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LINO BELLAGAMBA
Project financing: la valutazione giuridico-formale della proposta del promotore entro il 31 ottobre
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1. L’art. 37-ter della L. 109/1994 prevede che “entro il 31 ottobre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte presentate” dai promotori. Rimandando al citato articolo di legge per i criteri di merito, esaminiamo in questa rassegna come si valutano tali proposte sotto il profilo giuridico-formale.
2. Occorre anzitutto che nella proposta sia indicato il riferimento all’inserimento dell’opera pubblica di cui si tratti nella programmazione triennale. Si tratterebbe comunque di mera omissione materiale, essendo evidentemente il fatto noto alla stazione appaltante (anche se non a terzi, che leggono oggettivamente l’atto materiale di proposta).
3.1. In ordine logico-giuridico, va verificato anzitutto che risulti l’idoneità giuridica complessiva del soggetto a presentare la proposta di cui al comma 1 dell’art. 37-bis della L. 11 febbraio 1994, n. 109.
Il promotore deve aver documentato il possesso dei requisiti sostanziali previsti dalla L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 37-bis, comma 2, in combinato disposto con il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, artt. 99 e 98.
3.2. Il riferimento che il D.P.R. 554/1999, art. 99, comma 1, opera all’articolo 10 (comma 1) della L. 109/1994 – laddove si precisa che le “società commerciali” (lett. a)) hanno titolo a partecipare alle gare d’appalto di lavori – non può significare che sia sufficiente essere una società per azioni al fine di poter presentare proposta.
Questo assunto è confermato dalla seconda parte del comma 1 dell’art. 99 del D.P.R. 554/1999. Vi si dice, infatti, che è necessario almeno che si tratti di “soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività, che negli ultimi tre anni hanno partecipato in modo significativo alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta”.
In sostanza, se non c’è obbligo che il promotore sia qualificato secondo il D.P.R. 34/2000 – ma, se qualificato per gli appalti di lavori, egli ha certamente titolo a presentare proposta – occorre almeno che egli abbia un’idoneità soggettiva minima di passata esperienza nel settore.
3.3. Oltre a essere documentata (quanto meno sotto forma di dichiarazione) o l’una o l’altra idoneità soggettiva ad essere promotore, cioè quella di cui al comma 1 dell’art. 99 del D.P.R. 554/1999, occorre che sia anche quella economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al comma 3 del medesimo art. 99 in combinato disposto con l’art. 98.
3.4. Infine, per rimanere sul punto, occorre anche che sia dichiarato che il promotore non incorre in nessuna delle cause ostative previste dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici (c.d. idoneità morale).
4. Lo “studio di inquadramento territoriale e ambientale” deve essere opportunamente predisposto da soggetto avente professionalità tecnica (ingegnere o architetto).
5. Lo studio di fattibilità può in ipotesi anche mancare. Se manca, è perché si fa riferimento a quello predisposto (o comunque da predisporsi) a cura della stazione appaltante in sede di programmazione triennale.
6. Quanto al progetto preliminare, nella relazione tecnica devono risultare sia l’indicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche dell’opera, sia quella delle modalità per la manutenzione dell’opera medesima da realizzarsi.
7. In relazione alla “bozza di convenzione”, si trattasi di un documento essenziale che, andando a regolare l’assetto dei rapporti futuri, richiede l’esame più approfondito.
8. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito. Senza tale pur tardiva asseverazione, la proposta non è completa dei suoi elementi costitutivi.
Ora, considerato che tale asseverazione non sembra creare responsabilità giuridica della banca verso la stazione appaltante, occorre che una professionalità di ordine contabile-finanziario accerti per la stazione appaltante stessa che il piano contenga
a) l’indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione;
b) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti;
c) la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali;
d) l’eventuale valore residuo dell’investimento non ammortizzato al termine della concessione;
e) la dimostrazione della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire il costo dell’investimento.
9. Nella proposta deve risultare, come autonomo documento distinto dallo schema di convenzione, la “specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione”, che contenga:
a) il livello minimo (standard) della qualità di gestione del servizio e delle relative modalità;
b) il livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe da praticare all’utenza e la metodologia del loro adeguamento nel tempo (criteri per la determinazione e l’adeguamento della tariffa che il concessionario potrà riscuotere dall’utenza per i servizi prestati);
c) le modalità ed i termini per la gestione dell’opera realizzata.
10. Nella proposta deve risultare anche “l’indicazione degli elementi di cui all’articolo 21, comma 2, lettera b)” della L. 109/1994.
11. Quanto alle “garanzie offerte dal promotore all’amministrazione aggiudicatrice”, queste non possono ovviamente consistere in fase di proposta in quelle che la legge prevede per la fase di gara (cauzione provvisoria e cauzione del 2,5% del valore dell’investimento) e per la stipulazione del contratto (cauzione definitiva).
Con “garanzie offerte” si intende in questa fase ogni attuale elemento di fatto che comprovi la futura capacità finanziaria del promotore sia di eseguire l’opera, sia di portarne a termine la gestione senza peraltro influire sulla qualità della gestione stessa. Il promotore ha autonomia di prova in ordine all’indicazione delle “garanzie” in questione. Un paradigma può efficacemente essere dato dallo “stato patrimoniale” del promotore rapportato al valore dell’investimento.
12. Nella proposta deve infine risultare l’indicazione dell’“importo delle spese sostenute per la (…) predisposizione” della stessa.
13. Rilevato che il termine per presentare proposta viene nell’interpretazione corrente considerato ordinatorio, si ritiene che la proposta possa considerarsi pienamente integrabile e regolarizzabile. Anche a voler considerare l’integrazione da farsi presentare una nuova proposta, nell’ipotesi di notevole entità dei requisiti mancanti, ci sarebbe comunque sempre termine per la presentazione.