|
|
|
|
Prima pagina | Legislazione | Giurisprudenza | Articoli e note | Forum on line | Weblog |
![]()
![]()
riportiamo qui di seguito il testo della direttiva della
Commissione delle Comunità Europee n. 2001/78/CE del 13-09-2001, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 98 del 17 dicembre 2001, con la quale sono stati approvati i nuovi bandi-tipo
per le gare sopra soglia CE - Il testo dell'allegato I (contenente i bandi-tipo) è prelevabile
cliccando qui
(file .zip di 196 Kb).
DIRETTIVA 2001/78/CE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE del 13 settembre 2001, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 98 del 17 dicembre 2001,
che modifica l'allegato IV della direttiva 93/36/CEE,
gli allegati IV, V e VI della direttiva 93/37/CEE,
gli allegati III e IV della direttiva 92/50/CEE, modificate dalla direttiva
97/52/CE,
nonché gli allegati XII à XV, XVII e XVIII della direttiva 93/38/CEE, modificata
dalla direttiva 98/4/CE
("direttiva sull'impiego di modelli di formulari
nella pubblicazione degli avvisi di gare d'appalto pubbliche")
(Testo rilevante ai fini del SEE)
![]()
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 92/50/CEE, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi [1], in particolare l'articolo 22, la direttiva 93/36/CEE, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture [2], in particolare l'articolo 14, la direttiva 93/37/CEE, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori [3], in particolare l'articolo 35, paragrafo 2, nonché la direttiva 93/38/CEE , del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni [4], in particolare l'articolo 39, paragrafo 2, e l'articolo 40, paragrafi 2 e 3,
considerando quanto segue:
(1) Le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE, 93/37/CEE et 93/38/CEE stabiliscono l'obbligo di pubblicare bandi di gara nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee per le procedure che entrano nei loro campi di applicazione e specificano gli elementi che devono figurare obbligatoriamente in questi avvisi; le suddette direttive stabiliscono inoltre "modelli di bandi" che devono essere utilizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici; tale obbligo deriva dall'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 93/36/CEE, dall’articolo 11, paragrafo 6, della direttiva 93/37/CEE, dall’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 92/50/CEE, nonché dagli articoli 21, paragrafi 1 e 4, 22, paragrafi 2, e 24, paragrafo 1, della direttiva 93/38/CEE.
(2) La Commissione ha adottato una raccomandazione (91/561/CEE) il 24 ottobre 1991 [5] e una comunicazione il 30 dicembre 1992 [6]; essa ha inoltre raccomandato l'impiego di taluni modelli "standard" di bando di gara d'appalto per forniture e per lavori; questi modelli "standard" sono diversi dai modelli figuranti negli allegati delle direttive.
(3) E’ ora opportuno modificare i modelli di bando di gara contenuti nelle direttive al fine di contribuire a semplificare l’applicazione delle disposizioni in materia di pubblicità adattandoli nel contempo ai mezzi elettronici sviluppati nel quadro del sistema d'informazione sugli appalti pubblici (SIMAP), istituito dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri. Inoltre, l’utilizzo di modelli di formulari nonché l’eventuale ricorso al Vocabolario comune per gli appalti (Common Procurement Vocabulary – CPV) faciliteranno l’accesso all’informazione e contribuiranno ad una più grande trasparenza degli appalti. Ai fini di una maggiore chiarezza, è dunque opportuno sostituire i predetti allegati con i modelli di formulari.
(4) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi a i pareri del comitato consultivo per gli appalti pubblici, nonché quello per gli appalti nel settore delle telecomunicazioni,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
1. L’allegato IV della direttiva 93/36/CEE è sostituito dal testo dell’allegato I di cui alla presente direttiva.
2. Gli allegati IV, V e VI della direttiva 93/37/CEE sono sostituiti rispettivamente dal testo degli allegati II, III et IV di cui alla presente direttiva.
3. Gli allegati III e IV della direttiva 92/50/CEE sono sostituiti dal testo rispettivamente degli allegati V e VI di cui alla presente direttiva.
4. Gli allegati XII - XV, XVII e XVIII della direttiva 93/38/CEE sono sostituiti dal testo rispettivamente dagli allegati VII - XII di cui alla presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1 maggio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui all’articolo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 13-09-2001
Per la Commissione
Frits Bolkestein
Membro della Commissione
![]()
[1] GU n. L 209/1 del 24.7.1992. Direttiva modificata dalla direttiva 97/52/CE, del 13.10.1997, GU n. L 328/1 del 28.11.1997.
[2] GU n. L 199/1 del 9.8.1993. Direttiva modificata dalla direttiva 97/52/CE.
[3] GU n. L 199/54 del 9.8.1993. Direttiva modificata dalla direttiva 97/52/CE.
[4] GU n. L 199/84 del 9.8.1993. Direttiva modificata dalla direttiva 98/4/CE del 16.2.1998, GU n. L 101/1 del 1.4.1998.
[5] GU n. L 305/19 del 6.11.1991.
[6] Comunicazione della Commissione relativa ai formulari da utilizzare da parte delle amministrazioni aggiudicatrici per l'entrata in vigore della direttiva 90/531/CEE, GU n. S 252 A del 30.2.1992, pag. 1.