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DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 (in G.U. n. 112 del 16 maggio
2005 - S.O. n. 93) - Codice dell'amministrazione digitale. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r),
della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri; Visto l'articolo 10 della
legge 29 luglio 2003, n. 229,
recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo
e codificazione - legge di semplificazione 2001; Vista la
legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi; Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante
norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre
1992, n. 421; Visto il
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri; Visto il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visto il
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche; Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante
attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le
firme elettroniche; Visto il
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
codice in materia di protezione dei dati personali; Vista la
legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici; Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, recante
attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità
di fatturazione in materia di IVA; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004; Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di
cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, così
come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
riunione del 13 gennaio 2005; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 4 marzo 2005; Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il
Ministro della giustizia, con il Ministro delle attività produttive e con il
Ministro delle comunicazioni; E m a n a il seguente decreto legislativo: Capo I PRINCIPI GENERALI Sezione I Definizioni, finalità e ambito di applicazione Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente codice si intende per: a) allineamento dei dati: il processo di coordinamento dei
dati presenti in più archivi finalizzato alla verifica della corrispondenza
delle informazioni in essi contenute; b) autenticazione informatica: la validazione dell'insieme di
dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne distinguono
l'identità nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie
al fine di garantire la sicurezza dell'accesso; c) carta d'identità elettronica: il documento d'identità
munito di fotografia del titolare rilasciato su supporto informatico dalle
amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità
anagrafica del suo titolare; d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su
supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi
erogati dalle pubbliche amministrazioni; e) certificati elettronici: gli attestati elettronici che
collegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari e
confermano l'identità informatica dei titolari stessi; f) certificato qualificato: il certificato elettronico
conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE,
rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II
della medesima direttiva; g) certificatore: il soggetto che presta servizi di
certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi
con queste ultime; h) chiave privata: l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la
firma digitale sul documento informatico; i) chiave pubblica: l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la
firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi
asimmetriche; l) dato a conoscibilità limitata: il dato la cui
conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o
categorie di soggetti; m) dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato, o
comunque trattato da una pubblica amministrazione; n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque; o) disponibilità: la possibilità di accedere ai dati senza
restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge; p) documento informatico: la rappresentazione informatica di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma
elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati
elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica; r) firma elettronica qualificata: la firma elettronica
ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione
univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione informatica, creata con
mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata
ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi
siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato
qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della
firma, quale l'apparato strumentale usato per la creazione della firma
elettronica; s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica
qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una
privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata
e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere
manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento
informatico o di un insieme di documenti informatici; t) fruibilità di un dato: la possibilità di utilizzare il
dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra
amministrazione; u) gestione informatica dei documenti: l'insieme delle
attività finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonchè alla
classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento e conservazione dei
documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito
del sistema di classificazione d'archivio adottato, effettuate mediante sistemi
informatici; v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile
risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia
obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi; z) pubbliche amministrazioni centrali: le amministrazioni
dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici
nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300; aa) titolare: la persona fisica cui è attribuita la firma
elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma
elettronica; bb) validazione temporale: il risultato della procedura
informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una
data ed un orario opponibili ai terzi. Art. 2. Finalità e ambito di applicazione 1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la
disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la
fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a
tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione. 2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo che sia diversamente stabilito, nel
rispetto della loro autonomia organizzativa e comunque nel rispetto del riparto
di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione. 3. Le disposizioni di cui al capo II concernenti i documenti
informatici, le firme elettroniche, i pagamenti informatici, i libri e le
scritture, le disposizioni di cui al capo III, relative alla formazione,
gestione, alla conservazione, nonchè le disposizioni di cui al capo IV relative
alla trasmissione dei documenti informatici si applicano anche ai privati ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. 4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l'accesso ai
documenti informatici, e la fruibilità delle informazioni digitali si applicano
anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico. 5. Le disposizioni del presente codice si applicano nel
rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali
e, in particolare, delle disposizioni in materia di protezione dei dati
personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 6. Le disposizioni del presente codice non si applicano
limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza
pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali. Sezione II Art. 3. Diritto all'uso delle tecnologie 1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed
ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche
amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti
di quanto previsto nel presente codice. Art. 4. Partecipazione al procedimento amministrativo informatico 1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il
diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione secondo quanto disposto
dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. 2. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche
amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa. Art. 5. Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche 1. A decorrere dal 30 giugno 2007, le pubbliche
amministrazioni centrali con sede nel territorio italiano consentono
l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con
l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Art. 6. Utilizzo della posta elettronica certificata 1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta
elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio di documenti e informazioni con i
soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente
dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. 2. Le disposizioni di cui al gomma 1 si applicano anche alle
pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente
stabilito. Art. 7. Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza 1. Le pubbliche amministrazioni centrali provvedono alla
riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi; a tale fine sviluppano l'uso
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sulla base di una
preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche
utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli
utenti. 2. Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubbliche
amministrazioni centrali trasmettono al Ministro delegato per la funzione
pubblica e al Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie una relazione
sulla qualità dei servizi resi e sulla soddisfazione dell'utenza. Art. 8. Alfabetizzazione informatica dei cittadini 1. Lo Stato promuove iniziative volte a favorire
l'alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare riguardo alle
categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei
servizi telematici delle pubbliche amministrazioni. Art. 9. Partecipazione democratica elettronica 1. Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove
tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche
residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei
diritti politici e civili sia individuali che collettivi. Art. 10. Sportelli per le attività produttive 1. Lo sportello unico di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, è realizzato in modalità
informatica ed eroga i propri servizi verso l'utenza anche in via telematica. 2. Gli sportelli unici consentono l'invio di istanze,
dichiarazioni, documenti e ogni altro atto trasmesso dall'utente in via
telematica e sono integrati con i servizi erogati in rete dalle pubbliche
amministrazioni. 3. Al fine di promuovere la massima efficacia ed efficienza
dello sportello unico, anche attraverso l'adozione di modalità omogenee di
relazione con gli utenti nell'intero territorio nazionale, lo Stato, d'intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, individua uno o più modelli tecnico-organizzativi di
riferimento, tenendo presenti le migliori esperienze realizzate che garantiscano
l'interoperabilità delle soluzioni individuate. 4. Lo Stato realizza, nell'ambito di quanto previsto dal
sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005,
n. 42, un sistema informatizzato per le imprese relativo ai procedimenti di
competenza delle amministrazioni centrali anche ai fini di quanto previsto
all'articolo 11. Art. 11. Registro informatico degli adempimenti
amministrativi per le imprese 1. Presso il Ministero delle attività produttive, che si
avvale a questo scopo del sistema informativo delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, è istituito il Registro informatico degli
adempimenti amministrativi per le imprese, di seguito denominato «Registro», il
quale contiene l'elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle
pubbliche amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attività di impresa,
nonché i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici
di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Il Registro, che si articola su base regionale con apposite sezioni del sito
informatico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via
elettronica la relativa modulistica. 2. È fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonché ai
concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di servizi pubblici, di
trasmettere in via informatica al Ministero delle attività produttive l'elenco
degli adempimenti amministrativi necessari per l'avvio e l'esercizio
dell'attività di impresa. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro delegato per
l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le modalità di coordinamento, di
attuazione e di accesso al Registro, nonché di connessione informatica tra le
diverse sezioni del sito. 4. Il Registro è pubblicato su uno o più siti telematici,
individuati con decreto del Ministro delle attività produttive. 5. Del Registro possono avvalersi le autonomie locali,
qualora non provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti. 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo
si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n.
229. Sezione III Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra
Stato, Regioni e autonomie locali Art. 12. Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e
delle comunicazioni nell'azione amministrativa 1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare
autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e
della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza,
efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e
partecipazione. 2. Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse
amministrazioni e tra queste e i privati, con misure informatiche, tecnologiche,
e procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71. 3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare
l'uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli
utenti con i servizi informatici da esse erogati, qualunque sia il canale di
erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun
erogatore di servizi. 4. Lo Stato promuove la realizzazione e l'utilizzo di reti
telematiche come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni ed i
privati. 5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti
normative, l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e
informazioni, nonchè l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei
processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole
tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. Art. 13. Formazione informatica dei dipendenti pubblici 1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei
piani di cui all'articolo 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano
anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e
all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Art. 14. Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali 1. In attuazione del disposto dell'articolo 117, secondo
comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento
informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando
anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e
l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la
circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete
dalle amministrazioni medesime. 2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le
intese e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli
indirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione
amministrativa coordinato e condiviso e per l'individuazione delle regole
tecniche di cui all'articolo 71. 3. Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2,
istituisce organismi di cooperazione con le regioni e le autonomie locali,
promuove intese ed accordi tematici e territoriali, favorisce la collaborazione
interregionale, incentiva la realizzazione di progetti a livello locale, in
particolare mediante il trasferimento delle soluzioni tecniche ed organizzative,
previene il divario tecnologico tra amministrazioni di diversa dimensione e
collocazione territoriale. Art. 15. Digitalizzazione e riorganizzazione 1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle
pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui
all'articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e più esteso
utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito di
una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di
digitalizzazione. 2. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni
provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti
amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità
di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle
imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite
nelle regole tecniche di cui all'articolo 71. 3. La digitalizzazione dell'azione amministrativa è attuata
dalle pubbliche amministrazioni con modalità idonee a garantire la
partecipazione dell'Italia alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio
elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri
dell'Unione europea. Art. 16. Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri
in materia di innovazione e tecnologie 1. Per il perseguimento dei fini di cui al presente codice,
il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per
l'innovazione e le tecnologie, nell'attività di coordinamento del processo di
digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti
e dei piani di azione formulati dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo
sviluppo dei sistemi informativi: a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la
pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle
pubbliche amministrazioni centrali, e ne verifica l'attuazione; b) valuta, sulla base di criteri e metodiche di
ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per
l'informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni centrali; c) sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di
rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare
attenzione per i progetti di carattere intersettoriale; d) promuove l'informazione circa le iniziative per la
diffusione delle nuove tecnologie; e) detta norme tecniche ai sensi dell'articolo, 71 e criteri
in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento
dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni centrali e
delle loro interconnessioni, nonchè della loro qualità e relativi aspetti
organizzativi e della loro sicurezza. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
delegato per l'innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento
sullo stato di attuazione del presente codice. Art. 17. Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie 1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono
l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine le predette
amministrazioni individuano un centro di competenza cui afferiscono i compiti
relativi a: a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi
informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e
organizzativi comuni; b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia
interni che esterni, forniti dai sistemi informativi dell'amministrazione; c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della sicurezza
informatica; d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e
promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge
9 gennaio 2004, n. 4; e) analisi della coerenza tra l'organizzazione
dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità
dei servizi nonchè di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa; f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi; h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti
ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese
mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di
servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei
sistemi informativi cooperativi; i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle
direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
delegato per l'innovazione e le tecnologie; j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione,
all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo
informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di
sicurezza, accessibilità e fruibilità. Art. 18. Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica 1. È istituita la Conferenza permanente per l'innovazione
tecnologica con funzioni di consulenza al Presidente del Consiglio dei Ministri,
o al Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, in materia di sviluppo
ed attuazione dell'innovazione tecnologica nelle amministrazioni dello Stato. 2. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica è
presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri
designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per
l'innovazione e le tecnologie; ne fanno parte il Presidente del Centro nazionale
per l'informatica nella pubblica amministrazione (d'ora in poi CNIPA), i
componenti del CNIPA, il Capo del Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie, nonchè i responsabili delle funzioni di cui all'articolo 17. 3. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica si
riunisce con cadenza almeno semestrale per la verifica dello stato di attuazione
dei programmi in materia di innovazione tecnologica e del piano triennale di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro
delegato per l'innovazione e le tecnologie, provvede, con proprio decreto, a
disciplinare il funzionamento della Conferenza permanente per l'innovazione
tecnologica. 5. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica può
sentire le organizzazioni produttive e di categoria. 6. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica
opera senza rimborsi spese o compensi per i partecipanti a qualsiasi titolo
dovuti, compreso il trattamento economico di missione; dal presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Art. 19. Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego
1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, una banca dati contenente la
normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni. 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, cura l'aggiornamento periodico della banca dati di cui
al comma 1, tenendo conto delle innovazioni normative e della contrattazione
collettiva successivamente intervenuta, e assicurando agli utenti la
consultazione gratuita. 3. All'onere derivante dall'attuazione dei presente articolo
si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n.
229. Capo II DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE; PAGAMENTI, LIBRI E Sezione I Documento informatico Art. 20. Documento informatico 1. Il documento informatico da chiunque formato, la
registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici
sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle
disposizioni del presente codice ed alle regole tecniche di cui all'articolo 71. 2. Il documento informatico sottoscritto con firma
elettronica qualificata o con firma digitale soddisfa il requisito legale della
forma scritta se formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 71 che garantiscano l'identificabilità dell'autore e l'integrità
del documento. 3. Le regole tecniche per la trasmissione, la conservazione,
la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti
informatici sono stabilite ai sensi dell'articolo 71; la data e l'ora di
formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in
conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale. 4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure
tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la
disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento
informatico. 5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di
protezione dei dati personali. Art. 21. Valore probatorio del documento informatico sottoscritto 1. Il documento informatico, cui è apposta una firma
elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto
conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza. 2. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale
o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista
dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dipositivo di firma si
presume riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria. 3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma
digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un
certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata
sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal
momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la
sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti
interessate. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un
certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea,
quando ricorre una delle seguenti condizioni: a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla
direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
1999, ed è accreditato in uno Stato membro; b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore
stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima
direttiva; c) il certificato qualificato, o il certificatore, è
riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione
europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali. 5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed
alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le
modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie. Art. 22. Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni 1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni costituiscono informazione
primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di
supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. 2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione,
immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed
atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa
l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi
facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate,
sia il soggetto che ha effettuato l'operazione. 3. Le copie su supporto informatico di documenti formati in
origine su altro tipo di supporto sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli
originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata
dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio
dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale e
nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. 4. Le regole tecniche in materia di formazione e
conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono
definite ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro per i beni e le
attività culturali, nonchè d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il
Garante per la protezione dei dati personali. Art. 23. Copie di atti e documenti informatici 1. All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole:
«riproduzioni fotografiche» è inserita la seguente: «, informatiche». 2. I duplicati, le copie, gli estratti del documento
informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a
tutti gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche. 3. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di
atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e
documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari
pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi
degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata,
da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma
elettronica qualificata. 4. Le copie su supporto informatico di documenti originali
non unici formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico
sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la
loro conformità all'originale è assicurata dal responsabile della conservazione
mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole
tecniche di cui all'articolo 71. 5. Le copie su supporto informatico di documenti, originali
unici, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico
sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la
loro conformità all'originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico
ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico
e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. 6. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti
di cui al comma 3, esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale
formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge. 7. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti
previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti
di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono
conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71 di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Sezione II Art. 24. Firma digitale 1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un
solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o
associata. 2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce
l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi
genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. 3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un
certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti
scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. 4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare,
secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, la validità del
certificato stesso, nonchè gli elementi identificativi del titolare e del
certificatore e gli eventuali limiti d'uso. Art. 25. Firma autenticata 1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del
codice civile, la firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata
autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 2. L'autenticazione della firma digitale o di altro tipo di
firma elettronica qualificata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico
ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo
accertamento della sua identità personale, della validità del certificato
elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in
contrasto con l'ordinamento giuridico. 3. L'apposizione della firma digitale o di altro tipo di
firma elettronica qualificata da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di
cui all'articolo 24, comma 2. 4. Se al documento informatico autenticato deve essere
allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il
pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale,
secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 5. Art. 26. Certificatori 1. L'attività dei certificatori stabiliti in Italia o in un
altro Stato membro dell'Unione europea è libera e non necessita di
autorizzazione preventiva. Detti certificatori o, se persone giuridiche, i loro
legali rappresentanti ed i soggetti preposti all'amministrazione, devono
possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo
26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. 2. L'accertamento successivo dell'assenza o del venir meno
dei requisiti di cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione
dell'attività intrapresa. 3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori
accreditati che hanno sede stabile in altri Stati membri dell'Unione europea non
si applicano le norme del presente codice e le relative norme tecniche di cui
all'articolo 71 e si applicano le rispettive norme di recepimento della
direttiva 1999/93/CE. Art. 27. Certificatori qualificati 1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati
qualificati devono trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 26. 2. I certificatori di cui al comma 1, devono inoltre: a) dimostrare l'affidabilità organizzativa, tecnica e
finanziaria necessaria per svolgere attività di certificazione; b) utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche,
dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in
particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica
nel settore della tecnologia delle firme elettroniche e della dimestichezza con
procedure di sicurezza appropriate e che sia in grado di rispettare le norme del
presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71; c) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione
adeguati e conformi a tecniche consolidate; d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti
da alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei
procedimenti, in conformità a criteri di sicurezza riconosciuti in ambito
europeo e internazionale e certificati ai sensi dello schema nazionale di cui
all'articolo 35, comma 5; e) adottare adeguate misure contro la contraffazione dei
certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrità e la
sicurezza nella generazione delle chiavi private nei casi in cui il
certificatore generi tali chiavi. 3. I certificatori di cui al comma 1, devono comunicare,
prima dell'inizio dell'attività, anche in via telematica, una dichiarazione di
inizio di attività al CNIPA, attestante l'esistenza dei presupposti e dei
requisiti previsti dal presente codice. 4. Il CNIPA procede, d'ufficio o su segnalazione motivata di
soggetti pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice e dispone, se del caso,
con provvedimento motivato da notificare all'interessato, il divieto di
prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò
sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta
attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione
stessa. Art. 28. Certificati qualificati 1. I certificati qualificati devono contenere almeno le
seguenti informazioni: a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato è un
certificato qualificato; b) numero di serie o altro codice identificativo del
certificato; c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore
che ha rilasciato il certificato e lo Stato nel quale è stabilito; d) nome, cognome o uno pseudonimo chiaramente identificato
come tale e codice fiscale del titolare del certificato; e) dati per la verifica della firma, cioè i dati peculiari,
come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la
firma elettronica corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in
possesso del titolare; f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di
validità del certificato; g) firma elettronica qualificata del certificatore che ha
rilasciato il certificato. 2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta
salva la possibilità di utilizzare uno pseudonimo, per i titolari residenti
all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il
codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in
mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di
sicurezza sociale o un codice identificativo generale. 3. Il certificato qualificato contiene, ove richiesto dal
titolare o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo
scopo per il quale il certificato è richiesto: a) le qualifiche specifiche del titolare, quali
l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il
possesso di altre abilitazioni professionali, nonchè poteri di rappresentanza; b) limiti d'uso del certificato, ai sensi dell'articolo 30,
comma 3; c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti
per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili. 4. Il titolare, ovvero il terzo interessato se richiedente ai
sensi del comma 3, comunicano tempestivamente al certificatore il modificarsi o
venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente
articolo. Art. 29. Accreditamento 1. I certificatori che intendono conseguire il riconoscimento
del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di
sicurezza, chiedono di essere accreditati presso il CNIPA. 2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui
all'articolo 27, ed allegare alla domanda oltre ai documenti indicati nel
medesimo articolo il profilo professionale del personale responsabile della
generazione dei dati per la creazione e per la verifica della firma, della
emissione dei certificati e della gestione del registro dei certificati nonchè
l'impegno al rispetto delle regole tecniche. 3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a quanto
previsto dal comma 2, deve inoltre: a) avere forma giuridica di società di capitali e un capitale
sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione alla
attività bancaria ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385; b) garantire il possesso, oltre che da parte dei
rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione
e dei componenti degli organi preposti al controllo, dei requisiti di
onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso banche ai sensi dell'articolo 26 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 4. La domanda di accreditamento si considera accolta qualora
non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta
giorni dalla data di presentazione della stessa. 5. Il termine di cui al comma 4, può essere sospeso una sola
volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda,
esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino
la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità del CNIPA o
che questo non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende
a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. 6. A seguito dell'accoglimento della domanda, il CNIPA
dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico, tenuto dal
CNIPA stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell'applicazione
della disciplina in questione. 7. Il certificatore accreditato può qualificarsi come tale
nei rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni. 8. Sono equiparati ai certificatori accreditati ai sensi del
presente articolo i certificatori accreditati in altri Stati membri dell'Unione
europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE. 9. Alle attività previste dal presente articolo si fa fronte
nell'ambito delle risorse del CNIPA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Art. 30. Responsabilità del certificatore 1. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato
qualificato o che garantisce al pubblico l'affidabilità del certificato è
responsabile, se non prova d'aver agito senza colpa o dolo, del danno cagionato
a chi abbia fatto ragionevole affidamento: a) sull'esattezza e sulla completezza delle informazioni
necessarie alla verifica della firma in esso contenute alla data del rilascio e
sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per i certificati
qualificati; b) sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato
il firmatario detenesse i dati per la creazione della firma corrispondenti ai
dati per la verifica della firma riportati o identificati nel certificato; c) sulla garanzia che i dati per la creazione e per la
verifica della firma possano essere usati in modo complementare, nei casi in cui
il certificatore generi entrambi; d) sull'adempimento degli obblighi a suo carico previsti
dall'articolo 32. 2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato
qualificato è responsabile, nei confronti dei terzi che facciano affidamento sul
certificato stesso, dei danni provocati per effetto della mancata o non
tempestiva registrazione della revoca o non tempestiva sospensione del
certificato, secondo quanto previsto. dalle regole tecniche di cui all'articolo
71, salvo che provi d'aver agito senza colpa. 3. Il certificato qualificato può contenere limiti d'uso
ovvero un valore limite per i negozi per i quali può essere usato il certificato
stesso, purchè i limiti d'uso o il valore limite siano riconoscibili da parte
dei terzi e siano chiaramente evidenziati nel processo di verifica della firma
secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71. Il
certificatore non è responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato
qualificato che ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento
del valore limite. Art. 31. Vigilanza sull'attività di certificazione 1. Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo
sull'attività dei certificatori qualificati e accreditati. Art. 32. Obblighi del titolare e del certificatore 1. Il titolare del certificato di firma è tenuto ad adottare
tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri ed a
custodire e utilizzare il dispositivo di firma con la diligenza del buon padre
di famiglia. 2. Il certificatore è tenuto ad adottare tutte le misure
organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri, ivi incluso il
titolare del certificato. 3. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'articolo 19,
certificati qualificati deve inoltre: a) provvedere con certezza alla identificazione della persona
che fa richiesta della certificazione; b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico
nei modi o nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all'articolo 71, nel
rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni; c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta
dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di
rappresentanza o altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche
rivestite, previa verifica della documentazione presentata dal richiedente che
attesta la sussistenza degli stessi; d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 71; e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla
procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e
sulle caratteristiche e sulle limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base
del servizio di certificazione; f) non rendersi depositario di dati per la creazione della
firma del titolare; g) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e
della sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte del
titolare o del terzo dal quale derivino i poteri del titolare medesimo, di
perdita del possesso o della compromissione del dispositivo di firma, di
provvedimento dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause
limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni,
secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71; h) garantire un servizio di revoca e sospensione dei
certificati elettronici sicuro e tempestivo nonché garantire il funzionamento
efficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di firma emessi,
sospesi e revocati; i) assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora
di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici; j) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le
informazioni relative al certificato qualificato dal momento della sua emissione
almeno per dieci anni anche al fine di fornire prova della certificazione in
eventuali procedimenti giudiziari; k) non copiare, né conservare, le chiavi private di firma del
soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di certificazione; l) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le
informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra
cui in particolare gli esatti termini e condizioni relative all'uso del
certificato, compresa ogni limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di
accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle
controversie; dette informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente,
devono essere scritte in linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell'accordo
tra il richiedente il servizio ed il certificatore; m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro
dei certificati con modalità tali da garantire che soltanto le persone
autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che l'autenticità delle
informazioni sia verificabile, che i certificati siano accessibili alla
consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del
certificato e che l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che
comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle
informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento
sul certificato. 4. Il certificatore è responsabile dell'identificazione del
soggetto che richiede il certificato qualificato di firma anche se tale attività
è delegata a terzi. 5. Il certificatore raccoglie i dati personali solo
direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso, e
soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato,
fornendo l'informativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196. I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini
diversi senza l'espresso consenso della persona cui si riferiscono. Art. 33. Uso di pseudonimi 1. In luogo del nome del titolare il certificatore può
riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale.
Se il certificato è qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le
informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno dieci anni
dopo la scadenza del certificato stesso. Art. 34. Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e
per altri soggetti qualificati 1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti
informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni: a) possono svolgere direttamente l'attività di rilascio dei
certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di accreditarsi ai sensi
dell'articolo 29; tale attività può essere svolta esclusivamente nei confronti
dei propri organi ed uffici, nonchè di categorie di terzi, pubblici o privati. I
certificati qualificati rilasciati in favore di categorie di terzi possono
essere utilizzati soltanto nei rapporti con l'Amministrazione certificante, al
di fuori dei quali sono privi di ogni effetto; con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e per
l'innovazione e le tecnologie e dei Ministri interessati, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le categorie di terzi e le
caratteristiche dei certificati qualificati; b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la
vigente normativa in materia di contratti pubblici. 2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti
informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione può
adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle
contenute nelle regole tecniche di cui all'articolo 72. 3. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico
ufficiale, l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad
albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate con decreti di cui
all'articolo 71 di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il
Ministro della giustizia e con gli altri Ministri di volta in volta interessati,
sulla base dei principi generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti. 4. Nelle more della definizione delle specifiche norme
tecniche di cui al comma 3, si applicano le norme tecniche vigenti in materia di
firme digitali. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
del presente codice le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di idonee
procedure informatiche e strumenti software per la verifica delle firme digitali
secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71. Art. 35. Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma 1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la
generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da
garantire che la chiave privata: a) sia riservata; b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia
protetta da contraffazioni; c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare
dall'uso da parte di terzi. 2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al comma 1
devono garantire l'integrità dei documenti informatici a cui la firma si
riferisce. I documenti informatici devono essere presentati al titolare, prima
dell'apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguità, e si deve
richiedere conferma della volontà di generare la firma secondo quanto previsto
dalle regole tecniche di cui all'articolo 71. 3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme
apposte con procedura automatica. L'apposizione di firme con procedura
automatica è valida se l'attivazione della procedura medesima è chiaramente
riconducibile alla volontà del titolare e lo stesso renda palese la sua adozione
in relazione al singolo documento firmato automaticamente. 4. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla
valutazione e certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale per la
valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia
dell'informazione di cui al comma 5. 5. La conformità dei requisiti di sicurezza dei dispositivi
per la creazione di una firma qualificata prescritti dall'allegato III della
direttiva 1999/93/CE è accertata, in Italia, in base allo schema nazionale per
la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia
dell'informazione, fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attività produttive e
dell'economia e delle finanze. Lo schema nazionale la cui attuazione non deve
determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ed individua
l'organismo pubblico incaricato di accreditare i centri di valutazione e di
certificare le valutazioni di sicurezza. Lo schema nazionale può prevedere
altresì la valutazione e la certificazione relativamente ad ulteriori criteri
europei ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti
al settore suddetto. 6. La conformità ai requisiti di sicurezza dei dispositivi
sicuri per la creazione di una firma qualificata a quanto prescritto
dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE è inoltre riconosciuta se
certificata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro e
notificato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva
stessa. Art. 36. Revoca e sospensione dei certificati qualificati 1. Il certificato qualificato deve essere a cura del
certificatore: a) revocato in caso di cessazione dell'attività del
certificatore salvo quanto previsto dal comma 2; b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento
dell'autorità; c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o
del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalità previste
nel presente codice; d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della
capacità del titolare o di abusi o falsificazioni. 2. Il certificato qualificato può, inoltre, essere revocato o
sospeso nei casi previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo 71. 3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato,
qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della
lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato
mediante adeguato riferimento temporale. 4. Le modalità di revoca o sospensione sono previste nelle
regole tecniche di cui all'articolo 71. Art. 37. Cessazione dell'attività 1. Il certificatore qualificato o accreditato che intende
cessare l'attività deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione,
darne avviso al CNIPA e informare senza indugio i titolari dei certificati da
lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della
cessazione saranno revocati. 2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica
contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro
certificatore o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un certificatore
sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della
cessazione. 3. Il certificatore di cui al comma 1 indica altro
depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione. 4. Il CNIPA rende nota la data di cessazione dell'attività
del certificatore accreditato tramite l'elenco di cui all'articolo 29, comma 6.
Sezione III Art. 38. Pagamenti informatici 1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche
amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le regole
tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 di concerto con i Ministri per la
funzione pubblica, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentiti il
Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia. Art. 39. Libri e scritture 1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli
previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di
cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti
informatici in conformità alle disposizioni del presente codice e secondo le
regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. Capo III Art. 40. Formazione di documenti informatici 1. Le pubbliche amministrazioni che dispongono di idonee
risorse tecnologiche formano gli originali dei propri documenti con mezzi
informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole
tecniche di cui all'articolo 71. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la redazione
di documenti originali su supporto cartaceo, nonchè la copia di documenti
informatici sul medesimo supporto è consentita solo ove risulti necessaria e
comunque nel rispetto del principio dell'economicità. 3. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente codice, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta dei Ministri
delegati per la funzione pubblica, per l'innovazione e le tecnologie e del
Ministro per i beni e le attività culturali, sono individuate le categorie di
documenti amministrativi che possono essere redatti in originale anche su
supporto cartaceo in relazione al particolare valore di testimonianza storica ed
archivistica che sono idonei ad assumere. 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri
decreti, fissa la data dalla quale viene riconosciuto il valore legale degli
albi, elenchi, pubblici registri ed ogni altra raccolta di dati concernenti
stati, qualità personali e fatti già realizzati dalle amministrazioni, su
supporto informatico, in luogo dei registri cartacei. Art. 41. Procedimento e fascicolo informatico 1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti
amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente. 2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento può
raccogliere in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del
procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione
dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i
diritti di cui all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7
agosto 1990, n. 241, previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la
conferenza dei servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti
informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle
amministrazioni medesime. Art. 42. Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche
amministrazioni 1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di
rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti
e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e
provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli
archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche
adottate ai sensi dell'articolo 71. Art. 43. Riproduzione e conservazione dei documenti 1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la
corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la
conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici
sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione sia
effettuata in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la
loro conservazione nel tempo, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai
sensi dell'articolo 71. 2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture
contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento già conservati
mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro
processo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali. 3. I documenti informatici, di cui è prescritta la
conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze
correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con
modalità digitali. 4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i
beni e le attività culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e
sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle
disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Art. 44. Requisiti per la conservazione dei documenti informatici 1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici
garantisce: a) l'identificazione certa del soggetto che ha formato il
documento e dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea di
riferimento di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) l'integrità del documento; c) la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e
delle informazioni identificative, inclusi ì dati di registrazione e di
classificazione originari; d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli
articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal
disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto. Capo IV Art. 45. Valore giuridico della trasmissione 1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il
fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della
forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del
documento originale. 2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si
intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende
consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da
questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a
disposizione dal gestore. Art. 46. Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi 1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o
giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i documenti informatici trasmessi ad altre
pubbliche amministrazioni per via telematica possono contenere soltanto le
informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da
regolamento e indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali
sono acquisite. Art. 47. Trasmissione dei documenti attraverso la posta
elettronica tra le pubbliche amministrazioni 1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche
amministrazioni avvengono di norma mediante l'utilizzo della posta elettronica;
esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia
verificata la provenienza. 2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni
sono valide se: a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma
elettronica qualificata; b) ovvero sono dotate di protocollo informatizzato; c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la
provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole
tecniche di cui all'articolo 71; d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica
certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68. 3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
del presente codice le pubbliche amministrazioni centrali provvedono a: a) istituire almeno una casella di posta elettronica
istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ciascun
registro di protocollo; b) utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra
l'amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme in materia di
protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al
grado di riservatezza degli strumenti utilizzati. Art. 48. Posta elettronica certificata 1. La trasmissione telematica di comunicazioni che
necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene
mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 2. La trasmissione del documento informatico per via
telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei
casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta. 3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un
documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono
opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole
tecniche. Art. 49. Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica 1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via
telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non
possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con
qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma
sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza,
comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di
informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate
ad essere rese pubbliche. 2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i
documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore
del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a
che non sia avvenuta la consegna al destinatario. Capo V Art. 50. Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni 1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati,
raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e
riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre
pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla
conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in
materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa
comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. 2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione,
con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti
dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e
fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia
necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione
richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo il riconoscimento di
eventuali costi eccezionali sostenuti dall'amministrazione cedente; è fatto
comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica
dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di
altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce
ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche
del sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 42. Art. 51. Sicurezza dei dati 1. Le norme di sicurezza definite nelle regole tecniche di
cui all'articolo 71 garantiscono l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità,
l'integrità e la riservatezza dei dati. 2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i
rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta. Art. 52. Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche
amministrazioni 1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti è
disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del
presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in
materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti
amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I
regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso sono pubblicati
su siti pubblici accessibili per via telematica. Art. 53. Caratteristiche dei siti 1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti
istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità,
nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone
disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità,
semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. 2. Il CNIPA svolge funzioni consultive e di coordinamento
sulla realizzazione e modificazione dei siti delle amministrazioni centrali. 3. Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e
le autonomie locali affinchè realizzino siti istituzionali con le
caratteristiche di cui al comma 1. Art. 54. Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni 1. I siti delle pubbliche amministrazioni centrali contengono
necessariamente i seguenti dati pubblici: a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le
attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale
non generale, nonchè il settore dell'ordinamento giuridico riferibile
all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di
riferimento; b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun
ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di
ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del
responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni
altro adempimento procedimentale, nonchè dell'adozione del provvedimento finale,
come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
241; c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti
individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241; d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica
istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta
elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68; e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7
agosto 1990, n. 241, nonchè i messaggi di informazione e di comunicazione
previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150; f) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso; g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei
servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione
medesima. 2. Le amministrazioni che già dispongono di propri siti
realizzano quanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore del presente codice. 3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche
amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di
autenticazione informatica. 4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le
informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle
informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si
fornisce comunicazione tramite il sito. Art. 55. Consultazione delle iniziative normative del Governo 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può pubblicare su
sito telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo, nonchè
i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione
del cittadino in conformità con le disposizioni vigenti in materia di tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri può inoltre pubblicare atti legislativi e
regolamentari in vigore, nonchè i massimari elaborati da organi di
giurisdizione. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
individuate le modalità di partecipazione del cittadino alla consultazione
gratuita in via telematica. Art. 56. Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi
al giudice amministrativo e contabile 1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al
giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia
interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito
istituzionale della rete Internet delle autorità emananti. 2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice
amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono
contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito
istituzionale della rete Internet, osservando le cautele previste dalla
normativa in materia di tutela dei dati personali. Art. 57. Moduli e formulari 1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a
rendere disponibili anche per via telematica l'elenco della documentazione
richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni
effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà. 2. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore del presente codice, i moduli o i formulari che non siano stati
pubblicati sul sito non possono essere richiesti ed i relativi procedimenti
possono essere conclusi anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. Sezione II Art. 58. Modalità della fruibilità del dato 1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad
un altro non modifica la titolarità del dato. 2. Le pubbliche amministrazioni possono stipulare tra loro
convenzioni finalizzate alla fruibilità informatica dei dati di cui siano
titolari. 3. Il CNIPA definisce schemi generali di convenzioni
finalizzate a favorire la fruibilità informatica dei dati tra le pubbliche
amministrazioni centrali e, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra le
amministrazioni centrali medesime e le regioni e le autonomie locali. Art. 59. Dati territoriali 1. Per dato territoriale si intende qualunque informazione
geograficamente localizzata. 2. È istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati
territoriali delle pubbliche amministrazioni, con il compito di definire le
regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati territoriali, la
documentazione, la fruibilità e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche
amministrazioni centrali e locali in coerenza con le disposizioni del sistema
pubblico di connettività di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42. 3. Per agevolare la pubblicità dei dati di interesse
generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale,
regionale e locale, presso il CNIPA è istituito il Repertorio nazionale dei dati
territoriali. 4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite la composizione e le modalità
per il funzionamento del Comitato di cui al comma 2. 5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
sentito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche
amministrazioni, e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 281, sono definite le regole tecniche per
la definizione del contenuto del repertorio nazionale dei dati territoriali,
nonchè delle modalità di prima costituzione e di successivo aggiornamento dello
stesso, per la formazione, la documentazione e lo scambio dei dati territoriali
detenuti dalle singole amministrazioni competenti, nonchè le regole ed i costi
per l'utilizzo dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e
locali e da parte dei privati. 6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri nè alcun
tipo di spese ivi compresi compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali
rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle amministrazioni direttamente
interessate che vi provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio. 7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il
fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui
all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Art. 60. Base di dati di interesse nazionale 1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme
delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche
amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è
utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni per l'esercizio delle proprie
funzioni e nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti. 2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione,
le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di
dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli
istituzionali e territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni
e l'accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate.
La realizzazione di tali sistemi informativi e le modalità di aggiornamento sono
attuate secondo le regole tecniche sul sistema pubblico di connettività di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42. 3. Le basi di dati di interesse nazionale sono individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione
e le tecnologie, di concerto con i Ministri di volta in volta interessati,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle materie di competenza e sentito il
Garante per la protezione dei dati personali. Con il medesimo decreto sono
altresì individuate le strutture responsabili della gestione operativa di
ciascuna base di dati e le caratteristiche tecniche del sistema informativo di
cui al comma 2. 4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si
provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore
informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Art. 61. Delocalizzazione dei registri informatici 1. Fermo restando il termine di cui all'articolo 40, comma 4,
i pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti
informatici in conformità alle disposizioni del presente codice, secondo le
regole tecniche stabilite dall'articolo 71, nel rispetto delle normativa
speciale e dei principi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti
registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall'Ufficio
territoriale competente. Art. 62. Indice nazionale delle anagrafi 1. L'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui
all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è realizzato con strumenti
informatici. Sezione III Art. 63. Organizzazione e finalità dei servizi in rete 1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le
modalità di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di
efficacia, economicità ed utilità e nel rispetto dei principi di eguaglianza e
non discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni dell'utenza, la
frequenza dell'uso e l'eventuale destinazione all'utilizzazione da parte di
categorie in situazioni di disagio. 2. Le pubbliche amministrazioni centrali progettano e
realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze
degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la
certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione
dell'utente. 3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i
procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di
cittadini ed imprese e rendere più efficienti i procedimenti che interessano più
amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione. Art. 64. Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche
amministrazioni 1. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei
servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle
pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'autenticazione
informatica. 2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso
ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'autenticazione informatica
anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta
nazionale dei servizi, purchè tali strumenti consentano di accertare l'identità
del soggetto che richiede l'accesso. L'accesso con carta d'identità elettronica
e carta nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle
modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni. 3. Ferma restando la disciplina riguardante le trasmissioni
telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle agenzie
fiscali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissata la data, comunque non
successiva al 31 dicembre 2007, a decorrere dalla quale non è più consentito
l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con
strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei
servizi. Art. 65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche
amministrazioni per via telematica 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche
amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui
certificato è rilasciato da un certificatore accreditato; b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema
informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale
dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi
della normativa vigente; c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema
informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti
di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente
e fermo restando il disposto dell'articolo 64, comma 3. 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo le modalità
previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni
sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al
procedimento. 3. Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3, non è più
consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalità di cui al comma 1,
lettera c). 4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente: «2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica
sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82». Sezione IV Art. 66. Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi 1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, della
carta d'identità elettronica, e dell'analogo documento, rilasciato a seguito
della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno di età,
sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, per la
diffusione e l'uso della carta nazionale dei servizi sono definite con uno o più
regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti principi: a) all'emissione della carta nazionale dei servizi
provvedono, su richiesta del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni
che intendono rilasciarla; b) l'onere economico di produzione e rilascio delle carte
nazionale dei servizi è a carico delle singole amministrazioni che le emettono; c) eventuali indicazioni di carattere individuale connesse
all'erogazione dei servizi al cittadino, sono possibili nei limiti di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete
devono consentirne l'accesso ai titolari delle carta nazionale dei servizi
indipendentemente dall'ente di emissione, che è responsabile del suo rilascio; e) la carta nazionale dei servizi può essere utilizzata anche
per i pagamenti informatici tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 3. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento,
rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del
quindicesimo anno di età, devono contenere: a) i dati identificativi della persona; b) il codice fiscale. 4. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento,
rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del
quindicesimo anno di età, possono contenere, a richiesta dell'interessato ove si
tratti di dati sensibili: a) l'indicazione del gruppo sanguigno; b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge; c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1,
con esclusione, in ogni caso, del DNA; d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e
semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per
mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza; e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o
debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti,
occorrenti per la firma elettronica. 5. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei
servizi possono essere utilizzate quali strumenti di autenticazione telematica
per l'effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche
amministrazioni, secondo le modalità stabilite con le regole tecniche di cui
all'articolo 71, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Banca d'Italia. 6. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle
tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identità
elettronica, del documento di identità elettronico e della carta nazionale dei
servizi, nonchè le modalità di impiego. 7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti
di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di
protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei
rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei
documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o
utilità. 8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle
amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con modalità
elettroniche e contenere le funzionalità della carta nazionale dei servizi per
consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle
pubbliche amministrazioni. Capo VI Art. 67. Modalità di sviluppo ed acquisizione 1. Le pubbliche amministrazioni centrali, per i progetti
finalizzati ad appalti di lavori e servizi ad alto contenuto di innovazione
tecnologica, possono selezionare uno o più proposte utilizzando il concorso di
idee di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554. 2. Le amministrazioni appaltanti possono porre a base delle
gare aventi ad oggetto la progettazione, o l'esecuzione, o entrambe, degli
appalti di cui al comma 1, le proposte ideative acquisite ai sensi del comma 1,
previo parere tecnico di congruità del CNIPA; alla relativa procedura è ammesso
a partecipare, ai sensi dell'articolo 57, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, anche il soggetto selezionato ai
sensi del comma 1, qualora sia in possesso dei relativi requisiti soggettivi.
Art. 68. Analisi comparativa delle soluzioni 1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7
agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
acquisiscono, secondo le procedure previste dall'ordinamento, programmi
informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed
economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese
dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa
amministrazione committente; b) riuso di programmi informatici sviluppati per conto e a
spese della medesima o di altre amministrazioni; c) acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario
mediante ricorso a licenza d'uso; d) acquisizione di programmi informatici a codice sorgente
aperto; e) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui
alle lettere da a) a d). 2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o
nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche che
assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa, secondo quanto
previsto dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e che consentano la
rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo
aperto, salvo che ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze. 3. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato
dati reso pubblico e documentato esaustivamente. 4. Il CNIPA istruisce ed aggiorna, con periodicità almeno
annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche
amministrazioni e delle modalità di trasferimento dei formati. Art. 69. Riuso dei programmi informatici 1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di
programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente
pubblico, hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della
documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni
che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo
motivate ragioni. 2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di
proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati
o nelle specifiche di progetto è previsto ove possibile, che i programmi
appositamente sviluppati per conto e a spese dell'amministrazione siano
facilmente portabili su altre piattaforme. 3. Le pubbliche amministrazioni inseriscono, nei contratti
per l'acquisizione di programmi informatici, di cui al comma 1, clausole che
garantiscano il diritto di disporre dei programmi ai fini del riuso da parte
della medesima o di altre amministrazioni. 4. Nei contratti di acquisizione di programmi informatici
sviluppati per conto e a spese delle amministrazioni, le stesse possono
includere clausole, concordate con il fornitore, che tengano conto delle
caratteristiche economiche ed organizzative di quest'ultimo, volte a vincolarlo,
per un determinato lasso di tempo, a fornire, su richiesta di altre
amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni. Le clausole
suddette definiscono le condizioni da osservare per la prestazione dei servizi
indicati. Art. 70. Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili 1. Il CNIPA, previo accordo con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta e
rende note applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni,
idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni. 2. Le pubbliche amministrazioni centrali che intendono
acquisire programmi applicativi valutano preventivamente la possibilità di riuso
delle applicazioni analoghe rese note dal CNIPA ai sensi del comma 1,
motivandone l'eventuale mancata adozione. Capo VII Art. 71. Regole tecniche 1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono
dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica e con le amministrazioni di volta in volta indicate nel
presente codice, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei
dati personali nelle materie di competenza, in modo da garantire la coerenza
tecnica con le regole tecniche sul sistema pubblico di connettività di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e con le regole
di cui al disciplinare pubblicato in allegato B al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196. 2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente
codice restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai
sensi del presente articolo. Capo VIII Art. 72. Norme transitorie per la firma digitale 1. I documenti sottoscritti con firma digitale basata su
certificati rilasciati da certificatori iscritti nell'elenco pubblico già tenuto
dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione sono equivalenti
ai documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da
certificatori accreditati. Art. 73. Aggiornamenti 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli
opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi
interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati
esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni
contenute nel presente codice. Art. 74. Oneri finanziari 1. All'attuazione del presente decreto si provvede
nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Art. 75. Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico
sono abrogati: a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10; b) gli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb),
cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1, ultimo
periodo, 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis;
28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies;
29-octies; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 51; del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A); c) l'articolo 26 comma 2, lettera a), e), h), della legge 27
dicembre 2002, n. 289; d) articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio
2003, n. 3; e) gli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge 29 luglio 2003,
n. 229. 2. Le abrogazioni degli articoli 2, comma 1, ultimo periodo,
6, commi 1 e 2; 10; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche
al decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443 (Testo B). 3. Le abrogazioni degli articoli 1, comma 1, lettere t), u),
v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 6,
commi 3 e 4; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28;
28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies;
29-octies; 51; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 (Testo A), si intendono riferite anche al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo C). Art. 76. Entrata in vigore del codice 1. Le disposizioni del presente codice entrano in vigore a
decorrere dal 1° gennaio 2006. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 marzo 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie Baccini, Ministro per la funzione pubblica Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Pisanu, Ministro dell'interno Castelli, Ministro della giustizia Marzano, Ministro delle attività produttive Gasparri, Ministro delle comunicazioni Visto, il Guardasigilli: Castelli TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL CODICE
DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ---->
Vedere Tabella da pag. 25 a pag. 35 <----
n. 5/2005 - ©
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Diritti dei cittadini e delle imprese
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AMMINISTRAZIONI.
REGOLE TECNICHE
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E ABROGAZIONI