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GIOVANNI VIRGA
Due decreti con (apparentemente) una vacatio di troppo
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Riportiamo qui di seguito i testi del D.P.R. 11 febbraio 2006, n. 32 (in G.U. n. 35 dell’11 febbraio 2006), con il quale è stato disposto lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e del D.P.R. (n. 33) adottato in pari data (e pubblicato nella medesima G.U.) con il quale sono stati convocati i comizi elettorali.
Entrambi i decreti non contengono in calce la formula secondo cui gli stessi entrano in vigore nello stesso giorno della loro pubblicazione nella G.U., onde potrebbe ritenersi che i medesimi, conformemente alla regola generale contenuta nell'art. 10 delle preleggi (secondo cui "le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto"), entreranno in vigore dopo l’ordinario periodo di vacatio; secondo le indicazioni presenti nel sito della Gazzetta Ufficiale on line, curato dall’IPZS s.p.a. e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, entrambi i decreti in questione entrerebbero in vigore in data 26 febbraio 2006.
Qualcuno a questo punto potrebbe sostenere che il Parlamento potrà operare in via ordinaria sino alla data in cui avrà effetto il D.P.R. che ne prevede lo scioglimento (e cioè fino al 25 febbraio p.v.) e che la disciplina sulla c.d. par condicio potrà applicarsi solo dalla data di entrata in vigore del D.P.R. di indizione dei comizi elettorali (v. art. 4, 1° comma, della L. 22 febbraio 2000, n. 28, secondo cui "Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme ...."; disposizione quest'ultima da interpretare secondo i comuni canoni ermeneutici, secondo cui la data di convocazione dei comizi elettorali coincide con quella di entrata in vigore del D.P.R. che prevede tale convocazione).
In realtà i provvedimenti in parola, nonostante la forma dell'atto che li racchiude (un D.P.R., avente solitamente contenuto normativo), sembrano avere natura di atti di alta amministrazione e, in quanto tali, non sono soggetti alle ordinarie regole (ivi compresa quella della vacatio legis ex art. 10 delle preleggi) previste per gli atti legislativi o regolamentari. Onde l'indicazione contenuta nel sito della Gazzetta Ufficiale on line curato dall'IPZS s.p.a. e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che indica nel 26 febbraio 2006 la data di entrata in vigore dei D.P.R. in questione, non sembra esatta.
(11 febbraio 2006)
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2006, n. 32 (in G.U. n. 35 dell’11 febbraio 2006) - Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 88 della Costituzione;
Sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Decreta:
Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono sciolti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2006, n. 33 (in G.U. n. 35 dell’11 febbraio 2006) - Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto in data odierna, che dispone lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;
E m a n a
il seguente decreto:
I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per i giorni di domenica 9 aprile e di lunedì 10 aprile 2006.
La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di venerdì 28 aprile 2006.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 febbraio 2006.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli