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NICOLÒ D’ALESSANDRO
(Avvocato)
Le sezioni stralcio nel disegno di legge governativo
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La
pubblicazione del disegno
di legge n° 4961 (atti Senato) – Disposizioni per accelerare la
definizione delle controversie pendenti davanti agli organi della giustizia
amministrativa [1]- impone di rimeditare
brevemente la questione dell’istituzione delle sezioni stralcio alla luce
delle soluzioni articolate nella proposta dal Governo.
Per
rendere quanto più oggettivo l’esame è opportuno individuare alcuni dati
numerici prendendo le mosse dai rilievi statistici e dalla considerazioni
annualmente formulate dal cons. Talice che sin dalla istituzione dei TAR si è
preoccupato di procedere all’analisi dell’attività dei Giudici
amministrativi.
Lo
studio più recente [2]
riporta al 31.12.1999 un arretrato di 876.611 ricorsi in primo grado e di 28.774
in grado di appello. Al ritmo attuale di decisione l’Autore quantifica in 14
anni il tempo di smaltimento dell’arretrato a condizione che non venga
acquisito alcun nuovo ricorso. Ovviamente si tratta di una ipotesi meramente
teorica ma dà la misura del problema.
Il
dato confortante, evidenziato nello scritto richiamato, è l’aumento di
produttività del sistema giudiziario amministrativo (complice –forse- la
diffusione di sistemi informatici) che induce il Nostro a ritenere “non
lontano il raggiungimento del pareggio tra domanda e risposta (immediata) di
giustizia amministrativa” [3]
.
Per
la prima volta, poi, si afferma: “rimane peraltro l’incubo della
fortissima pendenza che potrebbe essere eliminata con l’istituzione di sezioni
transitorie, assai poco onerose, che peraltro il Legislatore non riesce a far
decollare”.
Ancorché
in materia di giustizia fare i conti può apparire paradossale è comunque da
tenere in considerazione che l’onere stimato nel d.d.l. n° 4961 per i
magistrati onorari da assegnare alle istituende sezioni stralcio nella giustizia
amministrativa è pari a 5,6 miliardi anno; tali oneri, di per sé contenuti,
verrebbero ampiamente compensati dai risparmi sul fronte dei risarcimenti pagati
dallo Stato italiano per le condanne subite per violazione dell’art. 6 della
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo il cui onere è stato di circa 12
miliardi nel 1999 e di circa 5 miliardi nei primi due mesi del 2000 [4].
Certo non tutte tali condanne riguardano i giudizi amministrativi (che pure
costituiscono una buona parte di
tale contenzioso) ma è anche da ritenere che il rimedio del ricorso alla
C.E.D.U. ha un andamento notevolmente progressivo e che per la diffusione datane
anche dalla stampa non specialistica è prevedibile una esplosione di questo
tipo di contenzioso.
Il
rimedio dell’istituzione delle sezioni stralcio nella giurisdizione
amministrativa appare, pertanto, una soluzione necessitata ed anche a costo
economico zero o, addirittura, con saldo positivo, anche a non voler considerare
gli indubbi riflessi vantaggiosi sul piano sociale e di legittimità
dell’azione amministrativa.
L’esperienza
maturata dalle sezioni stralcio nella giustizia civile, con le proprie luci ed
ombre, costituisce un naturale parametro cui non può evitarsi il riferimento.
La
valutazione che si dà di tale esperienza, appena avviata e non conclusa è
comunque positiva. Nella relazione del Ministro di Grazia e Giustizia per
l’apertura dell’anno giudiziario 2001[5]
si dà atto dell’accresciuta produttività del sistema giudiziario[6]
(parallelo a quello della giustizia amministrativa) e si prosegue affermando che
un importante contributo al raggiungimento di un trend positivo è stato offerto
dalle sezioni stralcio che, con ranghi ridotti e coperti con notevole ritardo,
nel periodo dall’11.11.1998 al 31.12.2000, hanno definito circa 315.000
giudizi su 815.458 cause “vecchio
rito” riducendo l’arretrato a circa 500.000.
Tenendo
conto dell’approssimazione dei dati può affermarsi che i circa 700 GOA hanno
prodotto una media di oltre 400 decisioni/anno.
Con
una produttività simile sarebbero necessari circa 438 magistrati onorari nella
giustizia amministrativa per smaltire in cinque anni l’arretrato esistente al
31.12.1999.
In
vero, facendo riferimento alla data indicata dall’art. 1, 2° comma del d.d.l.
4961, al 31.12.1995 presso i TAR erano pendenti 725.467 ricorsi[7],
di poco inferiori agli 815.458 procedimenti “vecchio rito” affidati alle
sezioni stralcio della giurisdizione civile.
Anche
a tener conto di quest’ultimo dato, per smaltire l’arretrato pendente al 1°.1.1996
in cinque anni, ipotizzando una produttività analoga a quella dei GOA,
dovrebbero essere nominati 407 magistrati onorari amministrativi, ovvero, in
altri termini, i 160 magistrati onorari previsti nel d.d.l. 4961 impiegheranno
tra i 12 ed i 13 anni per eliminare l’arretrato.
Pur
considerando gli effetti benefici che deriveranno dalla previsione della
perenzione dei ricorsi ultradecennali è legittimo ritenere che l’eliminazione
dell’arretrato maturato al 1°.1.1996 non potrà ragionevolmente avvenire se
non in due lustri.
Per
smaltire l’arretrato formatosi dal 1°.1.1996 ed il 31.12.1999 (pari a
151.144) e realizzare un fisiologico equilibrio tra ricorsi introitati e ricorsi
decisi dovrà sperarsi, invece, nel trend di crescita della produttività dei
Magistrati amministrativi e nei previsti aumenti di organico
Un
ulteriore dato da prendere in considerazione riguarda i tempi di reclutamento
dei giudici da assegnare alle sezioni stralcio.
Anche
qui il dato disponibile per i GOA è che rispetto agli 800 magistrati onorari
previsti, all’11.11.1998 ne erano stati immessi nelle funzioni 295, al
2.6.1999 si era superato di poco la soglia dei 300 e solo in data 8.5.2000 si è
raggiunto quota 718, con una perdurante scopertura del 12% circa [8].
Sin
qui i dati documentati.
Come
dato d’esperienza è possibile affermare, con pochi margini d’errore, che la
quasi totalità di GOA sono stati reclutati dalla classe forense e, nonostante
il cospicuo bacino d’utenza costituito dagli avvocati civilisti, ciò è
avvenuto con notevole difficoltà, posto che la quota prevista non è stata
ancora raggiunta.
La
soluzione al problema del reclutamento dei giudici onorari da assegnare alle
sezioni stralcio dei TAR non può prescindere dall’esperienza maturata per il
reclutamento dei GOA e dalla constatazione delle peculiarità del foro
amministrativo.
La
relazione di accompagnamento al d.d.l. prevede che il reclutamento dei giudici
onorari dovrà avvenire fra persone “particolarmente qualificate per la
loro precedente esperienza professionale e nel contempo libere di dedicarsi al
nuovo compito collaborativo” volendo accreditare la scelta operata che
limita le categorie alle quali attingere a:
“a)
magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, avvocati dello Stato,
avvocati di enti pubblici, a riposo;
b)
professori universitari in materie giuridiche, a riposo ovvero, se non svolgono
la professione forense, in servizio;
c)
funzionari della carriera direttiva degli organi costituzionali, in servizio o a
riposo, muniti di laurea in giurisprudenza.”
Se
esiste una peculiarità del diritto amministrativo e del processo amministrativo
rispetto alle altre branche giuridiche, e tale peculiarità è difficilmente
contestabile, la scelta proposta dal Governo non si sottrae a pesanti critiche.
Non
è dubbio che i magistrati amministrativi, gli avvocati dello Stato e degli enti
pubblici a riposo posseggono spiccata attitudine a svolgere le funzioni di
giudice onorario presso le sezioni stralcio dei TAR ma già sulla categoria dei
magistrati ordinari e militari possono formularsi delle riserve essendo
l’esperienza del giudizio avanti all’AGO ed ai Tribunali militari del tutto
distinta e con pochi o nulli punti di contatti con quella necessaria per ben
giudicare in campo amministrativo.
Anche
la categoria dei professori universitari in materia giuridica –se non
ristretta alle scienze afferenti al diritto amministrativo- appare poco felice.
Ancora
meno condivisibile è la pretesa di attingere i giudici onorari dai “funzionari
della carriera direttiva degli organi costituzionali, in servizio o a riposo,
muniti di laurea in giurisprudenza”.
Se
per i magistrati ordinari e militari ed i professori in materie giuridiche non
attinenti al diritto amministrativo manca l’esperienza del processo
amministrativo e la conoscenza della normativa di settore, per i funzionari
difetta del tutto la conoscenza delle regole del processo (non solo quello
amministrativo) e –normalmente- la conoscenza del diritto amministrativo
sostanziale è limitata al ridotto ambito dell’Amministrazione nella quale si
è operato.
A
tali problematiche deve sommarsi il dato cronologico in quanto, di norma, l’età
in cui i magistrati, i professori universitari o i funzionari sono collocati a
riposo è di 72 anni e, quindi, posto il limite di 75 anni, fissato dall’art.
2 del d.d.l. all’esame, il numero di soggetti tra i quali operare la scelta
sarà ridottissimo ed estremamente breve sarà la permanenza in servizio tanto
da non poter coprire neppure la prevista durata quinquennale di vigenza delle
sezioni stralcio.
La
categoria professionale che oggettivamente presenta la maggiore idoneità a
svolgere le funzioni di giudice onorario è senz’altro quella degli avvocati
che operano avanti alle giurisdizioni amministrative. Il tema –in questi
termini- non merita neppure di essere discusso essendo lapalissiano.
Altrettanto
ovvie sono le controindicazioni esplicite ed implicite che da più parti vengono
formulate e che possono così
sintetizzarsi:
-
incompatibilità, potendo avere interesse a ché una causa o una specifica
questione giuridica sia risolta in un modo determinato;
-
mancanza di tempo da dedicare all’esercizio delle funzioni giudicanti;
-
aspettativa al consolidamento in ruolo.
La
vera questione da porsi è, pertanto, non se gli avvocati amministrativisti
possano essere idonei allo
svolgimento transitorio delle funzioni di Giudice amministrativo ma quali sono i
rimedi alle controindicazioni vere o presunte cui sopra si è fatto cenno.
Tra
le tante soluzioni supponibili si ritiene di poter proporre le seguenti:
le
riserve collegate all’ipotizzabile incompatibilità sono superabili assegnando
il giudice onorario, avvocato esercente la libera professione, presso Tribunali
regionali diversi da quelli aventi sede nella regione di appartenenza e, ancora,
di quei Tribunali dove comunque sono pendenti giudizi patrocinati dallo stesso
legale. Tra l’altro, sia per il fatto che anche le sezioni stralcio hanno
composizione collegiale sia per la concorrente valutazione che la giurisprudenza
delle sezioni stralcio ben difficilmente produrrà rivoluzioni nei filoni
giurisprudenziali già maturati (trattandosi di questioni –anche giuridiche-
risalenti nel tempo) il rischio di dare spazio a scelte dettate da interessi
personali è pressoché inesistente.
La
mancanza di tempo da dedicare alle funzioni giudicanti può essere agevolmente
ovviata limitando nel tempo l’impegno richiesto. Su tale punto è da
considerare sia che normalmente i
collegi amministrativi tengono solo due udienze al mese -che le sezioni stralcio
potrebbero limitare ad una- sia che avvocati amministrativisti non hanno
necessità di un periodo di addestramento perché la loro professionalità è
speculare a quella dei Giudici amministrativi e, ancora, che gli studi legali
sono di già dotati degli strumenti materiali (biblioteche, sistemi informatici,
etc.), difficilmente posseduti da altre categorie, che consentirebbero una
spedita produzione delle decisioni.
-
Il “pericolo” che gli avvocati cooptati nelle funzioni giudiziarie possano
aspirare al consolidamento in ruolo è ovviabile, anch’esso, fissando il
limite ristretto di durata temporale dell’incarico. La limitata durata nel
tempo –oltre ad altri vantaggi- evita che venga a crearsi una particolare
affezione alla carica, pur non incidendo sulla produttività complessiva del
sistema in quanto il numero relativamente elevato di avvocati amministrativisti
consentirebbe un adeguato ricambio.
Concludendo,
come affermato in altra occasione, la brevità dell’assegnazione alle funzioni
giudicanti, la non rinnovabilità dell’incarico in assoluto (o per alcuni
anni), la richiesta di requisiti specifici (anzianità, iscrizione all’Albo
dei difensori presso le magistrature superiori, la difesa di un certo numero di
giudizi pendenti avanti ai TAR in un certo periodo, etc.) servirebbero ad
eliminare ogni pericolo ed ancor più provvederebbero a chiarire che lo
svolgimento delle funzioni giudicanti da parte degli avvocati amministrativisti
costituisce, non un elemento di confusione di ruoli o il tentativo di scavalcare
lo steccato che li separa dai Magistrati di ruolo,
ma
la prestazione di un servizio -notevolmente oneroso per chi lo svolge prestato
nell’esclusivo interesse del miglioramento del servizio giustizia.
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[1] Pubblicato in questa rivista Internet, pag. http://www.lexitalia.it/leggi/ddl_sezionistralcio.htm
[2] Analisi dell’attività della giustizia amministrativa nel 1999, in Rass. Consiglio di Stato n° 9/2000, II, 1835.
[3] La produzione unitaria dei magistrati amministrativi è quantificata in 303 provvedimenti/anno, ovviamente- non tutti definitori della lite.
[4] Mario Sciacca, “La ragionevole durata del processo nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo” in Vita Forense n° 3/2000.
[6] nel primo semestre 2000 il 112% delle cause sopravvenute sono state smaltite
[7] Talice, Analisi della giustizia amministrativa nel 1995, Rass C. di S., II, 1413.
[8] Dati ricavati dall’Ufficio statistiche del Ministero di Grazia e Giustizia in www.giustizia.it/statistiche/organizzazione/organicogoa.htm