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Articoli e note

n. 3/2005 - © copyright

MATTEO BARBERO

(S)blocco delle addizionali comunali all’IRPEF:

per alcuni Comuni al danno si è aggiunta la beffa!

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Come noto, la legge finanziaria statale per il 2005 ha parzialmente rimosso il c.d. “blocco” delle addizionali comunali all’IRPEF.

Il comma 51 dell’articolo unico della legge n. 311/2004, infatti, pur ribadendo che fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano meramente confermativi delle aliquote in vigore per l’anno 2002, consente, per gli anni 2005, 2006 e 2007, variazioni in aumento, purché contenute entro la misura complessiva dello 0,1 per cento.

Tale facoltà spetta, tuttavia, “ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della (…) legge, non si siano avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale”.

La precisa individuazione dei destinatari della norma succitata, complice la sua formulazione approssimativa, è risultata fin da subito problematica.

Ci si è chiesti, in particolare, se dello “sblocco” delle addizionali IRPEF potessero avvalersi quei Comuni che hanno adottato delibere incrementative della relativa aliquota nel periodo compreso fra il 30 settembre 2002 (data di inizio del blocco) e il 1 gennaio 2005 (data di entrata in vigore della legge finanziaria 2005).

Poiché l’efficacia di tali provvedimenti è stata ed è tuttora “congelata”, per cui essi risultano, di fatto, tamquam non essent, la logica avrebbe probabilmente imposto una risposta affermativa.

Tuttavia, la lettera della legge ha suggerito al Dipartimento delle Politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle finanze un’interpretazione della norma in questione tanto prudente quanto penalizzante per le anzidette realtà comunali.

Nella circolare dell’Ufficio per il federalismo fiscale n. 1 dello scorso 18 marzo si afferma, infatti, che tale previsione “si rivolge ai Comuni che, alla data del 1 gennaio 2005, non hanno esercitato la facoltà di deliberare al riguardo e pertanto è da escludere che possano avvalersi del parziale sblocco della sospensione degli effetti degli aumenti dell’addizionale gli enti che hanno già deliberato, in quanto ciò che rileva è l’aver effettuato tale opzione con una deliberazione vigente alla suddetta data”.

Ciò, in questa prospettiva, porta “ad escludere dall’esercizio della facoltà concessa dalla norma anche quei Comuni che abbiano deliberato per la prima volta dopo la data del 29 settembre 2002, poiché, anche se le relative deliberazioni non producono effetti, in quanto sospese, detti enti si sono in concreto avvalsi della facoltà di aumentare l’addizionale in questione”.

In definitiva, posso configurarsi diverse fattispecie.

Vi saranno: 1) Comuni che hanno deliberato efficacemente aumenti dell’addizionale IRPEF prima del 29 settembre 2002; 2) Comuni che, fra il 30 settembre 2002 e il 1 gennaio 2005, hanno adottato provvedimenti meramente confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002; 3) Comuni che, nel medesimo periodo, hanno deliberato ex novo aumenti dell’addizionale; 4) Comuni che non hanno ancora adottato alcun provvedimento in materia.

Per questi ultimi, ovviamente, non si pongono problemi di sorta; essi potranno certamente deliberare l’aumento dello 0,1 per cento dell’addizionale.

Per i Comuni della prime due categorie resta, invece, ferma la misura dell’addizionale definita nelle delibere “ante-blocco” ovvero nelle successive delibere confermative.

Per i Comuni della terza categoria, infine, occorre distinguere.

Qualora la delibera di aumento sia stata revocata prima del 1 gennaio 2005, “rivive” (per così dire) la facoltà di maggiorazione prevista dalla legge finanziaria 2005; la circolare precisa, infatti, che tale facoltà è subordinata alla condizione (negativa) della mancanza di una “deliberazione vigente alla suddetta data”.

Qualora, viceversa, la delibera, ancorché, come detto, inefficace, risulti tuttora in vigore, ciò preclude la possibilità di stabilire la suddetta maggiorazione di un decimale.

Per chi si trova in quest’ultima situazione, la situazione è quasi paradossale. Non solo il ritocco già disposto dell’IRPEF comunale non ha portato né porterà (almeno nell’immediato) alcun beneficio alle casse comunali, ma impedirà allo stesso tempo di esercitare quella “parvenza” di autonomia tributaria graziosamente concessa dall’ultima finanziaria.

Oltre al danno, quindi, la beffa!

Si tratta di una conclusione che non può ovviamente andare esente da critiche.

In effetti, gli estensori della circolare avrebbero ben potuto accogliere, anche per questi profili, un’interpretazione, per così dire, “correttiva” del farraginoso dettato legislativo, così come hanno fatto a proposito di altri aspetti oscuri della medesima disciplina da essi “glossata”.

Basti pensare, da una parte, all’implicita apertura in favore dei Comuni che abbiano ritirato i propri precedenti provvedimenti di maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale IRPEF, ovvero, dall’altra, all’affermazione conclusiva secondo cui “il blocco dell’efficacia degli aumenti dell’addizionale deliberati successivamente al 29 settembre 2002 (…) permane fino al 31 dicembre 2006”, con la conseguenza “che dal periodo di imposta successivo a quest’ultima data riprenderanno piena validità le aliquote dell’addizionale sospese”.

Si tratta di un aspetto tutt’altro che scontato, laddove si consideri che il successivo comma 61 del medesimo art. 1 della legge n. 311/2004, ponendosi in (apparente?) contrasto con il comma 51 qui esaminato, prevede che la sospensione degli aumenti delle addizionali (non solo regionali ma anche comunali) all’IRPEF è confermata (solo) sino al 31 dicembre 2005.

Poiché non si tratta che di alcuni esempi delle evidenti incongruenze presenti nel testo dell’ultima finanziaria, non resta che auspicare un tempestivo intervento da parte del legislatore.


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