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Articoli e note

n. 12/2003  - © copyright

MARIANGELA DI PAOLA (*)

Sussidiarietà e intese nella riforma del Titolo V della Costituzione e nella giurisprudenza costituzionale: la sentenza della Corte costituzionale 1° ottobre 2003, n. 303

SOMMARIO: 1. Il principio di sussidiarietà. 2. La sussidiarietà nella giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 303 del 2003): il principio di sussidiarietà quale fattore di flessibilità e dinamicità per il soddisfacimento di istanze unitarie. 3. La concezione procedimentale e consensuale della sussidiarietà: la sussidiarietà dinamica e le “intese” quali valori complementari nell’attuale disegno costituzionale. 4. La portata vincolante delle intese e le conseguenze del loro mancato perfezionamento 5. Le intese nella riforma costituzionale e nella relativa legge attuativa (legge 5 giugno 2003, n. 131): dalla funzione statale di “indirizzo e coordinamento” delle attività regionali alla leale “concertazione” tra Stato e regioni. 6. Le intese nella legislazione antecedente la riforma costituzionale: la necessità del loro coordinamento con i moduli flessibili introdotti dalla riforma e dalla stessa giurisprudenza costituzionale.

 

1. Il principio di sussidiarietà.

Come è noto, secondo il principio di sussidiarietà - principio di derivazione comunitaria, enunciato la prima volta nel Trattato di Maastricht – “nelle materie che non rientrano nella propria competenza esclusiva, la Comunità potrà intervenire, alla stregua del principio di sussidiarietà, soltanto e nella misura in cui gli obiettivi prefissati non possano essere conseguiti in maniera soddisfacente dagli stati membri e possano, pertanto, in ragione dell’ambito o degli effetti degli obiettivi medesimi, essere meglio conseguiti dalla Comunità”.

Pertanto nel disegno di Maastricht, ogni ente sovraordinato svolge una funzione “sussidiaria” rispetto all’ente locale più vicino al cittadino, secondo una scala di attribuzione di funzioni che inizia dal comune e, passando attraverso la provincia, la regione e lo Stato, termina con la ritenzione delle funzioni comuni di interesse sovranazionale all’Unione europea.

Il principio di sussidiarietà è dunque sostanzialmente un criterio regolatore di competenze, volto ad assicurare l’efficacia e l’efficienza dell’organizzazione dei pubblici poteri e, in definitiva, il “buon andamento” della funzione amministrativa (art. 97 Cost.).

Quale principio ispiratore della riforma predisposta con la legge 59/97 (cd. “legge Bassanini”) e, pertanto, del successivo decreto delegato 112/98 (che, come è noto, ha devoluto la generalità delle funzioni amministrative alle regioni e agli enti locali), il principio di sussidiarietà ha ricevuto vera e propria dignità costituzionale con la riforma del titolo V della Costituzione (attuata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e, da ultimo, con la legge 5 giugno 2003, n. 131 (recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 2001).

Più in particolare, l’articolo 118 della Costituzione attribuisce “in radice” ai Comuni le funzioni amministrative “salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”.

Nella legge n. 131 del 2003 sono poi contenute varie disposizioni attuative del predetto principio costituzionale, quale, in primis l’art. 7 (“Attuazione dell’articolo 118 Cost. in materia di esercizio delle funzioni amministrative”). Il principio di sussidiarietà è altresì menzionato tra i principi e criteri direttivi della delega al Governo per l’attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera p) in materia di funzioni fondamentali degli enti locali.

Ma, a parte le enunciazioni del predetto principio nella Carta costituzionale e nella legge attuativa della riforma costituzionale, ciò che qui preme rilevare è che nell’assumere valore e dignità di principio costituzionale, la sussidiarietà, quale formula organizzatoria dei pubblici poteri, ha finito per assumere una dimensione “allargata” rispetto al passato, ricca di potenzialità nuove quali, soprattutto, applicazioni “dinamiche e flessibili” secondo quanto rilevato recentemente dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 303 del 2003.

2. La sussidiarietà nella giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 303/2003): il principio di sussidiarietà quale fattore di flessibilità e dinamicità per il soddisfacimento di istanze unitarie.

Appaiono di indubbio rilievo le considerazioni svolte dalla Consulta, in ordine al principio di sussidiarietà e alle sue applicazioni a seguito della riforma costituzionale, nella sentenza 1° ottobre 2003, n. 303.

Con tale recente pronuncia, la Consulta – nei giudizi di legittimità costituzionale promossi da varie regioni avverso talune disposizioni della legge n. 443 del 2001 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici) e dei relativi decreti delegati (n. 190 e n. 198 del 2002) – ha respinto le censure delle regioni basate sull’asserita lesione dell’autonomia legislativa e amministrativa regionale in materia di “lavori pubblici”.

Il Giudice delle leggi ha infatti rilevato che l’articolo 1, comma 1, della cd. “legge obiettivo” – nell’attribuire al Governo il compito di individuare le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale – non lede alcuna prerogativa delle regioni, trattandosi, propriamente, di applicazione (legittima) dei principi di sussidiarietà e adeguatezza.

Più in particolare, viene asserito che “limitare l’attività unificante dello Stato alle sole materie espressamente attribuitegli in potestà esclusiva o alla determinazione dei principi nelle materie di potestà concorrente, come postulano le ricorrenti, … significherebbe svalutare oltremisura istanze unitarie che pure in assetti costituzionali pervasi da pluralismo istituzionale giustificano, a determinate condizioni, una deroga alla normale ripartizione di competenze”.

Tra i vari congegni volti a rendere più flessibile un disegno costituzionale nel quale coesistono, intrecciate, attribuzioni e funzioni diverse, assume un ruolo peculiare – rileva la Corte costituzionale – proprio il principio di sussidiarietà enunciato dall’articolo 118 Cost.; norma, questa, che, pur attribuendo in radice le funzioni amministrative ai Comuni alla stregua del principio di sussidiarietà, consente tuttavia, sempre in virtù del medesimo principio, applicato dinamicamente, di riallocare le stesse in capo allo Stato per esigenze di unitarietà.

Chiarisce al riguardo la Corte che tale previsione costituzionale, là ove dispone che le funzioni amministrative, generalmente attribuite ai comuni, possano essere allocate a un diverso livello di governo per assicurarne l’esercizio unitario, introduce un meccanismo dinamico che rende meno rigido non solo l’originario assetto delle funzioni amministrative ma, nel contempo, la stessa distribuzione delle competenze legislative. Ciò in quanto il principio di legalità – il quale impone che anche le funzioni assunte per sussidiarietà siano organizzate e regolate dalla legge – conduce logicamente ad escludere che le singole regioni, con discipline differenziate, possano regolare e organizzare funzioni amministrative attratte a livello nazionale.

 Pertanto, “accanto alla primitiva dimensione statica del principio di sussidiarietà, che si fa evidente nella tendenziale attribuzione della generalità delle funzioni amministrative ai Comuni, è resa attiva, nel nuovo disegno costituzionale, una vocazione dinamica della sussidiarietà stessa, che consente al relativo principio di operare, non più come ratio ispiratrice e fondamento di un ordine di attribuzioni prestabilito, ma come fattore di flessibilità di quell’ordine in vista del soddisfacimento di esigenze unitarie”.

3. La concezione procedimentale e consensuale della sussidiarietà: la sussidiarietà dinamica e le “intese” quali valori complementari nell’attuale disegno costituzionale.

Affinché il principio di sussidiarietà possa legittimamente esplicare, nella sua versione dinamica, gli effetti di deroga al tendenziale riparto di competenze (amministrative e legislative), è peraltro necessario – ha precisato la Corte costituzionale - che si perfezioni al riguardo una “intesa” tra i diversi livelli di governo interessati.

La Consulta finisce così per dare avvio ad una concezione nuova del principio di sussidiarietà, una concezione “procedimentale e consensuale”, per usare la terminologia utilizzata dallo stesso Giudice delle leggi: ciò comporta che il predetto principio può operare quale fattore di flessibilità nel senso suindicato solo attraverso una sua “procedimentalizzazione”, ovvero attraverso la previsione di una disciplina che prefiguri “un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovvero le intese, da perfezionarsi secondo il canone della leale cooperazione”.

Secondo la concezione procedimentale (o consensuale) del principio di sussidiarietà, come elaborata dalla Consulta nella sentenza n. 303 del 2003, assume quindi particolare rilievo nell’iter di sussunzione (o di avocazione) della competenze, il principio dell’intesa o dell’accordo.

Quest’ultimo, sebbene già presente nella Costituzione, in quanto insito nel principio di “leale collaborazione”, finisce non solo per assumere la natura di valore costituzionale complementare a quello di sussidiarietà, ma anche per acquisire una sua fisionomia ben precisa nell’ambito della stessa “leale cooperazione”, che presenta contorni più ampi e generici.

Mentre infatti la leale cooperazione, quale canone informatore dei rapporti tra Stato e sistema delle autonomie, soddisfa sostanzialmente esigenze di partecipazione e di consultazione, attraverso strumenti di collaborazione e di dialogo di varia natura (comprensivi anche dell’intesa) volti a coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e lo svolgimento di attività di interesse comune, l’intesa e l’accordo in senso stretto sono veri e propri strumenti di codecisione (e non di mera partecipazione) che presuppongono il potere decisionale dei soggetti partecipanti alla definizione della materia di interesse comune.

Secondo le argomentazioni espresse dalla Corte costituzionale nella pronuncia in questione, l’attrazione allo Stato di competenze che, in base alla tendenziale regola di riparto spetterebbero alle regioni, può verificarsi solo in virtù di una previa (o anche solo successiva) intesa con l’ente interessato (o di un “accordo stipulato con la regione”). Dalla terminologia utilizzata non sembra quindi sufficiente, per l’esplicazione dinamica del principio di sussidiarietà, la mera emersione, nel corso del procedimento, delle ragioni e delle istanze delle parti, potendosi invece operare la deroga solo in virtù di una codecisione tra gli enti interessati.

 In buona sostanza, il ruolo delle regioni (o delle province autonome) non deve essere circoscritto a quello meramente consultivo: al contrario, queste, attraverso i propri rappresentanti, devono essere a pieno titolo componenti dell’organo decisionale, partecipando direttamente alla formazione della sua volontà deliberativa.

4. La portata vincolante delle intese e le conseguenze del loro mancato perfezionamento

Dalle considerazioni espresse dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 303 del 203, si può arguire la natura sostanzialmente vincolante delle intese tra Stato e regioni in ordine all’allocazione in capo allo Stato delle funzioni amministrative e normative generalmente spettanti a queste ultime secondo l’ordinaria regola di riparto.

Se dunque da un lato la Consulta ha inteso rendere il più possibile flessibile e modulata l’applicazione del principio di sussidiarietà, come postulato dalla riforma del Titolo V della Costituzione – in tal modo “addomesticando” per così dire la stessa riforma costituzionale in nome di ineludibili esigenze di unitarietà – dall’altro ha tuttavia chiarito che tale applicazione dinamica, per i suoi effetti dirompenti sul riparto delle competenze tra i diversi livelli di governo come stabiliti dagli articoli 117 e 118 Cost., deve comunque essere “lealmente” concertata dagli enti interessati.

E che tale attività di concertazione sia indispensabile affinché possa prodursi la deroga in questione, deriva dall’asserita inefficacia o inoperatività della relativa disciplina che tale concertazione non preveda. Chiarisce al riguardo la Corte che una eventuale attività unilaterale del Governo, esercitata in assenza della concertazione con la regione interessata (titolare della funzione normativa e amministrativa), non può vincolare la regione stessa sino a quando l’intesa non venga raggiunta.

Quindi, secondo il ragionamento della Consulta, ciò che rileva ai fini dell’applicazione dinamica del principio di sussidiarietà e della relativa deroga all’ordinario riparto delle competenze, è il raggiungimento dell’intesa. Ed al perfezionamento dell’intesa, che può sia precedere che seguire l’attività del Governo, è subordinata l’efficacia del relativo programma (nel caso di specie, il programma per l’individuazione delle opere e delle infrastrutture): nel senso che esso rimane improduttivo di effetti (quiescente) sino a quando l’intesa non interviene. Con la conseguenza che l’intesa Stato-regione sembra essere più una condizione di efficacia della relativa disciplina che un vero e proprio requisito di legittimità della stessa.

In ogni caso, di intesa vincolante sembra trattarsi, quindi produttiva di conseguenze non trascurabili sia nelle ipotesi di mancato perfezionamento dell’accordo sia di attività svolta dal Governo in difformità dall’accordo stesso.

Ma se la Corte ha chiarito che in assenza dell’intesa la disciplina predisposta dal Governo è inefficace, non ha invece chiarito gli effetti di un programma o di una disciplina adottata in totale o parziale difformità dall’intesa precedentemente raggiunta..

Potrebbe al riguardo affermarsi che se tale disciplina è contenuta in un atto avente valore di legge, la regione o le regioni interessate sarebbero legittimate a promuoverne questione di costituzionalità per violazione del principio di leale cooperazione. Ove, invece, la disciplina sia recata da una norma regolamentare, questa potrebbe essere contestata dinanzi al giudice amministrativo, nell’ordinario termine di decadenza, perché (asseritamene) viziata da eccesso di potere.

Ove poi si intendesse ricondurre le intese in questioni agli accordi disciplinati dall’articolo 15 della legge n. 241 del 1990 (norma, questa, che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune), in tal caso alle stesse sarebbero applicabili “i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili” (ai sensi dell’articolo 11, secondo comma, espressamente richiamato dall’articolo 15). E volendo in tal caso aderire alla tesi di coloro che riconducono gli accordi in parola negli schemi stricto sensu privatistici, potrebbero ritenersi applicabili i rimedi previsti dal codice civile per l’inadempimento contrattuale, quale la coazione adempimentale prevista dall’articolo 2932 c.c.

Ma a prescindere dalla natura pubblicistica o privatistica degli accordi Stato-regioni per l’applicazione dinamica del principio di sussidiarietà, sembra peraltro chiaro che in presenza di una disciplina legislativa meramente inefficace, perché adottata in assenza di una intesa con la regione interessata, quest’ultima possa sempre ritenersi legittimata ad adire la Corte costituzionale per violazione del principio di leale cooperazione, lamentando l’emanazione di una norma di legge che prevede la ritenzione da parte dello Stato di prerogative regionali in assenza di quei meccanismi concertativi che l’applicazione dinamica del principio di sussidiarietà necessariamente comporta.

5. Le intese nella riforma costituzionale e nella relativa legge attuativa (legge 5 giugno 2003, n. 131): dalla funzione statale di “indirizzo e coordinamento” delle attività regionali alla leale “concertazione” tra Stato e regioni.

L’intesa, quale strumento di dialogo e soprattutto di concertazione, risulta, alla luce delle argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale, ampiamente valorizzato.

Abbiamo visto che la concertazione diventa un valore costituzionale complementare a quello di sussidiarietà, potendo quest’ultima essere dinamicamente applicata solo attraverso intese con le regioni interessate; ma, preme rilevare, il principio della concertazione assume, anche al di fuori della sussidiarietà, nuove potenzialità nell’impianto costituzionale delineato dalla legge n. 3 del 2001.

Ed invero, l’articolo 116 della Costituzione prevede che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di legislazione concorrente regionale nonché alcune materie rientranti nella competenza esclusiva dello Stato (organizzazione della giustizia di pace, norme generali sull’istruzione, beni culturali), possono essere attribuite alle regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali.

Benché tale norma costituzionale non menzioni testualmente l’intesa, sembra tuttavia chiaro che solo attraverso un’attività di concertazione con la regione interessata (che presupponga, quindi, non una mera partecipazione, ma intervento decisionale), possa essere adeguatamente e legittimamente raggiunto il risultato che il legislatore costituzionale si è prefisso attraverso l’articolo 116 Cost. (ovvero l’attribuzione di ulteriori forme di autonomia alle regioni a statuto ordinario).

La legge n. 131 del 2003 poi, nel dettare le norme di adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla riforma costituzionale, prevede diffusamente il ricorso all’istituto dell’intesa o dell’accordo: quest’ultimo, nell’assumere la natura di strumento ordinario di definizione delle materie o attività di interesse comune tra Stato e sistema delle autonomie, finisce per essere “istituzionalizzato”.

Significativa, a questo proposito, è non solo la previsione della “stipula di intese in sede di Conferenza … dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni” (articolo 8, sesto comma), ma, soprattutto, la previsione recata dal successivo capoverso della medesima disposizione. Norma, questa, che dispone che “nelle materie di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, non possono essere adottati gli atti di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

Conseguentemente, per effetto della citata disposizione normativa, la funzione statale di “indirizzo e coordinamento” delle attività regionali – riservata allo Stato allo scopo di tutelare esigenze di unitarietà nell’esplicazione delle funzioni amministrative da parte delle singole regioni, risulta ora sostituita, nel nuovo impianto costituzionale, dal principio dell’intesa (o “leale concertazione”) nelle materie di legislazione concorrente e residuale delle regioni.

Ed invero, a seguito dell’ampliamento delle prerogative regionali dovuto al mutamento del quadro costituzionale delle competenze, sarebbe apparsa irragionevole e anacronistica la previsione di una funzione statale di “indirizzo e coordinamento”; quest’ultima, quale attività di provenienza sostanzialmente “statale”, finalizzata ad assicurare l’uniformità delle funzioni amministrative (e solo di quelle) devolute alle regioni dalla legislazione antecedente la riforma costituzionale, seppure “a collegialità necessaria” (come precisato dalla Consulta nelle sentenza n. 408 del 1998) e seppure esercitata previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, non avrebbe infatti adeguatamente salvaguardato le nuove competenze regionali, sia legislative che amministrative.

 I provvedimenti attraverso i quali la predetta funzione veniva esercitata erano, infatti, predisposti unilateralmente dal Governo e, solo successivamente, sottoposti all’intesa (non vincolante) della Conferenza Permanente secondo le dinamiche previste dal decreto legislativo n. 281 del 1997. E’ chiaro che tale scansione temporale e la stessa previsione di atti di matrice statale volti ad indirizzare l’attività amministrativa delle regioni, non avrebbe potuto più trovare una collocazione ragionevole all’interno dell’attuale sistema costituzionale, sempre più orientato verso meccanismi di concertazione orizzontale tra i diversi livelli di Governo (sul punto, cfr. Corte costituzionale, sentenza 4 novembre 2003, n. 329).

6. Le intese nella legislazione antecedente la riforma costituzionale: la necessità del loro coordinamento con i moduli flessibili introdotti dalla riforma e dalla stessa giurisprudenza costituzionale.

Viene a questo punto da chiedersi se (e come) le intese cui fa riferimento la Corte costituzionale nella sentenza n. 303 del 2003 e gli analoghi istituti concertativi richiamati nella riforma costituzionale e nella stessa legge attuativa possano raccordarsi con gli strumenti collaborativi previsti dalla legislazione previgente la riforma del Titolo V, con particolare riguardo al decreto legislativo n. 281 del 1997.

Come è noto, con il decreto legislativo n. 281 del 1997 sono state definite e ampliate le attribuzioni della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, nonché della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Queste ultime costituiscono infatti la sede privilegiata della negoziazione politica nelle relazioni tra governo centrale e sistema delle autonomie.

Di varia natura sono gli strumenti di cooperazione previsti dal predetto decreto, tra cui si segnalano, oltre alle intese e agli accordi, i pareri, gli inviti e le proposte, espressione rispettivamente di attività consultiva e di impulso.

Più in particolare, per quanto concerne gli accordi e le intese, preme rilevare che tali istituti, nel sistema delineato dal decreto legislativo n. 281 del 1997, non sembrano avere la portata vincolante e le potenzialità che la recente riforma e, soprattutto la Corte costituzionale, ha inteso loro attribuire.

Occorre infatti considerare che il ricorso all’intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto in questione, deve essere espressamente previsto dalla legislazione di riferimento, nel senso che tale forma di concertazione non può essere utilizzata ordinariamente (in via sistematica), ma solo ove una norma di legge prevede espressamente l’intesa della Conferenza. Non solo, ma il successivo terzo comma, dispone che “quando un’intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza … in cui l’oggetto è posto all’ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata”.

Ciò permesso, occorre verificare se le suddette previsioni possano ritenersi ancora integralmente applicabili a seguito della riforma costituzionale che, abbiamo visto, sembra aver istituzionalizzato il ricorso all’intesa ed attribuito a questo una portata sostanzialmente vincolante.

Ad avviso di chi scrive, sembra ragionevole ritenere che le disposizioni del decreto legislativo n. 281 del 1997 debbano essere il più possibile coordinate con gli obiettivi che si è prefisso il legislatore costituzionale nonché con i principi che ha recentemente espresso la Consulta.

Se dunque con la riforma del Titolo V si è inteso rafforzare l’autonomia delle regioni, è anche vero però che nel contempo si è inteso salvaguardare esigenze di unitarietà dell’apparato istituzionale complessivamente considerato. E il monito che la Corte costituzionale sembra aver espresso - non solo nei confronti di coloro che devono applicare le norme ma anche (e soprattutto direi) nei confronti del legislatore (sia statale che regionale) – è nel senso del sempre maggiore allargamento del consenso sostanziale tra i diversi livelli di governo, titolari di competenze sempre più “trasversali” e quindi bisognose di coordinamento.

Se pertanto il ricorso alla “concertazione con effetti vincolanti” sembra costituire la regola di carattere generale nell’esercizio di qualsiasi funzione, occorre peraltro tener conto, di volta in volta, degli effetti che in concreto, l’applicazione di detta regola procedimentale, determina sul sistema. E a seconda dei casi potranno prevalere istanze regionaliste su istanze istanze centraliste o viceversa. Se la concertazione riguarda settori su cui lo Stato è titolare di competenza legislativa esclusiva, non potranno escludersi, ad esempio, deroghe alla regola che impone il consenso sostanziale di tutti i soggetti coinvolti; quindi, ove non sia possibile trovare il consenso delle regioni, non per questo la relativa disciplina dovrà ritenersi inefficace. Al contrario, in tal caso, lo Stato sarà presumibilmente legittimato ad “imporre” le sue regole, anche al fine di salvaguardare esigenze di continuità nell’esercizio dei pubblici poteri. Ove, invece, la concertazione incide su settori e attività ricadenti nella competenza prevalente delle regioni, semprechè non sussistano esigenze di unitarietà da salvaguardare, il consenso di tutti i livelli di governo interessati dovrà necessariamente essere acquisito.

In buona sostanza, la regola sembra essere quella della “flessibilità” e della adattabilità dell’interesse giuridico ai casi concreti. E la conferma a questo sembra derivare proprio dal dettato normativo: ove infatti il legislatore ha inteso escludere l’applicazione del particolare meccanismo previsto dall’articolo 3, terzo comma, del decreto legislativo n. 281 del 1997 (che, abbiamo visto consente al Governo di procedere unilateralmente) lo ha espressamente detto: significativo, a questo riguardo, è l’articolo 8 della legge n. 131 del 2003 che, nel prevedere la stipula di intese dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni, esclude, appunto testualmente l’applicazione della suddetta disposizione.

 

(*) Dirigente Ministero dell’economia e delle finanze presso l’Ufficio legislativo finanze.


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