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n. 6/2014 - © copyright

DIOTIMA PAGANO

La normativa sul patrimonio culturale (D.L. 31 maggio 2014 n. 83)
alla luce delle attuali problematiche in tema di appalti pubblici

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Non si ferma l’onda lunga delle indagini giudiziarie connesse alla realizzazione delle opere pubbliche.

Seguono, di conseguenza, diuturni dibattiti che si incentrano sulla esigenza di riforme normative, ovvero, sul piano operativo, di incentivazione dei controlli con connessa prolificazione di competenze.

Volendo sintetizzare le questioni principali poste all’attenzione da autorevoli personalità e registrate dai mass media, un punto sembra emergere costantemente: la affermata necessità di realizzare le opere pubbliche non sottraendone la gestione alle forme ordinarie, in quanto regimi in deroga e commissariamenti sembrano invariabilmente favorire quei "fattori di criticità" poi disvelati dal giudice penale.

Viene dunque consequenziale una breve riflessione sul decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 recante "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo" (in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2014).

Una analisi, volutamente a prima lettura, mostra come il legislatore intenda effettuare interventi ponderosi sempre però con lo schema delle deroga ai procedimenti ordinari e con l’accentramento dei poteri amministrativi nelle mani di strutture di tipo commissariale.

Basta, a conferma, leggere l’art. 2 del predetto decreto, recante Misure urgenti per la semplificazione delle procedure di gara e altri interventi urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei.

In particolare, il Direttore generale del Grande Progetto Pompei (approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012) può avvalersi dei poteri previsti dall'articolo 20, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (fatti salvi gli effetti del protocollo di legalità stipulato con la competente Prefettura - Ufficio territoriale del Governo).

Se si legge tale rimando, si apprende che Per l’espletamento dei compiti stabiliti, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell’investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull’affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei princìpi generali dell’ordinamento giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto disposto dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; i decreti di cui al comma 1 del presente articolo contengono l’indicazione delle principali norme cui si intende derogare.

Inoltre sub lettera c) è previsto che (sempre) in deroga alla disposizione dell'articolo 48, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (DLgs. n. 163 del 2006) il predetto Direttore generale di progetto proceda all'aggiudicazione dell'appalto anche ove l'aggiudicatario non abbia provveduto a fornire, nei termini di legge, la prova del possesso dei requisiti dichiarati o a confermare le sue dichiarazioni: solo nel caso in cui l'aggiudicatario non provveda neppure nell'ulteriore termine a tal fine assegnatogli dal Direttore generale di progetto il contratto di appalto è risolto di diritto, ma l'amministrazione applica le sanzioni di cui all'articolo 48, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, procedendosi ad aggiudicare l'appalto all'impresa seconda classificata.

I rimandi alle deroghe si susseguono, peraltro, estesi: vale qui ancora ricordare ex pluris quella di cui alla lett. g) per la quale in deroga agli articoli 10, comma 6, e 119 del Codice dei contratti pubblici nonchè dell'articolo 9, comma 4, del DPR n. 207 del 2010, il responsabile del procedimento può sempre svolgere, per più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori.

Non meno emblematica è la possibilità che, in deroga all'articolo 112 del Codice dei contratti pubblici, nonchè alle disposizioni contenute nella Parte II, Titolo II, Capo II del DPR n. 207 del 2010, la verifica dei progetti sia sostituita da un'attestazione del responsabile unico del procedimento di rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 93, commi 1 e 2, del predetto Codice, ove richiesti, e della loro conformità alla normativa vigente.

Sorge allora spontaneo un dubbio: invece di insistere nei regimi in deroga, non sarebbe più agevole battere la strada della ordinarietà, rafforzando le strutture esistenti ed incentivando al massimo i tempi e l’attuazione delle verifiche processuali innanzi al giudice amministrativo? (La vituperata "caccia all’errore" nelle procedure degli appalti, non è forse una forma democratica e incisiva di controllo sulla legalità a tutto campo e -elemento non secondario- praticata nelle sedi appropriate?).


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