso di costruire seguendo, però, il regime sanzionatorio previsto per quest’ultimo.
[35] Che si riferisce alla fase di diffida da parte del dirigente e alla successiva possibilità di ripresentare la denuncia di inizio di attività.
[36] Art. 3 lett.c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
[37]
Per tale motivo alcuni hanno ritenuto che fosse stata operata una sorta di
depenalizzazione per quegli interventi prima soggetti a concessione,
malgrado quanto sostenuto nella stessa relazione illustrativa della legge
obiettivo. Si segnala altresì che una parte della giurisprudenza (Tribunale
di Ivrea sentenza n. 447 del 3 luglio 2002), subito contraddetta dalla
Cassazione, ha sostenuto che le disposizioni della
[38] Art. 44 - Sanzioni penali.
[39] Art. 31 - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali
Art. 33 - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità
Art. 34 - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
Art. 35 - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici
Art. 44 - Sanzioni penali
[40] Art. 36 - Accertamento di conformità.
[41] Bisogna considerare che dopo l’emanazione del T.U. e prima della sua entrata in vigore è intervenuta la Legge Costituzionale n.3/2001 che ha notevolmente innovato i rapporti Stato-Regioni creando problemi di incostituzionalità di alcuni articoli del T.U..
[42] Parte inserita con il comma 7 dell’art. 13 della legge 166/2002.
[43] Periodo sostituito con il comma 8 dell’art. 13 della legge 166/2002 - La legge è entrata in vigore per le Regioni a statuto ordinario dal 12 aprile 2002, e varrà fino a che le regioni che non lo hanno ancora fatto, legifereranno sul punto (principio di cedevolezza). Si pone un problema di incostituzionalità per la possibilità data alle regioni di derogare alla legge, con i conseguenti problemi penali
[44] Il termine originario del 31 dicembre 2002 è stato prorogato con l’art. 7-bis del D. L. 25 ottobre 2002, n. 236 (in G.U. n. 254 del 29 ottobre 2002), come coordinato con la legge di conversione 27 dicembre 2002, n. 284 (in G.U. n. 303 del 28 dicembre 2002), recante: "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza.".
[45] Tali adeguamenti si sono resi necessari per chiarire la scelta della Dia per gli “interventi maggiori” comporta, in caso di abuso, l’applicazione dello stesso regime sanzionatorio, penale, amministrativo, civile e fiscale previsto per gli interventi assoggettati a permesso di costruire.
[46] Sono state riportate tutte le modifiche ed integrazioni per meglio comprendere l’evoluzione della norma.
[47] Il comma 10 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 recita: <<L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
"Art. 19. - 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a cio' destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a cio' destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa">>.
[48] Inserito dal comma 1 dell’art. 11 Legge 23 maggio 1997, n. 135
[49] Abrogato dall'articolo 1, comma 11, della legge 21 dicembre 2001, n. 443
[50] Soppresso dal comma 2 dell’art. 11 Legge 23 maggio 1997, n. 135
[51] Inserito dal comma 2 bis dell’art. 11 Legge 23 maggio 1997, n. 135
[52] Le modifiche ed integrazioni apportate il D.lge 301/2002 sono riportate in corsivo e sottolineate.
[53] Art. 10 (L) Interventi subordinati a permesso di costruire
[54] Art. 6 (L) Attività edilizia libera
[55] Art. 10 (L) Interventi subordinati a permesso di costruire: “1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.”
La definizione di
“ristrutturazione” è fissata dal comma 1, lettera d), dell’ art. 3 del T.U.:
“d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere
che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di
alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e
l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di
ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella
demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico,
quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a
quello preesistente, ricostruzione con la stessa volumetria e
sagoma di quello preesistente fatte salve le sole innovazioni
necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
[56] In tal caso ai sensi del comma 10-bis dell’art.20 T.U. - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire –: “ Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda."
[57] Con il comma 3 dell’art. 22 T.U., introdotto dal D.lgs 301/2002, che prevede il ricorso alla Dia in “alternativa” al permesso di costruire, si è reso necessario adeguare gli articoli relativi alle sanzioni.
[58] Parte inserita con il comma 7 dell’art. 13 della legge 166/2002.
[59] Periodo sostituito dal comma 8 dell’art. 13 della legge 166/2002.
[60] Il termine originario del 31 dicembre 2002 è stato prorogato con l’art. 7-bis del D. L. 25 ottobre 2002, n. 236 (in G.U. n. 254 del 29 ottobre 2002), come coordinato con la legge di conversione 27 dicembre 2002, n. 284 (in G.U. n. 303 del 28 dicembre 2002), recante: "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza.".
[61] Per meglio far comprendere lo spirito della norma si riporta la relazione illustrativa della legge obiettivo nella parte relativa alla liberalizzazione delle ristrutturazioni di immobili.
[62]
Si vedano le notissime pronunce della Terza Sezione (penale) della Corte di
Cassazione, n. 204 del 23 gennaio
Ma la Corte non ha investito della vicenda la Consulta: pertanto, in presenza della legge regionale in parola, senza che essa sia stata annullata o riformata con sentenza della Corte Costituzionale, esisteva il preciso dovere, da parte dell'amministrazione, di applicare la legge medesima, ancorché ritenuta affetta dai sintomi di incostituzionalità.
Questi ultimi, infatti, non sono opponibili dall'autorità amministrativa locale in un procedimento disciplinato dalla legge.
Se questo è vero, ne consegue che il comportamento di un ufficio tecnico comunale che avesse negato la possibilità di utilizzare la super d.i.a. per pretendere la concessione edilizia, sarebbe stato arbitrario e perseguibile.
Questi problemi sono
stati, in parte, risolti con l’entrata in vigore della
[63] Il testo integrale di tale allegato viene riportato di seguito.
[64] L’art. 3 della Legge regionale 23 novembre 2001, n. 18 ha proposto l’interpretazione autentica ed dell’articolo 4, comma 3, della legge regionale 19 novembre 1999, n. 22): << 1 . L’espressione "tutti gli interventi edilizi" di cui all’articolo 4, comma 3, della legge regionale 19 novembre 1999, n. 22 "Recupero di immobili e nuovi parcheggi: norme urbanistico-edilizie per agevolare l'utilizzazione degli incentivi fiscali in Lombardia" è da intendersi riferita agli interventi di ristrutturazione edilizia, di ampliamento e di nuova costruzione.>>
[65] Articolo abrogato dal decreto legislativo 490/99.
[66]
Il punto g) della
[67] La legge 443/2001 parla di “volumetria e sagoma”.
[68] Manca, rispetto alla l. 443/2001 tutta la procedura prevista per i piani approvati anteriormente all’entrata in vigore della legge.
[69]
I punti e), f) e g) non sono contemplati nella
[70] L’avvio del procedimento per la Dia non è previsto, espressamente, neanche nel T.U.