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NICOLÒ
D’ALESSANDRO
(Avvocato)
Si torna a parlare delle sezioni stralcio
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Si torna a parlare delle sezioni stralcio ed essendomene occupato nel passato [1], per non lasciare la cose a metà, ritengo mi si possa scusare un ulteriore intervento.
Seguendo
dei criteri di scelta che gravano di atavici sospetti gli avvocati lo schema di
disegno di legge predisposto in sede ministeriale [2]
ha individuato le categorie alle quali attingere per la nomina dei Magistrati
onorari in quelle dei Magistrati (ordinari, amministrativi, contabili, militari)
ed avvocati dei enti pubblici a riposo; professori universitari di materie
giuridiche, emeriti o a riposo; dirigenti e funzionari dello Stato, laureati in
giurisprudenza, a riposo.
Una prima immediata riflessione riguarda la limitatezza del bacino al quale attingere dal punto di vista dell’età: i Magistrati onorari, per aspirare alla nomina, non debbono aver compiuto i 75 anni di età ed è da immaginare che tale limite costituirà anche il termine di permanenza in servizio (salvo a voler affidare a Magistrati ottantenni l’imponente carico dello smaltimento dell’arretrato).
E’
un dato di comune esperienza, poi, che
la quasi totalità dei Magistrati e docenti universitari –salute permettendo-
prestano servizio sino al 72° anno di età e, pertanto, per coprire il
quinquennio previsto di durata delle sezioni stralcio dovrebbe procedersi ad
almeno due tornate di immissioni.
Senza
doversi attardare a verificare complicate statistiche è facile prevedere che le
fonti individuate dal Ministero potranno fornire al più soltanto qualcuno del
240 Magistrati che si reputano necessari. Non più di una o due decine.
Per
i dirigenti dello Stato ed i funzionari della carriera direttiva degli organi
costituzionali valgono valutazioni non dissimili.
Sulla
base di questi “numeri” la riforma, come concepita, non potrà mai
decollare.
Ma,
in vero, è la filosofia di base del sistema di reclutamento che appare errata.
Le
sezioni stralcio, dovendo affrontare una crisi temporanea avranno anch’esse
durata limitata nel tempo (5 anni).
Esclusi
i Magistrati amministrativi a riposo, i quali –evidentemente- posseggono una
specifica competenza in materia ed alcuni tra gli avvocati dello Stato e degli
enti pubblici e, forse, pochi tra i dirigenti dello Stato, le altre categorie
nelle quali si pensa di attingere i Magistrati onorari da assegnare alle sezioni
stralcio non hanno specifiche conoscenza della materia (diritto sostanziale e
processuale) per cui dovrebbero necessariamente attraversare un periodo di
formazione ed apprendimento.
Ma
se il tempo di vita delle sezioni stralcio è limitato e l’emergenza è
attuale come sarà possibile conciliare l’urgenza di provvedere con la
necessità di “formare” giudici onorari ultrasettantenni addestrandoli
–magari- all’uso delle tecnologie informatiche ?.
A
questo punto par di non poter concludere altrimenti se non che l’
<<emergenza arretrato>> non può essere risolta se non attingendo a
quelle forze professionali ed intellettuali che risiedono nella <<casa
comune>> della giustizia amministrativa.
La
distinzione dei ruoli tra Giudici amministrativi ed avvocati amministrativisti
non ha impedito (ed anzi ha postulato) che tra i medesimi si creasse un modo di
sentire comune nell’interesse della Giustizia amministrativa che, in prima ed
ultima analisi, è un servizio reso da Giudici ed avvocati nell’interesse dei
cittadini.
Esiste,
poi, una specificità professionale, collegata alla specificità del processo
amministrativo (processo senza codice di procedura) difficile da apprendere in
tempi brevi e che abbisogna di esperienza consolidata per dare buoni frutti.
Gli
avvocati amministrativisti, assieme ai Giudici amministrativi in quiescenza,
sono pertanto i naturali destinatari di una chiamata a raccolta per risolvere i
problemi della Giustizia amministrativa collegati allo smaltimento del notevole
arretrato determinatosi per un errore di calcolo iniziale nella determinazione
del contenzioso amministrativo e degli organici necessari per fronteggiarlo.
Il
sotterraneo sospetto, inespresso, ma costantemente mormorato che mira a tenere
lontani gli avvocati dalle funzioni giudiziarie è fondamentalmente collegato al
timore che negli avvocati-giudici si crei una affezione talmente forte
all’esercizio delle funzioni da creare –al fine- una spinta ad un concorso
“riservato” per l’accesso definitivo nei ruoli dei Magistrati. A questo
sospetto si associa l’altro, figlio dell’esperienza, per il quale non sempre
gli avvocati più preparati ed attivi hanno chiesto di svolgere le funzioni
giudicanti perché già totalmente assorbiti dalla propria attività libero
professionale.
I
sospetti di cui si è fatto cenno potrebbero anche essere frutto di valutazioni
corrette o di dati di esperienza acquisiti ma, allora, bisogna evitare di
ricalcare vecchi errori non escludere tout court la categoria degli avvocati.
Per
evitare che gli avvocati possano affezionarsi alla carica è sufficiente
prevedere dei limiti temporali molto ristretti, anche sei mesi, di assegnazione
alle funzioni.
Gli
avvocati amministrativisti non hanno necessità di un periodo di addestramento
perché la loro professionalità è speculare a quella dei Giudici
amministrativi e, conseguentemente, nel breve periodo del loro incarico
potrebbero assicurare una produzione di decisioni comparabile a quella dei
giudici di ruolo. Non è trascurabile, poi, che ogni studio legale è già
dotato dei quegli strumenti materiali (biblioteche, sistemi informatici, etc.)
che ben difficilmente sono posseduti da altre categorie.
Vuole
evitarsi che i professionisti più attivi (quindi più impegnati nell’attività
professionale) ma, per ciò più utili a risolvere l’emergenza, possano non
richiedere di esercitare le funzioni di Giudice onorario ? Potrebbe prevedersi
un “interpello” da parte dei Presidenti dei TAR. A questa chiamata –se
correttamente disciplinata in sede legislativa- difficilmente ci si potrebbe
sottrarre.
In
definitiva, trasformando l’esercizio delle funzioni di Giudice onorario, da
fonte di privilegio in una breve corvée, si eviterebbero tutti i timori che
frenano all’utilizzo degli avvocati come Magistrati..
D’altra
parte, approfittando della “regionalità” dei TAR e degli avvocati
amministrativisti sarebbe sufficiente assegnare l’avvocato-magistrato onorario
ad un TAR di regione diversa da quella dove esercita la professione per evitare
incompatibilità e consentire al professionista di esercitare, presso il TAR
della regione dove è localizzato il Consiglio dell’ordine presso il quale è
iscritto, la propria attività difensiva. (sembra di poter escludere la necessità
di sezioni stralcio del Giudice d’appello che non soffre –allo stato- di
problemi di arretrato ed –eventualmente- la nomina di avvocati a Giudici
onorari potrebbe essere limitata ai TAR).
In
definitiva, la brevità dell’assegnazione alle funzioni giudicanti, la non
rinnovabilità dell’incarico in assoluto (o per alcuni anni), la richiesta di
requisiti specifici (anzianità, iscrizione all’Albo dei difensori presso le
magistrature superiori, la difesa di un certo numero di giudizi pendenti avanti
ai TAR in un certo periodo, etc.) servirebbero ad eliminare ogni pericolo ed
ancor più provvederebbero a chiarire che lo svolgimento delle funzioni
giudicanti da parte degli avvocati amministrativisti costituirebbe non un
elemento di confusione di ruoli o il tentativo di scavalcare lo steccato che li
separa dai Magistrati di ruolo, ma la prestazione di un servizio -notevolmente
oneroso per chi lo svolge (anche se retribuito)- prestato nell’esclusivo
interesse del miglioramento del <<servizio giustizia>> a quanti
hanno ritenuto che la Giustizia amministrativa potesse dare loro una risposta
“giusta” ma anche in tempi ragionevoli.
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[1] “Sezioni stralcio anche per i TAR” pubblicato su Italia Oggi, del 4 Febbraio 1999, nonchè in questa rivista elettonica.
Sullo stesso tema v. Antonello Cerchi “Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa - Sezioni stralcio per tagliare 900mila cause - D’accordo Funzione pubblica, Tar e Consiglio di Stato: ne faranno parte Magistrati e professori -È previsto anche l’aumento degli organici e l’introduzione di figure specializzate che possano collaborare a fianco dei giudici”, pubblicato su Il Sole 24 Ore, 11 Dicembre 2000 - norme e tributi e riportato nella rassegna stampa della presente rivista.
[2] Si legga l’articolo di A. Cerchi sopra citato.