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ALESSANDRO BENIGNI
(Magistrato Militare in Torino)
<< La gatta frettolosa fa i micini ciechi... >>
Alcune riflessioni sulla infelice esperienza della preselezione informatica nel recente concorso per uditore giudiziario.
![]()
1. Considerazioni introduttive.
Ormai conclusasi,
con la effettuazione delle tre prove scritte [1],
la tempestosa e incerta fase dei ricorsi giurisdizionali proposti in massa,
avanti ai giudici amministrativi, per ottenere l’ambita "sospensiva" che
consentiva ai candidati, che avevano compiuto un errore nelle prove selettive,
di continuare a nutrire la speranza di vincere il più atteso concorso in
magistratura degli ultimi anni [2]
e non vedere vanificati immediatamente gli sforzi sostenuti per la relativa
preparazione, sembra essere giunto il momento per cominciare a compiere le prime
valutazioni concrete sulla novità costituita dall’ingresso della preselezione
informatica nei concorsi per notaio e
per uditore giudiziario e sull’opportunità di continuare, o rivisitare
criticamente tale strumento, considerati i notevoli inconvenienti cui ha
dato luogo.
2. La situazione antecedente : osservazioni critiche e ricorso alla preselezione informatica.
Le procedure selettive previste per i concorsi di notaio e di uditore giudiziario sono state, per molti lustri, quelle previste dall’art. 11 L. 16/2/1913 n. 89 (Legge sull’ordinamento del Notariato e degli archivi notarili) e dagli artt. 123 - 127 R.D. 30/1/1941 n. 12 (c.d. Ordinamento giudiziario), consistenti nella redazione di tre prove scritte (prove teorico - pratiche per il concorso notarile, temi per il concorso per uditore giudiziario) corrette da una Commissione esaminatrice costituita in una composizione mista di magistrati, professori universitari e, per quanto riguarda il concorso notarile, anche da notai.
Questa tipologia di prove è senza dubbio la più idonea per concorsi che ricomprendono, al più, qualche centinaio di partecipanti, in quanto permette di valutare con il necessario grado di approfondimento sia la conoscenza degli istituti giuridici, sia le capacità di riflessione e di esposizione delle nozioni acquisite, consentendo così una severa ma efficace selezione delle risorse umane disponibili [3].
L’ammissione delle donne agli impieghi pubblici, sancito dall’art. 1 L. 9/2/1963 n. 66, e la liberalizzazione all’accesso universitario avvenuta dopo il 1968, oltre al fascino che tali professioni, e soprattutto la magistratura, hanno riconquistato presso i giovani a partire dagli anni ottanta, hanno comportato un notevole innalzamento del numero dei partecipanti toccando punte, per il concorso notarile di circa 6.000 partecipanti, e, per quello in magistratura, di 18.000 iscritti.
Ciò ha
comportato da una parte, un considerevole aumento dei tempi necessario per la
correzione delle prove scritte, dall’altra, un notevole appiattimento verso il
basso del livello qualitativo dei candidati. Le difficoltà sono
state accentuate dal fatto che il Legislatore si è a lungo disinteressato della
questione, non aumentando il numero dei commissari in modo da mantenere la
stessa proporzione tra esaminatori e candidati, e limitare il numero delle
sedute soppresse per mancanza del numero legale [4].
La situazione,
con il passare del tempo è andata sempre più aggravandosi [5],
fino al punto in cui il Consiglio Nazionale del Notariato, di propria
iniziativa, decise di perseguire una radicale modifica delle modalità
concorsuali prevedendo un programma di preselezione informatica attuato mediante
un sistema di quiz a risposta multipla, classificati in base a diversi livelli
di difficoltà comportanti un differente punteggio. Tale sistema preselettivo ha
la funzione di limitare il numero dei candidati ammessi alle prove scritte a una
soglia pari al quintuplo dei posti messi a concorso[6].
La riforma del
concorso notarile, così come impostata dal Consiglio Nazionale del Notariato,
viene approvata dal Parlamento con la L. 26/ 7/ 1995 n. 328 ed entra in vigore
con il D.M. 24/ 2/ 1997 n. 74.
Per quanto
riguarda il concorso per uditore giudiziario, era divenuta opinione pacifica che
fosse assolutamente necessario introdurre qualche forma di preselezione [7],
ma non vi era affatto concordia sulle forme e le modalità della stessa [8].
In data 11
settembre 1996, il Ministro di Grazia e Giustizia Prof. Flick, sulla base della
favorevole analisi compiuta dal C.S.M., presenta alla Camera dei Deputati il
D.d.l. n. 2201/1996, che prevedeva l’introduzione della prova di preselezione
informatica per l’accesso al concorso in magistratura lamentando come <<
l’elevato grado di partecipazione ai
concorsi non rappresenta un vantaggio per l’Amministrazione sotto il profilo
di una più ampia selezione del personale da assumere, in quanto oltre un certo
numero di candidati ( che non rappresenta, al massimo, più del quintuplo dei
posti messi a concorso ), il grado di cultura e di preparazione comincia ad
attestarsi su livelli di insufficienza >>[9].
Il disegno di
legge viene approvato dal Parlamento e trasfuso nell’art. 17 commi 113 - 114
L. 15/ 5/ 1997 n. 127, in cui però scompare ogni riferimento diretto alla
preselezione informatica. Le disposizioni contengono una delega conferita al
Governo per emanare un Decreto legislativo che semplicemente modificasse le
modalità di svolgimento del concorso introducendo
l’obbligo, per l’ammissione allo stesso, di conseguire un diploma biennale
presso Scuole di specializzazione istituite presso le Università italiane. La
preselezione viene recuperata nel D.Lgst. 17/ 11/ 1997 n. 398, dando così luogo
a dubbi di incostituzionalità per eccesso di delega 10,
ma gli errori maggiori, che denoteranno l’assenza di una coerente linea guida,
si verificano nella predisposizione del regime transitorio idoneo a disciplinare
i concorsi banditi fino all’entrata << a regime >> delle Scuole di
Specializzazione.
3. Il regime transitorio, i vizi di illegittimità e la tutela cautelare
approntata dal Consiglio di Stato.
Il primo schema
di decreto legislativo, proposto all’attenzione dei giuristi11prevedeva,
come selezione preliminare transitoria, la redazione di una prova scritta da
effettuarsi in tre ore, senza l’ausilio di testi normativi, su una delle
materie oggetto delle prove scritte, da svolgersi in sede decentrate12.
Gli inconvenienti che avrebbe dato luogo tale tipo di scelta erano tanti e tali
( tempi di correzione, composizione delle commissioni, uniformità dei giudizi
nelle varie sedi decentrate ), che il C.S.M. fu costretto a esprimere parere
negativo sul punto 13.
A questo punto, il Ministero di Grazia e Giustizia, tornando repentinamente sui
suoi passi, estende il filtro informatico a partire dal concorso già indetto
dallo stesso C.S.M.. Pertanto, l’ art.17 D.Lgst. 398/ 1997 viene a prevedere
<< la creazione di un archivio provvisorio delle domande, utilizzando
archivi di domande già predisposti per l’accesso ad altri concorsi, anche se
aventi ad oggetto una sola delle materie della prova scritta, eventualmente
modificandole per adattarle ai criteri previsti dall’art. 123 bis comma 2
>>.
Il Ministero,
quindi, decide di limitare l’ambito della prova preliminare all’accertamento
del possesso dei requisiti culturali dei candidati14,
e, recependo acriticamente un infelice suggerimento del C.S.M., attinge
largamente dall’archivio predisposto per il concorso notarile per preparare i
5066 quesiti riservati ai partecipanti del concorso, indetto con toni sin troppo
enfatici 15
con D.M. 9/ 12/ 1998.
L’utilizzazione
dell’archivio notarile, in quanto << archivio provvisorio delle domande,
anche se aventi ad oggetto una sola delle materie della prova scritta >>
poneva i seguenti inconvenienti che però, per l’eccessiva brevità dei tempi
organizzativi a disposizione, non sono stati analizzati dal Ministero :
a ) l’archivio
contiene non pochi quesiti dedicati al diritto commerciale, materia richiesta
nel concorso notarile, ma non in quello per uditore giudiziario 16;
b ) l’archivio non contiene alcun quesito in materia di
illecito civile, materia marginale per un notaio, ma essenziale per un
magistrato 17;
c ) gli stessi quesiti ( o quasi ) erano ben noti ai candidati
del concorso notarile indetto appena due mesi prima, con una evidente disparità
di trattamento nei confronti di chi non si era iscritto a tale concorso18.
L’esito della
preselezione informatica notarile, intanto, ha manifestato la presenza di
inconvenienti imprevisti : in primo luogo i quesiti si sono dimostrati inidonei
a realizzare la preselezione prefissata19
e, soprattutto, il Consiglio di Stato, disattendendo il T.A.R. Lazio20
, aveva disposto le ammissioni con riserva dei candidati che avevano realizzato
un solo errore.
Ovviamente il
problema della legittimità dei quiz, proposto con successo in fase cautelare
nel concorso notarile, viene sollevato anche con riferimento al concorso per
uditore giudiziario. Il Consiglio di Stato conferma la propria giurisprudenza21affermando
che << in relazione alla circostanza
che il candidato ha commesso un solo errore... in relazione all’oggetto dei
quesiti ed alle modalità di espletamento della prova preliminare... appare dubbio il conseguimento dell’obiettivo prefigurato in sede
normativa, consistente nell’accertamento del possesso dei requisiti culturali
dei candidati >>.
Tale pronuncia
comporta un’ondata di ordinanze di accoglimento di sospensiva
provenienti dai T.A.R. di tutta Italia,22tra
cui spicca il T.A.R. Calabria, che dispone
l’ammissione con riserva
di chi abbia commesso due errori23.
L’ ondata viene
arrestata da C.d.S. 2275/ 199924che
osserva come le censure del giudice amministrativo relative alla preselezione
riguardino una fonte primaria , il D.Lgst. n. 398/ 1997, peraltro approvato con
il parere favorevole del Consiglio di Stato in funzione consultiva25,
che non può essere disapplicata se non dalla Corte Costituzionale. Si afferma,
pertanto, che viene ad essere << abnorme
la misura cautelare che si traduca nella pratica disapplicazione della norma di
legge sospettata di incostituzionalità >>. L’Adunanza Plenaria, cui
è stata rimessa la decisione finale per evitare contrasti giurisprudenziali,
ha ritenuto legittimo sindacare interinalmente, in sede di tutela
cautelare, i profili di illegittimità costituzionale di una fonte primaria, al
fine di garantire il principio di effettività della tutela giurisdizionale26.
4.Le possibili censure di illegittimità costituzionale della disciplina transitoria.
Appare opportuno,
a questo punto, analizzare più da vicino gli artt. 2 - 17 D.Lgst. cit., al fine
di verificare l’effettiva sussistenza di eventuali profili di illegittimità
costituzionale con riferimento agli artt. 76/ 97/ 3 Cost., come ritiene la
maggior parte dei commentatori che si sono occupati di questa vicenda.
5.Segue : profili di illegittimità con riferimento agli artt. 76 - 97 Cost.
Il primo rilievo
sollevato in dottrina 27riguarda
la possibilità di ricondurre al concetto di << semplificazione delle
modalità di svolgimento del concorso >> la previsione di un’inedita
procedura di preselezione informatica, sia sotto il profilo di legittimità
formale, con riferimento ai limiti della delega conferita, sia sotto il profilo
della legittimità sostanziale, con riferimento al rispetto del principio
costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione.
La prima censura,
fondatasi su una presunta violazione dell’art. 76 Cost. non appare
condivisibile.
Non si può
dubitare come la preselezione mediante quiz a risposta multipla, possa
costituire in astratto una modalità idonea per "scremare" il numero
dei candidati, semplificando così lo svolgimento dell’intero concorso28.
Ben più inerente
sembra essere, invece, la censura con riferimento all’art. 97 Cost., dal
momento che si è oggettivamente constatato
come in concreto la gestione
di questa preselezione abbia comportato un notevole allungamento e non uno
sveltimento dei tempi concorsuali. Si tenga presente che il bando di concorso è
stato pubblicato in data 15/ 12/ 1998, e le prove scritte si sono tenute in data
23 - 25 febbraio 2000 ( quattordici mesi dopo ! ), e ben 2596 candidati, cioè
un numero più elevato a quello registrato alle prove concorsuali del 1997,
quando il numero dei partecipanti era molto superiore a quello ottenuto con
l’introduzione della preselezione informatica, per cui occorreranno circa due
anni per la correzione delle prove scritte ( nel 1995, la correzione dei compiti
di 2303 candidati richiese quindici mesi di tempo )!
Un tale
allungamento dei tempi concorsuali comporta la necessità, per molti candidati
di consegnare comunque i temi, non avendo la possibilità, per
l’indisponibilità delle
relative risorse economiche, di poter provare per due o tre volte il concorso.
Ciò può implicare un abbassamento
della qualità degli elaborati, conseguendo quindi un risultato opposto rispetto
alle finalità proposte. Si tratta , quindi, di una procedura che ha dimostrato
di essere poco efficace, sia con riguardo alla tempistica di svolgimento, sia,
con ogni probabilità, con riferimento alla qualità del prodotto finale.
Pertanto, si pone
in oggettivo contrasto con i principi di efficacia, economicità e buon andamento
dell’Amministrazione che si enucleano dall’art. 97 Cost.29.
6.Segue : profili di illegittimità con riferimento all’art. 3 Cost.
E’ stato
affermata da più parti 30
l’illogicità e l’irrazionalità di tale procedura che ha surrettiziamente
introdotto, in concreto, il criterio della perfezione per il superamento della
prova preliminare d’esame, quando invece la legge chiede soltanto << il
riscontro del possesso dei requisiti culturali >> (art. 2 D.Lgst. cit. ).
Ciò avrebbe comportato l’attribuzione di << esclusivo
rilievo alle risposte date in modo
estemporaneo, e talora fortunoso, dai candidati nella manciata dei minuti
concessi >> 31
con la possibile eliminazione di candidati più preparati e la conseguente
irragionevolezza di una procedura concorsuale che, per le sue caratteristiche e
finalità, dovrebbe scegliere i migliori candidati,
ma che
non riesce ,
in realtà ,
a svolgere
concretamente tale
compito.
Questa
impostazione appare suggestiva, soprattutto se si esaminano i risultati del
parallelo concorso notarile dove i commissari, alla fine, sono riusciti ad
ammettere solo 160 candidati, invece dei 230 previsti, su un totale di oltre
1500 ammessi a partecipare alle prove scritte.
Si potrebbe quindi ritenere che la procedura di preselezione informatica
non sia la più idonea allo scopo, non essendo risultata in grado di individuare
230 soggetti in possesso delle necessarie conoscenze giuridiche per superare le
prove concorsuali.
Sotto questo
profilo, invero, la preselezione adempie alla sua funzione in quanto consente di
selezionare i candidati dotati di maggiore tenacia e capacità mnemoniche (
qualità che, comunque, assumono rilevanza , nel la formazione culturale di un
giurista ) i quali, poi, nelle prove di esame devono dimostrare di possedere le
necessarie capacità di riflessione e di intelligenza giuridica.
La procedura
seguita appare, invece, gravemente inficiata, ai sensi dell’art. 3 Cost., per
il diverso e più grave motivo della evidente disparità di trattamento subita
dai candidati iscrittisi solo al concorso per uditore giudiziario rispetto ai
colleghi che avevano sostenuto anche le prove preselettive richieste per il
concorso notarile, e fondate sullo stesso archivio, anche se con qualche
modifica.
Appare indubbio
che l’ampia utilizzazione dell’archivio notarile abbia notevolmente
avvantaggiato i candidati che avessero affrontato anche il concorso notarile e
che, quindi,, dovevano soltanto ripassare una materia già assimilata invece di
doverla studiare completamente “ ex novo “ con ristretti margini temporali.
Ciò ha dato luogo a una disparità delle condizioni di partenza, che sembra
avere avuto conseguenze, dal momento che risulta che la maggior parte dei 3024
ammessi provenisse dal concorso
notarile, ponendosi quindi in serio contrasto con il principio di eguaglianza
enucleato nell’art. 3 Cost.32che
non potrà non essere tenuto in considerazione dai giudici di legittimità.
Infine la
violazione principale e più evidente, risaltando “ ictu oculi “ , non
riguarda una illegittimità della fonte primaria, come sostenuto da C.d.S. 2275/
1999, ma una fonte secondaria, direttamente sindacabile dal giudice
amministrativo senza necessità di adire l’Alta Corte : infatti il decreto
ministeriale di indizione del concorso, rinviando ai quesiti successivamente
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, ha ricompreso nell’ambito delle prove
preselettive anche domande relative al diritto commerciale.
La violazione
consiste nel fatto che il diritto commerciale non è una materia compresa nelle
prove d’esame dal momento che, per le ragioni già esposte, non si può
ragionevolmente sostenere che sia
una materia equipollente33.
Il Decreto
Ministeriale, pertanto, viene a essere in palese contrasto con l’art. 17
D.Lgst. cit., che prevede espressamente come le domande dovessero avere ad
oggetto << una sola delle materie
della prova scritta >>, e non materie estranee ad essa : in
conseguenza di ciò, in un eventuale giudizio di merito, il giudice non potrà
non rilevare tale illegittimità.
E’ auspicabile
che il Legislatore si renda conto del rischio oggettivo gravante sul concorso in
atto e intervenga con una leggina di interpretazione autentica in cui chiarisca
di avere voluto ricomprendere nel concetto di diritto civile, indicato
nell’art. 3 D.Lgst. cit., anche il diritto commerciale : affermazione
scientificamente discutibile, ma che sembra l’unica in grado di salvare il
concorso dalla eventuale scure del giudice amministrativo, fermo restando le
eventuali censure di incostituzionalità ex art. 3 - 97 Cost.
7.
Considerazioni conclusive
Questa lunga e
tormentata vicenda, che abbiamo ripercorso in tutte le sue fasi, avrebbe dovuto
essere di monito, al fine di evitare riforme pasticciate, in grado di generare
confusione, incertezze e ricorsi giurisdizionali.
Non sembra essere
così.
Proprio in questi
giorni è stato reso noto il D.d.l. di riforma del concorso per uditore
giudiziario, approvato dal Consiglio dei Ministri, che introduce un concorso
riservato agli avvocati con cinque anni di esperienza professionale effettiva.
Tale concorso
che, secondo l’interpretazione del Ministero, non costituirebbe una forma di
reclutamento straordinario 34,
ha già incontrato le reazioni negative del C.S.M. 35
e dell’A.N.M. 36,
contrarie alla dequalificazione della magistratura che ne deriverebbe.
Seguiremo gli
sviluppi di questo D.d.l., con la speranza
di assistere all’emanazione di una disciplina, qualunque essa sarà,
maggiormente ponderata di quella oggetto del presente studio, e che tanti
inutili disagi ha creato a chi si prepara per sostenere il concorso per uditore
giudiziario.
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[1] Le prove si sono tenute all’Hotel Ergife di Roma, come è sempre avvenuto negli ultimi anni, nei giorni 23 - 24 -25 febbraio 2000.
[2] Le prove scritte dell’ultimo concorso per uditore giudiziario si erano tenute il 25 - 26 - 27 giugno 1997. Appare subito evidente come l’esperimento della preselezione informatica, che pure perseguiva la finalità di consentire una accelerazione dei tempi concorsuali, abbia comportato quasi una triplicazione dei tempi che, in passato, intercorrevano tra la pubblicazione dei due bandi.
[3] Con specifico riferimento al concorso in magistratura, paiono puntuali e condivisibili le affermazioni di G.Colombo “ Il vizio della memoria “, Milano, VI ediz. 1998, 23 : <<La selezione è rigorosissima... i giochi si decidono in massima parte nella prova scritta assolutamente anonima, poichè le commissioni, composte da magistrati e da professori di diritto, di regola sono orientate ad ammettere agli orali un numero di candidati pari, o solo leggermente superiore a quello dei posti disponibili. Questo non esclude che varie persone siano dichiarate non idonee nel corso degli orali... La semplicità della procedura è evidente... è nella assoluta indipendenza del metodo, che non consente selezioni basate su altro che non sia la capacita >>.
Per contro si sono levate voci molto critiche contro questa forma di reclutamento, fondate sul fatto che sarebbe in grado di assicurare esclusivamente una preparazione giuridica e libresca. Sul punto si veda G. Di Federico “ Il reclutamento dei magistrati “, Bari 1968 ; C.Viazzi “ Il reclutamento e la formazione professionale dei magistrati : una questione cruciale di politica istituzionale “ in Quest.Giustizia 1984, 307 ; A.Pizzorusso “ L’organizzazione della giustizia in Italia “, Torino 1985, 167.
[4] Questa soluzione era stata proposta da F.Siena “ Relazione del Presidente della Commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario ( indetto con d.m. 20/ 1/ 1988 ) “ in Foro it. 1990, V, 480, ma è caduta nel vuoto, fino alla L. 127/ 1997.
[5] Cfr. F.Giunta “ Il concorso per uditore giudiziario : l’esperienza di un commissario “ in Foro it. 1997, V, 256 che aveva descritto il concorso in magistratura come una macchina << complessa, farraginosa e dispendiosa >> ; O.Bottaro “ La << preselezione informatica >>: chi era costei ? “ in Vita Notarile 1993, 441, aveva sottolineato la gravità del fatto << che dopo diciotto mesi ( gennaio 1993 ) dallo svolgimento del concorso notarile ( luglio 1991 ) non si sia ancora esaurita la correzione dei compiti dei candidati... >>. I vincitori di quel concorso poterono iniziare la loro attività nel marzo 1994, e cioè trentadue mesi dopo ( !! ) l’effettuazione delle prove scritte.
[6] Con riferimento alla preselezione informatica nel concorso notarile si veda M.Ieva “ Ritorno dal futuro... la mia esperienza nella commissione preselezione informatica del concorso notarile “ in Riv. notariato 1987, 1116 ; Bottaro, op. cit., 441 ss. ; F.Laurini “ La preselezione informatica tra tecnologia e tradizione “ in Notariato 1995, 537 ; R.L.Licini “ La preselezione informatica nei concorsi per notaio sta per diventare operativa “ in Studium iuris 1997, 681 il quale sottolineava come << il programma di preselezione... appare altresì in grado di risolvere i problemi di affollamento concorsuale anche di altre categorie professionali. Non a caso si pensa di introdurlo anche nei concorsi per i magistrati, per gli avvocati, oltre che genericamente per i pubblici impiegati >>.
[7] Cfr. N.Lipari “ Relazione del Presidente della Commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario indetto con d.m. 6 marzo 1986 “ in Foro it. 1988, V, 121 ; Siena, op.cit., 479.
Il C.S.M. con parere 24/ 5/ 1995 n. 33, pubblicato integralmente in Giur.it. 1998, V, 624 ss., aveva ufficialmente constatato come << l’attuale elevatissimo numero dei partecipanti alle prove scritte vere e proprie determina gravissimi inconvenienti sotto il profilo sia della garanzia di serietà e di genuinità delle prove scritte, sia della idoneità delle condizioni ambientali in cui esse si svolgono a consentire a ciascun candidato di rendere al meglio >>.
[8] Lipari, op.cit., 122 pensava allo svolgimento di un tema di cultura generale giuridica diretto a vagliare la conoscenza, da parte dei candidati, della realtà socioeconomica in cui dovranno futuramente operare e dei principi fondamentali della Costituzione italiana ; Siena, op.cit., 479 auspicava una prova di preselezione informatica idonea a saggiare preliminarmente le capacità di ragionamento e le conoscenze generali nel campo del diritto. Tale proposta, avvalorata dal C.S.M. nel parere n. 33/ 1995, era criticata da Giunta, op.cit., 258 che riteneva come tale sistema potesse soltanto contenere i costi e i tempi di espletamento del concorso, senza eliminarne i relativi difetti.
[9] Queste affermazioni, come è noto, saranno clamorosamente smentite in quanto l’esito della prima preselezione informatica, svolta nel 1999, ha dimostrato la capacità di ben 3024 candidati di terminare la prova con zero errori, in un numero quindi superiore, per il 73 % a quello che il Ministro aveva stabilito essere il numero comprensivo di tutte le persone aventi una possibile sufficiente preparazione...
10 G.Caruso “ Il Consiglio di Stato accoglie le censure e apre la strada a una pioggia di ricorsi “ in Guida al Diritto 1999, 40, 102, dubita di poter ricondurre al concetto di “ semplificazione di modalità di svolgimento del concorso “ << la previsione di un’inedita procedura di preselezione informatica, che sembra al contrario configurare un’aggravamento della sequenza procedimentale previgente >>.
11 Lo schema di decreto legislativo, successivamente bocciato dal C.S.M. nel parere n. 33/ 1995 è pubblicato in Corr.giur. 1997, 1355 ss.
12 Per un commento a tale progetto, si veda C.Consolo/ V.Mariconda “ Quali nuovi esami per avvocati e magistrati ? “ in Corr.giur. 1997, 1245.
13 C.S.M. delib. n.33/1995 cit, 629.
14 L’art. 3 D.Lgst. 398/ 1997 prevede che << la prova preliminare è diretta ad accertare il possesso dei requisiti culturali ed è realizzata con l’ausilio di strumenti informatizzati >>.
L’art. 1 L. 328/ 1995 dispone invece che << Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono... avere superato la prova di preselezione informatica >>.
Il confronto tra queste due disposizioni dimostra che :
a ) mentre i candidati al concorso notarile devono superare una prova di preselezione che può anche richiedere, in linea astratta, la perfezione del risultato, i candidati al concorso per uditore giudiziario devono dimostrare soltanto di avere una buona preparazione giuridica per potere accedere alle prove concorsuali ;
b ) mentre la preselezione informatica notarile è una prova propedeutica al concorso, e quindi estranea ad esso, la preselezione informatica magistraturale rientra nel novero delle prove di esame del concorso, e quindi, secondo alcuni dovrebbe omogeneizzarsi con i criteri previsti per le prove scritte, che prevedono per il superamento non la perfezione, ma la sufficienza.
15 Il Ministro di Grazia e Giustizia On.Prof. Diliberto aveva perentoriamente affermato in un comunicato stampa del 9/ 12/ 1998 : << l’informatica può darci una mano a dimezzare i tempi dei concorsi ( sic ! ) e, contemporaneamente, ad accrescere i criteri di trasparenza e obiettività >>.
16 Come fa notare G.Cottino “ Il nuovo concorso di accesso alla Magistratura tra alta velocità e vaporiere “ in Giur.it. 1998, V, 618, non si può superare il problema sostenendo che il diritto commerciale formerebbe materia di esame in quanto parte del diritto civile perchè tale concezione, vista la profonda diversificazione tra le due materie, è ormai del tutto inattuale.
17 Queste ed altre anomalie erano state prontamente segnalate da A. Zaccaria “ La preselezione informatica al concorso per uditore giudiziario : note sull’archivio dei quesiti “ in Studium iuris 1999, 352
18 Una posizione contrapposta a quanto sostenuto nel testo assume A.L.Tarasco “Concorso in magistratura e quiz di preselezione : primi ricorsi” in Corr.giur. 1999, 1548 il quale ritiene che non si possa parlare di disparità di trattamento << visto che il superamento delle prove preselettive di diritto civile non può consentire di compensare una adeguata preparazione anche di diritto penale e amministrativo >>. Al riguardo mi limito ad osservare che la disparità di trattamento sussiste proprio con specifico riferimento alla prova preselettiva in cui i candidati che hanno partecipato anche al concorso notarile hanno avuto il vantaggio di godere di due mesi suppletivi di memorizzazione che, considerato l’elevato numero complessivo dei quesiti, hanno costituito un vantaggio non indifferente. La adeguata preparazione in diritto penale e amministrativo può emergere soltanto in un momento successivo, cioè nello svolgimento delle prove d’esame ma non ha nulla a inerire con i problemi di costituzionalità posti dal regime transitorio.
19 Il concorso era stato bandito per n. 230 posti e quindi il numero dei candidati ammessi alle prove scritte sarebbe dovuto essere non superiore a 1150 ; in realtà, all’esito della prova di preselezione, oltre 1500 candidati hanno conseguito il punteggio massimo e, pertanto, sono stati ammessi a sostenere le prove scritte.
20 C.d.S. ord. 2/ 3/ 1999 n. 421, che riforma T.A.R. Lazio ord. 24/ 2/ 1999 n. 684. Entrambi i provvedimenti sono pubblicati in Foro it. 1999, III, 452 ; l’ordinanza è stata confermata da C.d.S. ord. 9/ 3/ 1999 n. 469 in Guida al Diritto 1999, 12, 4 con nota di G.Caruso “ Notai : la prova preliminare mostra i << nei >> e finisce davanti al giudice amministrativo.
21 C.d.S. ord. 28/ 9/ 1999 n. 1769, che riforma T.A.R. Lazio ord. 26/ 8/ 1999 n. 2658. Entrambe le ordinanze sono pubblicate in Guida al Diritto 1999, 40, 99 con nota di Caruso “ Il Consiglio di Stato accoglie le censure “ cit.
Il Consiglio di Stato emetterà
altre venti ordinanze di sospensiva, consentendo la partecipazione di decine
di candidati : C.d.S. ord.
28/ 9/ 1999 n. 1784, 1902,
1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1912, 1913, 1914, 1915,
1917, 1921 ; ord. 12/ 11/ 1999
n. 2111, 2112, 2113, 2114.
22 Tra gli altri, a solo titolo di esempio, T.A.R. Emilia Romagna Sez. Parma ord. 23/ 11/ 1999 n. 275 e T.A.R. Veneto ord. 16/ 12/ 1999 n. 1534. Ha continuato a distaccarsi da tale orientamento T.A.R. Lazio ord. 27/ 10/ 1999 n. 308 in http://wwwstudiandodiritto.com con nota di A.L.Tarasco “Il T.A.R. Lazio riapre il caso delle prove preselettive.
23 T.A.R. Calabria Sez. Reggio Calabria ord. 13/ 10/ 1999 n. 918 in Guida al Diritto 1999, 42, 102 con nota di S.Mezzacapo “ La decisione del Tribunale amministrativo apre la strada a ulteriori impugnative “. Peraltro, C.d.S. ord. 28/ 9/ 1999 n. 1916 ha respinto, senza però motivare, l’appello contro ordinanza di rigetto della sospensiva chiesta dal candidato che aveva commesso due errori.
24 C.d.S. ord. 7/ 12/ 1999 n. 2275 in Guida al Diritto 1999, 49, 108 con nota di F.Giunta “ Dopo i dubbi sollevati dal Consiglio di Stato continua l’incertezza sulla preselezione “ e in Foro it. 2000, III, 10 con nota di R.Romboli.
25 C.d.S. Sez. consultiva parere n. 71/ 1998.
La descrizione di tale vicenda che ha comportato una netta contrapposizione tra la valutazione< operata dalla Sezione consultiva e quella compiuta dalle Sezioni giurisdizionali costituisce la migliore risposta a chi reiteratamente, da vari anni, accusa questa struttura giudiziaria di essere organicamente collegata con l’apparato sul cui operato è chiamato a giudicare, divenendo così, inevitabilmente, << il Giudice dell’Amministrazione >> o, per citare una recente monografia << il Giudice Amministratore >>.
Per un
approfondimento su questa particolare tematica, si legga
A.Quaranta “Funzione
consultiva e funzione giurisdizionale del Consiglio di Stato. Un nodo da
sciogliere. “
in Cons. St. 1998, II,
279.
26 C.d.S. Ad.plen. ord. 20/ 12 1999 n. 2 in Corr.giur. 2000, 232 con nota di A.L.Tarasco “ Quiz in magistratura e nomofilachia del Consiglio di Stato” ; in Guida al Diritto, 2000, 2, 94 con nota di S.Mezzacapo “Preselezione uditori giudiziari : agli scritti chi ha sbagliato un quiz “ ; in Foro it. 2000, III, 10 con nota di R.Romboli. Nel prossimo numero di questa rivista sarà pubblicato un mio approfondimento specifico sui contenuti innovativi di tale importante ordinanza.
27 La prima osservazione, sul punto, si deve a G.Caruso, op. ult. cit., 102. Per una successiva, più approfondita analisi : F.Carricato “ La difficile semplificazione dei concorsi per uditore giudiziario e per notaio “ in Studium iuris 2000, 126 ss.
28 Attualmente già i bandi di concorso per funzionario C.O.N.S.O.B. , funzionario della Banca di Italia e per l’accesso alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione prevedono prove preselettive fondate su domande di taglio giuridico - economico e di cultura generale.
29 Al riguardo Tarasco, op.ult.cit., 235 imputa alla scelta del Consiglio di Stato di ammettere tutti i candidati che avessero compiuto un errore, il conseguente aggravamento del procedimento, ben prevedibile, dal momento che era facilmente immaginabile che, avendo l’avallo del giudice amministrativo, tutti i candidati con a carico un solo errore avrebbero proposto ricorso giurisdizionale per effettuare le prove scritte.
Non si può condividere questa impostazione perchè il Consiglio di Stato ha il dovere di esaminare la posizione di un candidato alla volta, in sede di udienza camerale, per cui il giudizio di parametro dei contrapposti interessi in gioco, al fine della concessione del provvedimento cautelare, deve riguardare le posizioni soggettive presenti nel processo senza riferimento a considerazioni esterne di opportunità, che non devono influire in un giudizio di legittimità.
30 G. Virga, I quiz preselettivi tra gioco e realtà, in http://www.lexitalia.it; Carricato, op.cit., 129 ; Mezzacapo, La decisione del tribunale amministrativo cit., 105.
In giurisprudenza : T.A.R. Calabria n. 918/ 99 cit.
31 G.Virga, op. cit., 2. Per rappresentarsi le incongruenze e le perplessità che ha dato luogo la preselezione informatica tra gli stessi candidati, è interessante visionare l’articolo di E.Iervolino “ Strategie concorsuali : tutto quello che avreste voluto sapere sui quiz e non avete mai osato chiedere “ in http://www.studiandodiritto.com, il quale significativamente si domanda se <<sta lavorando in maniera significativa per il proprio futuro o ingannando il tempo con un surrogato di una rivista di enigmistica >>, ponendo in rilievo come per molte domande << il criterio di soluzione... non è vincolato ad alcuna conoscenza giuridica specifica, ma esclusivamente ad una combinazione “ terminologica “ : alla presenza nel quiz di un certo vocabolo o di una particolare espressione corrisponderà ( sempre ) una determinata risposta >>.
32 Anche Tarasco, op.ult.cit., 1548 parla di << regalo fatto ai candidati al concorso notarile che già conoscevano da tempo i quiz, avendo sostenuto in anticipi analoghe prove preselettive sorteggiate nel grande archivio informatico di diritto civile messo a punto per lo stesso concorso notarile >>.
Carricato, op.cit., 129, sul punto, parla apertamente di “ privilegio “ riservato ai candidati notai.
33 Si veda la nota 16. Più in generale, per quanto attiene l’autonomia giuridica e scientifica del diritto commerciale rispetto al diritto civile : G.Cottino “ Diritto Commerciale “, Padova 1976, vol. I ; F.Ferrara “ Gli imprenditori e le società “, Milano 1980, VI ediz. ( rist. ).
34 Mi riferisco all’intervista rilasciata dal Dott. Franco Ippolito, Direttore Generale dell’organizzazione giudiziaria del Ministero di Giustizia, al Sole 24 ore del 16 marzo 2000, pag. 27.
35 Si veda “ Toghe in rivolta per il concorso dei magistrati “ in La Repubblica 9/3/2000, pag. 8.
36 L’A.N.M., con un comunicato in data 23/3/ 2000, ha sottolineato come << il reclutamento facilitato proposto dal Ministero della Giustizia non assicurerebbe affatto l’ingresso in magistratura di validi professionisti, ma costituirebbe soltanto uno svilimento dell’avvocatura e della magistratura >>.
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V. anche la pagina di approfondimento.