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LUIGI
VIOLA
(Magistrato
del T.A.R. Puglia, Sez. di Lecce,
Professore a contratto di diritto dell’economia nell’Università degli Studi
di Trieste)
La
composizione dei Tribunali delle acque pubbliche
(note a margine di Corte Cost., sentenza 17 luglio 2002 n. 353)
1.
I Tribunali regionali delle acque pubbliche.
A
partire dal 1919
[1], il nostro ordinamento giuridico è caratterizzato da una
particolare strutturazione del contenzioso in materia di acque pubbliche che
vede la presenza di un organo specializzato con competenza estesa alle
questioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo relative alla materia
[2]; in particolare, a seguito del d.l. 5.10.1919, n. 2161 (poi
trasfuso nel r.d. 11 dicembre 1933, n.
1775, Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici, di
seguito individuato come t.u. acque) e della successiva legislazione è stato
istituito un Tribunale superiore delle acque pubbliche [3]
fornito di attribuzioni giurisdizionali
eterogenee costituite, da un lato, dalla cognizione in grado di appello di
tutte le cause decise dagli organi giurisdizionali di primo grado del
contenzioso delle acque e, dall’altro, dalle controversie in materia di
acque pubbliche relative a posizioni soggettive di interesse legittimo (art.
143 t.u. acque; la disposizione cit. prevede anche alcune ipotesi di
giurisdizione estesa al merito del Tribunale superiore).
Sempre
a partire dal 1919, al Tribunale superiore delle acque pubbliche sono stati
affiancati, per le sole controversie relative a diritti soggettivi, organi di
primo grado
[4]
denominati Tribunali regionali delle acque pubbliche ed istituiti
(art. 138 t.u. acque) presso le Corti d'Appello di: 1) Torino (per le
circoscrizioni delle Corti d' Appello di Torino e Genova); 2) Milano (per le
circoscrizioni delle Corti d'Appello di Milano e Brescia); 3) Venezia (per le
circoscrizioni delle Corti d'Appello di Venezia, Trento e Trieste); 4) Firenze
(per le circoscrizioni delle Corti d'Appello di Bologna e Firenze); 5) Roma
(per le circoscrizioni delle Corti d'Appello di Roma, L'Aquila, Perugia
ed Ancona); 6) Napoli (per le circoscrizioni delle Corti d'Appello di Napoli,
Bari, Catanzaro, Lecce, Campobasso, Potenza e Reggio Calabria); 7) Palermo
(per le circoscrizioni delle Corti d'Appello di Palermo, Catania, Caltanissetta
e Messina); 8) Cagliari (per la circoscrizione della Corte d' Appello di
Cagliari
[5]
); i Tribunali regionali delle acque pubbliche sono costituiti da
una Sezione della Corte d'Appello designata dal Primo Presidente, alla quale
sono aggregati tre funzionari del Genio civile che durano in carica cinque
anni e possono essere riconfermati; la decisione è presa con l'intervento di
tre votanti, uno dei quali deve essere funzionario del Genio civile (art. 138
t.u. acque).
Ai
sensi dell'art. 140 del t.u. acque pubbliche appartengono alla cognizione dei
Tribunali regionali delle acque pubbliche i ricorsi relativi a: <<a)
controversie intorno alla demanialità delle acque; b) controversie circa i
limiti dei corsi o bacini, loro alvei e sponde; c) controversie, aventi ad
oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua
pubblica; d) controversie di qualunque natura, riguardanti l'occupazione
totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste
dall'art. 46 della l. 25.6.1865, n. 2359, in conseguenza dell'esecuzione o
manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione o utilizzazione
delle acque; e) controversie per risarcimento di danni dipendenti da
qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque
provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'art. 2 del
t.u. 25.7.1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della L.
13.7.1911, n. 774; f) controversie previste dagli artt.
25 e 29 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con r.d. 8.10.1931,
n. 1604>>.
Ai
Tribunali regionali delle acque pubbliche è attribuita natura di organo
specializzato dell'autorità giudiziaria ordinaria
[6]
:
<<nel senso della loro qualificazione come organi
specializzati di giurisdizione ordinaria… depongono chiaramente due
elementi: a) l’art. 138, 2° co. T.U. acque
pubbliche espressamente prevede che il “tribunale è costituito da una
sezione della corte d’appello”; b) l’art. 64, 2° co.
r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 (ordinamento giudiziario) ribadisce che “il tribunale regionale
delle acque pubbliche costituisce una sezione della corte di appello presso la
quale è istituito”
[7]
>>.
In
definitiva, per effetto della duplice natura attribuita al Tribunale superiore
delle acque pubbliche, il contenzioso delle acque è quasi concordemente
[8]
ricostruito secondo <<una teoria di compromesso. Secondo
tale teoria i tribunali regionali sono organi specializzati della magistratura
ordinaria mentre il Tribunale Superiore, come Giano bifronte, è giudice
ordinario, quando giudica in appello sulle pronunce dei Tribunali regionali,
ed è, invece, giudice speciale, quando giudica in unico grado, in tema di
interessi legittimi: quest'ultima è la teoria
seguita dalla giurisprudenza
[9]
>>.
2.
L’indipendenza dei componenti tecnici dei Tribunali regionali delle acque.
La
dottrina aveva posto, ormai da lungo tempo, la questione della
costituzionalità delle previsioni in materia <<di membri tecnici dei
tribunali regionali e del Tribunale superiore, i quali, anche dopo la loro
nomina, continuano a prestare servizio presso le loro amministrazioni di
appartenenza, con vincolo gerarchico nei confronti dei superiori
[10]
>>.
Da
non sottovalutare, poi, altri due aspetti costituiti dalla possibilità, per l’amministrazione
di appartenenza, di far cessare dalle loro funzioni giurisdizionali i
componenti dei tribunali <<in forza di provvedimenti discrezionali….aventi
l’effetto di far cessare gli incarichi (presso il genio civile per i membri
dei tribunali regionali, presso il Consiglio superiore per quelli del
Tribunale superiore) cui sono collegate tali funzioni giurisdizionali
[11]
>> e dalla possibilità di disporre la riconferma dei giudici
tecnici
[12]
.
Fino
ad oggi i dubbi di costituzionalità avevano però incontrato lo sfavore della
giurisprudenza che aveva sempre dichiarato la manifesta infondatezza della
questione
[13]
sulla base di varie considerazioni costituite, soprattutto, dal
fatto che <<al procedimento di nomina o revoca dei componenti tecnici
partecipa il Consiglio superiore della Magistratura>> e dalla
sostanziale assenza di <<vincoli gerarchici relativamente all’esplicazione
concreta delle funzioni dei membri di organi giurisdizionali speciali
[14]
>>.
La
questione di costituzionalità era però favorevolmente valutata dal Tribunale
regionale delle acque di Firenze
[15]
che rimetteva alla Corte costituzionale la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 138 r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775
<<nella parte in cui dispone che il tribunale regionale delle acque
pubbliche decide con l'intervento di tre votanti, uno dei quali deve essere
funzionario del genio civile, tra quelli designati dal presidente del
consiglio superiore dei lavori pubblici, in riferimento agli art. 97, 1º
comma, e 108, 2º comma, Cost.>>.
Con
la sentenza che si commenta, la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità
<< dell'art. 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nella
parte in cui prevede che siano aggregati al Tribunale regionale delle acque
pubbliche tre funzionari dell’ex Genio civile, uno dei quali deve
intervenire nel collegio giudicante>>.
Alla
base dell’intervento della Corte costituzionale è la necessità
fondamentale di garantire il rispetto <<del principio di indipendenza e terzietà
del giudice, quale elemento essenziale alla stessa intrinseca natura della
giurisdizione, che si identifica nella indipendenza istituzionale del giudice
e nella sua posizione di terzo imparziale, qualunque siano le parti in
giudizio, compresa la pubblica amministrazione>>; necessità che deve
essere salvaguardata anche con riferimento all’inserimento di estranei alla
magistratura in sezioni specializzate di organi giudiziari ordinari o negli
organi speciali di giurisdizione previsti dall’art. 102, 2° comma e 108,
2° comma della Costituzione.
Nel
caso di specie, la scelta discrezionale del legislatore di inserire dei
funzionari del Genio civile all’interno dei Tribunali regionali delle acque
pubbliche, se risponde certamente <<ad esigenze inerenti alla
specialità della materia, ai profili tecnici ed agli apprezzamenti che si
richiedono, e che sono maggiormente utili se confortati da esperienze tecniche
concrete nelle controversie relative alle acque pubbliche affidate ai
Tribunali regionali delle acque pubbliche>>, non rispetta l’esigenza
fondamentale di assicurare l’indipendenza dei predetti “estranei” alla
magistratura prevista dall’art. 108, 2° Cost. (ed oggi desumibile anche dal
nuovo testo dell’art. 111, 2° comma della Costituzione, introdotto dalla l.
cost. 23.11.1999 n. 2).
In
particolare, considerevoli rischi all’indipendenza dei membri aggregati ai
Tribunali regionali delle acque pubbliche derivano dal fatto che il
<<nominato funzionario dell’ex Genio civile (ora normalmente del
Provveditorato delle opere pubbliche) continua, anzitutto, ad espletare le
funzioni istituzionali nell’ufficio di appartenenza, che ha, tra le sue
attribuzioni, anche le procedure amministrative in materia di acque pubbliche
(anche se quelle statali sono divenute nel frattempo del tutto residuali, a
seguito del passaggio di competenze alle regioni)
[16]
>> e dai <<condizionamenti dovuti alla sua posizione di
dipendenza dall'amministrazione stessa, che ne gestisce lo stato giuridico ed
economico>>.
Evidente
è pertanto il riferimento ad una elaborazione complessiva del principio di
indipendenza del giudice che, a partire dalle decisioni in materia di Consigli
di Prefettura e di Giunta provinciale amministrativa
[17]
, la Corte costituzionale ha avuto occasione di riaffermare, anche
relativamente di recente
[18]
.
Da
non sottovalutare, poi, i rischi per l’indipendenza dell’estraneo alla
magistratura derivanti <<dalla possibilità di riconferma o reincarico
affidata alla semplice iniziativa di organi appartenenti alla amministrazione
[19]
>> o <<dalla possibilità di cessazione anticipata
dalle funzioni a seguito di provvedimento amministrativo discrezionale, ad
esempio, trasferimento ad altra sede>>.
3.
Le conseguenze della declaratoria di incostituzionalità sulla composizione
dei Tribunali regionali delle acque.
La
problematica giuridica più interessante derivante da Corte cost. 17
luglio 2002 n. 353 è però costituita, più che dalla ricostruzione dell’iter motivazionale della sentenza (che, per la verità, richiama
principi giurisprudenziali fortemente consolidati), dalle problematiche di
diritto transitorio che la decisione della Corte costituzionale indubbiamente
pone.
Al
proposito, deve indubbiamente rilevarsi come la decisione della Corte
costituzionale si ponga indubbiamente nel solco di quelle decisioni “storiche”
e radicali che, non diversamente da quanto avvenuto nel caso della Giunta
provinciale amministrativa, aprono un processo di instabilità che solo un
meditato intervento del legislatore può chiudere; ed in questo caso,
sicuramente, un nuovo intervento legislativo che preveda nuovi meccanismi di
nomina dei giudice tecnici dei Tribunali regionali delle acque costituisce
certamente il modo migliore per contemperare le esigenze di tecnicità
del giudizio (non a caso, richiamate e considerate meritevoli di tutela da
parte della Corte) con le necessarie garanzie di imparzialità dei giudici.
Dando
quasi per scontato il ritardo del legislatore sul punto
[20]
, il giurista deve comunque porsi il problema di quali possano
essere le conseguenze immediate della decisione della Corte, prospettando una
ricostruzione “aggiornata” del nostro sistema giurisdizionale in materia
di contenzioso delle acque pubbliche alla luce di Corte cost. 353/2002.
Al
proposito, il punto di partenza è indubbiamente costituito dal dispositivo
della decisione che investe, non l’intera previsione legislativa che prevede
il giudice specializzato delle acque (l'art.
138 t.u. acque), ma solo la parte in cui <<prevede che siano aggregati
al Tribunale regionale delle acque pubbliche tre funzionari dell’ex Genio civile, uno dei quali deve intervenire nel collegio
giudicante>>.
A
differenza della vicenda della Giunta provinciale amministrativa, nel caso del
Tribunale regionale delle acque pubbliche è quindi evidente come la
declaratoria di incostituzionalità investa solo la partecipazione all’organo
giudicante dei funzionari del Genio civile e non la stessa esistenza dell’organo
giurisdizionale (che, del resto, è costituito, per due terzi, da magistrati
appartenenti all’ordine giurisdizionale che non sollevano particolari
problematiche di indipendenza).
Quello
che è sicuro è quindi che alle decisioni dei Tribunali regionali delle acque
pubbliche non potranno più partecipare i funzionari dell’ex
genio civile; l’unica precisazione che, al proposito, è possibile fare
riguarda l’opportunità, non avvertita dalla Corte costituzionale, di
estendere la declaratoria di incostituzionalità anche ai commi 3 e 4 dell’art.
64 del r.d. 30.1.1941 n. 12 (ord. giudiziario) che
recano una serie di previsioni meramente riproduttive delle disposizioni dell’art.
138 t.u. acque dichiarate incostituzionali
[21]
.
Quella
che, al contrario, può ancora suscitare qualche dubbio è la problematica
dell’attuale composizione del Tribunale regionale delle acque pubbliche.
Al
proposito, sembra a chi scrive che l’opzione ermeneutica più corretta debba
essere individuata, proprio nelle richiamate previsioni degli artt.
138, t.u. acque e 64 r.d. 12/1941 (ord.
giudiziario) ed in particolare nella disposizione che attribuisce al Tribunale
regionale delle acque pubbliche natura di sezione della Corte d’appello
presso la quale è istituito; particolarmente significativo, a questo
proposito, l’art. 64 dell’ord. giudiziario che
inserisce il Tribunale regionale delle acque pubbliche nel novero degli organi
che vengono a comporre la giurisdizione ordinaria.
Se,
quindi, il Tribunale regionale delle acque pubbliche costituisce una sezione
della Corte d’appello presso la quale è istituito, il gioco è fatto: una
volta dichiarate incostituzionali le norme che prevedevano la presenza del
funzionario dell’ex genio civile,
la composizione dell’organo deve essere ricostituita secondo le norme
ordinarie che regolamentano la composizione della sezioni di Corte d’appello
e quindi mediante inserimento di un terzo componente sempre appartenente all’ordine
giudiziario.
In
altre parole, l’effetto concreto della dichiarazione di incostituzionalità
trascende, in sostanza, il fine che la Corte costituzionale si era prefissa
(quello di censurare un sistema di nomina di estranei alla magistratura poco
rispettoso del principio di indipendenza del giudice) e viene a “depurare”
il collegio giudicante da quegli apporti tecnici che la Corte costituzionale
aveva considerato opportuni nella stessa decisione.
In
definitiva, in mancanza di interventi da parte del legislatore che vengano ad
integrare un nuovo sistema di nomina di esperti in materia di acque non legati
alle amministrazioni che esercitano poteri in materia, l’effetto concreto
della decisione della Corte costituzionale viene purtroppo ad investire la
stessa caratterizzazione in senso tecnico dell’organo giurisdizionale, in
linea di principio, “salvata” dalla stessa Corte.
Dopo
l’intervento di Corte cost. n. 353/2002, i Tribunali regionali delle acque
presentano pertanto maggiori analogie strutturali con le sezioni specializzate
che derivano la loro “particolare competenza” dalla concentrazione di un
determinato tipo di controversia (come, ad es.,
nel caso delle sezioni delle Corti d'appello di Roma e di Palermo competenti
sulle impugnazioni avverso le decisioni dei commissari regionali per la
liquidazione degli usi civici, l. 10.7.1930, n. 1078, art. 3 e d.l. 2.3.1948,
n. 141, conv. in l. 10.2.1953, n. 73, art. unico),
piuttosto che con le sezioni specializzate che derivano la loro competenza
dalla presenza di esperti estranei alla magistratura (sezione per i minorenni,
ecc.
[22]
).
Per
completezza, deve però rilevarsi come la stessa decisione della Corte
costituzionale che si commenta rechi le tracce, nella parte relativa allo
svolgimento del processo, di una possibile soluzione alternativa, che è poi
stata evidentemente “scartata” dalla Corte in favore di una soluzione più
radicale; i punti 3-5 del ritenuto in
fatto della sentenza richiamano, infatti, l’istruttoria esperita dalla
Corte prima della decisione e finalizzata ad accertare le modalità di
designazione e di nomina dei componenti laici dei Tribunali regionali delle
acque pubbliche, anche con riferimento al <<numero dei funzionari
addetti (posti di organico e posti attualmente coperti, con eventuale
distinzione di ruoli) presso ciascun Provveditorato regionale delle opere
pubbliche, da cui sono tratti i componenti laici dei Tribunali regionali delle
acque pubbliche>>.
È
quindi evidente come la Corte, in un primo momento, intendesse orientarsi
verso una pronuncia maggiormente “ortopedica” che salvasse, in qualche
modo, i componenti tecnici, recidendo i legami con l’amministrazione di
appartenenza e dando così vita ad un sistema che vedesse la nomina (da parte
del C.S.M. o dei Presidenti di Corti d’appello delegati, ai sensi dell’art.
10 l. 24.3.1958 n. 195) di “esperti in materia di acque pubbliche” e non
più di <<funzionari dell’ex
Genio civile>>.
La
previsione dell’art. 138 t.u. acque che prevede la nomina di <<tre
funzionari del Genio civile>> e non, più genericamente, di “esperti
in materia di acque pubbliche” ha però evidentemente sconsigliato l’adozione
di decisioni più articolate che non avrebbero evidentemente più avuto l’avallo
di un testo legislativo concepito in ambito concettuale completamente
differente; da cui la scelta di un sistema più radicale di intervento che ha
eliminato del tutto l’intervento di membri tecnici non caratterizzati dalle
dovute garanzie di indipendenza.
4.
La possibile estensione dei principi affermati da Corte cost. n. 353/2002 al
Tribunale superiore delle acque pubbliche.
I
principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 353/2002
inducono più di un dubbio in ordine alla legittimità costituzionale del
sistema di nomina
[23]
dei componenti tecnici del Tribunale superiore delle acque
pubbliche, caratterizzato da simili, anche se non identici, principi; al
proposito, l’art. 139, 2° comma lett. d) del t.u. acque prevede la nomina
di <<tre tecnici, membri effettivi del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, non aventi funzione di amministrazione attiva>> destinati ad
intervenire, in ragione di un componente per collegio, sia nelle decisioni in
materia di diritti soggettivi, che di interessi legittimi (artt.
142, ult. comma e 143, ult.
comma t.u. acque).
Nessun
dubbio è possibile in ordine all’incostituzionalità della possibilità di
riconferma dei componenti tecnici del Tribunale superiore delle acque
pubbliche prevista dall’art. 139, ult. comma
t.u. acque: i principi affermati da Corte cost. 353/2002 e, soprattutto, da
Corte cost. 25/1976
[24]
portano infatti a ritenere sicuramente incostituzionale un sistema
di nomina caratterizzato <<dalla possibilità di riconferma o reincarico
affidata alla semplice iniziativa di organi appartenenti alla
amministrazione>>.
L’incostituzionalità
del sistema di nomina dei componenti del Tribunale superiore potrebbe però
non essere limitata alla possibilità di riconferma oltre il primo quinquennio
prevista dall’art. 139, ult. comma, t.u. acque
ed investire lo stesso sistema di selezione dei membri tecnici del Tribunale
superiore delle acque pubbliche.
Al
proposito, i principi affermati da Corte cost. n. 353/2002 potrebbero infatti
portare a ravvisare, nella nomina dei componenti tecnici del Tribunale
superiore delle acque pubbliche, gli stessi rischi per l’indipendenza del
giudice già ravvisati nel caso dei Tribunali regionali; in particolare,
potrebbe essere ravvisato quel rischio di commistione tra attribuzioni
giurisdizionali del membro tecnico del Tribunale superiore e cura delle
<<procedure amministrative in materia di acque pubbliche>> che
costituisce la prima ragione giustificativa della sentenza della Corte
costituzionale.
Al
proposito, non può infatti non richiamarsi, da un lato, quanto affermato
nella sentenza che si commenta in ordine alla sostanziale ininfluenza del
fatto che le funzioni statali in materia siano ormai <<divenute nel
frattempo del tutto residuali, a seguito del passaggio di competenze alle
regioni>> e, dall’altro, come le attribuzioni del Consiglio superiore
dei lavori pubblici
[25]
comprendano il rilascio di pareri relativamente ad una serie di
opere pubbliche direttamente attinenti al governo delle acque (l. 18.10.1942,
n. 1460, artt. 1, 14 e 15).
Una
volta riportate le attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici
all’esercizio della funzione consultiva in materia anche di opere
idrauliche, diverrebbe, quindi, del tutto ininfluente la limitazione, presente
nel testo dell’art. 139, 2° comma lett. d) del t.u. acque, ai soli tecnici,
<<membri effettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici>>,
ma <<non aventi funzione di amministrazione attiva>>; il
contrasto, in questo caso, investirebbe, infatti, non l’esercizio delle
funzioni di amministrazione attiva (come già detto, precluso ai membri del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, nominati componenti del Tribunale
superiore delle acque), ma la stessa partecipazione ad un organo deputato a
fornire pareri in materia di governo delle acque pubbliche.
A
differenza dell’ipotesi dei Tribunali regionali delle acque pubbliche, nel
caso del Tribunale superiore, il pericolo per l’indipendenza del giudice
tecnico sarebbe quindi più sfumato, in quanto non investirebbe certamente l’espletamento
delle funzioni di amministrazione attiva nell’ufficio di appartenenza, ma
solo la partecipazione ad un organo caratterizzato da attribuzioni, a prima
vista, esclusivamente consultive.
D’altro
canto, l’esame normativo della composizione e delle attribuzioni del
Consiglio superiore dei lavori pubblici evidenzia chiaramente come, nel caso
di specie, più che di esercizio “puro” della funzione consultiva (che,
forse, potrebbe anche essere compatibile con l’attribuzione delle funzioni
giurisdizionali), si debba parlare di vera e propria funzione di
<<partecipazione alla decisione e di co-imputazione
degli effetti della stessa
[26]
>> e come, quindi, la partecipazione alla formulazione del
parere possa essere considerata, a pieno titolo, esercizio della funzione di
amministrazione attiva
[27]
, anche se nelle forme attenuate della codecisione.
Questo,
per quello che riguarda il primo aspetto di incompatibilità evidenziato da
Corte cost. n. 353/2002 e costituito dal possibile cumulo di attribuzioni
giurisdizionali e funzioni di amministrazione attiva.
Conclusivamente,
deve però rilevarsi come, per molti dei componenti del Consiglio superiore
dei lavori pubblici (si pensi, ad es., agli
ispettori generali del genio civile previsti dalla lettera c) dell’art. 3,
1° comma l. 1460/1942), si possano verificare quei <<condizionamenti, o
stati di soggezione>> derivanti, sia dal persistere del vincolo
gerarchico con amministrazioni, in vario modo, interessate alle problematiche
rientranti nelle attribuzioni giurisdizionali del Tribunale superiore delle
acque pubbliche, sia <<dalla possibilità di cessazione anticipata dalle
funzioni a seguito di provvedimento amministrativo discrezionale>> e
rilevati da Corte cost. n. 353/2002 con riferimento ai Tribunali regionali
delle acque pubbliche
[28]
; condizionamenti che, per la verità, non interessano l’interezza
dei componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici (si pensi, ad es.,
ai due tecnici designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro o
ai sedici esperti, di cui un rappresentante delle Amministrazioni provinciali
ed un rappresentante delle Amministrazioni comunali, scelti su terne designate
dalle rispettive associazioni nazionali previsti dalle lettere s) e t) dell’art.
3, 1° comma l. 1460/1942)
[29]
, ma quella sola componente, particolarmente qualificata,
proveniente dai Ministeri interessati alla problematica del governo delle
acque pubbliche.
[1]
In precedenza, il contenzioso in materia di acque pubbliche era
stato caratterizzato, a partire dalla l. 20.3.1865 n. 2248 All.
E ed a seguito anche dell’istituzione della IV Sezione del Consiglio di
Stato ad opera della l. 31.3.1889 n. 5992, dall’applicazione dell’ordinario
criterio di riparto di competenze tra giudice ordinario e amministrativo.
Con il d.l. 20.11.1916 n. 1644 (poi non convertito in legge) si tentò una
riorganizzazione della materia affidando le competenze in materia di acque
pubbliche ad un Tribunale delle Acque, con sede in Roma, presieduto da un
Presidente di sezione della Corte di Cassazione o equiparato, da due
Consiglieri di Stato, da due Magistrati ordinari di grado non inferiore a
Consigliere d'appello e da due membri effettivi del Consiglio superiore dei
lavori pubblici. Le attribuzioni giurisdizionali del Tribunale delle acque
erano estese a ricomprendere, sia questioni di
diritto soggettivo che di interesse legittimo. Sulla questione, AMELOTTI A. Tribunale
delle acque pubbliche, aggiornamento, in Digesto
ipertestuale, Torino UTET, 2001.
[2]
In generale, sul contenzioso delle acque pubbliche si vedano
PRATIS C.M. Tribunale Superiore delle
acque pubbliche», in NN.D.I., XIX, Torino, 1973, 719 e Tribunale
regionale delle acque pubbliche,706;. PALAZZOLO S. La giustizia in tema di acque pubbliche in CS, 1990, 1725 e in GI,
1991, IV; VACIRCA G. Tribunali
delle acque pubbliche, in Enc.
giur., XXXI, Roma, 1991; CONTE M. Tribunali
delle acque, in Enc.
dir., LXV, Milano, 1992, 51; VIOLA L. Acque
pubbliche in TRAVI A. (a cura di) Formulario
annotato della giustizia amministrativa CEDAM, Padova, 2000, 499.
[3]
Composto da un Presidente (avente grado corrispondente a quello
di Procuratore Generale della Corte di Cassazione), un Presidente aggiunto
(avente grado corrispondente a quello di Presidente di Sezione della Corte
di Cassazione), quattro consiglieri di Stato, quattro magistrati scelti fra
i consiglieri di Cassazione e tre
tecnici, membri effettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici, non
aventi funzioni di amministrazione attiva (art. 139 t.u. acque).
[4]
Non bisogna però dimenticare la competenza dei Tribunali
regionali delle acque in materia di appelli avverso le sentenze pretorili
(oggi del Tribunale) in materia di azioni possessorie e di nunciazione
(denuncia di nuova opera o di danno temuto) nelle materie di cui all'art.
140 t.u. acque. (art. 141 t.u. acque. La previsione è stata estesa in via
analogica anche ai ricorsi per provvedimenti d'urgenza ex
art. 700 c.p.c. (Cass. 23.11.1991 n. 12594, in Mass.
Foro it.).
[5]
Molto opportunamente, AMELOTTI A. op.
cit. rileva come la <<divisione in otto parti dell'intero
territorio nazionale, con riferimento ai distretti di Corte
d'appello>> non sia modificata dalla successiva istituzione di nuove
Corti d’Appello successivamente al t.u. acque: di conseguenza,
<<sono divenute superflue le indicazioni di Casale, Parma, Lucca e Trani>>
(in precedenza sedi di Corti d’Appello) <<mentre la nuova corte di Caltanissetta
resta compresa nel territorio del tribunale delle Acque di Palermo: Bari,
Lecce, Potenza, Campobasso, Reggio Calabria e Salerno si aggregano a Napoli,
Perugia a Roma, Trento a Venezia>>.
[6]
Dopo una lunga discussione in dottrina, la soluzione è ormai da
ritenersi pacifica. VACIRCA G. op.
cit. 2; CONTE M. op. cit. 52; Cass.
14.7.1979 n. 4102 in Mass. Foro
it. Di conseguenza, le previsioni degli artt.
140 e ss t.u. acque sono state
considerate, nei rapporti con altri organi dell'A.G.O,
come attribuzioni di competenza per materia e non di giurisdizione (Cass.
19.1.1984 n. 84 in Mass. Foro it.).
[7]
VACIRCA G. op.
cit. 2.
[8]
Per una ricostruzione del Tribunale superiore delle acque
pubbliche in termini di <<organo della giurisdizione ordinaria,
caratterizzato dalla partecipazione di consiglieri di Stato e funzionari
amministrativi>>, si rinvia a VACIRCA G. op.
cit. 2. Nello stesso senso, anche CONTE M. op.
cit. 53, anche sulla base dei lavori preparatori della Costituzione, ove
l’organo giudiziario è considerato<<sezione specializzata e mista
della magistratura ordinaria>>.
[9]
AMELOTTI A. op. cit.
[10]
CONTE M. op. cit. 53.
[11]
CONTE M. op. cit. 53.
[12]
VACIRCA G. op. cit. 2, sulla base dei principi enunciati da Corte cost.
22.1.1976 n. 25 (Foro it.
1976, I, 1), con riferimento al Consiglio di Giustizia amministrativa
per la Regione siciliana.
[13]
Trib. Sup. acque 5.10.1983
n. 23, Cons. Stato,
1983, II, 1264 ; Cass. 17.11.1978 n. 5327, Rass.
Avv. Stato, 1980, I, 847 ; Trib. Sup.
acque 8.11.1975 n. 22, GI, III, 1,
338, Cass. 10.6.1968 n. 1769, Mass.
G.I.).
[14]
La prima citazione è da VACIRCA G. op.
cit., 1; la seconda da CONTE M. op.
cit. 54.
[15]
Trib. acque Firenze, 24.8.2000, in Foro
it., 2001, III, 46.
[16]
Con riferimento a questo profilo la Corte richiama una
strutturazione già affermata nella sentenza Corte cost.,
27.7.1989 n. 451, Giur.
it. 1990,
I, 1, 1682; Foro
It., 1990, I, 1475, con nota di ROMBOLI ; Giur.
Imposte, 1989, 645,con nota di ZAMPINI; Giur.
Cost. 1989, I, 2040; Regioni,
1990, 1698.
[17]
Per i Consigli di Prefettura, si veda Corte cost.,
3.6.1966, n. 55 (Foro It., 1966, I, 986; Giust.
Civ., 1966, III, 177; Cons.
Stato, 1966, II, 361; Giur.
it., 1966, I, 1, 1567; Foro
Amm., 1966, I, 1, 257); per la Giunta
Provinciale amministrativa, Corte cost.,
22.3.1967, n. 30 (Giur. it., 1967, I, 1, 598; Foro
It., 1967, I, 681; Giust.
Civ., 1967, III, 84; Cons.
Stato, 1967, II, 214; Giur.
Cost., 1967, 214; Foro
Amm., 1967, I, 1, 209). Sulle vicende della
GPA si veda, da ultimo, l’utile sintesi di TRAVI A. e VERRIENTI L.
Giunta provinciale amministrativa in Digesto ipertestuale Torino UTET 2001.
[18]
Si vedano, ad esempio, le sentenze Corte cost.,
24.11.1982, n. 196 (Foro it., 1983, I, 535, con nota di
PROTO PISANI; Cons. Stato, 1982, II, 1330; Giust. civ.,
1983, I, 393), relativa alle Commissioni tributarie e Corte cost.,
10.5.1995, n. 158 (Foro it.,
1995, I, 2387; Giust.
civ., 1995, I, 1725; Riv.
dir. ind., 1995, II, 258) relativa alla
Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano
brevetti e marchi.
[19]
In questo caso, la Corte costituzionale richiama un principio
già affermato, con riferimento al Consiglio di Giustizia amministrativa per
la Regione siciliana, da Corte
cost. 22.1.1976 n. 25 (Foro it.
1976, I, 1) e già richiamato, in dottrina, da VACIRCA G. op.
cit. 2.
[20]
Al momento, non risulta essere stato presentato alcun disegno di
legge, finalizzato alla risoluzione della problematica.
[21]
Trattandosi di disposizioni meramente riproduttive delle
disposizioni già dichiarate incostituzionali, appare però superflua una
nuova rimessione in Corte costituzionale per
farne dichiarare l’illegittimità costituzionale.
[22]
Al proposito, deve
anzi ricordarsi come una parte della dottrina escluda che gli organi
giudiziari specializzati caratterizzati dall’assenza di membri esterni
possano essere considerati sezioni specializzate ai sensi dell’art. 102,
2° comma Cost.. Sul punto si rinvia alla voce
redazionale Giudice (ordinamento del)
del Digesto ipertestuale Torino
UTET 2001.
[23]
Già oggetto di altra recente dichiarazione di
incostituzionalità (Corte cost. 20.6-3.7.2002 n. 305 in G.U.
10.7.2002, I serie speciale n. 27) per quello che riguarda la mancata
presenza <di meccanismi di sostituzione del componente astenuto, ricusato
o legittimamente impedito>>. È attualmente in discussione presso la
Camera dei deputati una proposta di legge (A.C.
2786 di iniziativa Pecorella) finalizzata ad introdurre un nuovo art. 139 bis
del t.u. acque, prevedente la nomina dei componenti supplenti del Tribunale
superiore delle acque.
[24]
In Foro it.
1976, I, 1. La sentenza è relativa al sistema di nomina dei giudici del
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia.
[25]
Sul Consiglio superiore dei lavori pubblici,
SEVERI F.
S. e SAGLIONE L.
Consiglio superiore in Digesto
ipertestuale Torino UTET 2001, § 4.
[26]
Per una chiara distinzione tra esercizio puro della funzione
consultiva e pareri caratterizzati da una funzione di codecisione
e riportati alla categoria generale degli atti di consenso, si rinvia a
TRAVI A. Parere (diritto
amministrativo) in Digesto
ipertestuale Torino UTET 2001, § 7 e CORREALE G., Parere (dir. amm.), in Enc.
dir., XXXI, Milano, 1981, 679.
[27]
Si pensi, al proposito, alla possibilità di aggregare alle
adunanze del Consiglio superiore i capi servizio di eventuali altre
Amministrazioni interessate alla problematica oggetto di discussione (art.
7, 1° comma l. 1460/1942); possibilità che evidenzia chiaramente come la
formulazione del parere sia finalizzata all’evidenziazione di tutti gli
interessi correlati alla vicenda ed alla partecipazione di tutte le
amministrazioni interessate, e non solo alla manifestazione di un giudizio.
[28]
Non a caso, la dottrina ha rilevato, con riferimento al sistema
di nomina dei componenti tecnici del Tribunale superiore, gli stessi
problemi evidenziati con riferimento ai Tribunali regionali. CONTE M. op.
cit. 53.
[29]
Probabilmente, si potrebbe, quindi, ovviare a questo solo
inconveniente del sistema di nomina concentrando le nomine dei componenti
del Tribunale superiore delle acque all’interno delle categorie previste
dalle lettere s) e t) dell’art. 3, 1° comma l. 1460/1942. Rimarrebbero
comunque impregiudicati gli altri (e più gravi)
pericoli derivanti dalla possibilità di riconfermare i componenti tecnici
oltre il quinquennio e dal cumulo di funzioni giudicanti e di
amministrazione attiva.
Documenti correlati:
CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza 17 luglio 2002 n. 353* (che ha dichiarato illegittimo l’art. 138 del R.D. n. 1775/1933, il quale prevedeva che erano aggregati al Tribunale regionale delle acque pubbliche tre funzionari dell’ex Genio civile).
CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza 3 luglio 2002 n. 305 (che ha dichiarato illegittime le norme relative al Tribunale superiore delle acque nella parte in cui non prevedono criteri per la sostituzione dei componenti per i casi di astensione, ricusazione od impedimento), con commento di F. MIME.
CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza 20 giugno 2002 n. 261* (che ha dichiarato manifestamente infondata la q.l.c. delle norme che disciplinano la composizione della Sezione giurisdizionale del Consiglio di Giustizia Amministrativa).