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Articoli e note

n. 7-8/2003 - copyright

PIETRO VIRGA
(Professore emerito di diritto amministrativo)

Giurisdizione sulle controversie in tema di incentivi

 

1.- Numerose sono le leggi che prevedono incentivi finanziari a favore delle piccole e medie imprese.

Ognuna di queste leggi detta disposizioni concernenti il procedimento per la istruttoria, i requisiti per i richiedenti, i poteri dell’amministrazione non solo nella fase della assegnazione, ma anche nelle fasi di utilizzazione ed eventualmente nella fasi di sospensione, revoca e recupero dei contributi.

La più importante fra tali leggi è la l. 19 dicembre 1992 n. 488, modificata dalla l. 27 dicembre 1997, n. 449 (1) e integrata dalle disposizioni di alcuni decreti ministeriali (d.m. 20 luglio 1998 e d.m. 19 marzo 1999).

La legge originariamente prevedeva incentivi solo per industria, commercio, artigianato ed edilizia, ma successivamente i benefici sono stati estesi alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero (art. 9 l. 27 dicembre 1997, n. 499).

La erogazione del contributo avviene secondo un bando annuale, il quale può essere emanato o per determinati settori ovvero per programmi localizzati in determinate regioni.

Secondo i criteri fissati nel bando, vengono formate graduatorie con l’applicazione di parametri prestabiliti (2).

In base alla graduatoria si procede all’assegnazione del contributo e alla sottoscrizione del capitolato, che stabilisce gli obblighi delle imprese ai fini della utilizzazione dell’incentivo.

Nella fase di concessione del contributo, la situazione soggettiva del privato ha natura di interesse legittimo trattandosi di interesse pretensivo all’ottenimento di una sovvenzione e pertanto tale posizione si atteggia in maniera analoga a quella dell’aspirante all’immissione ad un pubblico concorso o ad una gara pubblica (3).

In seguito alla concessione del contributo, il privato acquista un diritto soggettivo all’ottenimento dell’importo dell’incentivo finanziario nella misura e nei termini che risultano dall’atto di assegnazione e dal capitolato e quindi rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente per oggetto il diritto soggettivo alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto della sovvenzione ed alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi (4).

Nella fase di utilizzazione del contributo, l’amministrazione che esercita la vigilanza sull’impiego del contributo, può emettere provvedimenti autoritativi per sanzionare le inadempienze del beneficio del contributo; in particolare, possono essere adottati provvedimenti di annullamento, revoca, sospensione, riduzione del contributo erogato e decadenza della sovvenzione.

In relazione ai provvedimenti intesi a ritirare o limitare la portata del provvedimento originario della sovvenzione, la posizione dovrebbe essere individuata come interesse legittimo, essendo insegnamento consolidato quello secondo il quale il provvedimento di ritiro di un beneficio precedentemente concesso costituisce posizione di interesse legittimo azionabile innanzi al giudice amministrativo.

Tuttavia non tutti i provvedimenti di ritiro degli incentivi finanziari sono impugnabili innanzi alla giurisdizione amministrativa. Mentre in ordine ai provvedimenti di annullamento, revoca, sospensione, la posizione del beneficiario è da qualificarsi come situazione di interesse legittimo, con conseguente competenza della giurisdizione amministrativa a conoscere delle relative controversie, invece va riconosciuta la competenza del giudice ordinario, allorché la pubblica amministrazione abbia pronunciato la decadenza del provvedimento concessivo di contributo per preteso inadempimento da parte del beneficiario degli obblighi imposti dalla legge o dall’atto concessivo (5).

La distinzione era stata già precedentemente applicata in relazione agli atti di ritiro delle concessioni edilizie nel senso che, mentre i provvedimenti di revoca e annullamento della concessione edilizia sono stati considerati rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, invece i provvedimenti di decadenza della concessione edilizia (ad es., per decorrenza dei termini di inizio o ultimazione delle opere), sono stati considerati rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario (6).

La giurisdizione del giudice ordinario viene riconosciuta in base alla circostanza che il ritiro avviene non già per vizi originari del provvedimento amministrativo, bensì per inadempimento di obblighi derivanti dalla legge o dagli atti concessivi del contributo.

 

(1) Sulla legge 488 STANGA e SACRESTANO, Il bando 488 per l’annualità 2000, Cosenza 2000.

(2) Generalmente le graduatorie vengono formate con l’applicazione dei seguenti cinque parametri: a) valore del capitale proprio investito nel programma rispetto all’investimento complessivo; b) numero di occupati attivati con il programma rispetto all’investimento complessivo; c) rapporto fra agevolazione massima concepibile e agevolazione richiesta; d) punteggio in base alle priorità stabilite dalla regione; e) punteggio in base a specifiche priorità ambientali.

(3) Cass. civ. sez. un. 5 settembre 1997, n. 8585 in C.S. 1997, II, 20; V sez. 27 marzo 2000, n. 1765, ivi, 2000, II, 689; IV sez. 30 maggio 2002 n. 2999, ivi, 2002, I, 1236.

(4) Cass. civ. sez. un. 25 maggio 1999 n. 288, in Rep. Giur. it. 1999 voce “concessione amministrativa”. Nello stesso senso è orientata la giurisprudenza amministrativa, VI sez. 9 maggio 2002, n. 2539 in C.S. 2002, I, 1097.

(5) Cass. civ. sez. un. 10 maggio 2001 n. 183 in Giust.it 2001. All’indirizzo delle sezioni unite si è adeguato il Consiglio di Stato, IV sez. 11 aprile 2002, n. 1989, in C.S. 2002, I, 817; 21 gennaio 2003, n. 220, ivi, 2003, I, 170.

(6) Talora il giudice amministrativo ha riconosciuto la propria giurisdizione anche in tema di decadenza di concessione edilizia sotto il profilo che esso si limiterebbe a dare certezza, con una vertenza dichiarativa, di una situazione prodottasi per il verificarsi di presupposti di legge, V 27 marzo 2000 n. 1755 in C.S. 2000, I, 682.


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