Concorsi riservati per il personale precario della sanità

D.P.C.M. 6 marzo 2015 (in G.U. n. 94 del 23 aprile 2015) – Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità.


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 marzo 2015 (in G.U. n. 94 del 23 aprile 2015) – Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità. (15A02946)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007);

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2010);

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e, in particolare, l’art. 35, comma 3-bis, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico;

Visto l’art. 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n.191 i quali dispongono che «Fermo restando quanto previsto dall’ art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per il triennio 2007-2009, gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’imposta regionale sulle attività produttive, non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, le spese per il personale sono considerate al netto: a) per l’anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all’anno 2004. Sono comunque fatte salve, e devono essere escluse sia per l’anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonchè le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell’art. 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni» che «Gli enti destinatari delle disposizioni di cui al comma 71, nell’ambito degli indirizzi fissati dalle regioni, anche in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione ed efficientamento della rete ospedaliera, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal medesimo comma: a) predispongono un programma annuale di revisione delle consistenze di personale dipendente a tempo indeterminato, determinato, che presta servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni, finalizzato alla riduzione della spesa complessiva per il personale, con conseguente ridimensionamento dei pertinenti fondi della contrattazione integrativa per la cui costituzione fanno riferimento anche alle disposizioni recate dall’art. 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni; b) fissano parametri standard per l’individuazione delle strutture semplici e complesse, nonchè delle posizioni organizzative e di coordinamento, rispettivamente, delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilità dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa così come rideterminati ai sensi del presente comma»;

Visto l’art. 17, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall’art. 1, comma 584, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale prevede che le disposizioni di cui all’art. 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano in ciascuno degli anni dal 2013 al 2020 e che «Alla verifica dell’effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall’art. 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l’effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l’equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale fino al totale conseguimento nell’anno 2020 degli obiettivi previsti all’art. 2, commi 71 e 72, della citata legge n. 191 del 2009»;

Visto l’art. 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale prevede che «In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall’art. 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto art. 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali»;

Visto l’art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni il quale dispone che «Al fine del rispetto dell’equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui all’art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente. I predetti incrementi possono essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario relativi all’esercizio 2004 e seguenti. Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento agli anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso, il divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo e nella misura massima prevista dalla vigente normativa l’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive; scaduto il termine del 31 maggio, la regione non può assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto l’addizionale e le maggiorazioni d’aliquota delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti d’imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell’addizionale e delle maggiorazioni d’aliquota di tali imposte. Gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del turn over e del divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In sede di verifica annuale degli adempimenti la regione interessata è tenuta ad inviare una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente e dal responsabile del servizio finanziario, attestante il rispetto dei predetti vincoli.»;

Visto l’art. 2, commi 80 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale dispone che «L’accertato verificarsi, in sede di verifica annuale, del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta, oltre all’applicazione delle misure previste dal comma 80 e ferme restando le misure eventualmente scattate ai sensi del comma 83, l’incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell’addizionale all’IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure previste dall’ art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo.»;

Visto l’art. 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto l’art. 1, comma 23-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 il quale dispone che «Per le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali in attuazione dell’art. 1, comma 174, quinto periodo, delle legge 30 dicembre 2004, n. 311, è stato applicato il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su richiesta della regione interessata, può essere disposta la deroga al predetto blocco del turn over, previo accertamento, in sede congiunta, da parte del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionale, di cui rispettivamente agli art. 9 e12 dell’intesa Stato regioni del 23 marzo 2005, sentita l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), della necessità di procedere alla suddetta deroga al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, il conseguimento di risparmi derivanti dalla corrispondente riduzione di prestazioni di lavoro straordinario o in regime di auto convenzionamento, nonchè la compatibilità con la ristrutturazione della rete ospedaliera e con gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati nel piano di rientro ovvero nel programma operativo e ferma restando la previsione del raggiungimento dell’equilibrio di bilancio»;

Visto l’art. 4-bis del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge dell’8 novembre 2012, n. 189, il quale dispone che «Nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nelle quali sia scattato per l’anno 2012 il blocco automatico del turn-over ai sensi dell’art. 1, comma 174, della medesima legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, ovvero sia comunque previsto per il medesimo anno il blocco del turn-over in attuazione del piano di rientro o dei programmi operativi di prosecuzione del piano, tale blocco può essere disapplicato, nel limite del 15 per cento e in correlazione alla necessità di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, qualora i competenti tavoli tecnici di verifica dell’attuazione dei piani accertino, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il raggiungimento, anche parziale, degli obiettivi previsti nei piani medesimi. La predetta disapplicazione è disposta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport.»;

Visto l’art. 4, comma 5 del citato decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge dell’8 novembre 2012, n. 189 il quale, nel modificare il comma 4 bis dell’art. 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ha previsto che «nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano per il Servizio sanitario nazionale, la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi dall’applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato del personale sanitario del medesimo Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. La proroga dei contratti di cui al presente comma non costituisce nuova assunzione»;

Visto l’art. 17, comma 3-ter, del citato decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale dispone che «Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale.»;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» e, in particolare l’art. 4, comma 10, che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l’attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9 del medesimo art. 4 per la stabilizzazione del personale con contratto di lavoro a tempo determinato anche con riferimento alle professionalità, degli enti del Servizio sanitario nazionale, al personale dedicato alla ricerca in sanità, nonchè al personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie locali;

Vista la circolare n. 5 del 21 novembre 2013 del Dipartimento della funzione pubblica recante «Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato. Reclutamento speciale per il personale in possesso dei requisiti normativi. Proroghe dei contratti. art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” e art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

Ritenuto di dover disciplinare la possibilità per gli enti del Servizio sanitario nazionale di bandire, in attuazione delle previsioni recate dai commi 6, 7, 8 e 9 del citato art. 4, ferme restando le graduatorie vigenti, procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, tenuto conto del fabbisogno e nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente;

Acquisita l’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 gennaio 2015;

Su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto in attuazione dei commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell’art. 4 della legge decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, disciplina le procedure concorsuali riservate per l’assunzione presso gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, e prevede specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca.

2. Le procedure di cui al presente decreto sono riservate al personale del comparto sanità e a quello appartenente all’area della dirigenza medica e del ruolo sanitario.

Art. 2

Procedure concorsuali riservate

1. Gli Enti, entro il 31 dicembre 2018, possono bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale di cui all’art. 1.

2. Nel rispetto del principio dell’adeguato accesso dall’esterno le procedure di cui al comma 1, bandite nel rispetto dei vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, così come richiamati in premessa, previo esperimento delle procedure di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono riservate al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonchè al personale che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso enti del medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la procedura.

3. Alle procedure concorsuali di cui al presente decreto si applicano per ciascuna categoria di personale le disposizioni rispettivamente previste dall’ordinamento.

Art. 3

Limiti per l’attuazione delle procedure concorsuali

1. Le procedure concorsuali di cui al presente decreto sono avviate, fermi restando gli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale previsti dalla legislazione vigente citata nelle premesse, a valere sulle risorse finanziarie assunzionali relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, anche complessivamente considerate, nel rispetto della programmazione del fabbisogno, nonchè, a garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, nel limite massimo complessivo del 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all’art. 35, comma 3-bis , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o in maniera complementare purchè nel limite della predetta percentuale. L’avvio delle predette procedure tiene altresì conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di blocco automatico del turn over, nonchè, per le regioni soggette ai piani di rientro, dei differenti regimi e vincoli assunzionali previsti dai piani medesimi.

2. Per le Regioni soggette a piano di rientro dal deficit sanitario resta fermo quanto previsto dall’art. 4-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

3. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili, in ambito regionale, per assunzioni nel quadriennio 2015-2018 a valere sulle predette risorse.

Art. 4

Proroga dei contratti a tempo determinato

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, gli enti di cui all’art. 1, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti indicati nella programmazione triennale, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato del personale di cui all’art. 2 sino all’espletamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ai quali le regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale si adeguano, fermi restando, per le regioni sottoposte a piano di rientro, i vincoli eventualmente previsti in detti piani.

Art. 5

Lavori socialmente utili e di pubblica utilità

1. Gli enti che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, nel rispetto dei vincoli previsti dall’art. 3, procedono all’assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e dei lavoratori di pubblica utilità di cui all’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti attingono agli elenchi predisposti ai sensi dell’art. 4, comma 8, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.

Art. 6

Personale dedicato alla ricerca e personale medico in servizio presso
i servizi di emergenza e urgenza delle Aziende sanitarie.

1. Alle procedure concorsuali riservate disciplinate dal presente decreto, cui si procede nel rispetto dei vincoli previsti dall’art. 3 è ammesso a partecipare il personale dedicato alla ricerca in sanità, in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento vigente, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

2. Per le finalità di cui al comma 1 costituisce titolo di accesso ai concorsi anche la laurea specialistica o magistrale in biotecnologie mediche, farmaceutiche e veterinarie (classe 9/S e LM-9), in biotecnologie agrarie (classe 7/S e LM-7) e in biotecnologie industriali (classe 8/S e LM-8), nei limiti di cui ai decreti interministeriali del 28 giugno 2011, dell’11 novembre 2011 e del 15 gennaio 2013. Per le medesime finalità costituisce titolo alternativo al diploma di specializzazione il dottorato di ricerca.

3. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale dedicato alla ricerca nel SSN, che hanno maturato alla data di pubblicazione della legge n. 125 del 30 ottobre 2013, di conversione del decreto legge n.101 del 2013, nell’ente che intende effettuare le procedure concorsuali, o in altri enti del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 165 del 2001, o ai sensi dell’art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, almeno tre anni di servizio, sono prorogati fino al completamento delle medesime procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, nel rispetto dei vincoli di cui all’art. 4.

4. Il personale medico con almeno cinque anni di prestazione continuativa antecedenti alla scadenza del bando, fatti salvi i periodi di interruzione previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, presso i servizi di emergenza e urgenza degli Enti di cui all’art. 1, è ammesso a partecipare ai concorsi di cui al presente decreto, ancorchè non in possesso del diploma di specializzazione in medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2015.

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri

Delrio

Il Ministro della salute

Lorenzin

Il Ministro dell’economia e delle finanze

Padoan

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Madia

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne – Prev. n. 791

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