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n. 10/2013 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DECRETO 8 agosto 2013, n. 111 (in G.U. n. 233 del 4 ottobre 2013) - Regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale. (13G00154)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dal comma 3, lett. e), dell'articolo 67 della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui la misura del recupero delle spese del processo penale anticipate dall'erario è stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 marzo 2013;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2013;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Recupero forfettizzato

1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario, diverse da quelle indicate nell'articolo 2, sono recuperate nella misura fissa stabilita nella tabella A, allegata al presente regolamento, nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà.

Art. 2

Recupero per intero e per quota

1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario per la consulenza tecnica e per la perizia, per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi, di cui all'articolo 205, comma 2, ultimo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, e successive modificazioni, sono recuperate per intero nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà. In caso di pluralità di condannati, il recupero delle spese avviene in parti uguali.

2. Fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dallo stesso articolo 205, comma 2-bis, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al recupero delle spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime.

Art. 3

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano alle spese anticipate dall'erario, relative a processi penali per i quali la sentenza di condanna è stata emessa dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 2013.

Il Ministro della giustizia

Cancellieri

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Saccomanni

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2013 Registro n. 8 Giustizia, foglio n. 29

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Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico


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