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SOMMARIO:
1) TRIBUNALE
DI CATANIA, Sez. V, 27 marzo 1998 n. 1104;
2) CORTE
DI APPELLO CATANIA, Sezione Civile, 10 luglio 1995 n. 480;
3) TRIBUNALE DI
CATANIA, Sez. I Stralcio, 23 agosto 1999 n. 339.
V. sul punto UGO ADORNO, Debiti delle ex-UU.SS.LL.: diversità e analogie fra la situazione nazionale e il “caso Sicilia”.
TRIBUNALE
DI CATANIA, Sez. V, 27 marzo 1998 n. 1104 - Pres.
Lucchese, Est. Motta - Romeo Eleonora (Avv. Giovanni Ingrasci), c. Catalano
Salvatore (Avv. Nino Russo), Azienda U.S.L. 3 (Avv. Nino Giannitto), Ospedali
riuniti Vittorio Emanuele Ferrarotto e Santo Bambino (Avv. Vincenzo Terranova),
Assessorato regionale alla Sanità della regione siciliana (Avvocatura Stato).
Obbligazioni e
contratti – Debiti ex USL – Legittimazione passiva – Regione – Sussiste
– Regione Siciliana – Potestà legislativa concorrente ex
art. 17 R.D. L.vo n. 455/46 – Assistenza sanitaria – Sussistenza –
Successione universale delle Aziende USL alle ex USL – Sussistenza –
Esclusione – Successione a titolo particolare – Specifici rapporti indicati
dalla legge – Sussistenza.
La questione relativa alla successione nei rapporti facenti capo alle
soppresse UU.SS.LL è regolata in Sicilia dalla L.r. n. 30/93 emanata in via
meramente secondaria, che aderisce perfettamente alle disposizioni nazionali
dettate dalla L. 23 dicembre 1994 n. 724 art. 6, 1 comma e dalla L. 28 dicembre
195 n. 549 art. 12, 14 comma. Le disposizioni con cui viene stabilita la
successione delle aziende del servizio sanitario in tutti procedimenti
amministrativi in corso e nei rapporti giuridici attivi e passivi posti in
essere dalle UU.SS.LL., nonché il trasferimento alle stesse aziende dei beni
mobili, immobili e delle attrezzature già appartenenti al patrimonio dei Comuni
con vincolo di destinazione alle UU.SS.LL., lungi dal sancire, in contrasto con
la legislazione statale, una forma di successio in universum ius delle neo
aziende, rispetto alle vecchie USL sanciscono una successione a titolo
particolare delle prime alle seconde nelle particolari ipotesi sopra viste e che
chiaramente si giustifica con l’esigenza di realizzare, evitando gli sprechi,
un immediato funzionamento delle aziende di nuova istituzione, garantendo alle
stesse una continuità dei rapporti in corso, di natura convenzionale, con i
terzi oltre che l’utilizzo di tutti i beni mobili già in dotazione delle
soppresse USL.
(Omissis) Rileva questo Collegio come preliminare rispetto ad ogni altra considerazione sia l'accertamento e l'individuazione allo stato attuale, dei soggetti passivamente legittimati rispetto alla domanda proposta dalla Romeo.
E' noto che la dibattuta e assai controversa questione relativa all'individuazione del soggetto legittimato in ordine alle passività gravanti sulle soppresse USL è stata recentemente affrontata dalle Sezioni Unite della S.C. le quali, con la decisione del 6 marzo 1997 n. 1989, hanno inequivocabilmente affermato che "le Regioni e non le neoistituite Aziende U.S.L. rispondono dei debiti delle questioni pregresse delle soppresse Unità Sanitarie Locali, in quanto soltanto in relazione alle prime può configurarsi una successione ex lege nei rapporti obbligatori pendenti'.
Ritiene questo Collegio che il suddetto principio, dalla Corte enunciato sulla base di un approfondito esame della legislazione statale in materia ed in ossequio ai principi ispiratori che la informano, sia pienamente condivisibile e di fatto applicabile al caso di specie, considerata la piena aderenza della normativa emanata, in via meramente secondaria (v. art. 17 dello Statuto della Regione Siciliana approvato con R.D. L.vo 15 maggio 196 n. 455) dal nostro legislatore Regionale, ai principali referenti normativi cui la Corte ha fatto riferimento al fine di individuare la volontà del legislatore e cioè la L. 23 dicembre 1994 n. 724 art. 6, 1 co. ("in nessun caso è consentito far gravare sulle aziende di cui al d. leg. 30 novembre 192 n. 502 né direttamente né indirettamente i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali") e la L. 28 dicembre 195 n. 549 art. 12 co. 14 ("per l'accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le Regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unità sanitarie locali le funzioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali comprese nell'ambito territoriale").delle rispettive aziende). Né vale a scalfire la suddetta conclusione la circostanza che la legge regionale del 3 novembre ’93 stabilisca al comma V che “alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere è trasferita la titolarità dei rapporti giuridici relativi a contratti e convenzioni stipulati dalle soppresse unità sanitarie locali” e che il decreto del 28 aprile 1995 stabilisca la successione delle aziende del servizio sanitario in tutti procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere dalle UU.SS.LL., nonché il trasferimento alle stesse aziende dei beni mobili, immobili e delle attrezzature già appartenenti al patrimonio dei Comuni con vincolo di destinazione alle UU.SS.LL.
A ben vedere, infatti, le suddette disposizioni, lungi dal sancire, in contrasto con la legislazione statale, una forma di successio in universum ius delle neo aziende, rispetto alle vecchie USL sanciscono una successione a titolo particolare delle prime alle seconde nelle particolari ipotesi sopra viste e che chiaramente si giustifica con l’esigenza di realizzare, evitando gli sprechi, un immediato funzionamento delle aziende di nuova istituzione, garantendo alle stesse una continuità dei rapporti in corso, di natura convenzionale, con i terzi oltre che l’utilizzo di tutti i beni mobili già in dotazione delle soppresse USL.
Discende dalle superiori considerazioni che, rispetto alla domanda attrice, avente ad oggetto l'accertamento di una passività preesistente alla riforma di cui sopra si è detto, mancano di legittimazione passiva sia l'Azienda USL n. 3 che l’Azienda ospedali, peraltro citata in riassunzione senza che analoga domanda fosse stata dalla Romeo prima avanzata nei confronti dell'ospedale Santo Bambino, e che pertanto nei loro confronti la domanda non può che essere rigettata.
Parimenti, costituisce consequenziale corollario dell'impostazione sopra delineata l'affermazione della sussistenza della legittimazione passiva in capo, oltre che - evidentemente - al Catalano, alla Regione Siciliana e in particolare all'Assessorato alla Sanità di quest'ultima.
(Omissis)
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CORTE
DI APPELLO CATANIA, Sezione Civile, 10 luglio 1995 n. 480 – Pres.
Marletta, Est. Pirrone -
Assessorato regionale alla Sanità della regione siciliana (Avvocatura Stato) c.
Romeo Eleonora (Avv. Giovanni Ingrasci), Azienda U.S.L. 3 (Avv. Nino Giannitto),
Ospedali riuniti Vittorio Emanuele Ferrarotto e Santo Bambino (Avv. Vincenzo
Terranova), Catalano Salvatore.
Obbligazioni e
contratti – Debiti ex USL – Legittimazione passiva – Regione – Sussiste
– Regione Siciliana – Potestà legislativa esclusiva ex
art. 14 R.D. L.vo n. 455/46 – Organizzazione uffici ed enti – Sussistenza
– Esclusione – Potestà legislativa concorrente ex
art. 17 R.D. L.vo n. 455/46 – Assistenza sanitaria – Sussistenza.
Obbligazioni e
contratti – Debiti ex USL – Legittimazione passiva – Regione – Sussiste
– Regione Siciliana – Potestà legislativa esclusiva ex
art. 14 R.D. L.vo n. 455/46 – Decreto assessoriale 28/4/95 – Attribuzione
alle Aziende USL della successione universale delle soppresse USL –
Illegittimità – Disapplicazione.
La questione relativa alla successione
nei rapporti facenti capo alle soppresse UU.SS.LL è disciplinata in Sicilia
dalla L.r. n. 30/93 emessa in attuazione della potestà legislativa concorrente
disciplinata dall’art. 17 R.D. L.vo n. 455/46 (approvazione dello Statuto
Speciale della Regione Siciliana) e deve essere esercitata entro i limiti dei
principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato. Ne
consegue che la norma regionale non può derogare alle disposizioni di principio
stabilite in materia dall'art. 6, comma 1, della legge n. 724/1994 e dell'art.
2, comma 14, della legge n. 549/1995, che vietano di far gravare sulle Aziende
UU.SS.LL. i debiti facenti capo alle gestioni pregresse e individuano nella
regione il soggetto giuridico obbligato ad assumere a proprio carico tali
debiti.
Il D.A. 28
aprile 1995 dell’Assessore alla Sanità della Regione Siciliana nella parte in
cui attribuisce alle Aziende USL la successione universale delle soppresse USL
è illegittimo e deve essere disapplicato in
parte qua.
(Omissis)
Non può, anzitutto, essere condivisa la premessa da cui muove l'appellante,
secondo cui la questione relativa alla successione nei rapporti facenti capo
alle soppresse UU.SS.LL. sarebbe questione attinente alle modalità di
organizzazione degli uffici e degli enti che provvedono ad erogare le
prestazioni sanitarie e rientrerebbe pertanto nella previsione dell'art. 14,
lettera p), dello Statuto della Regione Siciliana di cui al R.D. L.vo 15-5-1946
n. 455, ossia tra le materie per le quali la Regione ha legislazione esclusiva,
il che comporterebbe l'inapplicabilità nel territorio regionale della
legislazione statale. Ritiene viceversa il Collegio che debba farsi riferimento
all'art. 17 del suddetto D. L.vo, che riguarda le materie per le quali la
Regione Siciliana ha legislazione non esclusiva, ma concorrente, "entro
i limiti dei principi ed interessi generali citi si informa la legislazione
dello Stato", e che alla lettera c) comprende espressamente la materia
dell'assistenza sanitaria. La Suprema Corte, con specifico riferimento alla
questione concernente la responsabilità per i debiti contratti dai disciolti
enti ospedalieri, ha in proposito affermato che "nella Regione Sicilia le
materie della sanità pubblica e dell'assistenza sanitaria non sono devolute
alla competenza legislativa primaria della Regione ex art. 14 dello Statuto
Speciale, ma rientrano fra quelle ricomprese nella sua potestà concorrente o
derivata, in cui, a norma dell'art. 17 dello Statuto Speciale, la Regione
legifera 'entro i limiti dei principi ed
interessi generali citi si informa la legislazione dello Stato', analogamente
a quanto dispone l'art. 117 Cost. per le Regioni a Statuto ordinario" (v.
Cass. 20-3-1996 n. 2390), pur traendo da tali premesse la conclusione che nella
suddetta materia la legittimazione passiva vada attribuita al comune
territorialmente competente, conclusione che successivamente la stessa Suprema
Corte ha rinnegato, affermando viceversa la legittimazione passiva delle
regioni, con la menzionata sentenza a sezioni unite n. 1989/97 e con numerose
altre, dì data posteriore (v. Cass., sez. 1, 7-11-1997 n. 10939; Cass., sez. I,
15-11-97 n. 11333; Cass. sez. un. 8-6-1998 n. 5611), sulla base delle
disposizioni dell'art. 6, comma 1, della legge n. 724/1994 e dell'art. 2, comma
14, della legge n. 549/1995, che vietano di far gravare sulle Aziende UU.SS.LL.
i debiti facenti capo alle gestioni pregresse e individuano nella regione il
soggetto giuridico obbligato ad assumere a proprio carico tali debiti, essendo
le "gestioni stralcio" rimaste di pertinenza delle regioni anche
quando sono state trasformate, con la legge 549/1995, in "gestioni
liquidatorie" affidate ai direttori generali delle Aziende UU.SS.LL.,
agenti nell'interesse e per conto delle regioni (merita di essere segnalata
anche Cass. 6-6-1998 n. 5602, che, oltre a ribadire tali principi, ha altresì
affermato che in senso contrario non sono desumibili argomenti dalla
legislazione della Regione Sicilia).
Va
poi in secondo luogo osservato che, quand'anche, in ipotesi, si ritenesse la
legislazione esclusiva della Regione Siciliana nella materia in oggetto, con
conseguente applicabilità dell'art. 55, comma 10, della legge regionale n.
30/1993, la soluzione non muterebbe. Ed infatti tale disposizione concerne, come
già rilevato, il trasferimento della titolarità dei rapporti giuridici
relativi a contratti e convenzioni stipulati dalle soppresse UU.SS.LL., per cui
non sarebbe applicabile al caso in esame, che concerne viceversa un'obbligazione
derivante da fatto illecito. Non hanno fondamento, al riguardo, le obiezioni
sollevate dall'Assessorato (v. memoria di replica), secondo cui la limitazione
non si rinviene nel D.A. 28-4-1995, sopra citato, che fa riferimento generico a
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già posti in essere dalle UU.SS.LL.,
e secondo cui, stante la lacuna normativa in materia di fatti illeciti, il
termine di riferimento dovrebbe ricercarsi non nella legislazione nazionale, ma
in quella regionale. Va, infatti, osservato, in ordine al primo punto, che il
citato decreto assessoriale, ove interpretato nel senso voluto dall'appellante,
dovrebbe ritenersi illegittimo, e dovrebbe quindi essere disapplicato, perché
eccedente i poteri conferiti all'Assessore Regionale alla Sanità dalla legge
regionale n. 30/1993 e perché in contrasto con la legislazione nazionale; e, in
ordine al secondo punto, che non si vede quale sarebbe il termine di
riferimento, posto che, come si è rilevato, manca una norma regionale che
disciplini la materia. In ogni caso va ulteriormente osservato che la premessa
secondo cui il vuoto legislativo non potrebbe essere colmato facendo riferimento
ai principi fissati dalla legislazione statale non può essere condivisa,
trovando smentita proprio nella legge regionale n. 30/1993, il cui art. 1,
dall'Assessorato erroneamente invocato a sostegno della sua tesi, dispone che
"nel territorio della regione
siciliana si applicano le norme di cui al D. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 con le
modificazioni degli articoli seguenti... ": dal che è facile desumere
che i principi aspiratori della disciplina rimangono, anche nel territorio
regionale, quelli della legislazione nazionale, rispetto alle quali le
disposizioni regionali possono costituire solo deroga o integrazione, per cui,
anche prescindendo dal problema relativo alla natura, esclusiva o concorrente,
della legislazione regionale in materia, deve conclusivamente affermarsi che, in
mancanza di apposita previsione legislativa regionale, la legittimazione passiva
in ordine ai debiti delle soppresse UU.SS.LL. derivanti da fatti illeciti spetta
alla Regione.
(Omissis)
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TRIBUNALE
DI CATANIA, Sez. I Stralcio, 23 agosto 1999 n. 339 - GOA Pace, U.S.L. n. 36,
oggi A.U.S.L. n.3, (Avv. Alfio Allegra) c. Caltabiano Mauro (Avv. Nicola Natullo
e Francesco Santangelo), Assessorato Regionale Sanità (Avvocatura Stato)
Obbligazioni
e contratti – Debiti ex USL – Legittimazione passiva – Regione –
Sussistenza – Esclusione – Regione Siciliana – Potestà legislativa
esclusiva ex art. 14 R.D. L.vo n.
455/46 – Organizzazione uffici ed enti – Sussistenza – Decreto
assessoriale 28/4/95 – Attribuzione alle Aziende USL della successione
universale delle soppresse USL.
Obbligazioni e
contratti – Debiti ex USL – Successione universale delle Aziende USL alle ex
USL – Sussistenza – Patrimonio della gestione liquidatoria – Patrimonio
separato – Distinzione con il patrimonio generale delle Aziende.
Il potere di organizzazione degli Enti e degli Uffici regionali rientra
nella potestà legislativa esclusiva riconosciuta alla Regione Siciliana
dall'art. 14, lettera p) dello Statuto. Tale competenza primaria comporta che il
Legislatore siciliano, in subjecta materia ha potestà legislativa piena, al pari di quella esercitata dal
Legislatore nazionale; anzi, ove dovesse verificarsi concorrenza fra leggi
statali e leggi regionali, la preferenza deve essere accordata alla legge
regionale che incontra solamente limiti di natura costituzionale. Ne consegue la
piena applicabilità del decreto del 28.04.95 dell'Assessorato Regionale Sanità,
con cui è stato disposto che "le AA.UU.SS.LL. subentrano in tutti i
procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici attivi e passivi
già posi in essere dalle soppresse UUSSLL ".
Il disposto dell'art.6 L. 724/94, interpretato con
riferimento alla speciale normativa della Regione Sicilia conferma la volontà
del Legislatore nazionale di ricondurre alle nuove strutture sanitarie,
successori universali delle soppresse USL, i progressi rapporti attivi e passivi
già assunti dalle cessate UU.SS.LL. da soddisfare attraverso le “gestioni
liquidatorie" le quali sono da considerare come un patrimonio separato e di
liquidazione appunto destinato a soddisfare in via esclusiva i creditori delle
USL al fine di non gravare sul patrimonio generale delle nuove Aziende.
(Omissis)
Va riconosciuta e dichiarata la legittimazione passiva della A.U.S.L. N.3 per le seguenti ragioni: come è noto, con la riforma del servizio sanitario nazionale attuata con il D. L.vo n.502/92 e con la L.R. n.30/93, tutte le UU.SS.LL., già istituite con la L. n. 833/78, sono state soppresse ed il sistema sanitario è stato riorganizzato sia con il trasferimento delle competenze in materia di assistenza e di "programmazione" sanitaria alle Regioni; sia con la creazione di Aziende Regionali dotate di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica (d. L.vo n. 502/92, art. 3 comma 1). Alle soppresse UU.SS.LL. pertanto sono subentrate le Aziende UU.SS.LL. alle quali l'art. 50, comma 10, della L.R n 30/93 ha trasferito "la titolarità dei rapporti giuridici relativi ai contratti e convenzioni stipulati dalle soppresse UU.SS.LL. che risultavano ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima".
L'Assessorato Regionale Sanità, con suo decreto del 28.04.95, in attuazione della citata normativa, ha disposto che "le AA.UU.SS.LL. subentrano in tutti i procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici attivi e passivi già posi in essere dalle soppresse UUSSLL ".
In proposito deve rilevarsi che il potere di "organizzazione" degli Enti e degli Uffici regionali rientra nella potestà legislativa esclusiva riconosciuta alla Regione Siciliana dall'art. 14, lettera p) dello Statuto approvato con R.D. L.vo n. 455/46, conv. in L. Cost. 26.02.48, n. 2. Tale competenza primaria comporta che il Legislatore siciliano, in subjecta materia ha potestà legislativa piena, al pari di quella esercitata dal Legislatore nazionale; anzi, ove dovesse verificarsi concorrenza fra leggi statali e leggi regionali, la preferenza deve essere accordata alla legge regionale che incontra solamente limiti di natura costituzionale.
Né vale invocare, a sostegno della tesi che vorrebbe legittimata passiva la Regione, il disposto dell'art.6 L. 724/94 in cui è stabilito che "In nessun caso è consentito alle Regioni di far gravare alle Aziende di cui al D. L.vo n. 502/92 ... né direttamente, né indirettamente, i debiti ed i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle UU.SS.LL......” poiché tale precetto, interpretato con riferimento alla speciale normativa della Regione Sicilia conferma, ad avviso di questo decidente, la volontà del Legislatore nazionale di ricondurre alle nuove strutture sanitarie i progressi rapporti attivi e passivi già assunti dalle cessate UU.SS.LL. da soddisfare attraverso le “gestioni stralcio”, successivamente trasformate in “gestioni liquidatorie" (art. 2, comma 14, L. 549/95) le quali sono da considerare come un patrimonio separato e di liquidazione appunto destinato a soddisfare in via esclusiva i creditori delle USL al fine di non gravare sul patrimonio generale delle nuove Aziende.
Detto patrimonio risulta formato dalle eventuali residualità e/o sopravvenienze attive delle vecchie USL e dalle entrate che le Regioni quali "finanziatrici ex lege", sono obbligate a ripianare “ab externo” ma senza tuttavia assumere contraddittoriamente la veste di soggetti giuridici passivi degli stessi rapporti che esse stesse sono tenute soltanto a finanziare. Rapporti dunque, che esse sono tenute a soddisfare con il patrimonio separato, costituito dalle gestioni liquidatorie, dotato di piena autonomia gestionale e legalmente rappresentato dal Direttore generale della AUSL.
Da quanto precede, appare dunque evidente che le AA.UU.SS.LL. sono subentrate alle UU.SS.LL. a titolo universale e che, nella ipotesi in cui tale successione avvenga nel corso di un giudizio avente ad oggetto uno dei soprammenzionati rapporti (come nella fattispecie in esame), la legittimazione spetta al nuovo ente (A.U.S.L. n.3) subentrato alla estinta U.S.L. (la n. 36 di Catania) in tutti i rapporti a suo tempo costituiti dalle cessate UU.SS.L.L.
In conseguenza di quanto detto pertanto va esclusa la legittimazione dell'Assessorato Regionale Sanità, in quanto la Regione assume nella specie unicamente la veste di un delegato ex lege all'adempimento contabile. In altre parole, la Regione assume la funzione di finanziatore/garante esterno, come tale obbligato a far rifluire nelle casse delle "gestioni stralcio" (art. 6 L. 724/94), trasformate poi in "gestioni liquidatorie” (art. 2 comma 14 L. 549/95) costituite come patrimonio separato nell'ambito del patrimonio generale delle nuove AUSL, i necessari fondi destinati esclusivamente al soddisfacimento dei pregressi debiti delle UU.SS.LL. per evitare di far gravare sulle nuove Aziende i pregressi debiti accumulati dalle cessate UU.SS.LL.
(Omissis)