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ALDO SCOLA
(Consigliere di Stato)
Le sanzioni amministrative e penali nei principali abusi edilizi (*)
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PARTE PRIMA: LA DISCIPLINA VIGENTE
1) - Prima di affrontare le novità di cui al recentissimo testo unico dell’edilizia sembra opportuno richiamare sinteticamente e rapidamente la pregressa disciplina, che risulterà vigente fino al 31 dicembre 2001.
In termini tecnico-giuridici costituisce abuso urbanistico-edilizio ogni non transitoria modificazione del territorio comunale contrastante con disposizioni statali o regionali disciplinanti la materia o con i regolamenti edilizi comunali, i vigenti strumenti urbanistici o le prescrizioni contenute nelle concessioni edilizie (con la riforma denominate ora permessi di costruire: cfr., in particolare, artt. 10 ed 11, nuovo testo unico).
La legge n. 47/1985 distingue opere abusive e lottizzazioni abusive.
2) - Sono abusive tutte le opere prive della prescritta concessione edilizia o totalmente o parzialmente difformi o con varianti essenziali rispetto ad essa od all’autorizzazione edilizia.
Gli artt. 1, legge n. 1150/1942, 1, legge n. 10/1977, e 26, legge n. 47/1985 (e successive modificazioni ed integrazioni), prevedono come necessaria la concessione ad aedificandum per ogni trasformazione implicante esecuzione di nuove costruzioni, ristrutturazione, ampliamento, modificazione o demolizione, con esclusione delle opere interne non contrastanti con gli strumenti urbanistici né con i vigenti regolamenti edilizi, non implicanti alterazioni di sagome e prospetti, né di superfici utili o numero di unità immobiliari e non modificanti le destinazioni d’uso né pregiudicanti la statica del manufatto, nonché con esclusione degli interventi per i quali basta la documentata denuncia (con almeno 20 giorni d’anticipo) d’inizio dell’attività ex art. 2, 60° co., legge n. 662/1996 (che ha sostituito l’art. 4, D.L. n. 398/1993, conv. legge n. 493/1993).
Sono inoltre ritenute abusive le opere che non rispettino le originarie caratteristiche edificatorie di quanto costruito nelle zone di cui alla lettera A del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.
Si considerano costruite:
a) - senza concessione le opere (per cui sia prescritta) eseguite prima di averla ottenuta o dopo il suo annullamento;
b) - in sua totale difformità le opere realizzanti manufatti completamente diversi (tipologicamente, planivolumetricamente od utilizzabilmente) da quelli assentiti, nonché i maggiori volumi (rispetto al progetto autorizzato) autonomamente adoperabili (escluse le aree occupate da infrastrutture viarie aperte al transito pubblico) e le variazioni essenziali (rispetto al progetto approvato) su immobili vincolati storicamente, artisticamente, architettonicamente, archeologicamente, paesisticamente o ambientalmente o rientranti in parchi o zone protette statali o regionali (art. 8, u. co., legge n. 47/1985, cit.);
c) - in parziale difformità dalla concessione le opere solo parzialmente conformi alle varie prescrizioni vigenti (come, ad esempio, un manufatto di altezza conforme, ma di larghezza difforme);
d) - con variazioni essenziali le opere realizzate senza rispettare le classificazioni regionali di cui al cit. art. 8, legge n. 47/1985 (in relazione al mutamento di destinazione d’uso con variazione di standard ex D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, al significativo aumento di cubatura o di superficie di solaio, alla sostanziale modificazione di parametri urbanistico-edilizi, al cambiamento del tipo d’intervento assentito in rapporto alla classificazione di cui all’art. 31, legge n. 457/1978, che contempla manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, nonché alla violazione di norme antisismiche non meramente procedimentali.
3) - La legge n. 47/1985 (come successivamente modificata ed integrata) prevede sanzioni amministrative, accertabili ed irrogabili ad opera del sindaco, titolare del relativo potere di vigilanza nel territorio comunale, e sanzioni penali (oltre a quelle fiscali) per i reati accertabili ad opera di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria (ivi compresa la polizia municipale): il tutto previa semplice constatazione del realizzato abuso, per cui l’inflizione della sanzione (ordine di totale o parziale demolizione e ripristino dei luoghi, anche a distanza di anni) diviene un atto vincolato non necessitante di alcun’altra motivazione e nei congrui casi idoneo ad integrare il delitto di cui all’art. 328, c.p., nell’ipotesi di omissione (ovviamente, dolosa).
Il provvedimento sanzionatorio potrà magari essere impugnato con ricorso giurisdizionale amministrativo o con ricorso straordinario al Capo dello Stato (o, in Sicilia, al Presidente della Regione), ora dotato anche di strumentazione cautelare ex art. 3, legge n. 205/2000.
Il manufatto difforme dalla relativa concessione, ma rispettoso delle vigenti prescrizioni urbanistiche, potrebbe peraltro essere sanato.
A) - Gl’interventi privi di concessione o completamente da questa difformi o con variazioni essenziali (come catalogate dalla Regione) sono sanzionati dall’art. 7 della legge n. 47/1985 con misure amministrative (demolizione e ripristino entro 90 giorni a cura e spese dei responsabili e, subordinatamente, gratuita acquisizione al patrimonio comunale del manufatto abusivo e dell’area di sedime allargata non oltre dieci volte) e penali (contravvenzionali) pecuniarie e detentive (ammenda ed arresto), salve le norme eventualmente sopravvenute.
Il competente Consiglio comunale, ritenuto sussistente qualche rilevante interesse pubblico, può decidere l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale: diversamente, il sindaco ordinerà la demolizione, a cura e spese dei responsabili, dell’edificio abusivo, anche se costruito in zona inedificabile, nel qual caso all’ipotizzabile inottemperanza seguirà la gratuita acquisizione al patrimonio non del Comune, ma dell’amministrazione vigilante, la quale provvederà alle citate sanzioni ripristinatorie sempre a spese del responsabile, ciò che comunque farà sempre il Comune nel caso sussistano contemporaneamente più vincoli.
Analogamente provvederà (previa diffida non rinnovabile) il sindaco ove accerti interventi abusivi eseguiti su immobili demaniali o patrimoniali dello Stato o di enti pubblici da terzi estranei, che potranno evitarne l’acquisizione provvedendo essi stessi alla necessarie demolizioni.
Per gli scopi di cui sopra ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria informano costantemente circa le accertate opere abusive il competente segretario comunale, tenuto a comunicarne l’elenco all’autorità giudiziaria, al presidente della Giunta regionale ed al ministro dei Lavori pubblici (tramite la Prefettura del luogo) sotto comminatoria delle seguenti sanzioni penali per gli inottemperanti (che non siano nudi proprietari) ex art. 20, legge n. 47/1985: a)- ammenda fino a lire ventimilioni per inosservanza di norme e concessioni; b)- arresto fino a due anni ed ammenda da dieci a cento milioni di lire per inesistente concessione o totale difformità o mancato rispetto dell’ordine di sospensione dei lavori; c)- ancora arresto fino e due anni ed ammenda da trenta a cento milioni di lire per abusi in zone vincolate.
Con la sentenza penale di condanna (non basterebbe quella meramente accertante l’intervenuta prescrizione del reato) il Tribunale ordina (stranamente, non la confisca, ma) la demolizione del manufatto abusivo: misura comunque ablatoria che, ove non ottemperata, vedrebbe subentrare (non apparati amministrativi, ma) il giudice dell’esecuzione, attivato dal pubblico ministero anche per il recupero delle spese di detta fase esecutiva.
B) - Anche per gl’interventi di ristrutturazione edilizia senza concessione od in totale difformità da quest’ultima l’art. 9, legge cit., contempla sanzioni amministrative (rimozione degli abusi e conformazione alle prescrizioni vigenti) e sanzioni penali (ammenda ed arresto): il regime sanzionatorio è infatti simile al precedente ma, se il ripristino dei luoghi risulti motivatamente impossibile, il sindaco infliggerà ai responsabili una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile ricollegabile all’abuso commesso e calcolato alla data di ultimazione dei lavori ex artt. 14 e 22, legge n. 392/1978, sanzione, quest’ultima, che risulterà essere quella sempre applicabile agli edifici destinati a scopo non abitativo.
Nel caso di abusi commessi su edifici vincolati dalle leggi n. 1089/1939 e n. 1497/1939 e salve le ulteriori misure, eventualmente contemplate nelle specifiche ipotesi, l’amministrazione vigilante disporrà il ripristino a cura e spese dei responsabili, ai quali infliggerà anche un’ammenda da lire unmilione a lire diecimilioni, cui si aggiungerà anche un’ulteriore indennità per l’ipotizzabile danno paesistico pari al maggior importo tra danno arrecato e profitto conseguito ex D.M. Beni culturali ed ambientali del 26 settembre 1997: anche in tali fattispecie sarà comunque dovuto il contributo di concessione ed opererà il presidente della Giunta regionale con poteri sostitutivi, in caso d’inerzia delle competenti autorità locali.
C) - Per le opere parzialmente difformi dall’atto concessorio l’art. 12, legge n. 47/1985, prevede soltanto sanzioni amministrative, come la demolizione delle parti difformi da effettuarsi entro non più di 120 giorni a cura e spese dei responsabili: trascorso invano detto termine, il Comune provvederà direttamente, ma a spese degli inadempienti.
Ove la parte difforme non possa essere demolita senza sacrificare indebitamente quella conforme si applicherà unicamente una sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di produzione delle parti difformi per edifici costruiti a scopo abitativo ed al doppio del valore venale per i manufatti destinati ad altri usi.
4) - Degli abusi per mancata concessione od autorizzazione sono responsabili sia il committente che il costruttore ed il direttore dei lavori; di quelli per difformità o con variazioni essenziali rispondono invece sia il titolare della concessione o dell’autorizzazione che il costruttore ed il direttore dei lavori.
Una presunzione di responsabilità solidale opera nei confronti di tutti questi soggetti, che possono vincerla esclusivamente provando la loro estraneità all’abuso ed il direttore dei lavori, in particolare, formalmente rinunciando nelle fattispecie più gravi all’incarico stesso, a pena di sospensione dall’albo professionale di appartenenza per un periodo da tre mesi a due anni.
5) - Le concessioni possono subìre varianti in corso d’opera che, ove non essenziali e con richiesta d’approvazione avanzata prima che i lavori siano ultimati (in difetto di detto requisito non si farà comunque luogo alle sanzioni penali), non saranno sanzionabili se:
a) - conformi agli strumenti urbanistici (approvati od adottati) ed al vigente regolamento edilizio;
b) - non modificanti sagome o superfici utili o destinazioni d’uso di manufatti o di singole unità immobiliari (né il numero di queste ultime: in caso contrario, a concessione già rilasciata la punibilità sarà esclusa in assenza di violazioni delle prescrizioni concessorie, dei parametri urbanistici, della volumetria e della sagoma della costruzione, purché in presenza di denuncia d’inizio dei lavori, ex art 2, 60° co., legge n. 662/1996);
c) - non concernenti immobili vincolati, neppure ambientalmente;
d) - riguardanti interventi di restauro intesi a conservare apparati edilizi con quanto necessario alla loro funzionalità.
Anche la concessione ottenuta a sanatoria può essere annullata previo ricorso o d’ufficio.
6) - Si parla di lottizzazioni abusive a scopo edificatorio in rapporto a terreni non urbanizzati in presenza di opere (per le lottizzazioni materiali) o frazionamenti fondiari (per quelle giuridiche) posti in essere in assenza di strumenti urbanistici attuativi del P.R.G. e dell’autorizzazione di cui all’art. 28, legge urbanistica (malgrado l’eventuale presenza di una concessione edilizia), con la previsione di due possibili alternative sanzionatorie:
a) - misure amministrative (sospensione dei lavori, con ordinanza trascritta nei registri immobiliari ed a pena di nullità ostativa ad ogni correlativo atto tra vivi, nonché acquisizione gratuita al patrimonio comunale disponibile) affidate al sindaco o, in via sostitutiva, al presidente della Regione;
b) - misure penali (arresto fino e due anni; ammenda da trenta a cento milioni di lire; confisca disposta, anche in caso di pena patteggiata ex art. 444, c.p.p., in via di supplenza giudiziaria mediante acquisizione automatica e gratuita al patrimonio disponibile del Comune al cui territorio si riferisca la lottizzazione abusiva).
Il reato di lottizzazione abusiva può essere istantaneo o permanente e presuppone l’indebita trasformazione di zone agricole di P.R.G. in zone residenziali quando occorra un piano esecutivo di lottizzazione convenzionata o qualora l’intervento postuli impossibili modificazioni dei piani urbanistici attuativi (cfr. art. 18, 1° co., legge n. 47/1985).
L’azione penale presuppone l’esaurimento dei procedimenti amministrativi di eventuale sanatoria in itinere ex art. 13 (anche indiretta, ex art. 12), legge n. 47/1985, cit., previa corresponsione a titolo oblatorio di un raddoppiato contributo di concessione o di una somma (da lire cinquecentomila a duemilioni) fissata dal sindaco nel caso di semplice autorizzazione in sanatoria.
7) - L’ordinamento predispone poi ulteriori misure sanzionatorie definibili come integrative, quali:
a) - il divieto di percepire indennizzi per danni ad immobili abusivamente costruiti in zone sismiche od alluvionali;
b) - la nullità degli atti tra vivi (eventualmente stipulati ad opera di notai perciò sanzionabili ex legge n. 89/1913 e successive integrazioni e modificazioni) concernenti edifici totalmente o parzialmente abusivi;
c) - la nullità degli atti tra vivi riguardanti terreni (escluse le pertinenze di meno di 5.000 mq. relative ad edifici censiti nel N.C.E.U.) privi di certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal competente sindaco ed idoneo ad impedire lottizzazioni abusive;
d) - il divieto di approvazione, da parte dell’U.T.E., dei frazionamenti catastali fondiari privi della loro copia da cui risulti la dichiarazione firmata dal segretario comunale ed attestante l’avvenuto deposito presso il Comune competente per territorio (art. 18, legge n. 47/1985);
e) - il divieto, per le aziende erogatrici di pubblici servizi, di somministrare ex novo elettricità, acqua, gas, servizi telefonici fissi ed altro ad edifici privi di concessione edilizia (art. 45, legge n. 47/1985, cit.).
PARTE SECONDA: IL NUOVO TESTO UNICO
I) - Sul sistema appena delineato si innesteranno, dal 1° gennaio 2001, le varie novità previste dal D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 (che si inserisce nel solco tracciato da un ordinamento sempre più sanzionatorio) e che vanno, in particolare, dallo sportello unico per l’edilizia al permesso di costruire (che sostituisce la pregressa concessione edilizia), dalla nuova disciplina delle lottizzazioni abusive e degli interventi eseguiti in base a permesso annullato ai nuovi poteri sostitutivi regionali, dalle nuove norme tecniche per l’edilizia ai nuovi strumenti di vigilanza e di controllo ed alle correlative nuove sanzioni [cui ora si contrappongono quelle (anche indirette) contemplate dal nuovo testo unico in materia espropriativa (D.P.R. n. 327 dell’8 giugno 2001) all’art. 7, lett. b), c) e d), all’art. 13 n. 6 (inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità come sanzione a carico dell’amministrazione per lo scaduto termine previsto per il decreto di espropriazione), all’art. 20 n. 7, u. p. (interessi legali dovuti in materia indennitaria), all’art. 37 n. 3, u. p. (irrilevanza delle costruzioni abusive) ed all’art. 43, u.p., in materia risarcitoria (cfr., quanto alle competenze giurisdizionali ordinarie, l’art. 53, T.U. n. 327, mentre l’art. 45 n. 2, T.U. n. 380, reca, per i ricorsi avverso dinieghi di rilascio di permessi in sanatoria ex art. 36, una nuova ipotesi di prelievo legislativo)].
II) - Tanto premesso (e ricordato che la nuova disciplina adotta il meccanismo del silenzio-rifiuto anche a seguito di possibili interventi sostitutivi regionali: cfr. art. 21, T.U. n. 380/2001), quanto alle sanzioni amministrative si pone in luce che:
1) - la mancata richiesta del certificato di agibilità implica una pecuniaria sanzione amministrativa da lire centocinquantamila a novecentomila (art. 24 n. 3);
2) - l’inizio di opere prive di titolo su aree inedificabili o destinate ad interventi pubblici o vincolate comporta sanzioni amministrative di demolizione e ripristino ad opera del competente dirigente comunale o della competente amministrazione, salva la previa sospensione dei lavori per accertata inosservanza di norme, prescrizioni e modalità costruttive (art. 27 nn. 2, 3 e 4, T.U. ult. cit.);
3) - misure amministrative pecuniarie e responsabilità solidali sanzionano (cfr. art. 29 nn. 1, 2 e 3) altresì il titolare del permesso edilizio, come pure il committente ed il costruttore che non provino la loro estraneità all’abuso (ipotesi di presunzione relativa), mentre il direttore dei lavori incorre in responsabilità ove non contesti tempestivamente a chi di dovere le violazioni riscontrate (escluse le varianti in corso d’opera), rinunciando altresì nei casi più gravi (totale difformità o variazioni essenziali) al relativo incarico, sotto comminatoria di sospensione dal rispettivo albo professionale per un periodo variabile da tre mesi a due anni (per le opere soggette a D.I.A. il progettista si configura come esercente un servizio di pubblica necessità ex artt. 359 e 481, c.p., e se del caso soggiace alle sanzioni disciplinari previste per chi fornisca dichiarazioni non veritiere nel redigere la relazione di cui all’art. 23, 1° co.);
4) - la nullità sanziona gli atti (pubblici o scritture private che siano) tra vivi privi di certificato di destinazione urbanistica e relativi a terreni (di non meno di 5.000 mq.) oggetto di lottizzazioni abusive soggette a trascrivibile sospensione dei lavori con interruzione delle opere e divieto di ogni inerente atto tra vivi, colpito da nullità, con correlativa possibile acquisizione al patrimonio comunale disponibile e conseguente demolizione d’ufficio mentre, in assenza della prova (allegata) dell’avvenuto deposito del relativo tipo presso i competenti uffici comunali, all’Agenzia del territorio sarà vietato approvare i frazionamenti catastali fondiari presentati dopo il 17 marzo 1985 (escluse peraltro, in particolare, le divisioni ereditarie e le donazioni coniugali): cfr. art. 30 nn. 2, 5, 7, 8 e 9;
5) - assenza di permesso edilizio, totale difformità da esso e sue variazioni essenziali comportano rimozione o demolizione delle opere (a cura e spese dei responsabili), con acquisizione automatica della sottostante area (al massimo decuplicata nel caso di accertata inottemperanza, legittimante l’immissione nel relativo possesso e la connessa, gratuita trascrizione nei registri immobiliari) e successiva demolizione, salva la constatata (da parte del competente Consiglio comunale) prevalenza di contrari interessi pubblici;
6) - gl’interventi abusivi in zone inedificabili comportano un’ordinanza di demolizione che, se inottemperata, provocherà l’automatica acquisizione gratuita (a favore del Comune nel caso di coesistenza di più vincoli), seguita dalla demolizione e dal ripristino a spese dei privati.
7) - rimozione, demolizione e regolarizzazione sono previste per le ristrutturazioni edilizie prive di permesso o da questo del tutto difformi, con l’ulteriore previsione della sostituzione della misura del ripristino (eventualmente impossibile) con una sanzione pecuniaria pari al raddoppiato valore del manufatto (calcolato secondo criteri diversi per quelli ad uso abitativo e non): cfr. art. 33 nn. 1 e 2;
8) - per gli abusi su immobili vincolati ex D.P.R. n. 490/1999 o ricadenti (anche se non vincolati) in zona A, D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, sono previsti il ripristino a cura e spese dei responsabili e la sanzione pecuniaria da uno a diecimilioni di lire (art. 33 nn. 3 e 4);
9) - si farà luogo a rimozione, demolizione o sanzione pecuniaria raddoppiata rispetto al costo di produzione (nel caso di manufatti residenziali) o rispetto al valore venale (nel caso d’immobili non abitativi), ai sensi dell’art. 34;
10) - demolizione e ripristino colpiscono gli abusi perpetrati su suoli di proprietà statale o di enti pubblici ex art. 35;
11) - la tardiva richiesta (a sanatoria) del permesso edilizio risulta indirettamente sanzionata mediante l’oblatorio pagamento di un raddoppiato contributo di costruzione, in base all’art. 36 (il cui n. 3 configura un’ipotesi di silenzio-rifiuto dopo sessanta giorni, come quella di cui all’art. 89 n. 3: parere negativo), anche in caso di risposta non adeguatamente motivata;
12) - gl’interventi abusivi in quanto privi di D.I.A o completamente difformi da questa sono sanzionati con una misura pecuniaria pari al raddoppiato valore venale dell’immobile (in ogni caso, non meno di lire unmilione) ed, ove si tratti di restauri o risanamenti conservativi su immobili comunque vincolati, con il ripristino a cura e spese del responsabile, colpito anche da una sanzione pecuniaria da uno a ventimilioni di lire; ripristino e sanzione pecuniaria sono invece alternativamente previsti per analoghi interventi su immobili (anche non vincolati) ricompresi in zona A, D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, cit. (cfr. art. 37 nn.1, 2 e 3, mentre una sanzione pecuniaria da uno a diecimilioni di lire è prevista per l’ipotesi di sanatoria di cui al n. 4, stesso articolo, e la spontanea D.I.A. in corso d’intervento implica il pagamento di una misura pecuniaria fissa di lire unmilione, laddove l’omessa D.I.A. comporta le sanzioni di cui agli artt. 31, 33, 34, 35, 36 e 44);
13) - nel caso d’annullamento del permesso edilizio, ove risulti impossibile rimuovere i vizi procedimentali o ripristinare il tutto, verrà inflitta una sanzione pecuniaria pari al valore venale di quanto abusivamente costruito, con effetto uguale a quello del permesso ottenuto a sanatoria (art. 38);
14) - entro il decennio la Regione può annullare ogni provvedimento non conforme alle vigenti prescrizioni urbanistico-edilizie, previo ordine di sospensione dei lavori efficace per non oltre sei mesi decorrenti dalla sua notificazione, entro i quali deve procedersi all’annullamento, seguito nel semestre successivo dall’ordine di demolizione (art. 39);
15) - in via sostitutiva la Regione può supplire all’inerzia comunale disponendo la sospensione o la demolizione (nel quinquennio decorrente dalla dichiarata agibilità), procedendo esecutivamente nel caso d’inottemperanza (art. 40);
16) - ove il Comune non sia in grado di compierlo, potrà chiedere l’intervento del Governo, che lo eseguirà tramite le strutture tecnico-operative del Ministero della Difesa, previa convenzione tra questo ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, salva sempre la facoltà di appaltare il servizio a terzi (art. 41);
17) - il tardivo od omesso pagamento del contributo di costruzione è sanzionato in base alle previsioni regionali di cui all’art. 42;
18) - gli atti tra vivi (pubblici o scritture private) de quibus sono nulli ove non menzionino il relativo permesso edilizio, ottenuto anche a sanatoria (art. 46) con le possibili, correlative responsabilità per i notai roganti ai sensi dell’art. 47;
19) - risulta ribadito il divieto per le aziende erogatrici di pubblici servizi di somministrarli per opere prive di permesso edilizio o iniziate sine titulo dopo il 30 gennaio 1977, ma prive di contratti di somministrazione stipulati prima del 17 marzo 1085;
20) - l’esecuzione di opere non conformi alle prescrizioni antisismiche o antincendi od antinfortuni risulta sanzionata con il divieto di collaudarle (art. 80), mentre per le costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione l’impossibilità di regolarizzare il relativo progetto o quanto già costruito ne comporterà la demolizione previo annullamento della concessione ex art. 104 n. 5;;
21) - nel caso di richiesta di modificazione della destinazione d’uso di edifici pubblici o aperti al pubblico, la verificata difformità della relativa dichiarazione rispetto all’effettivo stato dell’immobile è sanzionata con la denegata agibilità, come avviene anche quando detti edifici risultino impraticabili per gli handicappati: nel quale ultimo caso progettista, direttore dei lavori e responsabile tecnico soggiaceranno alla sanzione penale dell’ammenda da dieci a cinquantamilioni di lire ed alla sospensione dall’albo professionale per un periodo da uno a sei mesi (cfr. art. 82 nn. 5, 6 e 7);
22) - l’inosservanza delle prescrizioni tecniche, nel caso di edifici assistiti da un già accordato sussidio statale, implica sanzioni penali e decadenza dal relativo beneficio ai sensi dell’art. 105;
23) - il regolamento di cui all’art. 119 contemplerà - dopo la terza violazione delle norme di sicurezza - la sospensione delle imprese dal rispettivo registro od albo, le misure disciplinari a carico dei professionisti e le aggiornate sanzioni amministrative pecuniarie;
24) - l’omessa denuncia e la mancata documentazione, di cui all’art. 125 nn. 2 e 3 (risparmio energetico), comportano la sospensione dei lavori fino al relativo adempimento, con la sanzione amministrativa e l’esecuzione forzata di cui all’art. 133;
25) - l’acquirente od il conduttore, che riscontri difformità dell’immobile de quo rispetto alle prescrizioni del nuovo testo unico, deve denunciarle al Comune entro un anno dalla scoperta, sotto comminatoria della decadenza dai diritti risarcitori.
III) - Passando ora all’esame delle sanzioni penali (sempre contravvenzionali), si ricorda che:
1) - per gl’interventi integralmente abusivi (di cui all’art. 31) il Tribunale penale, in via suppletiva (come già avveniva prima), con la sentenza di condanna di cui all’art. 44 ordina la demolizione, ove non ancora eseguita (come nel caso di cui all’art. 98 n. 3, per il quale è previsto un intervento regionale coattivo in caso d’inottemperanza del privato condannato);
2) - in aggiunta alle sanzioni amministrative l’art. 44 prevede, a seconda dei casi, l’ammenda fino a lire ventimilioni per l’inosservanza di prescrizioni edilizie; l’arresto fino a due anni e l’ammenda da dieci a cento milioni di lire per lavori eseguiti senza permesso edilizio od in totale difformità; infine, l’arresto fino a due anni e l’ammenda da trenta a centomilioni di lire per lottizzazioni abusive (con correlativa confisca dei terreni e conseguente loro gratuita acquisizione automatica al patrimonio comunale disponibile) od interventi abusivi in zone vincolate;
3) - varie forme di arresto ed ammenda sono poi previste per il committente, direttore dei lavori o costruttore che non rispetti le prescrizioni tecniche del nuovo testo unico, come pure il produttore in serie di determinati manufatti, il costruttore che ometta o ritardi determinate denunce, il direttore dei lavori che non conservi i prescritti documenti in cantiere, il collaudatore ritardatario e chi consenta l’uso di manufatti ancora non collaudati (cfr. artt. 71-75).
IV) - Infine, non vanno dimenticate le ulteriori sanzioni fiscali (presumibilmente con finalità anche indirettamente dissuasive) come:
1) - la perdita delle agevolazioni tributarie e dei contributi o provvidenze statali o di enti pubblici (salve le deroghe di cui all’art. 50 nn. 1 e 2) in caso d’interventi abusivi;
2) - il versamento dell’I.L.O.R. con interessi moratori (e con divieto di rimborsi) per l’omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria;
3) - il diniego d’indennizzi per calamità naturali, nel caso d’immobili danneggiati in quanto abusivamente costruiti in zone alluvionali;
4) - il diniego d’indennizzi per manufatti edificati in zone sismiche, senza rispettare le norme di sicurezza e privi di sanatoria.
V) - Conclusivamente, i più convincenti criteri d’interpretazione e di applicazione concreta di questa nuova disciplina non potranno che ricavarsi, come sempre, dagli orientamenti che verranno assunti dalla giurisprudenza amministrativa e dalla prassi forense, la quale ultima innumerevoli volte fornisce preziosi ed insostituibili spunti all’attività esegetica della prima.
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(*) Relazione al Convegno di Reggio Emilia del 7 dicembre 2001 su “Il Testo Unico sull’Edilizia - novità per privati ed amministrazioni”.