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n. 3/2009 - ©
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SAVERIO CORASANITI
Inaugurazione dell’anno giudiziario 2009 del T.A.R. Friuli
(Trieste, 26 febbraio 2009)
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I Indirizzi di saluto e di ringraziamento
Prima di dare inizio alla relazione mi sia consentito, quale nuovo presidente di questo tribunale, porgere un cordiale saluto e un ringraziamento alle autorità religiose, civili e militari, agli esponenti delle magistrature, al rappresentante dell'organo di governo della giustizia amministrativa, ai rappresentanti del mondo universitario, del foro e della stampa, ai dirigenti e funzionari delle pubbliche amministrazioni cui bisogna essere grati per aver voluto, con la loro presenza, conferire una maggiore rilevanza e solennità a questa manifestazione.
Un profondo ringraziamento, poi, al mio predecessore presidente Vincenzo Borea, amico prima che collega, che, con la sua alta professionalità, signorilità e stile, ha impresso una particolare impronta e risalto a questo ufficio giudiziario.
Desidero,anche,esprimere un affettuoso ringraziamento ai colleghi Oria Settesoldi, Rita de Piero e Vincenzo Farina, al nuovo dinamico segretario generale ad interim dott. Siegmund Winkler ed ai pochissimi impiegati, Melina Goffredi, Grazia Trinco, Cristina Gilardi, Simonetta Barucca, Annamaria Bergamo, Roberto Cavalich, Silvano De Michelis, Giorgio Torroni.
Tutti con la loro continuità ed intensità di lavoro, con lo spirito di squadra, che ha costituito e costituisce il punto di forza del tribunale, sono stati e sono i garanti dell'immagine e del prestigio del tribunale stesso.
A tenere alta la dignità istituzionale dell'ufficio giudiziario ha contribuito e contribuisce il pregevole livello delle doti tecniche e morali degli avvocati, che occupano una posizione rilevante per il ruolo che la stessa Costituzione loro riconosce.
II Importanza delle relazioni annuali sull'amministrazione della giustizia.
Desidero, ora, evidenziare l'importanza, spesso sottovalutata, delle inaugurazioni degli anni giudiziari.
A queste cerimonie, non dove attribuirsi un mero e riduttivo valore rituale. Esse costituiscono, infatti, un importante momento di incontro costruttivo tra la magistratura amministrativa e gli operatori del settore e, quindi, un’occasione per la rappresentazione e messa a fuoco delle problematiche della giurisdizione amministrativa e per un bilancio dell’attività svolta: l’esigenza di sottoporre alla riflessione dell'opinione pubblica e dei rappresentanti delle istituzioni i risultati dell'attività dei tribunali amministrativi corrisponde ad una irrinunciabile concezione democratica della funzione giurisdizionale.
In un momento in cui il problema giustizia in generale è tornato ad essere una grande questione politica all'attenzione di tutti, in un momento in cui ferve un dibattito serrato che forse è destinato a coinvolgere i cardini del sistema Giustizia, queste manifestazioni, oltre a prestarsi ad interessanti spunti di approfondimento e di dibattito in ordine a tematiche nuove e di grande rilievo, possono costituire una occasione pubblica di presa di coscienza della crisi della giustizia e di pacata e seria riflessione sulle relative responsabilità,sulle necessarie misure di contenimento, sui principali aspetti attinenti alla funzionalità ed alla operatività dei tribunali, un confronto, cioè, sulle luci e sulle ombre anche della giustizia amministrativa; settore quest'ultimo che ha subito incisivi cambiamenti con l'avvento della tutela risarcitoria dell'interesse legittimo e la progressiva eliminazione di un giudizio non più limitato al sindacato formale estrinseco sulla legittimità dell'atto amministrativo ma esteso alla disamina della fondatezza della pretesa controversa.
Da tali manifestazioni possono venire apporti rilevanti per una diagnosi delle cause della crisi e delle responsabilità e per la elaborazione di un sistema di rimedi che consenta, anzitutto, la eliminazione dell'arretrato giurisdizionale e,quindi,del deficit di credibilità di cui la giustizia soffre; problemi scottanti che passo ad affrontare.
III Crisi della giustizia in generale; qualche significativa luce per la giustizia amministrativa; il problema dell'arretrato,gli sforzi ed i rimedi per ridurlo;le cause e le responsabilità del ritardo.
Il livello di civiltà di uno Stato si misura innanzitutto dal rispetto per la giustizia e da un sistema giudiziario indipendente ed efficiente.
Ma la giustizia viene percepita soprattutto per come appare ed appare inefficace se tardiva, come spesso si verifica, anche se in misura diversa da giurisdizione a giurisdizione,da tribunale a tribunale.
Il problema della durata dei processi riguarda tutti i settori della giurisdizione e non è male parlarne insieme se si vuole agganciare il vagone della giustizia italiana alla locomotiva Europa ed evitare che essa perda anche il minimo di credibilità e l'ultimo brandello di fiducia.
Il capo dello Stato Giorgio Napolitano,attentissimo e preoccupato per l’immagine delle nostre istituzioni all’estero e per il diffuso pessimismo, rivolge continue, pressanti raccomandazioni affinché la giustizia sia lineare e rapida, anche perché il diritto alla "ragionevole durata del processo" è previsto oltre che dalla nostra Costituzione(art. 111 secondo comma)anche dalla Convenzione europea dei diritti.
Per questo le istituzioni europee hanno più volte sollecitato le autorità italiane ad affrontare, al più alto livello politico, ed a risolvere in modo definitivo il problema elaborando un piano d'azione tale da rendere ottimale il funzionamento del sistema giustizia, che viene considerato pilastro essenziale per la stessa sopravvivenza della democrazia.
Ma tale piano di azione tarda a realizzarsi e la giustizia rimane, purtroppo, in una situazione di permanente e preoccupante stagnazione;immobilismo che mal si concilia con lo Stato di diritto.
Se questo è il quadro globale,va,tuttavia,rilevato che i tempi della giustizia amministrativa sono meno drammatici di quelli di tutte le altre giurisdizioni e qualche significativo miglioramento si è visto, soprattutto in quelle realtà territoriali,come questa,in cui è basso il tasso di litigiosità ed è prevalente anche una certa buona qualità dell’attività delle amministrazioni, accompagnata dalla visibilità del potere pubblico, quale valore ordinamentale fondamentale.
La corsia preferenziale per certi settori ed alcuni strumenti processuali acceleratori introdotti dalla legge 205 hanno fatto si che si possa dare una sentenza definitiva in primo grado in tempi ristrettissimi.
La tempestività della nostra giustizia è, poi, ancora più soddisfacente per la tutela cautelare dalla quale deriva un'anticipazione degli effetti del processo: noi decidiamo sulla domanda di sospensione di regola entro 15 giorni ed i ricorrenti dimostrano di preferire una risposta giudiziaria immediata ad una più approfondita che venga dopo anni.
Di fronte,quindi,ad un arretrato per le controversie c.d. normali che rende spesso tardiva la tutela nel merito,il ricorso alla tutela cautelare appare agli interessati come necessità, anche nella speranza di abbreviare i termini della fissazione dell’udienza e (della possibilità) di procedere all’immediata definizione del merito in sede di decisione cautelare (art. 21, co. 9, L. 1034/1971).
La legge 2005/2000,modificando,poi,in profondità lo spettro dei poteri cautelari del giudice amministrativo,ha aperto le porte alle misure atipiche e propulsive,sulla falsariga dell’art. 700 c.p.c.; viene cosi superata la strettoia originaria della mera sospensione del provvedimento amministrativo,quale strumento di tutela cautelare.
In tale contesto normativo sulla tutela cautelare, circa due terzi dei ricorsi contengono, pertanto, una domanda di sospensione del provvedimento impugnato o la richiesta di una misura idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso e un’ ingente attività cautelare si aggiunge a quella decisionale.
Si può, pertanto, dire che la giustizia amministrativa deve una certa vitalità, oltre che ai nuovi strumenti del "giudizio immediato", del rito abbreviato in materie determinate, del regime processuale speciale per il settore dei Lavori Pubblici(articolo 23 bis della legge 1034/1971), anche e soprattutto alla giustizia cautelare, pure monocratica, ed ai suoi immediati risultati pratici.
Ma se tutto ciò è esatto è, altresì, incontestabile che anche per la nostra giustizia l’arretrato,in generale, del contenzioso ordinario costituisce una vera palla al piede.
L'entusiasmo per quella che, a prima vista, poteva sembrare la ricetta miracolosa per assorbire i morsi della crisi si è fermato di fronte alla realtà dei fatti e cioè alla pendenza di circa 600.000 ricorsi davanti ai vari T.A.R.(2566 presso questo tribunale avvantaggiato, rispetto a molti altri organi giudiziari): quella descritta è una realtà che non può più passare sotto silenzio.
Si tratta, infatti, di pendenza grave: la giustizia ritardata è spesso una giustizia negata, che contrasta col diritto costituzionalmente garantito ad un accesso alla tutela giurisdizionale "effettiva e giusta": quale processo giusto può essere quello palesemente irragionevole nella durata?
La lieve inversione di tendenza degli ultimi anni non può portare a una totale eliminazione dell'arretrato in tempi ragionevoli.
Questo problema resta, ancora e purtroppo,un tema di preoccupante attualità soprattutto per i tribunali più grandi.
Vero è che i pochi magistrati e funzionari hanno,con vero spirito di dedizione, raggiunto negli ultimi periodi un'alta produttività,
Ma aumentarla ulteriormente è, allo stato di fatto, impossibile dal momento che è di tutta evidenza come il singolo magistrato non possa studiare oltre un certo numero di cause e redigere i conseguenti provvedimenti giurisdizionali adeguatamente motivati;da sottolineare l’elevata difficoltà media delle questioni sottoposte al giudice amministrativo.
In definitiva essendo i nodi anche della giustizia amministrativa venuti al pettine, lo sforzo surriferito appare di fragile incisività in mancanza di risposte e soluzioni legislative adeguate e cioè di un serio intervento strategico.
Occorre,quindi, veramente un colpo d’ala per affrontare efficacemente il problema : passare dal piano alla realizzazione è la vera carta da giocare ed è compito dello Stato provvedere.
Come più volte rilevato, non c'è riforma del processo che produca gli effetti sperati di riduzione dei tempi senza una macchina organizzativa pronta a sopportarne gli effetti; la questione giustizia non è fatta solo di riforme processuali o sostanziali ma anche di risorse, strutture e numeri e sono questi i punti di debolezza anche della giustizia amministrativa.
Debolezza che mal si concilia con la litigiosità esistente nel nostro paese, soprattutto nell'Italia centrale e meridionale; con la centralità e il ruolo del giudice amministrativo con competenze sempre più ampie e penetranti; con la necessità, anche morale, di definire le controversie in cui sono i più deboli a rivolgersi al giudice, così evitando il perpetuarsi di una giustizia amministrativa a due velocità; con la complessità della normativa" sostanziale" in tutte le materie, il profluvio di norme comunitarie, nazionali, regionali e degli enti locali.
Forse è quest'ultimo dato che complica maggiormente il nostro lavoro di giudici.
Si imporrebbe, quindi, una semplificazione delle norme che devono essere assolutamente chiare e precise, per evitare dubbi interpretativi e per scoraggiare impugnazioni dettate da finalità meramente dilatorie.
L'interpretazione ed applicazione delle disposizioni è, poi, resa ancora più ardua dai delicati rapporti tra normativa statale e regionale, soprattutto nelle Regioni a statuto speciale, come sottolineato, anche, nelle precedenti relazioni.
Ciò premesso e sempre per rimanere sulla questione spinosa dell'arretrato, va rimarcato come il nostro legislatore negli ultimi anni, pur avendo introdotto utili strumenti e meccanismi acceleratori del processo, poco ha fatto sul piano della predetta semplificazione e per sopperire ad un organico di personale di magistratura e amministrativo, oggi come ieri, largamente insufficiente per abbattere le dimensioni delle giacenze ed attuare il principio costituzionale della ragionevole durata del processo.
L'iniziativa organica a fini anzidetti deve essere riservata,come detto, alla classe politica che dovrà pur avviare a soluzione la questione dell'efficienza della giustizia.
La carenza cronica di personale, più volte rappresentata, è un problema generalizzato per tutti i T.A.R. e ciò crea disfunzioni al sistema, disfunzioni inevitabili in presenza di un rapporto tra magistrati e impiegati che è di appena 1 a 1,9 a fronte di un'esigenza funzionale minima di 1 a 3.
In presenza di siffatta ben conosciuta difficile situazione organizzativa, non rispondente al canone costituzionale del buon andamento, non è un caso che all'estero il giudizio negativo sull'Italia vede al primo posto la giustizia.
In definitiva l'obiettivo della ragionevole durata del processo - nonostante l'impegno e lo sforzo notevole di tutti che hanno impresso una rinnovata vitalità ai tribunali amministrativi, anche a questo - non può seriamente conseguirsi con l’illustrata deficitaria situazione di organico.
Per quanto concerne, in particolare, il nostro tribunale rimane ancora irrisolto il problema della definitiva copertura del posto vacante del segretario generale nonostante le ripetute richieste da parte del collega Borea negli anni precedenti e recentemente anche mie; necessiterebbero, poi, altri due magistrati e cinque funzionari amministrativi: per espressa disposizione legislativa (art. 6 L. 186/1982) ogni T.A.R. deve essere composto da un presidente e da almeno cinque magistrati
Siamo tutti consapevoli delle difficoltà che si incontrano, soprattutto oggi, per ottenere interventi legislativi straordinari per la realizzazione di un assetto definitivo della giustizia amministrativa idoneo a soddisfare, con tempestività, le legittime istanze di tutela dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione.
Pur tuttavia, per impostare un progetto di respiro e di contenimento, senza un sensibile aggravio di spesa, appare indispensabile almeno un minimo incremento sia di magistrati sia di personale amministrativo: per quest'ultimo si potrebbe, fra l'altro, far ricorso anche ad agevoli forme di mobilità estese in particolare ai dipendenti degli enti locali, che potrebbero essere destinati nella stessa sede di servizio.
Tale esigenza non è più dilazionabile, lo sforzo va fatto per ottenere qualche miglioramento, se si vogliono evitare scadimenti del sistema, il perdurante grave aumento delle richieste risarcitorie ex c.d. "Legge Pinto" e la sostanziale continua posticipazione, eticamente ingiusta, della decisione di vecchi ricorsi spesso "fuori tempo massimo", rispetto a recentissime controversie per le quali si è imposta una pronuncia" entro un tempo minimo".
Si è prima accennato alla responsabilità primaria della classe politica in ordine al nodo centrale del problema dei ritardi nella definizione dei processi, ritardi da imputare alle carenze organizzative diffuse.
Ma in coscienza una qualche, seppur minima, responsabilità va ricercata pure all'interno della stessa magistratura, anche di quella amministrativa.
In un momento in cui c'è bisogno di "terzietà" , in un momento in cui monta sempre più il pericolo di un diffuso malessere sociale anche per le condizioni della giustizia e quindi in un momento in cui si chiede, nell'interesse nazionale, un servizio di giustizia e non un disservizio, la magistratura non può totalmente autoassolversi trincerandosi dietro il comodo alibi dell'esclusiva imputabilità e responsabilità politica della disfunzione giudiziaria.
Solo ammettendo,con trasparenza, una qualche responsabilità interna si può sperare di recuperare credibilità e di riconquistare la fiducia dei cittadini.
Una svolta per essere tale prima di chiederla agli altri dobbiamo farla all'interno del sistema stesso facendo tutti la nostra parte anche con una onesta autoriflessione o meglio una seria e pacata autocritica, soprattutto in ordine al vecchio ed attuale problema dei collocamenti fuori ruolo e degli incarichi extra istituzionali dei magistrati.
Nella determinazione dei ritardi incide pure la persistente abitudine di redigere provvedimenti caratterizzati da motivazioni prolisse oltre ogni necessità.
Il principio costituzionale della intangibilità della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali non può dirsi violato se la motivazione stessa è limitata all'essenziale. Esistono norme legislative che invitano alla concisione.
L'entità elevata dell'arretrato esige,quindi, oltre che mirati interventi esterni, anche il contributo di noi tutti e di tutte le forze disponibili. Tutto ciò nel quadro di comportamenti responsabili e coerenti col principio costituzionale del "diritto al giudice"e ad un giudice "terzo e imparziale"(art. 111, secondo comma).
IV Quadro generale dell’organizzazione e del contenzioso del TAR Friuli Venezia Giulia;specifiche questioni emerse nll’anno 2008.
Dopo l'esame di alcune questioni istituzionali con particolare riferimento al problema generale dell'arretrato della giustizia amministrativa ed alla necessità di un risolutivo intervento legislativo, è giunto il momento di illustrare sinteticamente la situazione organizzativa di questo tribunale, i risultati raggiunti nel 2008, il contenzioso pendente e alcune sentenze significative pubblicate nello stesso anno.
Certo dare conto del lavoro altrui se per un verso è imbarazzante,per altro verso è confortante,visti gli ottimi risultati conseguiti.
L'attuale numero complessivo dei magistrati, compreso il presidente, è di quattro unità, mentre necessiterebbe almeno un altro magistrato: tale stato di cose si è riflettuto in un aumento dei carichi di lavoro dei singoli magistrati chiamati ad un gravoso impegno ben superiore a quello richiesto dal Consiglio di Presidenza.
Ancora più critica è la situazione del personale amministrativo ridotto a soli otto unità più il segretario generale ad interim; non si può non denunciare, ancora una volta, l'irrazionalità di tale stato di cose.
Lo sforzo dei magistrati e degli impiegati è stato enorme e meritevole di apprezzamento.
Fortunatamente il tasso di litigiosità in questa Regione è stato, anche per il 2008, piuttosto basso sia rispetto a quello nazionale (0,09) sia rispetto ad altre singole realtà territoriali; esso si aggira intorno allo 0,05 al pari dell'Emilia Romagna e del Veneto e ben al di sotto del tasso medio dell'Italia centrale (0,13) e dell'Italia meridionale (0,12).
Tutto ciò deriva, come detto, dalla buona gestione ed efficienza delle amministrazioni locali che costituiscono un deflattore determinante del contenzioso.
Passando ad un'analisi più concreta del contenzioso stesso va rilevato che in linea generale non si è registrata una significativa variazione rispetto agli anni precedenti. I ricorsi proposti nel 2008 ammontano a 669, rispetto ai 615 introitati nel 2007, ai 606 del 2006 ed ai 602 del 2005.
Il primo posto nel contenzioso lo occupa la materia dell'edilizia e dell'urbanistica con 119 ricorsi (137 nell'anno precedente);
Al secondo posto con 90 ricorsi (70 nel 2007) si collocano i giudizi riguardanti l'ingresso e il soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari.
Trattasi di contenzioso molto delicato sotto un duplice profilo e cioè per la difficoltà ad applicare una normativa soggetta a continui cambiamenti, anche ad opera della Corte Costituzionale, e per la problematicità a giudicare questioni in cui spesso l'aspetto giuridico si fonde con quello umano.
Al terzo posto si colloca con 70 ricorsi (94 nel 2007) il contenzioso economicamente nevralgico degli appalti pubblici la cui definizione avviene, di regola, in un arco temporale molto breve, in applicazione dell'articolo 23 bis della legge 1034 del 1971.
Altri settori di rilievo sono stati quelli relativi al demanio stradale regionale con 45 ricorsi (20 nel 2007) e dell'inquinamento con 30 ricorsi (26 nel 2007).
Quanto alla produttività del tribunale essa è sensibilmente aumentata essendosi passati dalle 574 decisioni nel 2007 alle 886 del 2008 con una consequenziale riduzione dell'arretrato che al 31 dicembre 2008 ammontava a 2566 ricorsi.
Non intendo tediarvi ulteriormente con altri noiosi dati statistici e relativamente ad alcuni specifici profili emersi nella giurisprudenza di questo tribunale nel 2008 si rinvia alla parte allegata della relazione.
V I protagonisti del processo amministrativo: il ruolo dell'avvocato, del giudice ed i loro rapporti.
Passando alla conclusione di questa mia analisi sulla situazione della giustizia amministrativa nel Paese e soprattutto in questa Regione, desidero sottoporre alla riflessione di questo qualificato uditorio un tema in verità poco affrontato ma, a mio avviso, di grande rilievo ed importanza. Intendo riferirmi, senza alcuna pretesa di completezza, al ruolo dell'avvocato e del giudice nel nostro settore giurisdizionale e soprattutto al delicato problema dei loro rapporti, nella consapevolezza dell'alto comune magistero svolto da tali protagonisti del processo.
E’ noto che il processo amministrativo è un giudizio di parti retto dal principio della domanda (art. 99 c.p.c.; art. 23, co. 1 e art. 6 L. T.A.R.) e nel quale il giudice adito non è legittimato ad accertare d'ufficio la legittimità o meno del provvedimento dell'amministrazione intimata (nemo iudex sine actore) ma solo a verificare la fondatezza o l'infondatezza delle censure proposte dal ricorrente, tramite un difensore.
Tale giudizio si instaura col ricorso nel quale vengono esposte direttamente al giudice le ragioni alla base della pretesa illegittimità del provvedimento impugnato, motivi cui il giudice è vincolato.
Il nostro ordinamento prevede che, salvo alcune deroghe, in ogni tipo di giudizio e quindi anche in quello amministrativo, le parti debbano farsi assistere da un avvocato che deve dare garanzia di difesa.
Il cittadino che voglia tutelare i suoi diritti ed interessi non può che scegliere l'avvocato come suo primo interlocutore, scelta che presuppone una relazione di fiducia.
Quest'ultimo professionista è, quindi, essenziale all'esercizio della giurisdizione per la conoscenza e l'attuazione della legge e per la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi vantati nei confronti dei poteri pubblici.
Spesso si tratta di censurare provvedimenti amministrativi estremamente vari ed alcuni di particolare delicatezza e di notevole impatto economico e/o sociale o che riguardano questioni in passato poco usuali.
A fronte di un contenzioso, quindi, sempre più complesso e nuovo e con aspetti peculiari, il compito dell'avvocato amministrativo non è, oggi, certo facile: sono aumentate le sue difficoltà e responsabilità.
La stessa figura e l'attività di tale professionista sono completamente diverse da quelle delineate dal Nigro prima degli anni novanta.
In passato era sufficiente la conoscenza del solo diritto amministrativo quale fonte di disciplina dell'amministrazione e del suo agire.
La successiva rivoluzione sostanziale del sistema amministrativo e processuale della giustizia amministrativa (adozione di modelli negoziali dell'azione amministrativa, la fissazione di criteri e regole procedimentali tali da garantire un rapporto nuovo tra amministrazione e cittadini, e le ben conosciute e profonde innovazioni introdotte dalla legge 205/2000 alla giurisdizione amministrativa ed all'antica struttura del processo amministrativo) hanno sempre più imposto all'avvocato amministrativo il possesso di tecniche e capacità professionali tali da poter responsabilmente maneggiare e capire fonti normative spesso frammentarie, contraddittorie e confuse, quindi di difficile interpretazione per tutti gli operatori del diritto.
Proprio ed anche per questo gli avvocati occupano, oggi, una posizione rilevante nell'amministrazione della giustizia amministrativa.
La estrema complessità del contesto legislativo comporta, pertanto, la necessità di un dialogo tra i protagonisti del processo e soprattutto tra l'avvocato e il giudice amministrativo che, nell'applicare ai casi concreti "la legge", deve risolvere lacune, sciogliere ambiguità.
Quello del dialogo è un compito delicato ma anche nobile, compito non difficile soprattutto nel giudizio amministrativo che non è un campo di aspra battaglia ma luogo di competizione leale tra le parti e di confronto costruttivo con il giudice, in un panorama generale di reciproca correttezza, dignità e decoro come si conviene all'altezza della funzione.
Senza poi dire che questi ultimi elementi contribuiscono a rafforzare, sempre più, quel clima di serenità di lavoro che è presupposto indispensabile per la svolgimento della delicata funzione difensiva e giudicante;funzioni che non potrebbero essere efficacemente espletate in un’atmosfera piena di tensioni e condizionamenti psicologici reciproci.
Ciò che deve caratterizzare, pertanto, la figura dell'avvocato amministrativo (e del giudice) non sono, quindi, solo le sue doti tecniche, che devono spaziare dal regime giuridico pubblicistico sostanziale e processuale a quello privatistico, ma anche le sue doti morali nel quadro, come rilevava il Nigro, "delle idealità e dei valori morali" in cui si inserisce la sua azione.
In conclusione il contesto che emerge da questa mia riflessione e che, in un sistema giudiziario indipendente e, si spera, più efficiente, solo la combinazione ed il connubio delle predette doti professionali e morali, solo il recupero di un’etica della responsabilità e della trasparenza dei comportamenti possono dare nuovo impulso per un salto di qualità nell’attività professionale e possono rafforzare nell'avvocato amministrativo la dignità che la stessa costituzione gli riconosce ed il ruolo che gli compete nell'amministrazione della giustizia.
Tutte le riflessioni sulle doti tecniche e morali e sulle responsabilità attuali dell'avvocato amministrativo valgono ancora di più per l'altro protagonista del processo e cioè per il giudice amministrativo.
Ciò in quanto egli deve, per ultimo, esprimere il punto di vista obiettivo dell'ordinamento nella molteplicità dei casi controversi portati al suo esame: ruolo non sempre facile, anzi spesso reso difficile ed impegnativo non solo dalla complessità fattuale (la legittimità o meno dell'azione amministrativa non può essere verificata se non previa accurata ricostruzione del fatto ) ma anche dal pullulare di fonti primarie, sub primarie e secondarie, prive di sistematicità, che disciplinano la nostra P.A.
Il giudice amministrativo, non solo, al pari dell'avvocato, deve ricercare la norma ed interpretarla ma spesso deve ricostruirla e, se del caso, colmarla per poter calare la sua decisione in ordine alla controversia amministrativa.
E in questa difficoltà ma anche particolare capacità operativa, in questa posizione di estremo garante della giustizia dell'amministrazione che deve scorgersi la specialità ma anche la responsabilità costituzionale del giudice amministrativo. Responsabilità aggravata dalla "terzietà".
Tra i presupposti della giurisdizione assume, infatti, particolare importanza proprio la terzietà del giudice - principio che ha valenza costituzionale dopo la modifica dell'articolo 111 della costituzione - in quanto una giurisdizione amministrata da un giudice "interessato" rappresenterebbe una contraddizione che snatura l'essenza stessa della giurisdizione.
Della terzietà c'è, quindi, particolarmente bisogno, un bisogno diverso da quello percepito nel passato, per cui si ritiene che un magistrato investito oggi della funzione giurisdizionale deve evitare di trovarsi coinvolto, pure marginalmente e/o episodicamente, in situazioni che possano far solo dubitare della sua terzietà.
Com’è stato condivisibilmente puntualizzato tale connotazione implica che il giudice sia non solo "terzo e imparziale" ma che debba, per essere credibile, anche apparire tale: è questo, nella crisi dei tempi attuali, il punto di vista piuttosto diffuso in una opinione pubblica assetata di giustizia "giusta".
Solo in tale ideale situazione il giudice amministrativo, trovandosi dinanzi a sé, nel processo, due interessi contrastanti che sono sullo stesso piano, è capace di sostituirsi alle parti nel fissare l'assetto immodificabile del rapporto.
Ed è in questa particolare capacità, in questa attitudine ad esprimere ogni volta il punto di vista obiettivo dell'ordinamento - anche quando l'azione amministrativa, facendosi quasi norma, tende ad imporre le sue scelte subiettive, presentandole come necessarie per il bene generale -; è in questa posizione di estremo garante della giustizia intrinseca dell'amministrazione che deve scorgersi la centralità ed importanza del giudice amministrativo nella società moderna.
Di tale giudice sono state, da sempre, proposte suggestive definizioni mirate a coglierne l'insopprimibile peculiarità.
Si è parlato così: di "giudice della complessità" in quanto impegnato a dirimere, spesso, delicati e davvero complessi processi che riguardano una molteplicità di materie(Giovanni Pellegrino); di "giudice mite" per significare come la conflittualità esasperata con altri poteri, ovvero la spettacolarizzazione e la personalizzazione dei processi sono fenomeni estranei nell'attività degli organi di giustizia amministrativa; di giudice" solitario" per evidenziare il sostanziale isolamento e la staticità del lavoro del giudice amministrativo, impegnato quasi esclusivamente nell'attività di redazione di provvedimenti e con scarsi rapporti diretti con l'utenza.
Forse più propriamente potrebbe essere definito come un "giudice scomodo" proprio perché soggetto giurisdizionale istituzionalmente deputato a sindacare l'esercizio della potestà pubblica.
In quanto tale il giudice amministrativo, nel momento in cui forma il suo giudizio, si muove in un terreno delicato e difficile perché si incontra con le esigenze del pubblico interesse, superiore a quello del privato, ma quando egli ha giudicato nulla più deve ostacolare il passo della giustizia, nulla più deve intralciare la osservanza della sentenza ormai irrevocabile.
Solo in tale ottica c’è la ragion d’essere del giudice amministrativo e della sua credibilità nell’imporre,in attuazione dello Stato di diritto,il rispetto della legalità nell’agire pubblico.
Diversamente il cittadino si sentirà sempre più abbandonato a se stesso ed incompreso.
Vi ringrazio per l’attenzione e per la pazienza di avermi ascoltato.
Trieste, 26 febbraio 2009.
Saverio Corasaniti