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Prime esperienze giurisprudenziali nelle materie di giurisdizione esclusiva previste dal D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80 (*)
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SOMMARIO:1. Premesse; 2. Le materie di giurisdizione esclusiva; 3. Il regime transitorio: a) in materia di pubblico impiego; b) nelle materie di giurisdizione esclusiva; 4. Le questioni affrontate in sede cautelare: i profili processuali, le pronunce istruttorie e decisorie; 5. Le prime sentenze: profili processuali, il risarcimento del danno e la reintegrazione in forma specifica; 6. Considerazioni conclusive alla luce del recente disegno di legge di riforma del processo amministrativo.
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§.
1.
Le disposizioni introdotte nel
nostro ordinamento [1]
dagli articoli 33, 34 e 35 del D. L.vo 31
marzo 19998, n. 80, alla luce delle prime esperienze applicative, appaiono
senza dubbio destinate ad avere effetti dirompenti nel nostro sistema di
giustizia amministrativa.
Tali
norme, invero, stanno imponendo il compimento di particolari sforzi
interpretativi da parte degli operatori del settore al fine della loro concreta
applicazione.
Infatti,
dal tenore letterale delle disposizioni emergono in maniera tangibile i dubbi
interpretativi, evidenziati dalla dottrina
[2],
che stanno sorgendo, da un lato, per quanto attiene alla mancanza di una chiara
definizione della nozione di servizio pubblico - al di là della
esemplificazione fornita espressamente dall’art. 33, commi 1 e 2 -, nonché di
quella di urbanistica ed edilizia,
non essendo certamente sufficiente la specificazione che la materia
dell’urbanistica concerne tutti gli aspetti dell’uso del territorio, come
stabilito dall’art. 34, comma 2, D.lvo n. 80 del 1998.
Dall’altro,
dalle altrettanto evidenti difficoltà che emergono in considerazione del fatto
sono stati attribuiti nuovi poteri cognitori e decisori al giudice
amministrativo [3]
(art. 35, commi 1, 2 e 3), estesi anche ai comportamenti della p.a.
limitatamente alle materie dell’edilizia e dell’urbanistica, inserendoli
tout court in una disciplina processuale ormai consolidata e senza, in realtà,
rivisitare il sistema e compiere il necessario coordinamento.
Le
uniche disposizioni che sono state necessariamente
modificate sono quelle degli art. 5 e 7, terzo comma, della Legge n. 1034 del
1971.
E
ciò, rispettivamente, mediante la eliminazione della particolare devoluzione
delle controversie in materia di
rapporti di concessione di servizi, lasciando quelle in materia di beni
pubblici, e la specificazione che il giudice amministrativo, nelle materia
deferite alla sua giurisdizione esclusiva, conosce anche di tutte le questioni
relative a diritti, restando escluse le questioni pregiudiziali concernenti lo
stato e la capacità delle persone e la risoluzione dell’incidente di falso.
Orbene,
come sarà verificato attraverso l’analisi delle prime
pronunce, tale limitato
sforzo di coordinamento delle norme che regolano il processo amministrativo sta
imponendo al giudice amministrativo
di risolvere le questioni e di colmare le lacune utilizzando lo strumento che lo
ha caratterizzato sin dalla sua istituzione, e cioè la creazione
giurisprudenziale di regole che possano condurre ad unità il sistema e possano
garantire comunque la pienezza dell’esercizio della funzione giurisdizionale e
l’effettività della tutela nel rispetto dei canoni dettati dalla nostra carta
Costituzionale, dalle norme positive e dal diritto vivente.
E
così, a meno di un anno dall’entrata a regime delle disposizioni in esame,
sarà posta l’attenzione sui principi e sulle tendenze in atto come emergono
dalla lettura delle prime pronunce sia cautelari che di merito che, in verità,
già dimostrano tutto il loro peso anche sul legislatore.
Infatti,
nonostante il breve lasso di tempo trascorso, nel testo
disegno di legge
n.2334/S di riforma del processo amministrativo, licenziato dal Senato nella
seduta del 22 aprile 1999 e trasmesso alla camera per l’approvazione
definitiva, sono state recepite
alcuni principi affermati dal giudice amministrativo.
Si
pensi ad esempio all’introduzione di “Disposizioni generali sul processo
cautelare” (art. 3) ed in tale contesto la previsione di adozione di misure
cautelari in caso di pregiudizi derivanti non solo dall’esecuzione dell’atto
impugnato ma anche dal comportamento inerte della p.a., compresa la possibilità
di disporre l’ingiunzione a pagare somme.
Ed
anzi, a tale proposito ha esteso, in via generale e non solo in sede cautelare,
la possibilità, nelle controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi di
natura patrimoniale, di adottare ordinanze provvisoriamente esecutive di
condanna a pagamento di somme di danaro quando il credito azionato sia certo,
liquido ed esigibile, all’esito di un procedimento in limine iniziato ad
istanza di parte e deciso in camera di consiglio.
Inoltre,
all’art. 4, sono state previste disposizioni particolari sul processo in
determinate materie, includendovi quelle relative alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici, senza però
precisare che anche queste controversie rientrano tra quelle attribuite alla
giurisdizione esclusiva e, quindi, diventerebbe possibile la tutela risarcitoria
in forma specifica o per equivalente.
Anzi,
il successivo art. 5, comma 2, ribadisce che sono devolute alla giurisdizione
esclusiva “ tutte
le controversie realitive a procedure di affidamento”, senza
null’altro aggiungere.
Per
cui, anche con le previste innovazioni non vengono esattamente chiarite le
problematiche in merito alla portata ed ai limiti dell’art. 33, comma 2, lett,
e), del D.L.vo 80/98, fin a questo momento il più delle volte interpretato in
senso letterale, per cui la cognizione in materia di procedure di affidamento di
lavori e di servizi viene limitata al momento dell’evidenza pubblica e non si
spinge fino a considerare le eventuali controversie nella fase della esecuzione[4].
Pertanto,
potrebbe prospettarsi una tutela risarcitoria innanzi al giudice amministrativo
limitata e non estesa alla fase di esecuzione dei contratti che, a questo punto,
rimarrebbe comunque di competenza del giudice ordinario.
Probabilmente,
su punto, sarà necessario un ulteriore chiarimento ed approfondimento.
Infine, in
particolare, l’art. 5, comma 1, del Disegno di legge,
detta disposizioni in materia di giurisdizione
ed al primo comma sostituisce
il testo del primo periodo dell’art. 7, comma 3, della L. n 1034 del 1971 come
modificato dall'articolo 35 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80, precisando, in maniera più chiara, che
(Disposizioni in materia di giurisdizione) "Il tribunale amministrativo
regionale, nelle materie deferite alla sua giurisdizione, conosce anche di tutte
le questione relative all'eventuale risarcimento del danno e agli altri diritti
patrimoniali consequenziali".
Con
ciò probabilmente estendendo la possibilità di disporre il risarcimento del
danno a tutte le materie di cui conosce in via esclusiva non solo in quelle
previste dagli art. 33 e 34 citati.
§.
2. Prima di
analizzare più da vicino alcune
decisioni, giova rammentare che, com’è noto, le disposizioni legislative che
interessano in questa sede sono quelle degli art. 33, 34, 35 [5]
del D.Lvo n. 80 del 31 marzo 1998, che trovano applicazione dal luglio dello
stesso anno.
L'art. 33
attribuisce, in generale, alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo tutte le controversie in materie di pubblici servizi ed indica
altresì un elenco esemplificativo di materie, peraltro non esaustivo e non
esattamente delineate, generando così ampi margini di incertezze[6].
L'art.
34
specifica che rientrano, in particolare, nella giurisdizione esclusiva le
controversie in materia urbanistica - id
est l’uso
del territorio
[7]
(art.34, comma 2)- ed edilizia[8],
concernenti altresì i “comportamenti” delle amministrazioni pubbliche.
L’art.
35[9]
stabilisce sia i poteri decisori che cognitori: a)
quanto ai primi, il giudice amministrativo può ora disporre anche attraverso la
reiterazione in forma specifica[10]
il risarcimento del danno nonché stabilire i criteri in base ai quali
l’amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre
a favore dell’avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine
ed in caso di mancato accordo tra le parti, con il ricorso previsto
dall’art.27, n. 4, del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, può essere chiesto al
giudice di determinare al somma dovuta; b)
quanto ai secondi, il giudice può disporre l’assunzione dei mezzi di prova
previsti dal codice di procedura civile nonché la consulenza tecnica, esclusi
l’interrogatorio formale ed il giuramento.
Infine,
per completezza, vanno ricordate quelle disposizioni che disciplinano il periodo
transitorio, e cioè l’art. 45, commi 17 e 18, del D. L.vo 80/98,
sia per
quanto riguarda la materia più rilevante sottratta alla cognizione del giudice
amministrativo, e cioè le controversie in materia di rapporto di lavoro
pubblico, con esclusione di alcune categorie di dipendenti pubblici e delle
controversie in materia di procedure concorsuali; sia per quanto attiene le
controversie nelle materie attribuite alla giurisdizione esclusiva sorte con
decorrenza dal 1 luglio 1998.
Per
quanto riguarda le controversie in materia di lavoro pubblico l’art. 45, comma
17, dispone che ” Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice
del lavoro, le controversie di cui all'art. 68 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente
decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro
successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a
questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale
data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il
15 settembre 2000”.
Per
le altre materie il successivo comma 18 precisa che “Le controversie di cui
agli articoli 33 e 34 del presente decreto sono devolute al giudice
amministrativo a partire dal 1º luglio
1998. Resta ferma la giurisdizione prevista dalle norme attualmente in vigore
per i giudizi pendenti alla data del 30 giugno
1998.”.
Dalla lettura
delle disposizioni si evincono chiaramente rilevanti questioni attinenti, in via
immediata, al riparto della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice
ordinario[11],
introducendo il criterio di riparto in base a specifiche materie e non più
basato esclusivamente in base alla situazione soggettiva vantata.
Inoltre,
come chiarito dal parere dell’Adunanza generale, i punti di maggiore rilievo
della disciplina posta dallo schema sono la determinazione dell’ambito delle
materie devolute alla giurisdizione amministrativa, i rimedi per le lesioni
delle situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi ed interessi
legittimi oppositivi e pretensivi[12])
l’adeguamento del processo alle esigenze connesse alla nuove attribuzioni.
All’interno
di queste, occorre ricordare le problematiche inerenti alla mancanza di una
nozione oggettiva di servizio pubblico[13],
alla questione relativa alla individuazione, in applicazione delle normativa
comunitaria e della nozione di organismo di diritto pubblico[14],
dei soggetti comunque sottoposti alla giurisdizione esclusiva nelle specifiche
materie; la specifica devoluzione al g.a. della tutela risarcitoria dei diritti
patrimoniali conseguenziali ; la verifica della nozione di
danno ingiusto la prova del danno; la reintegrazione in forma specifica e
la riparazione per equivalente; i rapporti tra azione di condanna al
risarcimento e azione di annullamento; infine la possibilità di
domanda di risarcimento disgiunta dall’azione impugnatoria.
Da
ultimo, tralasciando, in questa sede, di affrontare le numerose problematiche[15]
subito evidenziate dai primi commentatori delle richiamate norme, ognuna delle
quali meriterebbe particolare attenzione e specifico approfondimento, sempre de
jure condendo, va segnalato che il ricordato Disegno di legge
all’art. 5 interviene a
modificare in parte le norme appena ricordate.
In
particolare al secondo comma ribadisce che “ 2. Sono devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie
relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da
soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente, all'applicazione della
normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica
previsti dalla normativa statale o regionale.”.
Con
ciò chiarendo meglio l’ambito di applicazione soggettivo della disposizione.
Al
successivo terzo comma modifica l’art. 33, comma 1, sostituendo
la formulazione del il testo
vigente con le parole “afferenti alla vigilanza sul credito, sulle
assicurazioni e sul mercato mobiliare".
Inoltre,
il quarto comma precisa che “Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 33 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, dopo le parole: "danno alla
persona", sono inserite le seguenti: "o a cose".
Ancora,
con il quinto comma statuisce che all'articolo 34, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, dopo le parole: "amministrazioni
pubbliche" sono inserite le seguenti: "e dei soggetti alle stesse
equiparati".
Infine,
per esigenze di coerenza e di coordinamento, all’ultimo comma prescrive che
“6. Al comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998,n.80,
sono soppresse le parole: "ai sensi degli articoli 33 e
34", con ciò intendendo fugare le perplessità suscitate
sull’ambito di applicazione della normativa ora vigente, se estesa cioè a
tutti i casi di giurisdizione esclusiva ovvero solo a quelle previsti nei citati
articoli.
§.
3.
Ciò posto, occorra ora affrontare direttamente le soluzioni che sono state date
dalla concreta applicazione giurisprudenziale partendo, come accennato, dal
periodo transitorio.
In
primo luogo, riguardo alle controversie in materia di pubblico impiego, è stato
subito evidenziato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per
quelle controversie sorte dopo il 30.6.1998.
Le
Sezioni Unite, infatti, con sentenza del 26 agosto 1998, n. 8451[16]
hanno precisato che l’art. 45, comma 17, del D.Lvo 31 marzo 1998, n. 80,
stabilisce quale discrimine temporale per il trasferimento della giurisdizione
in materia di pubblico impiego l’attinenza della controversia ad una fase del
rapporto svoltasi anteriormente alla data del 30 giugno 1998.
Il
principio è stato pacificamente recepito nelle numerose ordinanze cautelari in
materia emanate dal giudice amministrativo che hanno affermato il proprio
difetto di giurisdizione.
Per
tutte si segnala l’Ordinanza del T.A.R. ABRUZZO-PESCARA -17 dicembre 1998 n.
640[17],
che rilevato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in materia
di controversie relative al trasferimento di sede di un insegnante di scuola
media disposto dal Provveditore agli Studi dopo il 30 giugno 1998.
Di
recente, il principio è stato ulteriormente ribadito dalle SEZIONI UNITE, con
Sentenza 1 febbraio 1999 n. 14[18],
che hanno ulteriormente precisato la sussistenza della giurisdizione
amministrativa in ordine a controversie di pubblico impiego instaurate dopo
l'entrata in vigore del D. L.vo n. 80/1998, ma relative al periodo antecedente.
Per
completezza, a quanto consta, non è stato ancora risolto il dubbio relativo
alle controversie relative a periodi sia
antecedenti che successivi al 30 giugno 1998.
Si
pensi, ad esempio, alla richiesta di differenze retributive per lo svolgimento
di mansioni superiori sia prima che dopo tale data.
In
secondo luogo, vi sono state pronunce parimenti
risolutive per quanto attiene il periodo transitorio nelle materie di
giurisdizione esclusiva.
E’ stato così
stabilito che, ai sensi del comma 18 dell’art.45 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80, le controversie di
cui all’art. 33 dello stesso decreto sono devolute al giudice amministrativo a
decorrere dal 1 luglio 1998, mentre “resta ferma la giurisdizione prevista
dalle norme attualmente in vigore per i giudizi pendenti alla data del 30 giugno
1998”, e, nella specie i ricorsi erano già pendenti prima di quella data[19].
Più
recentemente l’assunto ha trovato conferma
ed è stato ribadito[20]
che ad una controversia instaurata entro il 30 giugno 1998 non è applicabile il
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, atteso che l'art. 45, comma 18, dello stesso D.Lgs.
n. 80/1998, dispone che la nuova normativa entra in vigore a far tempo dal 1°
luglio 1998, mentre per i giudizi pendenti alla data del 30 giugno 1998, la
giurisdizione viene regolata secondo le norme precedentemente vigenti.
Il
principio, in verità, era stato già affermato dalle Sezioni Unite che, con
sentenza del 13 febbraio 1999, n. 64, [21]
ha ulteriormente precisato l’ambito di applicazione ritenendo che, avuto riguardo alla normativa nazionale e
comunitaria, le disposizioni si applicano anche alle controversie con enti
costituiti in società per azioni o in aziende speciali[22].
Tale
impostazione non pone particolari problematiche e consente altresì di fornire
una possibile soluzione, in senso ostativo, alla
possibilità, nelle suddette materie, di ritenere consentita
l’instaurazione, dopo quella data, di controversie solo risarcitorie innanzi
al giudice amministrato per giudizi di annullamento già definiti prima di
quella data.
§.4.
Proseguendo secondo l’ordine prestabilito, occorre ora affrontare più da
vicino le ordinanze, che si sono potute reperire,
emanate dai vari Tribunali amministrativi e dal Consiglio di Stato.
E
lo si e fatto seguendo l’ordine temporale della loro emanazione proprio per
verificare gli sforzi interpretativi mano a mano che le singole questioni
affrontate consentono una costante ed attenta rilettura delle norme in esame.
Innanzitutto,
va posta l’attenzione su T.A.R.
VALLE D’AOSTA, Ord. del 15
luglio 1998, n. 27/98, inedita, in materia di occupazione d’urgenza e
di tutela avverso i comportamenti della p.a. ai sensi dell’art. 34
attraverso l’invito al Comune di stabilire una data per l’immissione
in possesso compatibile con l’esercizio della difesa e quindi successiva alla
udienza cautelare.
È di estremo
interesse riportare la motivazione dove di legge che “ RITENUTO, d’altra parte
che il contenuto tutto della citata delibera di Giunta, integrativa dei
provvedimenti impugnati, nell’aver fissato al 14.9.1998 la nuova data di
immissione in possesso, due giorni prima della futura Camera di Consiglio,
notoriamente fissata a calendario per il 16.9.98, pregiudica in radice il
diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione, nella
proposizione sia di un ricorso autonomo sia di motivi aggiunti, che la difesa
ricorrente alla odierna Camera di Consiglio ha dichiarato
a verbale di volere proporre nei termini di rito (nel caso 30 gg. Ex art.
19 L. 67/97 perché si verte in tema di esproprio/occupazione d’urgenza);
RILEVATO,
d’altra parte che l’esproprio e l’occupazione d’urgenza dei terreni
privati sono finalizzati alla realizzazione di un accesso (percorso,
pavimentazione, illuminazione) ad un’area
attrezzata di proprietà comunale e quindi ad un “uso del
territorio”, e che nelle more della scadenza dei termini per impugnare la
delibera di Giunta comunale de qua questo Tribunale non può esimersi dal
considerare il suo contenuto quanto meno come “comportamento delle
amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia”, espressamente
contemplato dall’art. 34, del D. L.vo n. 80/98, come rientrante nella nuova
giurisdizione esclusiva” ha dichiarato improcedibile l’attuale domanda di
sospensione del provvedimento sindacale di occupazione, al momento impugnato “
2) e nelle more, rappresenta sin d’ora al Comune intimato l’assoluta
esigenza di differire la data di occupazione d’urgenza ad un giorno
ragionevolmente successivo alla Camera di Consiglio del 16.9.98, onde evitare la
valutazione sul comportamento processuale ex art. 116 c.p.c. in caso di non
ottemperanza”.
In
questa occasione l’oggetto di tutela in forma specifica è stato il diritto di
difesa, indubbiamente compromesso dal comportamento dell’amministrazione.
In
altra fattispecie il TA.R. FRIULI - VENEZIA GIULIA, Ord. del
21 agosto 1998 N. 154/98, V. c/ A.N.A.S.,[23]
si è trovato a decidere sulla richiesta del ricorrente di l’accertamento del
diritto del ricorrente, previa adozione immediata, in accoglimento di azione di
danno temuto, dei provvedimenti idonei ad ovviare al pericolo- all’esecuzione
dei lavori, da parte dell’amministrazione intimata, necessari per il
consolidamento della scarpata, ormai pericolante, di proprietà dell’A.N.A.S.,
prospiciente al terreno dell’istante e alla pulizia e protezione della stessa
da ramaglie di rifiuti vari, piante infestanti e animali nocivi, sussistendo
pericoli sia per la proprietà che per la stessa salute dell’attore.
E ciò ai sensi
dell’art 1172 C.C. (azione di nunciazione) e dell’art. 688 C.P.C..
Il
giudice ha respinto la domanda dichiarando il proprio difetto di giurisdizione
sul presupposto che la controversia non rientra tra le materia previste
dall’art 34, primo e secondo comma della D. Lgs. 31 marzo 1998 n.80.
Infatti
nella motivazione viene affermato che la controversia
la controversia non concerne
la materia urbanistica nel cui ambito non sono
da ricomprendere gli obblighi del proprietario, anche demaniale, nei confronti
del vicino, e che sussistono a tutela di diritti soggettivi riconosciuti dalla
legge in capo ai titolari, indipendentemente dalla concreta disciplina del
territorio.
Nel
caso di specie si è ritenuto non sussistere giurisdizione esclusiva e, quindi,
vertendosi per l’appunto in materia di diritti soggettivi, nemmeno
giurisdizione tout court del giudice amministrativo, con conseguente potestà di
sindacato dei meri comportamenti, anche omissivi, della P.A..
Di
particolare interesse, poi, è la parte della motivazione che precisa altresì
che “ anche a volersi pervenire a
diversa conclusione, non è dato al giudice amministrativo, anche nelle materie
di giurisdizione esclusiva, altro potere di intervento d’urgenza, se non
quello previsto dall’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, nel testo
attualmente vigente;
-
che tale conclusione del Collegio è condivisa sia dalla nota pronunzia additiva
del giudice delle leggi (C. cost. 28 maggio 1985 n. 190) che, proprio per
introdurre, in ambito limitato, la tutela cautelare atipica ex art. 700 in un
caso di giurisdizione esclusiva, ha dovuto dichiarare incostituzionale in parte
qua il predetto art. 21, sia dalla consolidata giurisprudenza del giudice della
giurisdizione (cfr. per tutte Cass. SS.UU. 1 dicembre 1994 n. 10240), che ha
precisato che il potere cautelare del giudice amministrativo può esercitarsi
nelle forme e nei limiti previsti dalle norme regolatrici del proprio
ordinamento, che non prevedono, soggiunge il Collegio, azioni di nunciazione”.
In materia di appalti, vanno segnalate due ordinanze che, in verità, nella scarna motivazione non si pongono il problema dei limiti oggettivi di applicazione delle disposizioni di cui all’art 33, comma 2, lett. e), del D.lvo 80/98, ma meritano particolare attenzione perché affrontano il problema del rapporto tra domanda cautelare e giudizio di merito alla luce della possibile tutela risarcitoria del danno subito.
Infatti, secondo il TAR LOMBARDIA, BRESCIA, ord. 9 ottobre 1998, n. 763/98 (inedita), su un ricorso avverso la revoca del contratto per esecuzione lavori “ di recupero forno fusorio”, ha respinto la domanda dopo avere affermato che “ allo stato il ricorso non appare sorretto dall’apparente fumus boni iuris conseguentemente non possa essere accordata la sospensione degli effetti dell’atto” ha precisato che “in sede di merito, nell’eventualità di accoglimento del ricorso il danno ingiusto eventualmente subito dal ricorrente potrà essere facilmente riparato con il risarcimento (artt. 33 e 35 D.lvo 80/98)”.
Successivamente,
lo stesso TAR LOMBARDIA, Brescia, 20 novembre 1998, ord. n. 900/98, (inedita)
sulla richiesta di annullamento del provvedimento di assegnazione
provvisoria alla di appalto per
realizzazione e gestioni reti idriche ha ritenuto che “ Ritenuto che la
sospensione degli effetti dell’atto non vada accordata allorché, come nella
controversia di specie, in seguito ad un eventuale decisione d’accoglimento
del ricorso, in danno ingiusto eventualmente subito dalla ricorrente possa
essere facilmente riparato con eventuale risarcimento (artt. 33 e 35 D.lvo
80/98).
Va rilevato a
tal proposito che detto orientamento suscita perplessità atteso che la norma
non pare indicare in via privilegiata la tutela risarcitoria per equivalente
pecuniario.
Anzi,
probabilmente, per le imprese l’interesse materiale che più preme di
soddisfare e quello di eseguire i lavori previsti
nel bando di gara e che si stava attrezzando a realizzare in conformità con gli
scopi aziendali.
Altra
rilevante questione, in tema di poteri decisori, è stata affrontata dal T.A.R.
LAZIO, SEZ. I TER - Ordinanza 10 dicembre 1998 n. 3444
[24],
al quale è stato chiesta l’adozione di una ingiunzione di pagamento,
ex art. 33 del D.L.vo n. 80/98, di somme liquide, certe ed esigibili maturate
dalla ricorrente nei confronti dell'Amministrazione dell'Interno.
Il
Giudice, in sede cautelare, richiamando l'art. 33 del D.L.vo n. 80/98 e l’art.
186 ter del codice di procedura civile ed accertata su base documentale la
certezza, liquidità ed esigibilità del credito, assistito altresì da prova
scritta, ha ingiunto. all'Amministrazione intimata il pagamento delle fatture
presentate dalla ditta ricorrente, con aggiunta di interessi al saggio legale
fino alla data di effettivo pagamento.
Inoltre,
ha condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese di causa, ai sensi
dell'art. 641 del codice di procedura civile, per quella fase di giudizio,
Di contro,
sulla medesima questione il T.A.R. CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. I - Ordinanza 18
febbraio 1999 n. 445 [25]
ha sollevato, in materia di pagamenti per prestazioni effettuate in favore del
Servizio sanitario nazionale, questione di legittimità costituzionale, per la
mancata previsione della possibilità per il giudice amministrativo di disporre
i provvedimenti previsti dall'art. 186-ter c.p.c..
E ciò perché
ha ritenuto rilevante
e non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale – con riferimento all'art. 3, co. 1, all'art. 24, co. 1 e 2, ed
all'art. 113, co. 1 e 2, Cost. - dell'art. 35, comma 3°, del decreto
legislativo 31 marzo 1998 n. 80, nella parte in cui non prevede che il giudice
amministrativo, nelle controversie di cui al comma 1, può disporre i
provvedimenti previsti dall'art. 186-ter del codice di procedura civile.
Ancora,
spunti di particolare interesse si traggono da T.A.R. VENETO, SEZ. I - Ordinanza
19 marzo 1999 n. 356[26].
In
questa ordinanza vengono affermati espressamente due principi fondamentali,
mentre implicitamente consente di
porre l’accento sul fatto che, in queste materie, può accadere che parte
resistente non sia la pubblica amministrazione ma un soggetto privato[27]
In
primo luogo, il giudice ritiene che la devoluzione al giudice amministrativo
della giurisdizione esclusiva in materia di servizi pubblici, urbanistica ed
edilizia, ex artt. 33, 34 e 35 del Dlgs 80/98, comporta fra l'altro che, in tali
materie, possono trovare applicazione, per quanto non previsto dalle norme del
processo amministrativo, anche le norme del codice di procedura civile e,
quindi, anche l'art. 700 c.p.c. recante una residuale tutela cautelare atipica,
per tutti i casi in cui non vi sia luogo a una effettiva tutela provvisoria e
cautelare delle situazioni giuridiche soggettive.
Applicando
tale principio ha ritenuto che non sussiste il pregiudizio imminente e
irreparabile di cui all'art. 700 c.p.c. nelle fattispecie in cui il Comune può
sempre agire esercitando i propri poteri autoritativi attraverso l'esercizio di
poteri amministrativi, ovvero può esercitare forme di autotutela negoziale
volte ad assicurare la pretesa creditoria e ad ottenere altrimenti la
prestazione, quali ad esempio l'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) e la
risoluzione del contratto a seguito di diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.).
La
specifica controversia sarà
sottoposta anche alla cognizione delle Sezioni Unite in sede di regolamento
preventivo di giurisdizione.
Riguardo
alla appena ricordata nota questione dell’applicabilità dell’art 700 c.p.c
nel giudizio cautelare amministrativo e sulla possibilità di adozione di
provvedimenti cautelari di natura decisoria da parte del Presidente del
Tribunale amministrativo, il Decreto presidenziale del T.A.R
ABRUZZO, L’Aquila, D.P. 8 aprile 1999,
n. 2/99, [28]
sulla
scia della nota pronuncia del
Consiglio
di Stato [29],
ha ribadito che nell’ordinamento vigente il potere decisorio non compete al
presidente degli organi giurisdizionali amministrativi, bensì al collegio del
quale fa parte.
E,
diversamente da quanto ritenuto dal TAR Veneto, ha affermato che non è
esperibile davanti al giudice amministrativo
l’azione cautelare prevista dagli artt. 700 e segg. c.p.c.
In
materia di tutela della salute e di prestazioni sanitarie, si segnala in maniera
particolare, per le questioni affrontate, TAR ABRUZZO, SEZ. PESCARA - Ordinanza
15 aprile 1999, n. 157[30].
Nella
ordinanza è stato chiarito che rientrano nella giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, ai sensi dell’art.33, comma 2, lettera f), del Decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, le controversie riguardanti il diniego di
prestazioni da rendere "nell’ambito del Servizio sanitario
nazionale" mediante trasferimento all’estero presso centri di altissima
specializzazione, come definiti dall’art. 5 del D.M. 3 novembre 1989 .
Di
poi, riguardo ai poteri istruttori, viene stabilito che ai sensi dell’art. 35,
comma 2, del D.lvo 31 marzo 1998, n. 80, il giudice amministrativo in sede di
giurisdizione esclusiva può disporre, anche nella fase cautelare, una
consulenza tecnica d’ufficio da affidare a un collegio di periti, nominati tra
docenti della Facoltà di Medicina, al fine di accertare, con riferimento alla
più accreditata letteratura medico - scientifica ed alla eventuale
documentazione esibita, se un Centro estero (nella specie CIREN di L’Avana-
Cuba) possa qualificarsi come un centro ad altissima specializzazione, così
come definito dall’art.5 del D.M. 3 novembre 1989, in grado di fornire
prestazioni sanitarie adeguate al caso clinico non altrimenti fruibili in
Italia.
Da
ultimo, per concludere al riguardo, il CONSIGLIO DI STATO, Sezione IV [31],
ha affermato che rientra tra i casi di giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto
legislativo 31 marzo 1998 n. 80, il sindacato sulla gestione delle emissioni
inquinanti degli impianti industriali termoelettrici e dei valori minimali di
emissione nell’ambiente, atteso che si tratta di questioni inerenti un
servizio pubblico - quello di monitoraggio fumi - e che oggetto del giudizio è,
comunque, la protezione del territorio.
Soggiunge,
altresì, che il giudice amministrativo può disporre, in via istruttoria, una
consulenza tecnica d’ufficio da affidare a un collegio di periti nominati
anche tra non iscritti ad alcun albo anche in sede di esame dell’appello sul
diniego di concessione dell’istanza cautelare, pronunciata dal primo giudice.
§.5. Infine, occorrerà
ora esaminare le poche sentenze in
materia sin ora rinvenute ed i principi in esse affermati.
Invertendo,
l’ordine cronologico va posto
l’accento sulla sentenza del TAR Marche, 12 marzo 1999, n. 260[32],
che ha affermato il principio in base al quale le controversie in materia di
risoluzione per inadempimento del contratto di appalto di opera pubblica, ai
sensi dell’art.340 L.
20 marzo 1865,n. 2248 all. F, soggetta
alla cognizione del giudice ordinario, in quanto il relativo provvedimento
amministrativo è inidoneo ad incidere sulle posizioni soggettive inerenti ad un
contratto di natura privatistica.
Infatti,
si ritiene che nella chiara espressione “controversie aventi ad oggetto le
procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori”, contenuta nell’art
33, comma 2, lett. e), del D.lvo 31 marzo 1998, n. 80,
non è infatti ricompresa anche le controversie attinenti alla esecuzione
del contratto di appalto di lavori
pubblici, e quindi anche quelle attinenti all’azione di risoluzione per
inadempimento, giacché la norma, nella sua formulazione letterale, riguarda
soltanto i procedimenti di affidamento degli appalti pubblici e pertanto deve
intendersi che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A. soltanto le
controversie attinenti a tali procedimenti (e relative fasi), ma non anche
quelle inerenti alla successiva e ben distinta esecuzione del contratto (di
natura privatistica), stipulato a seguito della conclusione del procedimento di
affidamento dell’appalto di opera pubblica.
Una
delle prime decisioni che affrontano rilevanti profili è quella del
T.A.R. PIEMONTE, SEZ. II - 21 gennaio 1999, n. 17,[33]
in materia di appalti che puntualizza alcuni aspetti processuali, stabilendo
altresì criteri ai quali attenersi.
Invero, nella
specie, la ricorrente ha inequivocabilmente subordinato l'azione risarcitoria
all'avverarsi di due concorrenti situazioni, l'omessa concessione della misura
cautelare da parte del giudice amministrativo e la mancata rimozione in
autotutela degli atti impugnati, in ossequio al principio della domanda (ne
eat iudex ultra petita partium), che impedisce al giudice di
pronunciare al di fuori e oltre i limiti delle richieste delle parti.
Per
cui si afferma che non si debba esaminare la questione risarcitoria, essendo
stata a suo tempo accolta l'istanza incidentale di sospensione degli atti
impugnati.
Inoltre,
chiarisce che
in sede di giurisdizione esclusiva, l'interessato può ben integrare
l'atto di ricorso, facendo valere pretese di ordine patrimoniale attraverso la
proposizione di domande nuove connesse a quelle già formulate con l'atto
introduttivo del giudizio, ma ciò impone pur sempre la rituale notificazione
dell'atto, allo stesso modo di quanto avviene con la proposizione di
"motivi aggiunti" nel giudizio di annullamento[34].
Sempre in
materia di appalti, il T.A.R. CAMPANIA, SEZ. I - Sentenza 5 febbraio 1999 n. 295[35],
ha affermato il principio dell’onere della allegazione concreta della prova
del danno subito.
Per
cui, ove sia stata annullata l'aggiudicazione di un appalto di opere pubbliche,
la domanda di risarcimento danni proposta dal ricorrente principale va respinta
nel caso in cui non sia stata fornita alcuna allegazione o inizio di prova in
ordine alla sussistenza e consistenza del pregiudizio.
Inoltre,
la domanda risarcitoria per equivalente va altresì respinta, atteso che
l'annullamento dell'aggiudicazione disposto dal Giudice amministrativo con
sentenza può ancora determinare un esito della procedura concorsuale
concretamente satisfattivo, in forma specifica, dell'interesse pretensivo
vantato dal ricorrente.
Infine, T.A.R.
VENETO, SEZ. I - 9 febbraio 1999 n. 119[36],
rappresenta una prima concreta ed effettiva applicazione dei nuovi poteri
decisori in sede di giurisdizione esclusiva nella materie di cui ai ricordati
art. 33-35 D.lvo citato.
Invero,
nella sentenza si afferma che dall'art. 35 del D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80 (il
quale espressamente prescrive che "il giudice amministrativo, nelle
controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva ai sensi degli artt. 33 e
34 dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il
risarcimento del danno ingiusto"), si evince che al ricorrente vittorioso
deve essere attribuita dal giudice l’utilità che lo stesso avrebbe tratto se
l’Amministrazione si fosse correttamente determinata, e ciò può avvenire in
due modi: in forma specifica o per equivalente, tramite attribuzione di una
somma di denaro che compensi il danno ingiustamente patito, cioè
iniuria datum.
Nel
caso in cui sia stata annullata la aggiudicazione di una pubblica fornitura che,
all'atto di emissione della sentenza, sia ancora in corso, il ristoro della
posizione della ditta ricorrente può avvenire in forma specifica. In tale
ipotesi quindi, in corretta esecuzione della sentenza, onde riportare in
riequilibrio la posizione della ditta ricorrente, l'Amministrazione appaltante
dovrà provvedere ad attribuire l’appalto alla ricorrente per l’intera
durata prevista dal bando, con l’onere di sopportare, se del caso, gli
eventuali maggiori costi del prodotto fornito che siano oggettivamente
riscontrabili a causa del tempo intercorso tra la mancata aggiudicazione (di cui
è stata accertata l’illegittimità) e l’effettivo inizio della fornitura.
§.
6. Alla luce di
quanto emerge dalle prime pronunce del giudice amministrativo, sia in sede
cautelare che in sede di merito, è di palmare evidenza le difficoltà in cui è
costretto a muoversi il giudice amministrativo.
E
ciò in quanto le norme in esame, nel contesto in cui sono state introdotte,
rappresentano il classico sasso in … piccionaia.
Infatti,
dette norme incidono profondamente sul processo amministrativo che da un quarto
di secolo non subiva degli interventi così penetranti da parte del legislatore.
Legislatore
che si appresta, finalmente, a varare la riforma del processo amministrativo,
anche se il testo sottoposta all’esame della Camera appare in più punti
ancora lacunoso soprattutto per quanto riguarda le materie di giurisdizione
esclusiva[37].
Tuttavia,
in attesa, dovendo comunque garantire la pienezza della tutela, va dato atto che
il giudice amministrativo si sta seriamente sforzando di confermare la propria
funzione “pretoria” che lo ha sempre caratterizzato sin dalla sua
istituzione.
E
ciò anche in questo momento in cui l’aumento delle materie riservate alla
giurisdizione esclusiva viene a modificare in modo incisivo la fisionomia del
giudice amministrativo.
Diego
De Carolis –
![]()
(*)
Il testo, integrato con le note, riproduce la relazione introduttiva alla
Tavola Rotonda sul tema svoltasi il 30 aprile 1999 presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università di Teramo.
[1]
In generale sull’argomento, NUMERICO,
Prime annotazioni su un recente decreto delegato per l'estensione della
giurisdizione amministrativa esclusiva, in www.diritto.it;
TRAVI,
La nuova giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, Le nuove leggi
civili comm., 1998, 207 e ss.. M. LIPARI,
La nuova giurisdizione amministrativa in materia edilizia, urbanistica e dei
pubblici servizi, in Urbanistica
e appalt.,
1998, p. 596; F. SATTA, Il
decreto legislativo n. 80 del 1998 in
www.diritto.it.
[2]
G. VIRGA, Le
riforme a metà (prime osservazioni sugli artt. 33-35 del D.L.vo 31
marzo1998 n. 80 ed in particolare sulla possibilità per il Giudice
amministrativo di condannare la P.A.
al risarcimento del danno), in
http://www.lexitalia.it.
[3] M. BURICELLI, Decreto legislativo n. 80 del 1998 e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo:risarcimento del danno e norme processuali in www.diritto.it; S. VENEZIANO, Profili processuali della riforma - art. 35 D. Leg.vo n. 80-1998 in www.diritto.it
[4] Sulle problematiche in materia di contratti della p.a. , anche alla luce delle innovazioni legislative, FOLLIERI, La tutela nei contratti della pubblica amministrazione nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in Dir. proc. amm. 1999, 303;
[5]
L’art. 33 del Decreto legislativo dispone che “ 1. Sono devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in
materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti al credito, alla
vigilanza sulle assicurazioni, al mercato mobiliare, al servizio
farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla
legge 14 novembre 1995, n. 481.
2.
Tali controversie sono, in particolare, quelle:
a)
concernenti la istituzione, modificazione o estinzione di soggetti gestori
di pubblici servizi, ivi comprese le aziende speciali, le istituzioni o le
società di capitali anche di trasformazione urbana;
b)
tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici
servizi;
c)
tra le amministrazioni pubbliche e i soci di società miste e quelle
riguardanti la scelta dei soci;
d)
in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di gestori dei pubblici
servizi;
e)
aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori,
servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione
delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale;
f)
riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura
patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese
quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e della pubblica
istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti
privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno
alla persona e delle controversie in materia di invalidità'.
3. All'articolo 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono soppresse le parole: "o di servizi".
Il
successivo articolo
34, a sua volta, prevede che “
1.
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti
delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia.
2.
Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli
aspetti dell'uso del territorio.
3.
Nulla e' innovato in ordine:
a)
alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque;
b)
alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la
determinazione e la corresponsione delle indennità' in conseguenza
dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.”
Ancora,
l’art. 35 prescrive che”
1. Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua
giurisdizione esclusiva ai sensi degli articoli 33 e 34, dispone, anche
attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno
ingiusto.
2.
Nei casi previsti dal comma 1, il giudice amministrativo può stabilire i
criteri in base ai quali l'amministrazione pubblica o il gestore del
pubblico servizio devono proporre a favore dell'avente titolo il pagamento
di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un
accordo, col ricorso previsto dall'articolo 27, primo comma, n. 4, del testo
unico approvato col regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, può essere
chiesta la determinazione della somma dovuta.
3.
Il giudice amministrativo, nelle controversie di cui al comma 1, può
disporre l'assunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di
procedura civile, nonché della consulenza tecnica d'ufficio, esclusi
l'interrogatorio formale e il giuramento. L'assunzione dei mezzi di prova e
l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio sono disciplinati, ove
occorra, nel regolamento di cui al regio decreto 17, agosto 1907, n. 642,
tenendo conto della specificità' del processo amministrativo in relazione
alle esigenze di celerità' e concentrazione del giudizio.
4.
L'articolo 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è
sostituito dal seguente:
"Il
tribunale amministrativo regionale, nelle materie deferite alla sua
giurisdizione esclusiva, conosce anche di tutte le questioni relative a
diritti. Restano riservate all’autorità giudiziaria ordinaria le
questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei privati
individui, salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio, e la
risoluzione dell'incidente di falso.".
5. Sono abrogati l'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e ogni altra disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno conseguente all'annullamento di atti amministrativi nelle materie di cui al comma 1.”
[6]
VILLATA, Prime considerazioni sull’art 33 del D.Lvo n. 80 del
1998, in Dir. proc. amm. 1999, 291; DELLA VALLE, S., I confini
della giurisdizione esclusiva del G.A. in tema di servizi pubblici, in
Urbanistica e Appalti, 1999, 1,
175-176.
[7] Analizza un particolare profilo BORGO, Sull’illecito "uso del territorio". L’occupazione acquisitiva atterra sul giudice amministrativo? Prime riflessioni sull’art.34 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 80.
[8] BREGANZE, Urbanistica ed edilizia nel decreto legislativo n. 80/1998.
[9] BURICELLI, Decreto legislativo n.80 del 1998 e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: risarcimento del danno e norme processuali (art. 35)., in www.diritto.it
[10] MICHELE DE PALMA, Alcune riflessioni sulla reintegrazione in forma specifica di cui all'art. 35 del d. lgs. n. 80/1998.
[11] BARBAGALLO, Il nuovo riparto di giurisdizione: una scelta coerente, in Il Corriere Giuridico 1998, 12, 1471 e ss; MOSCARINI, Risarcibilità del danno da lesione di interessi legittimi e nuovo riparto di giurisdizione, in Dir. proc. amm. 1998, 816.
[12]
Sulla possibile differente tutela FOLLIERI,
Il risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi alla
luce del D.lvo n. 80/98, in Riv.
Dir. Priv. 1998, 476;
[13]
S. VENEZIANO, La
giurisdizione esclusiva: i servizi pubblici
Testo della relazione svolta nella Giornata di studio sulla
"Riforma del processo amministrativo" tenutasi ad Avellino il
14.11.1998 in www.diritto.it
[14] GOISIS, L’art. 33 del D.Lvo 80/98 e la giurisdizione amministrativa nelle gare di appalto indette da società miste locali: alcuni argomenti a favore della loro qualificazione come imprese (pubbliche) in Dir. proc. amm 1999, 189; FILIPPI, La giurisdizione amministrativa sugli atti di soggetti privati alla luce del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, datt.
[15]
FRANCO I., Giustizia
amministrativa, diritti patrimoniali
conseguenziali e danno ingiusto - azione di reintegrazione,
patrimoniale e di annullamento, in www.diritto.it
[16] in Giust. Civ. 1998, I, 2444.
[18]in
[19]
in tal senso TAR MARCHE, 26 febbraio 1999, n. 181, in
http://www.lexitalia.it.
[20] Cass., Sez. Un., 2 marzo 1999, n. 107, in http://www.lexitalia.it.
[21]
In
[22]
Al di là di quest’ultima precisazione , parimenti interessante è
l’altro profilo della tutela risarcitoria
esaminato dalla Suprema Corte che dimostra di recepire quanto
affermato da ANGELETTI, Il risarcimento degli interessi legittimi e la Corte
Costituzionale: un’ammissibilità rinviata a miglior occasione (note a
margine della ordinanza della Corte Cost. 8 maggio 1998 n. 165).
Infatti, nella motivazione si legge : “Inoltre, l'art. 35, ult. co. abroga
espressamente l'art. 13 l. 19.2.1992, n. 142 e ogni altra disposizione
derivata dalla stessa che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle
controversie sul risarcimento del danno, conseguente all'annullamento degli
atti amministrativi. Queste disposizioni indubbiamente risolutive del
problema, come ricordano anche i giudici delle leggi nell'ordinanza n. 165
dell'8.5.1998, perché tendono a superare il principio della doppia
giurisdizione approdando, sia pure per materie definite, ad una
giurisdizione unitaria, non solo esclusiva ma estesa anche al risarcimento
del danno ingiusto, non spiegano la loro efficacia sulla fattispecie in
esame. La nuova normativa è, infatti, applicabile, ai sensi della
disposizione transitoria dell'art. 45 co. 18, a partire dal 1.7.1998, mentre
per i giudizi pendenti, alla data del 30.6.1998, come la fattispecie in
esame, la giurisdizione va regolata secondo le norme precedentemente in
vigore.
[27]
Sulla specifica questione della posizione processuale del privato resistente
cfr. FOLLIERI Il privato
parte resistente nel processo amministrativo nelle materie di cui agli
articoli 33e 34 del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 80, Relazione,
integrata e corredata di note, tenuta a Bari su “Illecito civile e danno
ad enti pubblici territoriali, svoltosi il 12
e 3 febbraio 1999, di
prossima pubblicazione in
Dir. proc. amm.
[28]
In
[29] Sez. V, ord. 28 aprile 1998, n. 781, in Foro It. 1998, II, 301, con nota di richiami.
[30]
In
http://www.lexitalia.it,
con nota di DE CAROLIS,
Tutela della salute e "nuovi" poteri istruttori del Giudice
amministrativo ai sensi dell’art. 35 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80.
[31] 1647 (ord.) - 8 ottobre 1998, in http://www.lexitalia.it
[34]
Nella motivazione si afferma che “ Per quel che concerne, poi, la domanda
di risarcimento del danno, ai sensi degli artt. 33 e 35 del d.lgs.n. 80 del
1998, deve rilevare il Collegio come la ricorrente ne avesse
inequivocabilmente subordinato l'operatività all'avverarsi di due
concorrenti situazioni, l'omessa concessione della misura cautelare da parte
del giudice amministrativo e la mancata rimozione in autotutela degli atti
impugnati ("Nell'ipotesi in cui l'istanza di sospensione non dovesse
essere accolta o la P.A. non esercita il potere di autotutela annullando
l'atto illegittimo, si aprirà la strada del risarcimento del danno per
lesione dell'interesse legittimo ed a tal fine, ai sensi dell'art. 33 del
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 viene introdotta la relativa domanda
determinandosi il danno in misura accertanda da specifica C.T.U.").
Pertanto, in ossequio al principio della domanda (ne
eat iudex ultra petita partium), che impedisce al giudice di
pronunciare al di fuori e oltre i limiti delle richieste delle parti, non vi
è luogo all'esame della questione risarcitoria, essendo stata a suo tempo
accolta l'istanza incidentale di sospensione degli atti impugnati. Né
assume rilievo la richiesta successivamente formulata nel corso del
giudizio, in quanto - come è noto – è inammissibile l'ampliamento del
petitum originario effettuato con memorie non notificate alla controparte:
in sede di giurisdizione esclusiva, è vero, l'interessato può ben
integrare l'atto di ricorso, facendo valere pretese di ordine patrimoniale
attraverso la proposizione di domande nuove connesse a quelle già formulate
con l'atto introduttivo del giudizio, ma ciò impone pur sempre la rituale
notificazione dell'atto, allo stesso modo di quanto avviene con la
proposizione di "motivi aggiunti" nel giudizio di annullamento; di
qui l'inammissibilità della domanda di risarcimento prospettata con la
memoria difensiva depositata il 7 dicembre 1998 (e ribadita nel corso della
discussione in pubblica udienza), in quanto il sopraggiunto interesse ad una
pronuncia del giudice amministrativo in ordine al danno lamentato avrebbe
richiesto la rigorosa osservanza delle regole processuali poste a garanzia
del contraddittorio. omissis
”.