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Legislazione

 n. 5/2004 - Riportiamo qui di seguito, su richiesta di alcuni lettori, la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 21 marzo 2003 n. 1772/10/G.P, riguardante il compenso aggiuntivo per festività coincidenti con la domenica; in calce alla circolare stessa è stato riportato il parere espresso in merito dell'Avvocatura Gen.le dello Stato. Quantunque non si tratti di documenti recenti, essi sono tornati di attualità, dato che il 2004 non solo è un anno bisestile (e quindi con un giorno lavorativo in più), ma in esso alcune festività coincidono con la domenica.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - Circolare 21 marzo 2003 n. 1772/10/G.P - Oggetto: Compenso aggiuntivo per festività coincidenti con la domenica.

UFFICIO P.P.A. Servizio per il Trattamento del personale G.P.

Lettera circolare del 21 marzo 2003 n.1772/10/G.P.

A tutte le Amministrazioni

Sono pervenuti da parte di numerose amministrazioni quesiti in merito all'applicabilità ai pubblici dipendenti del combinato disposto dell'art. 5, comma 3, della L. n. 260/49 e dell'art. 2, lett.e) della L.90/54 In particolare sono stati richiesti chiarimenti in merito alla legittimità del pagamento a tale personale, a prescindere dalla prestazione lavorativa, di un compenso aggiuntivo, corrispondente all'aliquota giornaliera, per le giornate di festività nazionale coincidenti con la domenica.

Le richieste sono argomentate in massima parte facendo riferimento ad alcune decisioni della Corte di Cassazione (per tutte le sentenze n. 11117/95 e n. 12731/98) le quali, al fine di definire la portata oggettiva e soggettiva delle citate norme, sembrano asserirne l'applicabilità a tutti i lavoratori subordinati.

Data la rilevanza della materia, anche in ordine agli effetti finanziari conseguenti all'applicazione delle disposizioni in esame, questo Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e Finanze, ha richiesto con nota n. 3140/10 del 17.07.2001, l'avviso dell'Avvocatura Generale dello Stato sulla questione.

L'Avvocatura con parere del 19 febbraio 2003 (n. 017130) che, ad ogni buon fine si allega, ha ritenuto che, in caso di festività nazionale coincidente con la domenica, non spetti ai lavoratori dipendenti retribuiti in misura fissa, tra i quali vanno ricompresi i dipendenti della P.A., l'aliquota aggiuntiva di retribuzione giornaliera. A tale conclusione perviene sulla base delle seguenti considerazioni. Analizzando le disposizioni contenute nell'art.5 della L.260/49 come integrato dall'art.2, lett e) della L.90/54, occorre evidenziare che:

il primo comma si riferisce a lavoratori dipendenti (di qualsiasi natura:impiegati ed operai) retribuiti non in misura fissa e per i quali spetta per i giorni di festività, solo la normale retribuzione giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio. Tale ipotesi deve essere riferita ai soli casi di astensione dal lavoro, poiché non è fatto riferimento, come invece nei commi successivi, ad ipotesi di prestazione di lavoro in dette festività;

il secondo comma dispone che in caso di prestazione lavorativa nei giorni di festività, gli stessi lavoratori di cui al primo comma, percepiscano oltre che la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio, anche la retribuzione delle ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per lavoro festivo;

il terzo comma si riferisce ai salariati retribuiti in misura fissa e prevede:

nel caso di festività lavorata, non caduta di domenica, l'attribuzione oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio, anche la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo;

nel caso, invece, di festività non lavorata cadente di domenica, viene riconosciuto, oltre alla normale retribuzione globale giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio, anche un'ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera.

La disciplina di maggior favore, consistente nell'attribuzione della pretesa aliquota ai salariati in misura fissa è voluta, secondo l'Avvocatura, come una sorta di compensazione della maggiore penosità del lavoro agli stessi affidato. Infatti, sebbene il trattamento più favorevole troverebbe giustificazione nel fatto che il lavoratore sarebbe privato del godimento di un'ulteriore giornata di esenzione dalla prestazione lavorativa, si ravvisa l'irragionevolezza di tale riconoscimento a lavoratori a retribuzione fissa, per i quali non sembra avere rilevanza alcuna l'aleatoria coincidenza della festività nazionale con la domenica.

Conclusivamente, ed in linea con quanto evidenziato dall'Avvocatura, deve essere escluso che si possa riconoscere il compenso aggiuntivo pari all'aliquota giornaliera - previsto per i salariati retribuiti in misura fissa, dall'ultima parte del terzo comma dell'art. 3 della L. n. 260/49 - a lavoratori non inquadrabili in tale categoria. Ai dipendenti pubblici, pertanto, si applica, il solo primo comma dell'art. 5 della L. n. 260/49 con la conseguente spettanza, in caso di domenica non lavorata coincidente con la festività, della sola "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio".

Le predette conclusioni, peraltro, non trovano smentita nel T.U. n. 3/57 né nelle successive discipline contrattuali.

Va evidenziato, infine, che la materia in questione rientra nell'ambito delle discipline demandate alla contrattazione collettiva e, pertanto, il contenuto della presente fa salva ogni possibile diversa disciplina che in tale sede dovesse essere adottata. Le amministrazioni sono invitate a dare ampia comunicazione della presente al proprio personale, al fine di evitare ulteriori ed inutili richieste sulla questione in esame.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Francesco Verbaro

 

 

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - Parere 19 febbraio 2003 n. 17130 Prot. - Oggetto: CS1363S/01 Compenso aggiuntivo per festività coincidenti con la giornata domenicale

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio P.P.A.

Risposta a nota del 17/10/2001 n. 4230/10

Prot. 17130 del 19/2/2003

Con il foglio in riscontro viene richiesto parere in ordine agli effetti giuridici legati alla ipotesi di coincidenza di giorni di festività normalmente infrasettimanali con giornate domenicali per i dipendenti della P.A. a prescindere dalla effettiva prestazione lavorativa.

Al riguardo viene in considerazione l'art. 2 lett. e) della L. 90/1954 ove è dettato che "il trattamento stabilito dall'art. 5 della l. 260/1949 dovrà essere ugualmente corrisposto per intero al lavoratore, anche se risulti assente dal lavoro per sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica od altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono della località ove si svolge il lavoro".

Va preliminarmente precisato che la disciplina che viene in esame si riferisce alle sole festività nazionali indicate nel 1^ comma dell'art. 5 della l. 260/1949.

La lettera della disposizione ora riportata sembra far propendere per la soluzione più favorevole ai lavoratori, dal momento che quel che appare voluto è proprio l'estensione anche in caso di sospensione del lavoro in giornata domenicale con cui coincida anche la giornata festiva e cioè in giornata di normale riposo settimanale, del trattamento economico previsto per il lavoro prestato in giornata domenicale in cui sia caduta la giornata festiva, tale essendo l'ipotesi cui l'art. 2 lett. e) l. 90/1954 fa richiamo.

La ragione del particolare e favorevole trattamento, rivendicato dai dipendenti e concretantesi nel riconoscimento, oltre al normale trattamento di retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, di una ulteriore aliquota di retribuzione giornaliera, viene individuato nel fatto che, in caso di coincidenza della giornata festiva con quella domenicale il lavoratore si troverebbe privato del godimento di una giornata ulteriore di esenzione dalla prestazione lavorativa, sicché gli spetterebbe il trattamento economico sostitutivo del godimento di riposo e cioè l'aliquota di retribuzione giornaliera.

Sennonché, mentre appare razionale che venga riconosciuta per il lavoro prestato in giornata festiva (e quindi di maggiore penosità) una maggiorazione per lavoro festivo, non appare razionale il riconoscimento della pretesa attribuzione di una aliquota giornaliera di retribuzione (ulteriore rispetto a quella normalmente spettante) quando la giornata festiva comunque non sia stata impegnata nella prestazione lavorativa, ma sia stata invece di astensione dal lavoro, in quanto, nel caso di dipendenti a retribuzione fissa come non ha rilevanza la durata dell'anno (365 o 366 gg) o del mese (28-29-30 o 31) o la distribuzione delle domeniche nel mese (4 o 5 domeniche), così non sembra possa avere rilevanza la aleatoria coincidenza della festività con la domenica per farne discendere un incremento della retribuzione fissa.

La ragionevolezza di tale prospettazione non appare smentita dal dettato normativo che viene richiamato dall'art. 2 lett. e) l. 90/1954 e che sopra si è riportato.

Infatti nell'art. 5 della l. 260/1949 è possibile individuare varie disposizioni tra loro distinte ed autonome per ambito soggettivo e per oggetto.

Il primo comma dell'art. 5 l. 260/1949 (come modificato dall'art. 1 l. 90/1954) si riferisce ai lavoratori dipendenti (di qualsiasi natura: impiegati ed operai) retribuiti non in misura fissa e stabilisce che ad essi spetta per i giorni di festività solo la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio.

Poiché non è fatto riferimento, come è invece nei commi seguenti, alle ipotesi di prestazione di lavoro in dette festività, deve convenirsi che la disciplina ivi dettata si riferisce all'ipotesi di astensione dal lavoro.

Il secondo comma si riferisce sempre ai lavoratori dipendenti di cui al primo comma (impiegati ed operai retribuiti non in misura fissa) ma disciplina il caso della prestazione di lavoro nelle giornate di festività e stabilisce che ad essi spetta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio (di cui al primo comma), anche la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo.

Il terzo comma si riferisce invece ai salariati retribuiti in misura fissa che prestino il lavoro nella giornata festiva che non cada di domenica o cada di domenica.

In questo caso (festività lavorata non caduta di domenica) la disposizione attribuisce al salariato retribuito in misura fissa, oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per lavoro festivo.

Nel caso invece di festività non lavorata cadente di domenica la disposizione attribuisce al salariato retribuito in misura fissa, oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera.

Discende da ciò che a tutti i dipendenti non inquadrabili tra i salariati retribuiti in misura fissa non può, per il giorno festivo non lavorato coincidente con la domenica riconoscersi il trattamento aggiuntivo della ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera e resterà applicabile il solo primo comma dell'art. 5 l. 260/1949 con la conseguente spettanza della sola normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, dal momento che questo è il "trattamento stabilito dall'art. 5 della l 260/1949" richiamato dall'art. 2 l. 90/1954 per il caso in questione.

Tale soluzione, oltre ad avere ragionevole fondamento in quanto osservato più sopra e nella piana lettura delle disposizioni ora svolta, è stata recentemente condivisa dalla Suprema corte con sentenza 10/1/2001 n. 258.

Il maggior favore della disciplina ora esaminata verso i salariati può ricondursi ad una sorta di compensazione, attraverso l'attribuzione del trattamento economico di maggior favore nel caso di perdita di una giornata di riposo per coincidenza della festività con la domenica, della maggiore penosità del lavoro affidato ai salariati ed all'origine storica della loro categoria (lavoratori a giornata).

Le conclusioni cui si è sopra pervenuti non trovano smentita nel T.U. 3/1957 per i dipendenti statali né nelle successive discipline contrattuali collettive fin qui intervenute.

Resta ovviamente salva diversa disciplina collettiva che dovesse eventualmente essere adottata.

Sul presente parere è stato sentito il Comitato consultivo che lo ha approvato nella seduta del 13/2/2003.

L'AVVOCATO GENERALE F.F.


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