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TRIBUNALE DI PISA - sentenza 24 novembre
2006 - G.U. Tarquini, -
P.L. + 6 (Avv. Favati) c. Comune di Pisa (Avv.ti Ridondelli e Lazzeri).
1. Pubblico impiego -
Stipendi, assegni ed indennità - Indennità giudiziaria - Presupposti per il
riconoscimento - Svolgimento della prestazione lavorativa presso gli uffici
delle varie magistrature - Sufficienza.
2. Pubblico
impiego - Stipendi, assegni ed indennità - Indennità giudiziaria - Beneficiari -
Centralinista comunale distaccato presso uffici giudiziari - Ha diritto.
1. L’indennità giudiziaria
prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, benché letteralmente volta a
indennizzare il personale delle cancellerie e segreterie per il particolarmente
intenso servizio prestato per l'ordinato funzionamento degli uffici giudiziari,
compete in realtà a tutto il personale che assicuri in concreto l'indicata
funzione, indipendentemente dalla sua appartenenza ai ruoli dell'amministrazione
giudiziaria (1).
2. Il dipendente comunale distaccato
presso un ufficio giudiziario, che svolge mansioni di centralinista, ha diritto
alla corresponsione dell’indennità giudiziaria prevista dalla legge 22 giugno
1998, n. 221, in quanto espleta una funzione di supporto all’attività
giudiziaria (2).
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LUCA BUSICO
Dipendenti comunali
distaccati presso uffici giudiziari ed indennità giudiziaria
La controversia
sottoposta all’esame del Tribunale di Pisa necessita di un breve excursus
sulla normativa di riferimento.
La legge 22 giugno
1988, n. 221, contenente disposizioni a favore del personale delle cancellerie e
delle segreterie giudiziarie, ha attribuito al personale dirigente e qualifiche
equiparate delle cancellerie e segreterie giudiziarie e al personale delle
qualifiche funzionali dei ruoli di detti uffici l'indennità c.d. “giudiziaria”,
istituita dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, in favore dei
magistrati ordinari (e poi estesa alle magistrature speciali) in relazione agli
oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della propria attività.
L'art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51 ha esteso l'attribuzione
dell'indennità suddetta al personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei
Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello
Stato e dei Tribunali militari, nonché al personale civile dell'Amministrazione
della difesa, inquadrato nella IV e V qualifica funzionale distaccato
temporaneamente, in attesa dell'istituzione di appositi ruoli organici, a
prestare servizio presso gli uffici della giustizia militare.
Successivamente una norma interpretativa contenuta nell’art. 3, comma 60, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha precisato che le disposizioni di cui all'art.
168 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e alle leggi 22 giugno 1988, n. 221 e 15
febbraio 1989, n. 51 si interpretano nel senso che si applicano al personale in
esse espressamente previsto purché in servizio presso le Amministrazioni
contemplate dalle norme stesse.
In relazione a numerosi
contenziosi attivati da dipendenti comunali comandati o distaccati presso gli
uffici giudiziari, che rivendicavano la corresponsione dell’indennità
giudiziaria, la giurisprudenza amministrativa ha fissato alcuni punti fermi, che
possono essere sinteticamente ricordati:
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n. 12/2006
©
copyright
(1-2)
Commento
di
2)
la validità di tale criterio interpretativo non è stata revocata in dubbio nemmeno dopo l’entrata in vigore della norma interpretativa contenuta nell’art. 3, comma 60 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la quale, in effetti, si limita soltanto a sancire l'inapplicabilità in via analogica del beneficio in esame a personale diverso da quello espressamente contemplato, valorizzando, pertanto, proprio il rapporto funzionale in luogo dello stato di dipendenza organica del dipendente ed ammettendo, quindi, che l'unico requisito necessario per la spettanza dell'indennità in parola è esclusivamente lo svolgimento della prestazione lavorativa presso gli uffici delle varie magistrature [2];3)
non assume rilievo la circostanza che i dipendenti degli enti locali non possano ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1077 essere comandati a prestare servizio presso le amministrazioni statali, poiché ciò che rileva non è il titolo dell’applicazione (comando, distacco o simili) quanto l’espletamento, in base a provvedimento dell’ente locale, della attività di collaborazione col personale di magistratura [3];4)
l’indennità giudiziaria spetta ai centralinisti comunali comandati o distaccati presso gli uffici giudiziari, poiché, pur non essendo a diretto contatto col personale togato, espletano una funzione di supporto all’attività giudiziaria [4];5)
l’indennità in questione non spetta, invece, al soggetto comandato o distaccato, che, pur prestando servizio negli uffici giudiziari, svolga però funzioni, come quella di custode o giardiniere, che nulla hanno a che vedere con l’attività giudiziaria propriamente detta [5].Il giudice del lavoro pisano nella sentenza in commento ha ritenuto di non discostarsi dai predetti punti di approdo del giudice amministrativo, riconoscendo la debenza dell’indennità in questione ad alcuni dipendenti comunali distaccati presso il Palazzo di Giustizia pisano con funzioni di centralinista e negandola, invece, a quelli svolgenti funzioni di custodia.
La controversia decisa dal giudice pisano presenta, però, una peculiarità rispetto a quelle instaurate dinanzi al giudice amministrativo, in cui l’amministrazione resistente era sempre quella della giustizia. La giurisprudenza amministrativa ha in più occasioni statuito che l’obbligo di corrispondere l’indennità giudiziaria compete all’amministrazione della giustizia presso cui l’anzidetto personale distaccato o comandato opera, poiché è quella che trae vantaggio sul piano funzionale della prestazione [6].
Nel caso in esame i ricorrenti hanno, invece, convenuto in giudizio la propria amministrazione datrice di lavoro (ossia il Comune di Pisa) ed il giudice ha ritenuto priva di pregio l’eccezione del difetto di legittimazione passiva avanzata dalla difesa comunale.
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[1] Cfr.: Cons. St., Sez. IV, 30 marzo 1994 n. 307, in Cons. St. 1994,I,359; Cons. St., Sez. IV, 15 aprile 1996 n. 495, in Foro amm. 1996,1175; Cons. St., Sez. IV, 14 febbraio 2005 n. 420, in Foro amm. CDS 2005,310.
[2] Cfr.: Cons. St., Sez. IV, 9 gennaio 2001 n. 42, in Foro amm. 2001,24; Cons. St., Sez. IV, 14 aprile 2006 n. 2119, in Foro amm. CDS 2006,1140.
[3] Cfr.: C.G.A.R.S., 25 settembre 2001 n. 483, in Cons. St 2001,I,2186; Cons. St., Sez. IV, 12 gennaio 2005 n. 40, ivi,2005,I,28.
[4] Cfr.: Cons. St., Sez. IV, 21 giugno 2001 n. 3333, in Cons. St. 2001,I,1402; Cons. St., Sez. IV, 12 gennaio 2005 n. 40, cit. alla nota 3.
[5] Cfr.: Cons. St., Sez. IV, 17 ottobre 2000 n. 5513, in Foro amm. 2000,3066; Cons. St., Sez. IV, Cons. St., Sez. IV, 7 settembre 2006 n. 5204, in www.giustizia-amministrativa.it.
[6] Cfr.: Cons. St., Sez. IV, 20 novembre 2000 n. 6162, in Cons. St. 2000,I,2491; Cons. St., Sez. IV, 12 marzo 2001 n. 1412, in Foro amm. 2001,378; C.G.A.R.S., 11 aprile 2005 n. 220, in Cons. St. 2005, I, 780.
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Documenti correlati:
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 14-7-2006, n. 287, pag. http://www.lexitalia.it/p/62/ccost_2006-07-14-2.htm (sulla sussistenza o meno del diritto dei magistrati di percepire l’indennità giudiziaria anche durante il periodo di congedo straordinario per malattia).
CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza 28-7-1999, n. 367, pag. http://www.lexitalia.it/corte/ccost_1999-367.htm (sulla estensibilità ai cancellieri ed ai messi di conciliazione della indennità giudiziaria).
CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 12-1-2005, n. 40, pag. http://www.lexitalia.it/p/51/cds4_2005-01-12-3.htm (sulla spettanza dell’indennità giudiziaria ai dipendenti ee.ll. comandati o distaccati presso gli uffici giudiziari che svolgano funzioni collegate con l’attività giudiziaria).
CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 14-2-2005, n. 417, pag. http://www.lexitalia.it/p/51/cds4_2005-02-14-5.htm (sulla possibilità o meno di corrispondere la indennità giudiziaria ad un dipendente ee.ll. che presta la propria attività presso gli uffici giudiziari in via di fatto, senza un provvedimento formale di comando o distacco).
CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, ordinanza 20-11-2004, n. 7632, pag. http://www.lexitalia.it/p/cds/cds4_2004-11-22-8.htm (solleva q.l.c. dell’art. 1 della L. n. 27 del 1981, il quale, nell’istituire la "indennità giudiziaria", non prevede la corresponsione dell’indennità stessa durante i periodi di astensione obbligatoria per maternità e puerperio).
CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 12-11-2001, n. 5786, pag. http://www.lexitalia.it/private/cds/cds4_2001-11-12.htm (l’indennità giudiziaria prevista dalla L. n. 221/1988 spetta anche al personale comandato o distaccato).
CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 28-8-2001, n. 4561, pag. http://www.lexitalia.it/private/cds/cds4_2001-4561.htm (l’indennità ex L. n. 221/1981 non spetta agli agenti di polizia giudiziaria assegnati agli uffici delle Procure delle Repubblica).
CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 12-9-2000, n. 4829, pag. http://www.lexitalia.it/private/cds/cds4_2000-4829.htm (sull'inapplicabilità dell'indennità giudiziaria agli ufficiali ed agli agenti di polizia assegnati alle sezioni di polizia giudiziaria).
TAR LAZIO - ROMA SEZ. II BIS, sentenza 3-9-2002, n. 7586, pag. http://www.lexitalia.it/private/tar/tarlazio2bis_2002-09-03-2.htm (sui presupposti per il riconoscimento dell’indennità giudiziaria prevista dalla L. n. 221/88).
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(omissis…..)
Con ricorso depositato il 9.3.2000 gli attori indicati in epigrafe allegavano di essere dipendenti del Comune di Pisa, assegnati in servizio con diverse decorrenze, per il solo G. coincidente con il 1°.7.1998 per tutti gli altri ben anteriori a tale data, e fino all‘introduzione del giudizio al Palazzo di Giustizia di Pisa in regime di distacco, incaricati: L. e L. di mansioni di centralinisti, M. e C. di compiti di portierato e custodia, Z., P. e G. di dette mansioni ed anche della tenuta dei registri dello stato civile.
Rivendicavano, quindi, i ricorrenti, dopo averlo inutilmente richiesto in via stragiudiziale, il pagamento dell‘indennità di amministrazione ex lege 221/1988, chiedendo la condanna del Comune di Pisa a corrispondere loro le somme per ciascuno dovute a tale titolo per il periodo successivo al 1°.7.1998, oltre accessori e con vittoria di spese.
Costituitosi il contraddittorio resisteva l’amministrazione convenuta, assumendo essere le attività di custodia degli uffici giudiziari ex lege 392/1941 attività istituzionali di essa amministrazione, così i dipendenti ivi impiegati essendo addetti a funzioni proprie dell’amministrazione di appartenenza senza alcuna attinenza con l’attività giudiziaria.
Peraltro anche ove impiegati in compiti diversi da quelli di mera custodia, i ricorrenti avrebbero comunque svolto attività meramente amministrativa senza alcuna diretta collaborazione con il personale di magistratura, condizione questa invece necessaria, nella prospettazione del resistente, per il riconoscimento dell’indennità ex lege 221/1988.
La pretesa dei ricorrenti sarebbe stata infine anche altrimenti infondata, attesa la compiuta contrattualizzazione del loro rapporto d’impiego e non trovando l’indennità di amministrazione alcuna disciplina nel contratto collettivo soggettivamente efficace.
Istruita la causa con l’escussione di un teste indotto dagli attori (nuovamente sentito a chiarimento della sua deposizione all’esito della sostituzione dell’istruttore), la difesa attrice quantificava gli importi da ciascuno degli attori pretesi per il titolo de quo.
Entrambe le parti redigevano quindi note scritte, nelle quali la difesa dell‘Amministrazione, oltre a ribadire le argomentazioni già svolte e come sopra esposte, eccepiva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva per essere in ipotesi tenuto al pagamento delle somme de quibus il Ministero di Giustizia.
Infine all‘udienza indicata in epigrafe i difensori discutevano ed il giudice pronunciava sentenza come da separato dispositivo di cui dava lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti rilevanti ai fini del decidere risultano compiutamente dalla documentazione versata in atti e dalla deposizione del teste escusso (dirigente amministrativo del Tribunale di Pisa).
E’, infatti, del tutto pacifico (e risulta peraltro dalla deliberazione della giunta del Comune di Pisa del 21.8.1990 quanto ai ricorrenti M., Z., L. e L.) come tutti gli attori siano stati assegnati al Palazzo di Giustizia di Pisa ex lege 392/1941, con detta assegnazione intendendo quindi l’amministrazione convenuta adempiere al suo obbligo istituzionale di assicurare l’adeguatezza ed il regolare funzionamento dei locali in uso agli uffici giudiziari, garantendo, più specificamente per quanto interessa, anche i servizi di custodia.
E‘ poi espressamente affermato in ricorso, non specificamente contestato, e documentato dalla citata deliberazione 21.8.1990, essere stati assegnati L. e L. presso il Tribunale di Pisa a mansioni di operatore centralinista.
Già in ricorso si afferma, invece, essere stati addetti M. e C. a compiti di custodia del palazzo, mentre risulta dalla deposizione del teste dott. C. essere stati affidati a P., Z. e G., almeno nel periodo successivo al 1°.7.1998 che qui interessa, compiti di conservazione dei registri dello stato civile.
Documentata dalla deliberazione 21.8.1990 la certa conoscenza da parte dell’amministrazione di appartenenza dello svolgimento da parte di L. e L. di mansioni di centralinisti, a fronte delle specifiche allegazioni del ricorso relative all’affidamento a P., Z. e G. di compiti di conservazione dei registri dello stato civile neppure si afferma in memoria essere stata detta assegnazione ignota al resistente. Dell’avvenuta, effettiva informazione dell’ente datore di lavoro ha detto peraltro il teste C.
Ciò posto in fatto, è noto come la L. 221/1988 estenda al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie l’indennità prevista dalla legge 19.2.1981 n. 27 per il personale della magistratura, e la relativa indennità risulti inserita nel trattamento pattiziamente dovuto al personale addetto a detti uffici, all’esito della contrattualizzazione del relativo rapporto di impiego, avendo assunto la denominazione di indennità di amministrazione ed essendo prevista dall’art.34 del CCNL del comparto ministeri vigente all’epoca dei fatti di causa.
Deve, poi, ritenersi che l’assegnazione in servizio dei ricorrenti presso il palazzo di giustizia di Pisa debba qualificarsi (come in effetto qualificata dall’amministrazione convenuta nella più volte citata deliberazione 21.8.1990), e comunque all’esito della contrattualizzazione del rapporto, come distacco, ossia variazione delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, che il dipendente è richiesto di svolgere in favore di un terzo, in adempimento di un interesse specifico del datore di lavoro.
Interesse nella specie senz‘altro sussistente, esso essendo rappresentato dall‘adempimento da parte del Comune di Pisa del suo obbligo di garantire l‘adeguato funzionamento dei locali in uso agli uffici giudiziari.
Si è detto sopra, peraltro, come gli attori P., Z., G., L. e L. siano stati richiesti dal terzo, previo accordo con l’amministrazione di appartenenza (accordo documentato quanto a L. e L., espressamente affermato dal teste C. per gli altri tre ricorrenti) anche di mansioni diverse da quelle di custodia dei locali.
Condivide poi questo giudice il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui “l’indennità giudiziaria, prevista dalla l. 22 giugno 1988 n. 221 per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, spetta al personale che esplica attività presso tali uffici indipendentemente dalla sua appartenenza ai ruoli dell’amministrazione giudiziaria” (così da ultimo ex plurimis C. Stato, sez. IV, 14.2.2005, n. 420), la ratio dell‘erogazione di detta indennità risiedendo, non tanto nell‘intento di compensare direttamente ed esclusivamente la prestazione dei dipendenti dell‘organizzazione giudiziaria (con esclusione quindi di coloro che non facciano parte dei ruoli organici di detta amministrazione), ma nella finalità di indennizzare il personale amministrativo delle cancellerie e delle segreterie dell‘attività resa per consentire il corretto funzionamento degli uffici giudiziari (in tal senso nella giurisprudenza ordinaria anche Corte d‘Appello Firenze n. 164/2005).
Con la necessaria conseguenza della debenza di detta indennità a tutto “il personale, sia esso di ruolo delle segreterie e cancellerie, sia esso in posizione di comando, distacco, assegnazione o utilizzo comunque denominato presso tali uffici, che svolga attività burocratico-amministrative proprie e caratteristiche dei servizi di cancelleria e segreteria“ (così ancora Cons. Stato, sez. IV, 12.1.2005, n. 40), tutti detti lavoratori svolgendo comunque funzioni strettamente connesse ed essenziali al corretto ed adeguato funzionamento dell‘amministrazione della giustizia.
Facendo applicazione di detti principi nella specie deve allora ritenersi l’infondatezza delle pretese azionate dai ricorrenti M. e C., pacificamente impiegati presso il palazzo di giustizia di Pisa in sole mansioni di custodia, detta attività costituendo adempimento di una funzione istituzionalmente spettante all’amministrazione di appartenenza, come tale non specificamente connessa all’attività giudiziaria.
In contrario pare a questo giudice che spetti la medesima indennità agli altri ricorrenti, a P., Z. e G. impiegati nel periodo di cui è causa in attività amministrative proprie ed istituzionalmente spettanti, all’epoca dei fatti, agli uffici giudiziari, ma anche a L. e L., impiegati (come centralinisti) in mansioni non espletate a diretto contatto con il personale della magistratura, ma comunque caratterizzate dalla loro prevalente natura di supporto all’attività giudiziaria, e svolte infatti anche da personale delle segreterie giudiziarie (così specificamente Cons. Stato, sez. IV, 12.1.2005, n. 40).
Quanto alla titolarità passiva dell‘obbligo della cui esistenza si è appena detto sembra alla decidente che, derivando essa obbligazione immediatamente dai rapporti di lavoro in essere tra gli attori ed il Comune di Pisa e più specificamente dalle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa come stabilite dal datore di lavoro medesimo (e dallo stesso convenute con il terzo utilizzatore della prestazione in regime di distacco), l’obbligo gravi sulla resistente amministrazione in confronto dei lavoratori, creditori della retribuzione, salvo ogni diritto del distaccante al rimborso, da parte del terzo beneficiario della prestazione in regime di distacco.
E ciò senza che rilevi in contrario la circostanza che la contrattazione del comparto del distaccante non preveda l’erogazione della detta indennità.
Si è detto, infatti, come l’assegnazione in servizio dei ricorrenti al palazzo di giustizia rispondesse ad una determinazione dell’amministrazione convenuta, come pure che essa abbia consentito all’attribuzione ai ricorrenti P., G., Z., L. e L. di mansioni diverse da quelle di custodia e specificamente connesse alle funzioni istituzionali del terzo beneficiario della loro prestazione.
Risponde quindi ai principi che la convenuta resti debitrice della retribuzione dovuta agli attori in ragione delle peculiari modalità di esecuzione della loro prestazione come da essa resistente stabilite, e più specificamente debba eseguire il pagamento di indennità, tipicamente previste dalla contrattazione del comparto della distaccataria, ma per espressa previsione di legge connesse non all’inserimento nei ruoli organici di quella, ma allo svolgimento delle sue attività istituzionali, nel cui adempimento, per volontà del loro datore di lavoro, risultano essere stati impiegati anche i ricorrenti sopra indicati.
Deve, quindi, ritenersi la fondatezza nell’an delle pretese svolte in ricorso da P., G., Z., L. e L. in confronto del comune di Pisa.
Pacifico il quantum del dovuto a ciascuno degli attori sopra indicati per il titolo di cui è causa, l’amministrazione convenuta deve essere condannata a corrispondere loro le somme indicate per ognuno in dispositivo, maggiorato il capitale dovuto di interessi legali con la decorrenza pure infra specificata.
La complessità delle questioni trattate anche in punto di legittimazione a contraddire della convenuta amministrazione giustificano l’integrale compensazione delle spese di pertinenza di tutte le parti.